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Con la sentenza n. 320 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte di cassazione (terza sezione civile) nei confronti della Camera dei deputati, a causa del tardivo deposito del ricorso.
Di cosa si tratta
La Corte di cassazione, terza sezione civile, aveva sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione con cui la Camera, il 27 febbraio 2001, aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un deputato, in base all’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Cassazione riteneva che quella delibera eccedesse le attribuzioni della Camera.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzioni è stato promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con ordinanza-ricorso depositata il 24 ottobre 2011, in riferimento alla deliberazione della Camera dei deputati del 27 febbraio 2001, relativa all’insindacabilità di un deputato, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Dalla motivazione si evince che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi formali procedurali (il deposito tardivo dell’ordinanza-ricorso rispetto ai termini previsti per instaurare il giudizio davanti alla Corte costituzionale).
Il principio
Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve essere proposto nel rispetto dei termini procedurali stabiliti dalla legge n. 87 del 1953 e dalle norme integrative. Il mancato rispetto dei termini di deposito determina l’inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare il merito del conflitto.
Domande e risposte
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Per ragioni procedurali: il ricorso non era stato proposto nel rispetto dei termini formali previsti per instaurare il giudizio per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
Anche la Corte di cassazione può sollevare conflitti di attribuzioni?
Sì. La Corte di cassazione, come giurisdizione suprema ordinaria, è legittimata a sollevare conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato quando ritiene che un atto parlamentare abbia invaso le sue attribuzioni costituzionalmente garantite.
Cosa prevedeva la delibera della Camera del 2001?
La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di un deputato per dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, ritenendole collegate alla funzione parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. La Cassazione riteneva che mancasse il necessario nesso funzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — parametro del conflitto: insindacabilità parlamentare (primo comma) e nesso funzionale richiesto
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