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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla procedibilità d’ufficio del reato di interruzione colposa della gravidanza: la scelta di rendere tale reato perseguibile d’ufficio — a differenza delle lesioni personali colpose — rientra nella discrezionalità legislativa in materia di politica criminale e non è manifestamente irragionevole.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Treviso stava giudicando alcuni medici imputati di interruzione colposa della gravidanza ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 194/1978. La persona offesa aveva rimesso la querela dopo essere stata integralmente risarcita, ma il processo era proseguito perché il reato è procedibile d’ufficio. La difesa degli imputati aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando che le lesioni personali colpose gravissime — categoria nella quale rientrava originariamente anche l’aborto — sono invece procedibili a querela.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Treviso ha impugnato l’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio per il reato di interruzione colposa della gravidanza anziché la procedibilità a querela di parte, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente ravvisava una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle lesioni personali gravissime colpose disciplinate dall’art. 590 del codice penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La scelta del regime di procedibilità dei reati rientra nella discrezionalità del legislatore e è censurabile solo per vizio di manifesta irrazionalità. Dopo la riforma del 1978, l’aborto colposo è un reato autonomo rispetto al quale vengono in rilievo — oltre all’integrità psico-fisica della donna — anche la protezione della maternità (art. 31, comma 2, Cost.) e la tutela del concepito desumibile dall’art. 2 Cost. Tali interessi giustificano un trattamento processuale distinto rispetto alle lesioni personali (Ord. 324 del 2013, depositata il 23 dicembre 2013).
Il principio
La scelta del regime di procedibilità dei reati è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che deve operare bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso complessi. Il giudizio di legittimità costituzionale è possibile solo per vizio di manifesta irrazionalità. L’aborto colposo, configurato come reato autonomo dalla legge n. 194/1978, coinvolge interessi costituzionalmente garantiti diversi da quelli rilevanti per le lesioni personali, rendendo non arbitraria la scelta di procedibilità d’ufficio.
Domande e risposte
Perché l’interruzione colposa della gravidanza è procedibile d’ufficio e non a querela?
Il legislatore del 1978, nell’introdurre la disciplina dell’aborto, ha configurato il reato di interruzione colposa della gravidanza come autonomo rispetto alle lesioni personali, in considerazione degli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti: tutela della maternità (art. 31 Cost.) e protezione del concepito (art. 2 Cost.). La procedibilità d’ufficio riflette il maggior peso che il legislatore ha attribuito a tali interessi.
Se la persona offesa rimette la querela, il processo per aborto colposo si ferma?
No. Trattandosi di reato procedibile d’ufficio, la rimessione della querela — ammesso che sia stata depositata — non incide sulla proseguibilità del processo. Come accaduto nel caso in esame, anche dopo la remissione e il risarcimento integrale del danno il processo è continuato.
La Corte costituzionale potrebbe rivalutare questa scelta in futuro?
In astratto sì, se il legislatore modificasse il quadro normativo in modo da rendere manifesta l’irrazionalità della procedibilità d’ufficio. La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che solo la manifesta irrazionalità — non il semplice disaccordo con la scelta legislativa — legittima l’intervento della Corte in materia di regime di procedibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.