Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 274/2013 – Incentivi auto a basse emissioni e decreti non regolamentari: illegittimità parziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012 («Misure urgenti per la crescita del Paese») che disciplinavano il rilascio di incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni: in particolare sono stati dichiarati incostituzionali l’art. 16, comma 10-bis, e l’art. 17-ter, comma 5, nella parte in cui non faceva salve le competenze delle Province autonome.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 83 del 2012 aveva introdotto incentivi per l’acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni e aveva affidato a decreti ministeriali «di natura non regolamentare» la definizione delle modalità di erogazione. La Regione Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato varie disposizioni del decreto, contestando sia la scelta dello strumento normativo sia la mancata salvaguardia delle competenze regionali e provinciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento hanno impugnato gli artt. 16, comma 10-bis, 17-ter, comma 5, e 17-undecies, commi 4 e 6, del d.l. n. 83 del 2012 in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 Cost. e alle norme degli statuti speciali delle Province autonome.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 10-bis, e dell’art. 17-ter, comma 5, nella parte in cui non prevedeva che le disposizioni del relativo Capo non si applicassero alle Province autonome fino all’entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 17-undecies, commi 4 e 6, proposta in riferimento all’art. 97 Cost., perché la violazione del principio di buon andamento non ridondava in lesione delle competenze regionali, non potendo le Regioni far valere parametri costituzionali che non tutelino le loro attribuzioni.

    Il principio

    Le Regioni e le Province autonome non possono far valere la violazione di parametri costituzionali (come l’art. 97 Cost. sul buon andamento) se la violazione non si traduce concretamente in una lesione delle proprie competenze: solo quando la denunciata illegittimità costituzionale «ridonda» sulle attribuzioni regionali la questione è ammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono i decreti ministeriali «di natura non regolamentare» e perché sono controversi?

    Sono atti del potere esecutivo che il legislatore denomina espressamente «non regolamentari», aggirando la procedura prevista dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 per l’approvazione dei regolamenti ministeriali. La controversia nasce perché tali decreti, pur avendo in realtà contenuto normativo, non rispettano le garanzie procedurali previste per i regolamenti.

    Perché le Province autonome godono di una protezione speciale rispetto alle leggi statali sugli incentivi auto?

    Gli statuti speciali delle Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono loro competenze legislative ed amministrative proprie, anche in materia di trasporti e di interventi economici sul territorio. Le norme statali che incidono su queste materie devono sempre prevedere una clausola di salvaguardia che riconosca le competenze provinciali fino all’adeguamento normativo provinciale.

    Cosa cambia per i concessionari e gli acquirenti di auto a basse emissioni dopo questa sentenza?

    La dichiarazione di illegittimità riguarda disposizioni procedurali e la mancanza di salvaguardie per le Province autonome: non incide direttamente sul diritto degli acquirenti agli incentivi, che rimane regolato dalla disciplina vigente al momento delle singole operazioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 273/2013 – Fondo statale per il trasporto pubblico locale: criteri di riparto alle Regioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, che definisce i criteri e le modalità di riparto alle Regioni delle risorse del fondo statale per il finanziamento del trasporto pubblico locale. La Regione Veneto aveva contestato tali criteri per violazione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 95 del 2012 aveva istituito criteri statali per ripartire tra le Regioni a statuto ordinario le risorse del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. La Regione Veneto aveva impugnato queste norme, sostenendo che i criteri di riparto adottati dallo Stato violassero l’autonomia finanziaria regionale garantita dagli artt. 117 e 119 Cost. e dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, come sostituito dall’art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 119 e 120 Cost., alla legge n. 42 del 2009 e al d.lgs. n. 68 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Ha ritenuto che il fondo per il trasporto pubblico locale sia un fondo statale a destinazione vincolata: il legislatore statale può legittimamente determinarne i criteri di riparto tra le Regioni senza violare l’autonomia finanziaria regionale. Ha dichiarato invece inammissibili le questioni che denunciavano la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di leale collaborazione, perché le Regioni non possono far valere parametri che non attengano alle proprie competenze costituzionali.

