Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 137/2012 – Delibera legislativa Regione Siciliana – Commissario dello Stato – cessazione materia

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 137/2012, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale relativa a: alcune disposizioni della delibera legislativa della Regione siciliana impugnata dal Commissario dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato alcune disposizioni di una delibera legislativa regionale, ritenendole contrarie alla Costituzione e allo Statuto speciale. Nel corso del giudizio la Regione ha modificato o abrogato le disposizioni contestate, determinando la cessazione della materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: alcune disposizioni della delibera legislativa della Regione siciliana impugnata dal Commissario dello Stato. Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 51, 81, 97, 117, 120 della Costituzione e art. 14 Statuto siciliano. Il giudice rimettente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    Il principio

    Quando le disposizioni impugnate in via principale vengono abrogate o modificate nel senso richiesto prima della decisione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno il presupposto del giudizio.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    Il Commissario dello Stato è un organo statale con funzioni di controllo della legittimità degli atti legislativi della Regione siciliana, dotato del potere di impugnarli davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che è venuto meno il presupposto del contendere, di solito perché la norma impugnata è stata abrogata o sostituita con una conforme ai parametri costituzionali invocati.

    La cessazione della materia è equivalente a una pronuncia di infondatezza?

    No. La cessazione della materia è una pronuncia processuale: la Corte non valuta la fondatezza della questione. Non si può quindi affermare che la norma abrogata fosse costituzionalmente legittima.

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  • Corte cost. n. 136/2012 – d.l. n. 78/2010 – Trentino-Alto Adige e Trento – estinzione del giudizio

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 136/2012, ha dichiarato la estinzione del giudizio della questione di legittimità costituzionale relativa a: numerose disposizioni del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. l. 30 luglio 2010, n. 122 (stabilizzazione finanziaria).

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria). Nel corso del giudizio la controversia è venuta meno, presumibilmente per effetto di accordi o modifiche normative sopravvenute.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: numerose disposizioni del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. l. 30 luglio 2010, n. 122 (stabilizzazione finanziaria). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 117, 119 e altri della Costituzione. Il giudice rimettente: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Provincia autonoma di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 78/2010 impugnate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può estinguersi per rinuncia dei ricorrenti, accettata dalla controparte; tale pronuncia non pregiudica la possibilità di successive impugnazioni per le medesime norme.

    Domande e risposte

    Perché il Trentino-Alto Adige aveva impugnato il d.l. n. 78/2010?

    La Regione e la Provincia autonoma ritenevano che le misure di contenimento della spesa pubblica del 2010 comprimessero illegittimamente l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.

    Come si estingue un giudizio di legittimità costituzionale?

    Il giudizio si estingue principalmente per rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, che deve essere accettata dalla controparte (di solito lo Stato, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato).

    L’estinzione tutela i diritti delle Regioni a statuto speciale?

    L’estinzione è una pronuncia puramente processuale e non incide sui diritti costituzionali; le Regioni possono sempre sollevare nuove questioni in futuro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 135/2012 – Statuto siciliano – d.l. n. 138/2011 – finanza regionale – infondatezza

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 135/2012, ha dichiarato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa a: disposizioni del decreto-legge n. 138/2011 impugnate dalla Regione siciliana (ordinamento finanziario regionale).

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana ha impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di stabilizzazione finanziaria. La Regione riteneva che le norme statali limitassero illegittimamente l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale siciliano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: disposizioni del decreto-legge n. 138/2011 impugnate dalla Regione siciliana (ordinamento finanziario regionale). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 36, primo comma, dello Statuto siciliano e parametri costituzionali connessi. Il giudice rimettente: Regione siciliana (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione siciliana avverso le disposizioni del d.l. n. 138/2011.

    Il principio

    Le misure statali di contenimento della spesa pubblica, anche se incidono sull’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale, sono compatibili con la Costituzione se perseguono l’equilibrio di bilancio e non ledono il nucleo essenziale dell’autogoverno regionale.

    Domande e risposte

    La Regione siciliana ha uno statuto speciale?

    Sì. La Sicilia è una Regione a statuto speciale: lo statuto è approvato con legge costituzionale e garantisce forme di autonomia più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in campo finanziario.

    Cosa prevede l’art. 36 dello Statuto siciliano?

    L’art. 36 dello Statuto siciliano disciplina le modalità di finanziamento della Regione, in particolare le quote di gettito tributario spettanti alla Regione.

    Perché le questioni sono state dichiarate infondate?

    Perché la Corte ha ritenuto che le misure statali di stabilizzazione finanziaria fossero compatibili con i parametri costituzionali invocati dalla Regione siciliana.

