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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 48/2012, che escludeva dal computo del personale soggetto ai vincoli di contenimento della spesa alcune categorie di lavoratori regionali a tempo determinato. La norma si poneva in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La legge regionale abruzzese n. 48/2012 aveva introdotto una clausola che, nell’attuare le disposizioni di contenimento della spesa per il personale a tempo determinato (d.l. n. 78/2010, conv. l. n. 122/2010), escludeva dal computo alcune categorie di lavoratori a tempo determinato regionali (quelli disciplinati dalla l. r. n. 17/2001). Il Governo aveva impugnato questa esclusione ritenendola in contrasto con i vincoli statali di finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della l. r. Abruzzo n. 48/2012, in via principale, per violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e dagli artt. 14, commi 7 e 9, dello stesso decreto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge abruzzese. La norma, sottraendo alcune categorie di lavoratori ai vincoli di contenimento della spesa imposti dalla legislazione statale, violava i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che le Regioni devono rispettare senza possibilità di introdurre eccezioni non previste dalla legge statale.
Il principio
I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in materia di spesa per il personale — fissati dalla legislazione statale — si impongono anche alle Regioni. Queste non possono introdurre esenzioni o deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla legge statale, neppure per particolari categorie di lavoratori, salvo che la legge statale stessa le preveda.
Domande e risposte
Quali vincoli impone il d.l. n. 78/2010 sulla spesa per il personale a termine?
L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (convertito con l. n. 122/2010) limita la spesa per il personale con contratto a tempo determinato, di lavoro interinale e simili al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le Regioni e gli enti locali devono rispettare questi limiti.
Perché la Regione Abruzzo non poteva escludere alcune categorie?
Perché i limiti statali si applicano in modo uniforme: la Regione non può esentare categorie di lavoratori non espressamente esentate dalla legge statale, poiché ciò svuoterebbe il principio di coordinamento della finanza pubblica.
Cosa succede ai contratti già stipulati in violazione di questi limiti?
I contratti già stipulati rimangono validi, ma l’ente è tenuto a rispettare i limiti di spesa per il futuro. La dichiarazione di illegittimità della norma regionale ripristina l’applicabilità diretta dei vincoli statali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica come materia concorrente (terzo comma)
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio, principio fondamentale cui si collegano i vincoli di finanza pubblica
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