    Il principio

    Lo Stato può istituire fondi nazionali a destinazione vincolata per settori di intervento di rilievo nazionale (come il trasporto pubblico locale) e determinarne i criteri di riparto tra le Regioni senza che ciò violi l’autonomia finanziaria regionale: il vincolo di destinazione esclude che si tratti di risorse proprie delle Regioni, che rimangono soggette alle scelte allocative del legislatore statale.

    Domande e risposte

    Perché il trasporto pubblico locale è finanziato dallo Stato se è una competenza regionale?

    Il trasporto pubblico locale è materia di competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), ma lo Stato può istituire fondi nazionali per sostenere settori di interesse generale. I fondi a destinazione vincolata non trasferiscono risorse proprie alle Regioni, ma finanziano specifici obiettivi di politica pubblica definiti dallo Stato.

    Le Regioni possono contestare i criteri di riparto dei fondi statali?

    Sì, ma solo se dimostrano che i criteri violano loro attribuzioni costituzionali: non basta lamentare irragionevolezza o violazione di principi generali (come il buon andamento ex art. 97 Cost.) se la violazione non si risolve in una compressione delle competenze regionali.

    Cos’è il federalismo fiscale e che rapporto ha con questa sentenza?

    La legge n. 42 del 2009 è la legge delega sul federalismo fiscale che mira a garantire l’autonomia di entrata e di spesa delle Regioni. La Corte ha ritenuto che i fondi statali a destinazione vincolata non rientrassero nell’ambito di applicazione di quella legge, essendo risorse aggiuntive e non proprie delle Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 272/2013 – Piani attuativi edilizi: il Comune deve trasmettere copia alla Regione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Molise n. 18 del 2012 in materia di piani attuativi edilizi, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo dei Comuni di trasmettere alla Regione copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente. L’obbligo di trasmissione è un principio fondamentale di governo del territorio sancito dalla legge statale n. 47 del 1985, che le Regioni non possono sopprimere.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato una legge che semplificava l’approvazione dei piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti, attribuendo la competenza definitiva alla Giunta comunale. La norma regionale non prevedeva però l’obbligo — invece previsto dall’art. 24 della legge statale n. 47 del 1985 — di trasmettere copia dei piani approvati alla Regione. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma per violazione del principio fondamentale del governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012 e l’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (governo del territorio), per contrasto con l’art. 24 della legge n. 47 del 1985.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 18 del 2012 «nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione». Ha dichiarato invece inammissibili le questioni sugli altri commi, perché nel frattempo la successiva legge reg. n. 1 del 2013 aveva modificato la disciplina aggiungendo un comma 1-bis che recepiva proprio l’obbligo di trasmissione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile anche la questione su quest’ultima legge perché la norma aveva già risolto il problema.

    Il principio

    L’obbligo di trasmettere alla Regione copia dei piani attuativi approvati dai Comuni è un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio (art. 24, legge n. 47 del 1985): le Regioni non possono introdurre semplificazioni procedurali che lo eliminino, pur potendo regolare nei dettagli il procedimento di approvazione.

    Domande e risposte

    A cosa serve l’obbligo di trasmettere i piani attuativi alla Regione?

    Serve a consentire alla Regione di esercitare la propria funzione di coordinamento urbanistico e di eventualmente formulare osservazioni ai Comuni. Non è una forma di controllo preventivo che blocca l’efficacia del piano, ma una forma di informazione istituzionale che permette la pianificazione territoriale regionale.

    Cosa sono i «piani attuativi» in materia urbanistica?

    Sono gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, ecc.) che danno attuazione concreta allo strumento urbanistico generale (il piano regolatore generale). Quando sono «conformi» allo strumento generale, non richiedono l’approvazione regionale ma solo quella comunale.

    La successiva legge regionale che ha introdotto l’obbligo di trasmissione ha sanato il vizio?

    Parzialmente: ha rimediato al problema per il futuro (tant’è che la questione sulla legge n. 1 del 2013 è stata dichiarata inammissibile). Tuttavia non poteva sanare l’illegittimità della norma originaria, che la Corte ha comunque colpito per il periodo di sua vigenza.

