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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise n. 25 del 2012, che richiedeva la residenza regionale da almeno un anno per iscriversi al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. La norma violava la libertà di stabilimento garantita dal diritto dell’Unione europea e l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Molise aveva istituito un ruolo provinciale per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC ecc.) e aveva previsto, tra i requisiti di iscrizione, la residenza nel territorio regionale da almeno un anno e la sede legale dell’impresa nel territorio regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma sostenendo che costituisse una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati dell’Unione europea e dei cittadini italiani residenti in altre Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 1, lettera b), della legge reg. Molise n. 25 del 2012 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con l’art. 49 del TFUE (libertà di stabilimento). Il giudice rimettente è lo Stato in via principale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, ritenendo che il requisito di residenza regionale configurasse una restrizione alla libertà di stabilimento vietata dal diritto dell’Unione europea. L’art. 49 TFUE — che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato — opera anche nelle relazioni infrastatali quando la normativa regionale sfavorisce i cittadini dell’UE non residenti nel territorio regionale rispetto ai locali. La norma impugnata creava pertanto una discriminazione indiretta in violazione degli obblighi comunitari recepiti dall’art. 117, primo comma, Cost.

Il principio

Le Regioni non possono subordinare l’accesso a un’attività economica al requisito della residenza nel proprio territorio: tale condizione costituisce una misura restrittiva della libertà di stabilimento vietata dal diritto dell’Unione europea e, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., è incostituzionale.

Domande e risposte

Perché la residenza regionale è un requisito discriminatorio?

Il requisito di residenza è indirettamente discriminatorio perché è più facilmente soddisfatto dai cittadini già presenti nel territorio regionale, svantaggiando di fatto i cittadini di altri Stati UE o di altre Regioni che volessero stabilirsi e lavorare nel Molise.

Quali attività rientrano nella «libertà di stabilimento» dell’art. 49 TFUE?

La libertà di stabilimento comprende il diritto di avviare e gestire un’attività economica in un altro Stato membro (o in un’altra Regione, per i profili rilevanti) alle stesse condizioni dei cittadini locali: include quindi l’iscrizione ad albi o ruoli professionali.

Cosa succede alle iscrizioni al ruolo già rilasciate prima della sentenza?

La dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce la norma con effetto ex tunc (dal momento della sua entrata in vigore), ma i rapporti già esauriti non vengono toccati. Chi era stato escluso per mancanza del requisito di residenza può tuttavia invocare la sentenza per essere iscritto retroattivamente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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