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  • Corte cost. n. 134/2012 – Bancarotta fraudolenta – pena accessoria – art. 216 legge fallimentare

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 134/2012, ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 216, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare – bancarotta fraudolenta).

    Di cosa si tratta

    L’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) prevede, per il delitto di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni, indipendentemente dall’entità della pena principale inflitta. Più giudici di merito hanno sollevato questione, ritenendo la rigida fissità della pena accessoria in contrasto con i principi di proporzione e finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 216, ultimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare – bancarotta fraudolenta). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 25 secondo comma, 27 terzo comma della Costituzione. Il giudice rimettente: giudici rimettenti (via incidentale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942.

    Il principio

    Le questioni relative alla proporzionalità delle pene accessorie fisse devono indicare precisamente il tipo di intervento richiesto alla Corte; quando le soluzioni costituzionalmente adeguate sono molteplici e richiedono valutazioni discrezionali riservate al legislatore, la Corte dichiara l’inammissibilità per discrezionalità legislativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare?

    Prevede che, a seguito di condanna per bancarotta fraudolenta, si applichino obbligatoriamente le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi per la durata fissa di dieci anni.

    Perché la rigida fissità della pena è considerata problematica?

    Perché non consente al giudice di adeguare la sanzione alla gravità del fatto concreto, ponendosi in potenziale contrasto con i principi di proporzionalità (art. 3 Cost.) e finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

    La questione è stata poi risolta dalla Corte?

    Con successiva sentenza n. 222/2018, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, nella parte in cui imponeva la pena accessoria in misura fissa anziché fino a dieci anni.

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  • Corte cost. n. 133/2012 – Legge Regione Liguria n. 17/2011 – illegittimità costituzionale

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 133/2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa a: legge Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17 (modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18).

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria ha adottato la legge n. 17/2011, che modifica la legge regionale n. 18/1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ligure, ritenendo che invadesse le competenze legislative statali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: legge Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17 (modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117 della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione.

    Il principio

    Le Regioni non possono adottare norme che eccedano le competenze legislative loro attribuite dalla Costituzione, sia nelle materie di competenza esclusiva statale sia in quelle di competenza concorrente, dove devono rispettare i principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Perché la legge ligure è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché la Regione Liguria ha legiferato in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato o ha violato i principi fondamentali in una materia di competenza concorrente.

    Quali effetti ha la sentenza?

    La legge Regione Liguria n. 17/2011 è eliminata dall’ordinamento giuridico. Le disposizioni incostituzionali non possono essere applicate da alcun soggetto pubblico o privato.

    Cosa accade ai rapporti già sorti in base alla legge dichiarata incostituzionale?

    In linea generale, gli effetti della declaratoria operano ex tunc (dal momento in cui la norma incostituzionale è entrata in vigore), salvo i rapporti esauriti e le situazioni coperte da giudicato.

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  • Corte cost. n. 132/2012 – Codice del processo amministrativo – competenze del TAR – manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 132/2012, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa a: artt. 135 comma 1 lett. e), 15 comma 5, 16 comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

    Di cosa si tratta

    Il TAR Campania ha sollevato questione sull’attribuzione della competenza esclusiva al TAR Lazio per determinate materie (tra cui la gestione dei rifiuti) ai sensi del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). Le società ricorrenti svolgono attività di recupero rifiuti in Campania e contestavano di dover proporre ricorso davanti al TAR Lazio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: artt. 135 comma 1 lett. e), 15 comma 5, 16 comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3, 24, 25, 76, 111, 125 della Costituzione. Il giudice rimettente: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 135, comma 1, lett. e), 15, comma 5, 16, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010.

    Il principio

    La concentrazione della competenza giurisdizionale amministrativa in capo al TAR Lazio per materie di rilievo nazionale, come la gestione dei rifiuti, è compatibile con i principi del giusto processo e del giudice naturale (artt. 25 e 111 Cost.).

    Domande e risposte

    Perché il TAR Lazio ha competenza esclusiva in alcune materie?

    Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) concentra la competenza su materie di rilievo nazionale (come appalti, servizi pubblici, rifiuti) nel TAR Lazio per garantire uniformità di giurisprudenza.

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    La Corte ha esaminato la questione nel merito e ha ritenuto che la norma impugnata non violi alcun parametro costituzionale, in modo così evidente da non richiedere una sentenza articolata.

    Le società campane devono ricorrere al TAR Lazio?

    Sì, per le materie di competenza esclusiva previste dal codice del processo amministrativo, il giudice competente è il TAR Lazio, anche se l’attività si svolge in altra regione.