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  • Corte cost. n. 271/2013 – Estinzione del giudizio per rinuncia: orari notturni delle farmacie in Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale dell’art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria n. 35 del 2012, che imponeva alle farmacie che prolungassero l’apertura oltre le ore 21:00 di garantire il servizio notturno fino alle ore 8:00 del giorno successivo. La norma è stata abrogata dalla Regione e il Governo ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva approvato una legge sugli orari delle farmacie che, all’art. 2, comma 4, prevedeva che le farmacie che decidessero di prolungare l’apertura oltre le ore 21:00 fossero obbligate a garantire il servizio notturno continuativo fino alle ore 8:00 del giorno successivo. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che vanificasse la liberalizzazione degli orari farmaceutici introdotta dal d.l. n. 1 del 2012 e violasse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 2, comma 4, della legge reg. Liguria n. 35 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost. Nelle more del giudizio, la Regione ha abrogato la norma con la legge reg. n. 10 del 2013. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Federfarma ha aderito alla rinuncia.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza n. 271 del 2013, la Corte ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso in assenza di costituzione in giudizio della Regione, unitamente all’adesione della parte intervenuta (Federfarma), determina l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La liberalizzazione degli orari farmaceutici è materia riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.): le Regioni non possono introdurre vincoli all’apertura che annullino la libertà di scelta del gestore, pur nell’ambito della tutela della salute di competenza concorrente.

    Domande e risposte

    Perché imporre il servizio notturno alle farmacie che aprono oltre le 21 viola la concorrenza?

    La liberalizzazione degli orari farmaceutici del d.l. n. 1 del 2012 lascia al gestore la libertà di scegliere se e quando aprire oltre l’orario obbligatorio. Collegare automaticamente l’apertura prolungata all’obbligo del servizio notturno fino alle 8 del mattino è un disincentivo all’apertura spontanea e vanifica la liberalizzazione, incidendo sulla tutela della concorrenza che lo Stato ha promosso.

    La materia farmaceutica appartiene alla salute o alla concorrenza?

    Gli orari di servizio obbligatorio appartengono alla tutela della salute (competenza concorrente Stato-Regioni), ma la liberalizzazione degli orari aggiuntivi è materia di tutela della concorrenza (competenza statale esclusiva). Quando le due sfere si intersecano, la competenza esclusiva statale prevale.

    Anche la Federfarma intervenuta in giudizio ha aderito alla rinuncia?

    Sì. La Federfarma aveva depositato atto di intervento a sostegno dell’inammissibilità e infondatezza del ricorso. Dopo l’abrogazione della norma e la rinuncia del Governo, la Federfarma ha depositato atto di adesione alla rinuncia.

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  • Corte cost. n. 270/2013 – Estinzione del giudizio per rinuncia: requisito di residenza per l’edilizia residenziale pubblica in Umbria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale delle norme della Regione Umbria che richiedevano ai richiedenti contributi per l’accesso all’abitazione e agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di avere la residenza o l’attività lavorativa nella Regione per un periodo minimo. Il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha modificato le norme impugnate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva modificato le norme regionali sull’edilizia residenziale pubblica prevedendo, tra i requisiti per i contributi all’accesso all’abitazione, la «residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi», e per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale la «residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi». Il Governo aveva impugnato queste norme perché discriminavano i cittadini UE e i soggiornanti di lungo periodo rispetto ai residenti di lunga data.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 24 e 34 della legge reg. Umbria n. 15 del 2012 in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione al d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), all’art. 21 TFUE e alla direttiva 2004/38/CE. Nelle more del giudizio la Regione Umbria ha modificato le norme impugnate con gli artt. 21 e 22 della legge reg. n. 12 del 2013, eliminando i profili discriminatori. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza n. 270 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di costituzione in giudizio della Regione Umbria, determina automaticamente l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

    Il principio

    I requisiti di residenza prolungata per l’accesso ai benefici sociali abitativi possono configuraree discriminazioni indirette vietate dal diritto dell’Unione europea e dal Testo unico sull’immigrazione; in tali casi il Governo può impugnare le norme regionali e la Regione che le modifichi in corso di giudizio determina la rinuncia del ricorrente e l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Perché i requisiti di residenza prolungata per l’edilizia pubblica possono essere discriminatori?

