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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423/1956 (ora art. 15 del d.lgs. n. 159/2011) nella parte in cui non prevede che, quando l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa per via della detenzione del sottoposto, il giudice debba valutare la persistenza della pericolosità sociale al momento in cui la misura deve essere eseguita.
Di cosa si tratta
Le misure di prevenzione personali (come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) sono misure applicate a soggetti ritenuti pericolosi, indipendentemente dalla commissione di un reato. Quando un soggetto è già detenuto in carcere per espiazione di pena, l’esecuzione della misura di prevenzione rimane sospesa. Il problema esaminato dalla Corte era se, al momento in cui il soggetto deve espiare la misura di prevenzione (dopo la scarcerazione), si debba o meno verificare se la pericolosità sociale persista ancora.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423/1956 (ora art. 15 del d.lgs. n. 159/2011), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione per detenzione, il giudice debba valutare la persistenza della pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione della misura.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte denunciata. Ha ritenuto irragionevole e in contrasto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che la misura di prevenzione venga eseguita automaticamente, anche a distanza di anni, senza verificare se la pericolosità sociale del soggetto persista al momento dell’esecuzione. Ha esteso la declaratoria, in via consequenziale, all’art. 15 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
Il principio
Le misure di prevenzione personali hanno carattere preventivo, non sanzionatorio: la loro esecuzione presuppone la persistenza della pericolosità sociale del sottoposto. Non è costituzionalmente ammissibile eseguire una misura di prevenzione irrogata in passato, dopo una lunga sospensione dovuta alla detenzione, senza accertare se la pericolosità del soggetto persista al momento in cui la misura deve essere concretamente applicata.
Domande e risposte
Cosa sono le misure di prevenzione personali?
Sono provvedimenti giudiziari applicati a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica o per la moralità (come indiziati di mafia, abitualmente dediti a traffici illeciti, ecc.), indipendentemente da una condanna penale. Comprendono la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo di soggiorno.
Perché è necessario rivalutare la pericolosità al momento dell’esecuzione?
Perché le misure di prevenzione si fondano su una prognosi di pericolosità attuale. Se il soggetto ha trascorso anni in carcere, le sue condizioni e la sua pericolosità potrebbero essere profondamente cambiate. Eseguire la misura senza rivalutazione sarebbe irragionevole e contrario alla funzione preventiva — non punitiva — della misura.
Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?
L’organo che ha irrogato la misura di prevenzione deve, anche d’ufficio, valutare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto prima di procedere all’esecuzione della misura rimasta sospesa per la detenzione. Il soggetto ha diritto a un contraddittorio su questo punto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dall’automatismo dell’esecuzione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, leso dalla mancanza di un procedimento di rivalutazione
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