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  • Corte cost. n. 131/2012 – Centro Regionale Sangue Calabria – illegittimità costituzionale

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 131/2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale (parziale) in via consequenziale della questione di legittimità costituzionale relativa a: artt. 1, 2, 4 comma 1, 5, 10 comma 2, 13 della legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Centro Regionale Sangue).

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria ha istituito con la legge n. 24/2011 un Centro Regionale Sangue, prevedendo organizzazione, funzioni e dotazione finanziaria dell’ente. Il Governo ha impugnato la legge per contrasto con la competenza statale in materia di tutela della salute, con l’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e con il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: artt. 1, 2, 4 comma 1, 5, 10 comma 2, 13 della legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Centro Regionale Sangue). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 81, 117 terzo comma, 120 secondo comma della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge Regione Calabria n. 24/2011 anche in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953.

    Il principio

    Nell’istituzione di nuovi enti regionali in materia di salute, le Regioni devono rispettare i principi fondamentali statali (art. 117, terzo comma, Cost.) e i vincoli di bilancio (art. 81 Cost.); le disposizioni viziate travolgono consequenzialmente le norme strettamente connesse.

    Domande e risposte

    Cosa è il Centro Regionale Sangue?

    È un ente organizzativo regionale preposto alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati sul territorio regionale, in attuazione del sistema trasfusionale nazionale.

    Perché la legge calabrese è stata dichiarata (parzialmente) incostituzionale?

    Perché alcune sue disposizioni hanno violato la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e i vincoli di bilancio, oltrepassando i principi fondamentali fissati dallo Stato.

    Cosa sono le dichiarazioni di illegittimità «in via consequenziale»?

    Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte può estendere la declaratoria di incostituzionalità a disposizioni non impugnate ma strettamente connesse a quelle dichiarate illegittime.

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  • Corte cost. n. 130/2012 – Nomina Presidente Corte dei conti – legge n. 202/2000 – inammissibilità

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 130/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 1 legge 21 luglio 2000, n. 202 (nomina del Presidente della Corte dei conti).

    Di cosa si tratta

    La questione riguarda l’art. 1 della legge n. 202/2000, che disciplina le modalità di nomina del Presidente della Corte dei conti. Il ricorrente ha sostenuto che la norma violasse i principi costituzionali di indipendenza, buon andamento e inamovibilità dei magistrati contabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 1 legge 21 luglio 2000, n. 202 (nomina del Presidente della Corte dei conti). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 97, 100, 108 della Costituzione. Il giudice rimettente: giudice rimettente (via incidentale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 202/2000.

    Il principio

    Le questioni relative all’indipendenza degli organi ausiliari dello Stato richiedono una motivazione specifica e l’indicazione precisa del petitum; la mancanza di tali elementi conduce alla manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 202/2000 sulla Corte dei conti?

    La legge n. 202/2000 disciplina la nomina del Presidente della Corte dei conti, stabilendo i requisiti e le procedure per la designazione del vertice dell’organo di controllo contabile.

    Perché la questione è inammissibile?

    La Corte ha rilevato carenze nell’ordinanza di rimessione che ne impedivano l’esame nel merito, dichiarando la manifesta inammissibilità.

    L’indipendenza della Corte dei conti è tutelata dalla Costituzione?

    Sì. L’art. 100 Cost. sancisce l’indipendenza della Corte dei conti nell’esercizio delle sue funzioni di controllo e giurisdizionali.

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  • Corte cost. n. 129/2012 – Sanità e università – Regione Puglia – illegittimità costituzionale

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 129/2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Puglia (rapporti tra SSN e università).

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva disciplinato i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università con norme che il Governo ha ritenuto invasive della competenza statale in materia di professioni e di coordinamento della sanità. Il d.lgs. n. 517/1999 stabilisce le regole nazionali sui rapporti SSN-Università.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Puglia (rapporti tra SSN e università). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 33 sesto comma, 117 terzo comma, 118 della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Puglia, in quanto lesiva dei parametri costituzionali relativi alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e istruzione universitaria.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare i rapporti tra SSN e università in modo difforme dalla normativa statale di principio (d.lgs. n. 517/1999), trattandosi di materia di competenza concorrente in cui lo Stato fissa i principi fondamentali.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina il d.lgs. n. 517/1999?

    Il decreto regola i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, prevedendo le modalità di integrazione tra attività assistenziale e didattica nei policlinici universitari.

    Perché la norma regionale è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché ha disciplinato aspetti riservati alla competenza statale concorrente (artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.) senza rispettare i principi fondamentali fissati dal legislatore statale.