    I requisiti di residenza di lungo periodo svantaggiano sistematicamente i cittadini di altri Paesi UE e i soggiornanti di lungo periodo, che hanno eguale diritto di accedere ai benefici sociali ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998 e della direttiva 2004/38/CE. La discriminazione è «indiretta» perché la norma non distingue esplicitamente per nazionalità, ma i suoi effetti pratici colpiscono in modo sproporzionato i non nazionali.

    I cittadini italiani residenti all’estero erano anch’essi penalizzati?

    Sì, la norma prevedeva un requisito alternativo per i cittadini italiani residenti all’estero che manifestassero la volontà di rientrare, ma questa previsione era a sua volta problematica perché avvantaggiava i cittadini italiani rispetto ai «cittadini migranti dell’Unione europea», creando una discriminazione al contrario.

    La modifica normativa da parte della Regione comporta che la norma originaria fosse legittima?

    No. La rinuncia al ricorso non implica una pronuncia di legittimità: il processo si estingue senza un giudizio nel merito. La modifica della norma significa soltanto che il problema pratico è risolto, non che la disposizione originaria fosse costituzionalmente legittima.

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  • Corte cost. n. 269/2013 – Inammissibilità della questione sulla norma che legifica misure sanitarie in Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 98 del 2011, che aveva «legificato» i provvedimenti commissariali sul Piano di rientro sanitario dell’Abruzzo, rendendo inattaccabili in sede giurisdizionale le misure di riorganizzazione ospedaliera (tra cui la disattivazione dell’ospedale di Pescina). Il TAR per l’Abruzzo aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio di ottemperanza.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Pescina aveva ottenuto dal TAR Abruzzo l’annullamento dei provvedimenti del Commissario ad acta che disponevano la «disattivazione» dell’ospedale di Pescina e la sua trasformazione in presidio territoriale di assistenza. Tuttavia, con il d.l. n. 98 del 2011, il Governo aveva introdotto una norma che legificava tali atti amministrativi, sottraendoli così al controllo del giudice amministrativo. Il TAR, investito del giudizio di ottemperanza, aveva sollevato questione di legittimità di questa norma perché sembrava privarlo della possibilità di far eseguire la propria sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, lettera c), primo periodo, del d.l. n. 98 del 2011 in riferimento agli artt. 3, 24, 72, 73 terzo comma, 103, 113, 117 primo e terzo comma, e 120 Cost. e all’art. 6 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, riscontrando una carenza di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non aveva adeguatamente spiegato perché la questione fosse rilevante nel giudizio di ottemperanza in corso, né aveva esaminato se la norma legificante avesse effettivamente reso impossibile l’esecuzione della sentenza del TAR, limitandosi a ipotizzare questo effetto senza sviluppare un’argomentazione sufficiente.

    Il principio

    Per essere ammissibile, la questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio principale: il giudice rimettente deve spiegare concretamente come e perché la norma impugnata impedisce la definizione del giudizio nel senso in cui lo impedirebbe la sua illegittimità costituzionale, senza limitarsi a ipotizzare l’effetto pregiudizievole.

    Domande e risposte

    Cosa significa «legificare» un provvedimento amministrativo?

    Significa che il legislatore, con una legge, fa propri e recepisce il contenuto di atti amministrativi precedenti, attribuendo loro forza di legge. L’atto così «legificato» non può più essere annullato dal giudice amministrativo (che è competente solo sugli atti), ma solo dalla Corte costituzionale (competente sulle leggi).

    Un giudizio di ottemperanza può essere ostacolato da una legge sopravvenuta?

    In teoria sì: se una legge sopravvenuta «legifica» gli atti che il giudice aveva annullato, il giudizio di ottemperanza perde il suo oggetto. Tuttavia, il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve dimostrare concretamente questo nesso, cosa che nel caso in esame il TAR non ha fatto in modo sufficiente.

