Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 191/2012 – Illegittimità dell’elenco regionale «Made in Lazio»

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio n. 9/2011 che istituiva l’elenco regionale «Made in Lazio – Prodotto in Lazio», per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34-36 del TFUE (libera circolazione delle merci) e con l’art. 120, primo comma, Cost. (divieto di ostacoli alla libera circolazione).

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva istituito con legge regionale un elenco di prodotti territoriali articolato in tre sezioni: «Made in Lazio – tutto Lazio», «Realizzato nel Lazio» e «Materie prime del Lazio». Lo scopo dichiarato era fornire ai consumatori un’informazione trasparente sull’origine dei prodotti regionali, ma il Governo contestò che la legge equivalesse a un marchio di qualità basato sull’origine geografica, contrario al diritto UE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la l. reg. Lazio n. 9/2011 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34-36 TFUE (che vietano le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni) e dell’art. 120, primo comma, Cost. (che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di persone e merci tra le Regioni).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Ritiene che la previsione di tre sezioni basate sull’origine territoriale laziale dei prodotti o delle materie prime prefiguri implicitamente una valutazione di qualità correlata all’origine geografica, capace di indurre i consumatori a preferire prodotti laziali, violando così il principio di libera circolazione delle merci garantito dal diritto UE e recepito dall’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire strumenti promozionali – nemmeno sotto forma di elenchi o registri – che valorizzino l’origine geografica regionale dei prodotti in modo da creare discriminazioni di fatto a danno di prodotti provenienti da altre regioni o altri Stati UE; tali misure violano la libera circolazione delle merci e l’art. 120 Cost.

    Domande e risposte

    Perché un semplice elenco informativo può essere incostituzionale?

    Perché anche uno strumento apparentemente neutro, come un elenco accessibile sul sito istituzionale, può avere un effetto promozionale implicito: classificare i prodotti per origine geografica regionale equivale a suggerire al consumatore che quell’origine è un indice di qualità o di preferibilità, ostacolando di fatto la libera circolazione delle merci.

    Cosa prevede l’art. 120 della Costituzione?

    Il primo comma dell’art. 120 Cost. vieta espressamente alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nonché di limitare il diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

    Questa sentenza si applica anche ad altri marchi o elenchi regionali?

    Sì, il principio è generale: qualsiasi strumento regionale che promuova prodotti in base alla loro origine geografica regionale, creando un vantaggio competitivo rispetto a prodotti di altre regioni o Stati UE, è incompatibile con il diritto UE e con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 190/2012 – Indeducibilità dei costi da reato e restituzione degli atti al giudice tributario

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, per valutare la rilevanza della questione relativa all’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 (indeducibilità dei costi da reato) alla luce di un sopravvenuto mutamento normativo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, introdotto dalla legge finanziaria 2003, stabilisce che nella determinazione del reddito non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva sollevato questione di legittimità di tale norma, che non consentiva la deduzione di costi sostenuti in relazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche quando il contribuente ne era consapevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, ha sollevato questione sull’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 in riferimento agli artt. 3, 25, 27, primo comma, 53 e 97 della Costituzione, lamentando la violazione del principio di capacità contributiva, della presunzione di innocenza e della proporzionalità della sanzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che nelle more del giudizio era intervenuta una modifica normativa rilevante (il d.l. n. 16/2012, convertito dalla l. n. 44/2012, aveva parzialmente ridisciplinato la materia) che poteva influire sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio costituzionale interviene una modifica legislativa della norma impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «operazioni soggettivamente inesistenti»?

    Sono operazioni commerciali realmente avvenute ma fatturate da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente reso la prestazione; chi acquista il bene o servizio riceve una fattura di un fornitore «fantasma» o diverso dall’effettivo prestatore, talvolta senza saperlo.

    Perché la norma era costituzionalmente dubbia?

    Perché negava la deduzione dei costi anche quando il contribuente aveva effettivamente sostenuto la spesa, applicando una sanzione (indeducibilità) sproporzionata rispetto alla condotta e potenzialmente in contrasto con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e con la presunzione di innocenza (art. 27 Cost.).

    Cosa accade quando la Corte «restituisce gli atti»?