    La sentenza ha effetti solo sulla Regione Puglia?

    No. Le sentenze di illegittimità costituzionale hanno efficacia erga omnes: la norma è eliminata dall’ordinamento con effetto su tutti i destinatari.

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  • Corte cost. n. 128/2012 – Legge Regione Piemonte n. 13/2011 – estinzione del processo

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 128/2012, ha dichiarato la estinzione del processo della questione di legittimità costituzionale relativa a: artt. 4 e 5 legge Regione Piemonte 27 luglio 2011, n. 13 (disposizioni urgenti in materia regionale).

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Piemonte n. 13/2011, contenente disposizioni urgenti in materia regionale. Nel corso del giudizio è intervenuta una circostanza che ha determinato la cessazione della materia del contendere o la rinuncia al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: artt. 4 e 5 legge Regione Piemonte 27 luglio 2011, n. 13 (disposizioni urgenti in materia regionale). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117 della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo per sopravvenuta carenza di interesse o rinuncia.

    Il principio

    Il processo costituzionale in via principale può estinguersi per rinuncia al ricorso (accettata dalla controparte) o per cessazione della materia del contendere, ad esempio quando la norma impugnata viene abrogata.

    Domande e risposte

    Quando si estingue un giudizio di legittimità costituzionale?

    Il giudizio si estingue principalmente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, o quando la materia del contendere viene meno (ad es. abrogazione della norma impugnata).

    L’estinzione del processo comporta una pronuncia nel merito?

    No. La dichiarazione di estinzione del processo è una pronuncia processuale che non valuta la fondatezza della questione.

    Quali effetti ha sulla norma impugnata?

    La norma regionale rimane nel suo testo; non vi è alcun effetto sulla sua vigenza, a meno che non sia stata già abrogata dall’ente regionale.

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  • Corte cost. n. 127/2012 – Impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto – art. 571 c.p.p.

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 127/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 571 del codice di procedura penale (impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione sull’art. 571 c.p.p., nella parte in cui non consente agli eredi dell’imputato deceduto dopo la sentenza di primo grado – ma prima che sia decorso il termine per impugnare – di proporre impugnazione per le statuizioni di contenuto patrimoniale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 571 del codice di procedura penale (impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente: Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 571 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Palermo.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono indicare chiaramente il petitum e la norma da applicare nel giudizio a quo; la Corte dichiara la manifesta inammissibilità in caso di carenze motivazionali.

    Domande e risposte

    Perché la morte dell’imputato crea problemi sulle impugnazioni patrimoniali?

    Il processo penale si estingue per morte dell’imputato, ma le statuizioni civili (es. risarcimento del danno) possono rimanere eseguibili; gli eredi potrebbero avere interesse a impugnare quelle statuizioni.

    Cosa prevede l’art. 571 c.p.p.?

    L’art. 571 c.p.p. disciplina i soggetti legittimati a proporre impugnazione; la questione riguardava l’estensione di tale legittimazione agli eredi dell’imputato deceduto dopo la sentenza di primo grado.

    La questione è definitivamente chiusa?

    No. La manifesta inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte di altri giudici, purché le carenze motivazionali siano superate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 126/2012 – Interruzione volontaria della gravidanza – minorenne – legge n. 194/1978

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 126/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria della gravidanza).

    Di cosa si tratta

    La questione riguarda l’art. 12, secondo comma, della legge n. 194/1978, che regola l’accesso all’interruzione volontaria della gravidanza per le donne minorenni, prevedendo il coinvolgimento dei genitori o del giudice tutelare. La norma è stata impugnata per asserito contrasto con i diritti fondamentali della persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria della gravidanza). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 2, 3, 29, 30, 32 della Costituzione. Il giudice rimettente: giudice rimettente (via incidentale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 194/1978.

    Il principio

    Le questioni in materia di diritti fondamentali devono essere sollevate con motivazione adeguata e nel rispetto dei requisiti processuali; la mancanza di tali requisiti conduce alla manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 12 della legge n. 194/1978 per le minorenni?

    La minorenne può richiedere l’interruzione della gravidanza; se i genitori non danno il consenso o non possono essere consultati, decide il giudice tutelare nel rispetto della volontà della ragazza.

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile?

    La Corte ha rilevato vizi formali o sostanziali nell’ordinanza di rimessione, che ne impedivano l’esame nel merito.

    La legge n. 194/1978 è rimasta invariata?

    Sì, la dichiarazione di inammissibilità non ha modificato il testo della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza.

    Norme collegate