    I cittadini di Pescina hanno potuto ottenere tutela per la chiusura dell’ospedale?

    La declaratoria di inammissibilità non significa che l’ospedale di Pescina non possa essere oggetto di ulteriori contestazioni, ma solo che quella specifica questione di legittimità costituzionale non era stata correttamente prospettata. Le sorti dell’ospedale dipendono dalla pianificazione sanitaria regionale e dai piani di rientro dal deficit sanitario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2013 – Estinzione del giudizio per rinuncia: incentivi al personale delle Comunità montane molisane

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale dell’art. 2, comma 11, della legge della Regione Molise n. 22 del 2012, che prevedeva incentivi economici per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle Comunità montane in via di estinzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva abrogato la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato una legge per accelerare la liquidazione e l’estinzione delle Comunità montane, prevedendo che la Regione potesse favorire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato mediante la corresponsione di un incentivo economico. Il Governo aveva impugnato la norma, sostenendo che essa incidesse sulla regolamentazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, materia riservata alla contrattazione collettiva e alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 2, comma 11, della legge reg. Molise n. 22 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. Nelle more del giudizio la Regione, con la legge n. 1 del 2013, ha abrogato i commi 11, 12 e 13 dell’art. 2 della legge n. 22 del 2012. Il ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza n. 268 del 2013, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, in assenza di costituzione in giudizio della Regione Molise, determina automaticamente l’estinzione del processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando la controparte non si è costituita, determina l’estinzione del processo: la Corte prende atto della rinuncia e non si pronuncia nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    La Regione Molise, nelle more del giudizio, ha abrogato le norme impugnate (commi 11, 12 e 13 dell’art. 2 della legge n. 22 del 2012), eliminando così il motivo che aveva indotto il Governo all’impugnazione. Venuta meno la norma controversa, il ricorso non aveva più oggetto.

    La rinuncia al ricorso equivale a un giudizio di conformità costituzionale della norma originaria?

    No. La rinuncia comporta solo l’estinzione del processo senza che la Corte si pronunci nel merito. Non vi è quindi alcun giudicato sulla legittimità costituzionale della norma abrogata: significa solo che il giudizio non è più necessario perché la norma non esiste più.

    Cosa accade al personale delle Comunità montane soppresse in Molise?

    L’abrogazione della norma sugli incentivi non significa che il personale sia rimasto senza tutele: la Regione dovrà applicare le regole della contrattazione collettiva di comparto e le disposizioni statali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni per regolare i rapporti di lavoro del personale delle Comunità montane estinte.

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  • Corte cost. n. 267/2013 – Vigili del fuoco volontari e contratto a tempo determinato: la direttiva UE non si applica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 11 e 12, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), che ha modificato la disciplina dei vigili del fuoco volontari precisando che i loro richiami in servizio non costituiscono rapporti di impiego. La Corte ha ritenuto che tali volontari non ricadano nell’ambito di applicazione della direttiva UE sul lavoro a tempo determinato, poiché il loro è un rapporto di servizio, non di lavoro.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma (prima sezione lavoro) aveva dubitato della costituzionalità delle norme della legge di stabilità 2012 che, modificando il d.lgs. n. 139 del 2006, ribadivano che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione. Secondo il rimettente, ciò violava la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (contratti a tempo determinato), che impone misure per evitare gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 11 e 12, della legge n. 183 del 2011, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il ragionamento è fondato su una distinzione concettuale: la direttiva 1999/70/CE si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro. I vigili del fuoco volontari non intrattengono con l’Amministrazione un rapporto di lavoro, ma un rapporto di servizio di carattere esclusivamente funzionale, temporaneamente attivato in occasione di eventi eccezionali. Poiché manca un vero rapporto di lavoro, la direttiva non si applica e la questione è infondata per errore nel presupposto interpretativo.

    Il principio

    I vigili del fuoco volontari non sono lavoratori a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE: il loro rapporto con lo Stato è di servizio funzionale attivato per eventi eccezionali, privo della struttura del contratto di lavoro. La direttiva sul lavoro a tempo determinato non si applica quindi a questa categoria di soggetti.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra un rapporto di lavoro e un rapporto di servizio per i vigili del fuoco volontari?