    Il giudice a quo deve riesaminare la questione alla luce del nuovo quadro normativo e decidere se riproporre la questione alla Corte, eventualmente riformulata, o definire il giudizio senza il rinvio costituzionale.

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  • Corte cost. n. 189/2012 – Legge finanziaria Provincia di Bolzano e disciplina del personale sanitario

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, lettera d), della legge finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano n. 15/2010, sollevate dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2011 della Provincia autonoma di Bolzano conteneva, all’art. 13, comma 6, lettera d), una disposizione riguardante la disciplina del personale sanitario provinciale. Il Governo impugnò tale norma sostenendo che essa violasse i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 13, comma 6, lettera d), della legge prov. Bolzano n. 15/2010 per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, lettera d), della legge prov. di Bolzano n. 15 del 2010. Riserva a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con lo stesso ricorso.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù dello Statuto speciale, godono di competenze legislative primarie in specifiche materie, tra cui l’ordinamento del personale sanitario provinciale; le norme provinciali in tali materie non violano i principi fondamentali della legislazione statale se risultano coerenti con gli standard nazionali essenziali.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra competenza legislativa primaria e competenza concorrente?

    Nella competenza primaria la Provincia può legiferare liberamente nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali; nella concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali e la Regione/Provincia legifera nel rispetto di tali principi.

    Perché le Province autonome hanno uno Statuto speciale?

    Perché lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. n. 670/1972, riconosce alle due Province autonome di Trento e Bolzano ampie competenze di auto-governo per ragioni storiche e di tutela della minoranza linguistica tedesca.

    Cosa significa «questioni non fondate»?

    Significa che la Corte ha esaminato nel merito le censure sollevate e le ha respinte, ritenendo che la norma impugnata non contrasti con i parametri costituzionali invocati.

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  • Corte cost. n. 188/2012 – SCIA e competenza regionale nel procedimento amministrativo

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 138/2011, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117 e 118 Cost., in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 138 del 2011 aveva modificato la disciplina della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), già introdotta in sostituzione della DIA (denuncia di inizio attività) dalla legge n. 122/2010. La Regione Emilia-Romagna contestò le modifiche ai commi 4 e 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241/1990, ritenendo che ledessero le proprie competenze legislative e amministrative.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 120/2011) ha impugnato l’art. 6, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 138/2011 (convertito dalla l. n. 148/2011) in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117 e 118 della Costituzione. Il rimettente contestava che la disciplina statale della SCIA invadesse competenze regionali in materia di procedimento amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, non avendo ritenuto sufficientemente motivati i profili di rilevanza e la non manifesta infondatezza delle censure proposte.

    Il principio

    La disciplina dei livelli essenziali del procedimento amministrativo, inclusa la SCIA, rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.) e i profili di censura delle regioni devono essere specificamente motivati per superare il vaglio di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è la SCIA e come funziona?

    La segnalazione certificata di inizio attività è uno strumento che consente a privati di iniziare un’attività produttiva, commerciale o edilizio contestualmente alla presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, senza attendere un provvedimento autorizzatorio preventivo.

    Perché la Regione Emilia-Romagna contestò le modifiche alla SCIA?

    Perché riteneva che le modifiche all’art. 19 della l. n. 241/1990 incidessero su materie di competenza regionale (come il commercio e l’artigianato) e comprimessero l’autonomia normativa regionale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza.

    Quali furono le successive vicende costituzionali della SCIA?

    La Corte si occupò più volte della SCIA; in particolare con la sentenza n. 203/2012 chiarì i confini tra la disciplina statale dei livelli essenziali del procedimento e le competenze regionali di settore.

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  • Corte cost. n. 187/2012 – Ticket sanitario e competenza regionale in materia di compartecipazione alla spesa

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera d), del d.l. n. 98/2011 nella parte in cui prevedeva che le misure di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) fossero introdotte con regolamento ministeriale, anziché con atto normativo di rango primario, violando così la riserva di legge in materia e la competenza regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 98 del 2011 introduceva un ticket di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di 25 euro per le prestazioni in pronto soccorso non urgenti. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia impugnarono le norme, contestando sia il modo in cui le misure di compartecipazione potevano essere stabilite o ridotte (tramite regolamento ministeriale) sia le modalità di finanziamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto (ric. n. 100/2011) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 94/2011) hanno impugnato l’art. 17, commi 1, lettera d), e 6, del d.l. n. 98/2011, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione e dell’art. 48 dello Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera d), nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze». Dichiara altresì inammissibile la questione della Regione Veneto sull’art. 17, comma 6, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost. e non fondata la questione della Regione Friuli-Venezia Giulia sullo stesso comma.

