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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 18, comma 1, di due leggi della Regione Liguria in materia di lavoro pubblico regionale. Le norme regionali, disciplinando autonomamente istituti del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali (conversione delle ferie e indennità di contingenza), violavano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva adottato due disposizioni: l’art. 8 della l. r. n. 15/2011 prevedeva la conversione monetaria delle ferie per i dipendenti che cambiavano forma contrattuale con la Regione; l’art. 18, comma 1, della l. r. n. 38/2011 disciplinava un’indennità di contingenza per i dipendenti regionali. Il Governo aveva impugnato entrambe le disposizioni sostenendo che esse invadevano la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8 e 9 della l. r. Liguria n. 15/2011 e gli artt. 8, comma 8, e 18, comma 1, della l. r. Liguria n. 38/2011, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. r. Liguria n. 15/2011 (conversione ferie) e dell’art. 18, comma 1, della l. r. Liguria n. 38/2011 (indennità di contingenza), per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le questioni relative all’art. 9 della l. r. n. 15/2011 e l’estinzione del processo per altre questioni.
Il principio
Le Regioni non possono legiferare in materia di istituti del rapporto di lavoro privatizzato dei propri dipendenti (ferie, indennità contrattuali, ecc.) in modo difforme dalla disciplina statale, poiché tale materia rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ne comporta l’assoggettamento alla disciplina civilistica, sottratta alla competenza legislativa regionale.
Domande e risposte
Perché la disciplina delle ferie dei dipendenti regionali è materia statale?
Perché il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è privatizzato (d.lgs. n. 165/2001): è regolato dalle norme del codice civile e dai contratti collettivi, con esclusione della competenza legislativa regionale in materia di ordinamento civile, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Cosa si intende per ordinamento civile?
La materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva statale comprende il diritto privato nei suoi istituti fondamentali: contratti, obbligazioni, responsabilità, diritti reali, diritto di famiglia, e — dopo la privatizzazione — il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Cosa è la cessazione della materia del contendere?
È una pronuncia processuale con cui la Corte chiude il giudizio senza entrare nel merito, quando la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da eliminare i profili di contrasto con la Costituzione e non vi sia più alcun interesse pratico a una pronuncia.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l)
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