    Il rapporto di lavoro implica uno stabile vincolo obbligatorio tra datore di lavoro e lavoratore, con obblighi reciproci di prestazione e retribuzione. Il rapporto di servizio dei vigili volontari è invece attivato solo in occasione dei richiami in servizio (eventi eccezionali) ed ha natura esclusivamente funzionale: non vi è subordinazione stabile né continuità del rapporto.

    La direttiva 1999/70/CE tutela solo i lavoratori del settore privato?

    No, la direttiva si applica in linea di principio anche al settore pubblico, purché vi sia un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge. Non si applica invece a rapporti che, pur prevedendo prestazioni periodiche, non hanno la struttura del contratto di lavoro.

    I vigili del fuoco volontari hanno qualche forma di tutela contro l’abuso dei richiami ripetuti?

    La loro tutela non deriva dalla normativa sul lavoro a tempo determinato, ma dalla disciplina specifica del volontariato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevede regole proprie per i richiami e i congedi. La normativa di settore garantisce standard di tutela adeguati alla natura del rapporto.

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  • Corte cost. n. 266/2013 – Illegittimità del bilancio regionale del Molise fondato su avanzo presunto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge di bilancio della Regione Molise per il 2013, nella parte in cui finanziavano fondi di riserva e capitoli di spesa attingendo all’avanzo di amministrazione «presunto» dell’esercizio 2012. L’utilizzo di un avanzo non accertato per coprire spese correnti viola il principio costituzionale di equilibrio del bilancio e le norme statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato la legge di bilancio per il 2013 (legge reg. n. 5 del 2013) prevedendo la copertura di alcune unità di spesa — tra cui il fondo di riserva per spese obbligatorie (art. 11), il fondo di riserva per spese impreviste (art. 12) e il capitolo per residui cancellati (art. 13) — attraverso l’imputazione di un avanzo di amministrazione «presunto» dell’esercizio precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le norme per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. (equilibrio di bilancio) e del principio di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. e all’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte relativa al finanziamento tramite avanzo presunto. Ha chiarito che l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato in copertura solo se è reale, cioè accertato a consuntivo; un avanzo «presunto» — stimato in via preventiva senza certezza — non soddisfa i requisiti di effettività e certezza che il principio di equilibrio del bilancio impone alla copertura delle spese. Ha dichiarato inoltre, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 1 e dell’art. 2 della stessa legge nella parte in cui contabilizzavano tale avanzo presunto sia in entrata sia in spesa per complessivi 1.418.610,01 euro.

    Il principio

    Il principio costituzionale di equilibrio del bilancio (art. 81, quarto comma, Cost.) impone che ogni spesa sia coperta da risorse certe ed effettive: è incostituzionale finanziare fondi di riserva o spese obbligatorie attingendo a un avanzo di amministrazione meramente presunto, perché si tratta di una risorsa non ancora verificata e potenzialmente inesistente.

    Domande e risposte

    Cosa distingue l’avanzo di amministrazione «presunto» da quello «reale»?

    L’avanzo «reale» è quello accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente: è una somma già verificata e disponibile. L’avanzo «presunto» è invece una stima effettuata in anticipo, prima della chiusura dei conti: può non realizzarsi, rendendo così priva di copertura la relativa spesa.

    Quali conseguenze pratiche ha avuto la sentenza per il bilancio molisano?

    Le norme dichiarate incostituzionali sono state eliminate con effetto immediato: la Regione Molise ha dovuto rivedere il bilancio 2013, eliminando le voci di entrata e di spesa basate sull’avanzo presunto di 1.418.610,01 euro e trovare coperture alternative per le spese previste dagli artt. 11, 12 e 13.

    Il coordinamento della finanza pubblica permette allo Stato di intervenire sui bilanci regionali?

    Sì. L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce allo Stato la competenza a fissare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui le Regioni devono conformarsi. Tra questi principi rientrano le regole sull’equilibrio di bilancio e sul divieto di utilizzare risorse incerte in copertura.

