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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Umbria sull’ordinamento del servizio sanitario regionale (l. r. n. 18/2012). L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione, a seguito di modifiche legislative intervenute nelle more del giudizio.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Umbria n. 18/2012 (Ordinamento del servizio sanitario regionale), tra cui quelle relative alla composizione della commissione per la selezione dei candidati a direttore generale delle aziende sanitarie regionali e alle modalità di nomina degli stessi. La Regione Umbria, nel corso del giudizio, aveva modificato la normativa impugnata, eliminando i profili di contrasto con la disciplina statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso governativo riguardava, tra le altre, le disposizioni degli artt. 17, comma 3; 19, comma 3; 20, comma 2; 22, commi 2 e 3; 28, comma 1; 30, comma 3; e 32, comma 3, della legge regionale umbra n. 18/2012, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia: tutela della salute, competenza concorrente), in relazione alla disciplina statale sulla nomina dei direttori generali delle ASL (d.lgs. n. 502/1992).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Umbria aveva modificato le disposizioni impugnate, eliminando i motivi di contrasto con la legislazione statale. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia: in tali casi, il processo si estingue senza che la Corte entri nel merito delle questioni.

Il principio

Nel giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale, il ricorrente può rinunciare al ricorso; se la parte resistente accetta la rinuncia (o non si oppone), il processo si estingue. L’estinzione può sopravvenire anche quando, in pendenza del giudizio, il legislatore regionale modifica o abroga le norme impugnate, eliminando il contrasto con la Costituzione.

Domande e risposte

Cosa è il giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale?

È il giudizio promosso dallo Stato contro una legge regionale (o viceversa) per violazione del riparto costituzionale di competenze. Si distingue dal giudizio in via incidentale, che nasce nell’ambito di un processo ordinario.

Perché il processo si è estinto?

Perché la Regione Umbria ha modificato le norme impugnate, eliminando i profili di incostituzionalità denunciati dal Governo. Quest’ultimo ha quindi rinunciato al ricorso, e la Regione ha accettato la rinuncia: in questa situazione la Corte dichiara l’estinzione del processo.

L’estinzione significa che la legge era costituzionale?

No. L’estinzione è una pronuncia processuale che non entra nel merito: significa solo che il giudizio è terminato senza una decisione sulla fondatezza o meno della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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