    Il principio

    I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e le relative forme di compartecipazione alla spesa incidono su diritti fondamentali (art. 32 Cost.) e devono essere disciplinati con atto avente forza di legge, non con mero regolamento ministeriale; la delega al potere regolamentare in questa materia viola la riserva costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è il «ticket» sanitario e perché è rilevante costituzionalmente?

    Il ticket è la quota di compartecipazione che il cittadino paga per le prestazioni sanitarie. Incide sul diritto alla salute (art. 32 Cost.) e sui livelli essenziali delle prestazioni, materia che richiede una disciplina di rango legislativo, non regolamentare.

    Perché è illegittimo prevedere il ticket con un regolamento ministeriale?

    Perché la materia dei livelli essenziali delle prestazioni è di competenza esclusiva statale ma richiede la forma della legge; un regolamento ministeriale è atto di rango subordinato che non può incidere su diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

    Che cosa è successo alle questioni della Regione Veneto?

    La questione relativa all’art. 17, comma 6, è stata dichiarata inammissibile in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. per insufficienza della motivazione del ricorso; quella in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 è risultata non fondata.

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  • Corte cost. n. 186/2012 – Conflitto di attribuzioni: reato ministeriale del sen. Matteoli e autorizzazione a procedere

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Livorno (sez. distaccata di Cecina) nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 28 ottobre 2009 con cui la Camera aveva negato l’autorizzazione a procedere per i fatti ascritti al senatore Matteoli.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Livorno era investito di un procedimento penale nei confronti del senatore Altero Matteoli per il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.), commesso nell’agosto del 2003 quando rivestiva la carica di Ministro dell’ambiente. La Camera dei deputati aveva ritenuto che i fatti rientrassero nell’art. 96 della Costituzione, che regola i reati ministeriali, e aveva negato l’autorizzazione a procedere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1) con cui era stata negata l’autorizzazione a procedere in riferimento all’art. 96 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Nella fase di ammissibilità, la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per ammettere il conflitto, avendo già in precedenza definito i rapporti tra il potere giudiziario e il potere parlamentare in relazione alla delibera della Camera.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile soltanto quando sia in discussione la spettanza di un potere costituzionale e il ricorrente sia un «potere dello Stato» legittimato a sollevare il conflitto; il difetto di tali presupposti ne determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Un procedimento davanti alla Corte costituzionale in cui due poteri dello Stato (ad es. autorità giudiziaria e Parlamento) contestano la spettanza di una determinata funzione o potere costituzionale.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perché la Corte, in sede di esame preliminare di ammissibilità, non ha ritenuto che il Tribunale ricorrente avesse i presupposti per sollevare il conflitto nelle modalità in cui lo aveva proposto.

    Cosa prevede l’art. 96 della Costituzione?

    Prevede che il Presidente del Consiglio e i Ministri siano sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

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  • Corte cost. n. 185/2012 – Difensore sostituto e patrocinio a spese dello Stato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Lecce sugli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui estenderebbero al difensore designato in sostituzione occasionale il diritto alla liquidazione a carico dell’erario spettante al difensore d’ufficio.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico in materia di spese di giustizia prevede che il difensore di ufficio, quando il proprio assistito è privo di mezzi, abbia diritto a farsi liquidare le competenze dallo Stato. Il Tribunale di Lecce si chiedeva se tale diritto spettasse anche al difensore designato in sostituzione occasionale per il compimento di un singolo atto processuale, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato questione sugli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115/2002 in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, lamentando irragionevolezza dell’equiparazione tra difensore d’ufficio e sostituto occasionale e difetto di copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Rileva che il rimettente, pur denunciando un’interpretazione estensiva delle norme, non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo né aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare compiutamente l’impossibilità di interpretare la norma in senso costituzionalmente conforme prima di sollevare questione di legittimità; la mancanza di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi è il difensore sostituto occasionale?

