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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge di bilancio della Regione Molise per il 2013, nella parte in cui finanziavano fondi di riserva e capitoli di spesa attingendo all’avanzo di amministrazione «presunto» dell’esercizio 2012. L’utilizzo di un avanzo non accertato per coprire spese correnti viola il principio costituzionale di equilibrio del bilancio e le norme statali di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La Regione Molise aveva approvato la legge di bilancio per il 2013 (legge reg. n. 5 del 2013) prevedendo la copertura di alcune unità di spesa — tra cui il fondo di riserva per spese obbligatorie (art. 11), il fondo di riserva per spese impreviste (art. 12) e il capitolo per residui cancellati (art. 13) — attraverso l’imputazione di un avanzo di amministrazione «presunto» dell’esercizio precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le norme per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. (equilibrio di bilancio) e del principio di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. e all’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte relativa al finanziamento tramite avanzo presunto. Ha chiarito che l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato in copertura solo se è reale, cioè accertato a consuntivo; un avanzo «presunto» — stimato in via preventiva senza certezza — non soddisfa i requisiti di effettività e certezza che il principio di equilibrio del bilancio impone alla copertura delle spese. Ha dichiarato inoltre, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 1 e dell’art. 2 della stessa legge nella parte in cui contabilizzavano tale avanzo presunto sia in entrata sia in spesa per complessivi 1.418.610,01 euro.
Il principio
Il principio costituzionale di equilibrio del bilancio (art. 81, quarto comma, Cost.) impone che ogni spesa sia coperta da risorse certe ed effettive: è incostituzionale finanziare fondi di riserva o spese obbligatorie attingendo a un avanzo di amministrazione meramente presunto, perché si tratta di una risorsa non ancora verificata e potenzialmente inesistente.
Domande e risposte
Cosa distingue l’avanzo di amministrazione «presunto» da quello «reale»?
L’avanzo «reale» è quello accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente: è una somma già verificata e disponibile. L’avanzo «presunto» è invece una stima effettuata in anticipo, prima della chiusura dei conti: può non realizzarsi, rendendo così priva di copertura la relativa spesa.
Quali conseguenze pratiche ha avuto la sentenza per il bilancio molisano?
Le norme dichiarate incostituzionali sono state eliminate con effetto immediato: la Regione Molise ha dovuto rivedere il bilancio 2013, eliminando le voci di entrata e di spesa basate sull’avanzo presunto di 1.418.610,01 euro e trovare coperture alternative per le spese previste dagli artt. 11, 12 e 13.
Il coordinamento della finanza pubblica permette allo Stato di intervenire sui bilanci regionali?
Sì. L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce allo Stato la competenza a fissare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui le Regioni devono conformarsi. Tra questi principi rientrano le regole sull’equilibrio di bilancio e sul divieto di utilizzare risorse incerte in copertura.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica
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