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  • Corte cost. n. 265/2013 – Interessi e rivalutazione monetaria cumulabili per i dipendenti regionali siciliani

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988, che attribuiva ai dipendenti regionali il diritto a percepire cumulativamente interessi legali e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro. La norma, disciplinando un profilo prettamente civilistico, aveva travalicato i limiti del diritto privato riservato alla competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale siciliana n. 11 del 1988 prevedeva, per i propri dipendenti, il diritto a percepire sia gli interessi legali sia la rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento di determinate componenti retributive. Alcuni dipendenti dell’Assessorato ai beni culturali avevano proposto ricorso per ottenere l’applicazione di questa norma. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sezioni riunite) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma regionale potesse violare le regole statali in materia di obbligazioni pecuniarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha impugnato l’art. 30, commi 1 e 2, della legge reg. siciliana n. 11 del 1988, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all’art. 14, lettera q), dello statuto siciliano, che impone alla Regione il rispetto delle riforme economico-sociali e dei principi generali dell’ordinamento statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Ha ritenuto che la disciplina del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria attenga al profilo prettamente civilistico dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie — materia riservata all’ordinamento civile di competenza statale esclusiva — che costituisce un limite anche per le Regioni a statuto speciale. La norma regionale aveva quindi travalicato il limite del diritto privato, violando il principio di eguaglianza che esige l’uniformità delle regole sui rapporti privatistici nel territorio nazionale.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale, come la Sicilia, non possono disciplinare le conseguenze civilistiche dell’inadempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dal rapporto di lavoro: la materia è riservata all’ordinamento civile statale e il limite vale a garanzia dell’uniformità delle regole sui rapporti privati in tutto il territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Perché interessi e rivalutazione monetaria non possono essere cumulati per legge regionale?

    La disciplina delle obbligazioni pecuniarie — incluse le conseguenze del ritardo nel pagamento — è materia di ordinamento civile, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il divieto di cumulo automatico stabilito dal diritto civile statale non può essere superato da una legge regionale, neppure di una Regione a statuto speciale.

    Cosa cambia per i dipendenti regionali siciliani dopo questa sentenza?

    I dipendenti siciliani in caso di ritardato pagamento non possono più invocare il cumulo automatico di interessi e rivalutazione monetaria previsto dalla norma regionale dichiarata illegittima. Restano applicabili le regole del diritto statale, che in linea generale non consentono tale cumulo automatico.

    La Regione siciliana ha competenze speciali in materia di pubblico impiego?

    Sì, lo Statuto siciliano attribuisce alla Regione competenza in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale, ma tale competenza incontra il limite del diritto privato e delle riforme economico-sociali stabilite dallo Stato, che si impongono anche alle Regioni speciali.

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  • Corte cost. n. 264/2013 – Requisito di residenza regionale per i conducenti di autoservizi non di linea

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise n. 25 del 2012, che richiedeva la residenza regionale da almeno un anno per iscriversi al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. La norma violava la libertà di stabilimento garantita dal diritto dell’Unione europea e l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva istituito un ruolo provinciale per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC ecc.) e aveva previsto, tra i requisiti di iscrizione, la residenza nel territorio regionale da almeno un anno e la sede legale dell’impresa nel territorio regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma sostenendo che costituisse una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati dell’Unione europea e dei cittadini italiani residenti in altre Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 1, lettera b), della legge reg. Molise n. 25 del 2012 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con l’art. 49 del TFUE (libertà di stabilimento). Il giudice rimettente è lo Stato in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, ritenendo che il requisito di residenza regionale configurasse una restrizione alla libertà di stabilimento vietata dal diritto dell’Unione europea. L’art. 49 TFUE — che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato — opera anche nelle relazioni infrastatali quando la normativa regionale sfavorisce i cittadini dell’UE non residenti nel territorio regionale rispetto ai locali. La norma impugnata creava pertanto una discriminazione indiretta in violazione degli obblighi comunitari recepiti dall’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Le Regioni non possono subordinare l’accesso a un’attività economica al requisito della residenza nel proprio territorio: tale condizione costituisce una misura restrittiva della libertà di stabilimento vietata dal diritto dell’Unione europea e, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Perché la residenza regionale è un requisito discriminatorio?

