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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale toscana che disciplinava l’accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e di altri Stati. La disciplina regionale non invadeva la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva modificato la propria legge regionale sul turismo (l. r. n. 42/2000) per disciplinare le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti provenienti da altre Regioni italiane e da altri Stati dell’Unione Europea, in attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale toscana n. 74/2012, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sostenendo che la norma regionale, disciplinando le modalità di accesso al mercato della professione di maestro di sci, invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma toscana — che recepisce direttive europee in materia di qualifiche professionali — disciplina non la tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale), bensì la regolazione delle qualifiche professionali nel settore turistico, materia che rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regioni. La Regione aveva agito nel rispetto delle direttive europee e dei principi fondamentali statali.
Il principio
La disciplina regionale delle qualifiche professionali nel settore del turismo, attuativa di direttive europee, non si identifica con la “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono legiferare in materia di ordinamento delle professioni turistiche purché rispettino i principi fondamentali statali e gli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo.
Domande e risposte
Cosa regolava la legge regionale toscana impugnata?
Disciplinava le modalità con cui i maestri di sci provenienti da altre Regioni italiane o da altri Stati UE potevano esercitare la professione in Toscana, in recepimento delle direttive europee sulle qualifiche professionali e sui servizi nel mercato interno.
Perché la questione è stata ritenuta non fondata?
Perché la legge regionale non riguardava la “tutela della concorrenza” (che è esclusivamente statale), bensì la disciplina delle qualifiche professionali nel turismo, materia in cui le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali e del diritto europeo.
Qual è il confine tra tutela della concorrenza e professioni?
La tutela della concorrenza riguarda le regole del mercato (antitrust, aiuti di Stato, liberalizzazioni). La disciplina delle qualifiche professionali attiene all’ordinamento delle professioni, che è materia diversa, in cui le Regioni hanno margini di azione nelle materie di loro competenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, con particolare riguardo alla tutela della concorrenza (lett. e) e alle materie concorrenti
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