    Il difensore designato dal giudice, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p., per sostituire in via occasionale il difensore di fiducia assente per il compimento di un singolo atto processuale; il rapporto con l’assistito si esaurisce con quell’atto.

    Perché la questione era inammissibile?

    Il rimettente non aveva sufficientemente motivato perché non fosse possibile interpretare le norme in modo da escludere il sostituto occasionale dal diritto alla liquidazione erariale, senza necessità di intervenire sulla Costituzione.

    Qual è la differenza tra difensore d’ufficio e sostituto occasionale?

    Il difensore d’ufficio è nominato per l’intero procedimento e instaura un vero rapporto con l’assistito; il sostituto occasionale interviene per un singolo atto e non ha un rapporto continuativo con il cliente.

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  • Corte cost. n. 184/2012 – Politiche attive del lavoro e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 8 e 9, del d.l. n. 70/2011 (Semestre Europeo), sollevata dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 del proprio Statuto e al principio di leale collaborazione. Le disposizioni riguardavano l’istituzione di un fondo per l’occupazione giovanile e l’apprendistato.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 70 del 2011 prevedeva l’istituzione, con decreto ministeriale, di un fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’occupazione giovanile e dell’apprendistato. La Regione siciliana contestò la norma sostenendo che violasse la propria autonomia finanziaria e le competenze riservate dallo Statuto speciale in materia di finanza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Siciliana (reg. ric. n. 92 del 2011) ha impugnato l’art. 2, commi 8 e 9, del d.l. n. 70/2011 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto regionale e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonché del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 2, commi 8 e 9. Dichiara altresì inammissibili o non fondate le questioni relative all’art. 5 del medesimo decreto, riserva a separate pronunce gli ulteriori profili.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza; l’insufficiente motivazione determina l’inammissibilità della questione indipendentemente dal merito delle censure sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano i commi 8 e 9 dell’art. 2 del d.l. n. 70/2011?

    Prevedevano che il Ministro dell’economia, di concerto con altri ministri e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emanasse un decreto per istituire un fondo destinato a finanziare interventi in materia di occupazione giovanile e apprendistato.

    Perché la Regione siciliana si è opposta?

    Perché riteneva che la norma violasse la propria autonomia finanziaria garantita dagli artt. 36 e 43 dello Statuto, che assicurano alla Sicilia quote di gettito fiscale e risorse proprie da gestire autonomamente.

    Cosa significa «inammissibilità» in questo contesto?

    Significa che la Corte non ha potuto esaminare il merito delle censure perché la questione non era stata formulata in modo sufficientemente preciso o non era rilevante nel giudizio a quo.

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  • Corte cost. n. 183/2012 – Impianti di distribuzione carburanti e autonomia delle Province autonome

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Governo contro l’art. 28, commi 3 e 4, del d.l. n. 98/2011 in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti incompatibili, nella parte riferita al principio di leale collaborazione. Riconosce invece la violazione delle competenze provinciali e dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione per la disciplina statale che imponeva alle Province autonome indirizzi ai Comuni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 obbligava le regioni e le province autonome a emanare indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti di carburanti dichiarati incompatibili. La Provincia autonoma di Trento impugnò le norme per lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di commercio e artigianato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 28, commi 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011 (convertito dalla l. n. 111/2011) in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli artt. 9 e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e al principio di leale collaborazione. Il rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva sollevato a sua volta questione in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione promossa dal Governo in riferimento al principio di leale collaborazione. Accoglie invece le censure della Provincia autonoma di Trento, riconoscendo la violazione delle competenze provinciali in materia di commercio garantite dallo Statuto speciale. Riserva a separate pronunce le ulteriori questioni proposte con lo stesso ricorso.

    Il principio

    Le norme statali che impongono alle Province autonome di emanare indirizzi ai Comuni per la chiusura di impianti commerciali incidono sulla competenza provinciale in materia di commercio, artigianato e attività produttive, tutelata dallo Statuto speciale Trentino-Alto Adige, e non possono ritenersi espressione di principi fondamentali statali prevalenti.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 28 del d.l. n. 98/2011?

    Stabiliva che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto le regioni e le province autonome dovessero emanare indirizzi ai comuni per la chiusura degli impianti di distribuzione carburanti dichiarati incompatibili con un apposito decreto ministeriale.

