Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 9/2002 (correttivo del Codice della strada), sollevate dal Giudice di pace di Albenga in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La norma che attribuisce al Prefetto il potere di decidere sui ricorsi in materia di sanzioni stradali non eccede la delega legislativa.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 9/2002, correttivo del Codice della strada, ha mantenuto in capo al Prefetto il potere di decidere sui ricorsi amministrativi in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Il Giudice di pace di Albenga sosteneva che tale attribuzione violasse l’art. 76 Cost. (eccesso di delega), poiché la legge delega (l. n. 85/2001) avrebbe imposto di attribuire questo potere al Presidente della giunta regionale, non al Prefetto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Albenga ha sollevato, con tre ordinanze di identico tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 9/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Presidente della giunta regionale il potere di decidere sui ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. Ha ritenuto che la legge delega (l. n. 85/2001) non imponesse affatto l’attribuzione del potere di decisione al Presidente della giunta regionale: la scelta di mantenere la competenza in capo al Prefetto rientrava nei margini discrezionali del legislatore delegato e non integrava alcun eccesso di delega.

Il principio

Il vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.) sussiste solo quando il decreto legislativo vada oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, adottando soluzioni che la delega non consentiva. L’interprete non può ricavare dalla delega obblighi che essa non ha posto: la mera possibilità di una diversa scelta non equivale ad un vincolo per il legislatore delegato.

Domande e risposte

Chi decide sui ricorsi per le sanzioni del Codice della strada?

In via amministrativa, il Prefetto. In via giurisdizionale, il Giudice di pace (o il Tribunale per sanzioni di importo superiore). Il ricorso al Prefetto è un ricorso amministrativo alternativo al ricorso al Giudice di pace.

Cosa è l’eccesso di delega?

È un vizio che si verifica quando il Governo, nell’esercitare la delega legislativa conferitagli dal Parlamento, supera i limiti fissati dalla legge di delega (principi e criteri direttivi), adottando disposizioni non consentite o addirittura in contrasto con quanto previsto dal Parlamento.

Perché la questione era manifestamente infondata?

Perché la legge delega non imponeva di attribuire il potere al Presidente della giunta regionale: si trattava di una delle possibili soluzioni, non dell’unica obbligata. Il legislatore delegato aveva scelto di mantenere la competenza prefettizia, e tale scelta era compatibile con i principi della delega.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.