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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 11 e 12, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), che ha modificato la disciplina dei vigili del fuoco volontari precisando che i loro richiami in servizio non costituiscono rapporti di impiego. La Corte ha ritenuto che tali volontari non ricadano nell’ambito di applicazione della direttiva UE sul lavoro a tempo determinato, poiché il loro è un rapporto di servizio, non di lavoro.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma (prima sezione lavoro) aveva dubitato della costituzionalità delle norme della legge di stabilità 2012 che, modificando il d.lgs. n. 139 del 2006, ribadivano che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione. Secondo il rimettente, ciò violava la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (contratti a tempo determinato), che impone misure per evitare gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 11 e 12, della legge n. 183 del 2011, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il ragionamento è fondato su una distinzione concettuale: la direttiva 1999/70/CE si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro. I vigili del fuoco volontari non intrattengono con l’Amministrazione un rapporto di lavoro, ma un rapporto di servizio di carattere esclusivamente funzionale, temporaneamente attivato in occasione di eventi eccezionali. Poiché manca un vero rapporto di lavoro, la direttiva non si applica e la questione è infondata per errore nel presupposto interpretativo.

Il principio

I vigili del fuoco volontari non sono lavoratori a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE: il loro rapporto con lo Stato è di servizio funzionale attivato per eventi eccezionali, privo della struttura del contratto di lavoro. La direttiva sul lavoro a tempo determinato non si applica quindi a questa categoria di soggetti.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra un rapporto di lavoro e un rapporto di servizio per i vigili del fuoco volontari?

Il rapporto di lavoro implica uno stabile vincolo obbligatorio tra datore di lavoro e lavoratore, con obblighi reciproci di prestazione e retribuzione. Il rapporto di servizio dei vigili volontari è invece attivato solo in occasione dei richiami in servizio (eventi eccezionali) ed ha natura esclusivamente funzionale: non vi è subordinazione stabile né continuità del rapporto.

La direttiva 1999/70/CE tutela solo i lavoratori del settore privato?

No, la direttiva si applica in linea di principio anche al settore pubblico, purché vi sia un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge. Non si applica invece a rapporti che, pur prevedendo prestazioni periodiche, non hanno la struttura del contratto di lavoro.

I vigili del fuoco volontari hanno qualche forma di tutela contro l’abuso dei richiami ripetuti?

La loro tutela non deriva dalla normativa sul lavoro a tempo determinato, ma dalla disciplina specifica del volontariato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevede regole proprie per i richiami e i congedi. La normativa di settore garantisce standard di tutela adeguati alla natura del rapporto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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