    Perché la Provincia di Trento ha impugnato la norma?

    Perché la materia del commercio e delle fiere e mercati rientra nella competenza esclusiva della Provincia autonoma in virtù dello Statuto speciale, e la norma statale imponeva obblighi senza rispettare tale autonomia.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza in un giudizio costituzionale?

    L’inammissibilità significa che la questione non può essere esaminata nel merito per difetti procedurali o di rilevanza; l’infondatezza indica invece che la questione è stata esaminata ma la norma non risulta incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 167/2012 – Guida in stato di ebbrezza per conducenti a rischio: non illegittima l’esclusione dal lavoro sostitutivo

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 186-bis, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non richiama il comma 9-bis dell’art. 186, non consentendo ai conducenti «a rischio elevato» (under 21, neo-patentati, autotrasportatori) di sostituire la pena detentiva per guida in stato di ebbrezza con il lavoro di pubblica utilità. Il GIP di Bolzano riteneva irragionevole tale esclusione. La Corte la ritiene invece non fondata, sulla base di una diversa lettura della norma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 186-bis del Codice della strada (aggiunto dalla legge n. 120/2010) prevede sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza da parte di categorie «a rischio elevato»: under 21, chi ha conseguito la patente da meno di tre anni, conducenti professionali di veicoli pesanti o autobus. Il GIP di Bolzano rilevava che per la guida sotto l’influenza di droghe (art. 187 c.d.s.) le stesse categorie possono sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, mentre per la guida in ebbrezza alcolica tale sostituzione non sarebbe prevista per i conducenti a rischio elevato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992, nella parte in cui, non richiamando il comma 9-bis dell’art. 186, non consentirebbe di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità per i conducenti a rischio elevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il presupposto interpretativo del rimettente — secondo cui il comma 3 dell’art. 186-bis definirebbe una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante — non è condiviso dalla Corte. Interpretando correttamente la norma come aggravante, il richiamo al lavoro sostitutivo è già applicabile, rendendo non necessario un intervento additivo. Non sussiste pertanto la denunciata irragionevolezza né la violazione della finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    La possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza da parte di conducenti «a rischio elevato» deve essere valutata alla luce della corretta qualificazione della fattispecie (circostanza aggravante, non reato autonomo): laddove l’art. 186-bis sia interpretato come aggravante, le disposizioni sul lavoro sostitutivo trovano applicazione attraverso il rinvio all’art. 186.

    Domande e risposte

    Chi sono i conducenti «a rischio elevato» ai sensi dell’art. 186-bis c.d.s.?

    I soggetti indicati al comma 1 dell’art. 186-bis: under 21 anni, chi ha ottenuto la patente da meno di tre anni, chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose.

    Cos’è il lavoro di pubblica utilità in materia di guida in stato di ebbrezza?

    È una sanzione sostitutiva prevista dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s.: con il consenso del condannato il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento di lavoro non retribuito in favore della collettività. L’esito positivo comporta l’estinzione del reato.

    La guida in ebbrezza e la guida sotto droghe ricevono lo stesso trattamento sanzionatorio?

    Tendenzialmente sì, sebbene con norme distinte (artt. 186 e 187 c.d.s.): la questione sollevata puntava sulla disparità per i conducenti a rischio elevato, ma la Corte ha escluso l’irragionevolezza sulla base di una lettura interpretativa della norma che consente già la sostituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2012 – Legittima l’incompatibilità tra dipendente pubblico part-time e professione di avvocato

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, che vietano l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% del tempo pieno, ripristinando il divieto precedentemente rimosso dalla legge n. 662/1996. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, aveva sollevato la questione.