    Il requisito di residenza è indirettamente discriminatorio perché è più facilmente soddisfatto dai cittadini già presenti nel territorio regionale, svantaggiando di fatto i cittadini di altri Stati UE o di altre Regioni che volessero stabilirsi e lavorare nel Molise.

    Quali attività rientrano nella «libertà di stabilimento» dell’art. 49 TFUE?

    La libertà di stabilimento comprende il diritto di avviare e gestire un’attività economica in un altro Stato membro (o in un’altra Regione, per i profili rilevanti) alle stesse condizioni dei cittadini locali: include quindi l’iscrizione ad albi o ruoli professionali.

    Cosa succede alle iscrizioni al ruolo già rilasciate prima della sentenza?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce la norma con effetto ex tunc (dal momento della sua entrata in vigore), ma i rapporti già esauriti non vengono toccati. Chi era stato escluso per mancanza del requisito di residenza può tuttavia invocare la sentenza per essere iscritto retroattivamente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nell’esercizio della potestà legislativa
  • Corte cost. n. 263/2013 – Gratuità degli incarichi nelle Comunità di valle e autonomia provinciale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 3-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, nella parte in cui imponeva alle Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere la gratuità degli incarichi conferiti all’interno delle Comunità di valle. La norma statale, intervenendo con disposizione di dettaglio nella sfera di autonomia statutaria delle Province, violava le attribuzioni legislative garantite dallo Statuto del Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 83 del 2012 («Misure urgenti per la crescita del Paese»), all’art. 69, comma 3-bis, aveva stabilito che le Province autonome di Bolzano e Trento dovessero disporre la gratuità degli incarichi conferiti all’interno delle Comunità di valle, nell’ambito delle procedure di coordinamento fiscale. Le due Province hanno impugnato la norma dinanzi alla Corte, sostenendo che si trattasse di una disposizione di dettaglio lesiva delle loro competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Bolzano e Trento hanno impugnato l’art. 69, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012 per violazione delle disposizioni del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), delle norme di attuazione e del principio di leale collaborazione. I giudici rimettenti sono le stesse Province autonome in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012. Ha ritenuto che la norma, imponendo direttamente il contenuto dell’intervento normativo provinciale (la gratuità degli incarichi) senza lasciare alcun margine di scelta al legislatore provinciale, si configurasse come norma di dettaglio lesiva dell’autonomia statutaria. La «clausola di garanzia» del successivo comma 3-ter — che faceva salve le competenze statutarie — non era idonea a sanare il contrasto, in quanto avrebbe portato al sostanziale annullamento del precetto.

    Il principio

    Lo Stato può fissare obiettivi di contenimento della spesa pubblica anche per le Province autonome, ma deve lasciare al legislatore provinciale la scelta degli strumenti specifici per conseguirli, senza imporre norme di dettaglio che svuotino di contenuto l’autonomia statutaria garantita dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché le Province autonome di Trento e Bolzano godono di una protezione rafforzata rispetto alle Regioni ordinarie?

    Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale (d.P.R. n. 670 del 1972), attribuisce alle Province autonome competenze legislative proprie in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale. Queste competenze non possono essere azzerate da disposizioni statali di dettaglio.

    Cosa distingue una norma di principio da una norma di dettaglio in materia di autonomia?

    Una norma di principio fissa l’obiettivo (es. contenere la spesa), lasciando al legislatore regionale o provinciale la scelta dei mezzi. Una norma di dettaglio indica invece direttamente il comportamento da tenere, non lasciando margini di scelta: è quest’ultima a essere incostituzionale se invade la sfera di autonomia.

    La rinuncia parziale al ricorso ha influito sulla decisione?

    La Corte ha riservato a separata pronuncia le altre questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni diverse dell’impugnato decreto-legge, decidendo nel merito solo la questione relativa all’art. 69, comma 3-bis.

    Norme collegate