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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale dell’art. 2, comma 11, della legge della Regione Molise n. 22 del 2012, che prevedeva incentivi economici per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle Comunità montane in via di estinzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva abrogato la norma impugnata.
Di cosa si tratta
La Regione Molise aveva approvato una legge per accelerare la liquidazione e l’estinzione delle Comunità montane, prevedendo che la Regione potesse favorire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato mediante la corresponsione di un incentivo economico. Il Governo aveva impugnato la norma, sostenendo che essa incidesse sulla regolamentazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, materia riservata alla contrattazione collettiva e alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 2, comma 11, della legge reg. Molise n. 22 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. Nelle more del giudizio la Regione, con la legge n. 1 del 2013, ha abrogato i commi 11, 12 e 13 dell’art. 2 della legge n. 22 del 2012. Il ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso.
La decisione della Corte
Con ordinanza n. 268 del 2013, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, in assenza di costituzione in giudizio della Regione Molise, determina automaticamente l’estinzione del processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito.
Il principio
Nel giudizio in via principale dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando la controparte non si è costituita, determina l’estinzione del processo: la Corte prende atto della rinuncia e non si pronuncia nel merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
La Regione Molise, nelle more del giudizio, ha abrogato le norme impugnate (commi 11, 12 e 13 dell’art. 2 della legge n. 22 del 2012), eliminando così il motivo che aveva indotto il Governo all’impugnazione. Venuta meno la norma controversa, il ricorso non aveva più oggetto.
La rinuncia al ricorso equivale a un giudizio di conformità costituzionale della norma originaria?
No. La rinuncia comporta solo l’estinzione del processo senza che la Corte si pronunci nel merito. Non vi è quindi alcun giudicato sulla legittimità costituzionale della norma abrogata: significa solo che il giudizio non è più necessario perché la norma non esiste più.
Cosa accade al personale delle Comunità montane soppresse in Molise?
L’abrogazione della norma sugli incentivi non significa che il personale sia rimasto senza tutele: la Regione dovrà applicare le regole della contrattazione collettiva di comparto e le disposizioni statali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni per regolare i rapporti di lavoro del personale delle Comunità montane estinte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del lavoro pubblico
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.