    Di cosa si tratta

    Dal 1996 al 2003 la legge consentiva ai dipendenti pubblici con contratto part-time fino al 50% di iscriversi agli albi professionali e di esercitare la professione forense. Con la legge n. 339/2003 il Parlamento ha ripristinato il divieto di cumulo, prevedendo per chi era già iscritto la possibilità di optare tra il mantenimento del rapporto di lavoro pubblico (con cancellazione dall’albo) o il mantenimento dell’iscrizione all’albo (con conseguente passaggio al tempo pieno o cessazione dal pubblico impiego).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione e al principio di ragionevolezza intrinseca, sostenendo che il divieto di cumulo fosse irragionevole e lesivo della libertà di lavoro e di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. Il divieto di cumulo tra dipendenza pubblica part-time e professione forense rientra nella discrezionalità del legislatore, che può ragionevolmente ritenere incompatibili i due status in ragione delle specificità dell’ordinamento forense (regio decreto-legge n. 1578/1933) e delle esigenze di imparzialità della pubblica amministrazione. La disciplina transitoria offre all’interessato la possibilità di scelta tra le due alternative ed è pertanto ragionevole.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente vietare il cumulo tra il rapporto di dipendenza pubblica (anche part-time) e l’esercizio della professione forense, in ragione delle peculiarità dell’ordinamento professionale degli avvocati e delle esigenze di imparzialità della PA: tale scelta rientra nella sua discrezionalità e non è irragionevole.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico part-time può iscriversi all’albo degli avvocati?

    No: la legge n. 339/2003, confermata da questa sentenza, esclude che i dipendenti pubblici — anche quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al 50% — possano esercitare la professione forense.

    La legge n. 339/2003 ha effetti retroattivi?

    No nel senso sanzionatorio, ma sì nel senso che chi era già iscritto all’albo prima dell’entrata in vigore doveva esercitare l’opzione entro 36 mesi: mantenere il pubblico impiego e cancellarsi dall’albo, oppure mantenere l’iscrizione e passare al tempo pieno o cessare dal pubblico impiego.

    Questa incompatibilità vale anche per altre professioni?

    La sentenza riguarda specificamente la professione forense, soggetta a regole proprie (r.d.l. n. 1578/1933). Per altre professioni la compatibilità con il part-time pubblico è regolata separatamente dalla legge n. 662/1996, che la sentenza n. 339/2003 non ha modificato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 165/2012 – Inammissibile la questione sul patteggiamento nel processo penale minorile

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988 (processo penale minorile) nella parte in cui non consentirebbe al giudice di non applicare la pena concordata qualora la ritenga contraria all’interesse del minore. Il rimettente è il GUP del Tribunale per i minorenni di Ancona.

    Di cosa si tratta

    Il processo penale minorile (d.P.R. n. 448/1988) ha regole speciali pensate per la tutela dei minori imputati. L’art. 32, comma 2, consente l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) anche nel rito minorile. Il GUP di Ancona dubitava che questa norma, non prevedendo un potere del giudice di rifiutare la pena concordata quando contraria all’interesse del minore, violasse i principi costituzionali di ragionevolezza e di soggezione del giudice alla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consentirebbe al giudice di discostarsi dalla pena concordata qualora la ritenga contraria all’interesse del minore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile. L’inammissibilità è determinata dalla formulazione della questione: il rimettente in realtà chiede un intervento additivo che implicherebbe scelte discrezionali riservate al legislatore, non consentendo alla Corte di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata senza sostituirsi alle valutazioni di politica criminale e processuale che competono al Parlamento.

    Il principio

    Quando la soluzione di una questione di legittimità costituzionale presuppone scelte legislative discrezionali — come la definizione delle condizioni in cui il giudice può discostarsi dall’accordo sul patteggiamento — la questione è inammissibile per difetto di rime obbligate, non potendo la Corte sostituirsi al legislatore.

    Domande e risposte

    Il patteggiamento è ammesso nel processo penale minorile?

    Sì: l’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988 consente l’applicazione della pena su richiesta delle parti anche nel rito minorile, sia pure con le peculiarità proprie di quel sistema processuale.

    Cosa sono le «rime obbligate» nella giurisprudenza costituzionale?

    È il requisito per cui la Corte può pronunciare una sentenza additiva solo quando esiste una soluzione costituzionalmente necessitata, univoca e non discrezionale: se il rimedio implica scelte legislative, la Corte non può intervenire e la questione è inammissibile.

    Il giudice minorile ha poteri aggiuntivi rispetto al giudice ordinario nel patteggiamento?

    La normativa vigente non riconosce al giudice minorile un autonomo potere di rifiuto del patteggiamento basato sul superiore interesse del minore, al di là dei poteri previsti dal codice di rito: una modifica in tal senso richiederebbe un intervento del legislatore.

    Norme collegate