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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Molise sul codice dell’ordinamento militare: il giudice rimettente non aveva esplorato le interpretazioni costituzionalmente conformi delle norme censurate prima di investire la Corte, e la motivazione sulla rilevanza risultava contraddittoria rispetto alla condotta tenuta nel medesimo giudizio.

Di cosa si tratta

Un Maresciallo Capo dei Carabinieri aveva impugnato davanti al TAR Molise una sanzione disciplinare di «rimprovero», senza aver previamente esperito il ricorso gerarchico come richiesto dall’art. 1363, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010). Ironia della procedura: gli era stata irrogata una seconda identica sanzione proprio perché aveva adito direttamente il giudice senza ricorrere prima per via gerarchica. Il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che rendono possibile configurare come illecito disciplinare il ricorso diretto al giudice.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha impugnato gli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – nella parte in cui rendono possibile configurare l’illicità disciplinare dell’esperimento diretto del ricorso giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico – in riferimento agli artt. 2, 3, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 2, 28 e 52, comma 3, della Costituzione. In via subordinata ha censurato anche l’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, per violazione dell’art. 76 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e non aveva esplorato interpretazioni costituzionalmente conformi, pur avendone già adottata una nelle fasi cautelari del medesimo giudizio (ordinanza 27 gennaio 2012, n. 27, confermata dal Consiglio di Stato). La contraddittorietà tra la posizione espressa in sede cautelare e quella assunta nell’incidente di costituzionalità rendeva la questione manifestamente inammissibile (Ord. 322 del 2013, depositata il 19 dicembre 2013).

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non ha previamente esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme delle norme censurate, specie quando nel medesimo giudizio ha già adottato una lettura alternativa compatibile con la Costituzione. L’incidente di costituzionalità non può essere utilizzato per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo anziçhé per risolvere un genuino dubbio pregiudiziale.

Domande e risposte

Un militare può ricorrere direttamente al TAR senza esperire il ricorso gerarchico?

Secondo l’art. 1363, comma 2, del codice militare, il militare deve esperire il ricorso gerarchico prima di quello giurisdizionale. La giurisprudenza è però divisa: una parte ritiene tale norma mera regola di condotta (non condizione di procedibilità), un’altra la considera presupposto di ammissibilità. La Corte non ha risolto il merito in questa ordinanza.

Quando una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile?

Lo è quando il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza nel giudizio a quo, non ha esaurito le possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, oppure utilizza l’incidente in modo improprio per ottenere dalla Corte un orientamento interpretativo piuttosto che la soluzione di un dubbio pregiudiziale.

Il mancato esperimento del ricorso gerarchico prima di adire il TAR costituisce illecito disciplinare per un militare?

La questione è controversa. Il Consiglio di Stato (sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1778) ha ritenuto che la norma riguardi l’ordinamento militare come regola di azione, ma non come condizione dell’azione giurisdizionale in senso tecnico; di conseguenza, il suo mancato rispetto non configurerebbe necessariamente un illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dell’art. 1352 del codice militare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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