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La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittima una legge pugliese che accordava priorità negli appalti pubblici di ristorazione collettiva ai prodotti «trasportati all’interno del territorio regionale», a prescindere dal livello di emissioni CO². La preferenza basata sulla sola provenienza locale è una misura ad effetto equivalente vietata dal TFUE, che viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 43 del 2012 per sostenere i Gruppi di acquisto solidale e promuovere prodotti agricoli a filiera corta. L’art. 4, comma 5, imponeva agli enti pubblici di «garantire priorità», nei bandi per la ristorazione collettiva, ai soggetti che impiegassero almeno il 35% in valore di prodotti «a chilometro zero». La definizione di quest’ultimi (art. 3, co. 1, lett. c) includeva però — oltre ai prodotti con emissioni di trasporto inferiori a 25 kg CO²/t — anche, «e comunque», tutti i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale, indipendentemente dalle emissioni effettive.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la disposizione combinata degli artt. 3, co. 1, lett. c), e 4, co. 5, della legge reg. Puglia n. 43/2012. I parametri invocati erano: l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34–36 del TFUE (libera circolazione delle merci), e l’art. 120, primo comma, Cost. (divieto per le Regioni di ostacolare la circolazione tra Regioni). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 120 Cost. per difetto di motivazione nel ricorso. Dichiara invece costituzionalmente illegittima la disposizione combinata nella parte in cui include tra i prodotti «a km zero» quelli trasportati all’interno della Regione a prescindere dal livello di emissioni: tale previsione costituisce una misura ad effetto equivalente a restrizione vietata dall’art. 34 TFUE, non giustificabile ai sensi dell’art. 36 TFUE, poiché la sola provenienza regionale non equivale a minore impatto ambientale.
Il principio
Una norma regionale che riserva trattamento preferenziale negli appalti pubblici ai prodotti della propria Regione — in ragione della mera origine territoriale e non di oggettive caratteristiche ambientali — è incompatibile con il diritto UE sulla libera circolazione delle merci e viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.
Domande e risposte
Una Regione può favorire i propri prodotti negli appalti pubblici?
Solo se il criterio preferenziale si fonda su caratteristiche oggettive e verificabili (come le emissioni di CO² durante il trasporto), non sulla mera provenienza geografica regionale. Criteri fondati sull’origine locale violano le regole UE sulla libera circolazione delle merci.
Cosa cambia per gli enti pubblici pugliesi dopo questa sentenza?
Non possono inserire nei bandi di ristorazione collettiva una clausola preferenziale basata sul semplice trasporto interno alla Regione. Rimane legittima la preferenza per prodotti che dimostrino emissioni di trasporto effettivamente inferiori a 25 kg CO²/t, indipendentemente dalla provenienza geografica.
Cosa è una «misura ad effetto equivalente» vietata dal TFUE?
È qualsiasi normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente gli scambi intracomunitari. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche un ostacolo limitato è vietato se non giustificato da motivi tassativi (salute, sicurezza, tutela ambientale con nesso causale effettivo).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma: obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento UE, incluse le norme sulla libera circolazione delle merci
- Art. 120 della Costituzione — primo comma: divieto per le Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica e principio di non discriminazione nel mercato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.