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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988, che attribuiva ai dipendenti regionali il diritto a percepire cumulativamente interessi legali e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro. La norma, disciplinando un profilo prettamente civilistico, aveva travalicato i limiti del diritto privato riservato alla competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La legge regionale siciliana n. 11 del 1988 prevedeva, per i propri dipendenti, il diritto a percepire sia gli interessi legali sia la rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento di determinate componenti retributive. Alcuni dipendenti dell’Assessorato ai beni culturali avevano proposto ricorso per ottenere l’applicazione di questa norma. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sezioni riunite) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma regionale potesse violare le regole statali in materia di obbligazioni pecuniarie.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha impugnato l’art. 30, commi 1 e 2, della legge reg. siciliana n. 11 del 1988, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all’art. 14, lettera q), dello statuto siciliano, che impone alla Regione il rispetto delle riforme economico-sociali e dei principi generali dell’ordinamento statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Ha ritenuto che la disciplina del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria attenga al profilo prettamente civilistico dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie — materia riservata all’ordinamento civile di competenza statale esclusiva — che costituisce un limite anche per le Regioni a statuto speciale. La norma regionale aveva quindi travalicato il limite del diritto privato, violando il principio di eguaglianza che esige l’uniformità delle regole sui rapporti privatistici nel territorio nazionale.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale, come la Sicilia, non possono disciplinare le conseguenze civilistiche dell’inadempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dal rapporto di lavoro: la materia è riservata all’ordinamento civile statale e il limite vale a garanzia dell’uniformità delle regole sui rapporti privati in tutto il territorio nazionale.
Domande e risposte
Perché interessi e rivalutazione monetaria non possono essere cumulati per legge regionale?
La disciplina delle obbligazioni pecuniarie — incluse le conseguenze del ritardo nel pagamento — è materia di ordinamento civile, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il divieto di cumulo automatico stabilito dal diritto civile statale non può essere superato da una legge regionale, neppure di una Regione a statuto speciale.
Cosa cambia per i dipendenti regionali siciliani dopo questa sentenza?
I dipendenti siciliani in caso di ritardato pagamento non possono più invocare il cumulo automatico di interessi e rivalutazione monetaria previsto dalla norma regionale dichiarata illegittima. Restano applicabili le regole del diritto statale, che in linea generale non consentono tale cumulo automatico.
La Regione siciliana ha competenze speciali in materia di pubblico impiego?
Sì, lo Statuto siciliano attribuisce alla Regione competenza in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale, ma tale competenza incontra il limite del diritto privato e delle riforme economico-sociali stabilite dallo Stato, che si impongono anche alle Regioni speciali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, che esige uniformità delle regole sui rapporti privatistici nel territorio nazionale
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile
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