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Con l’ordinanza n. 321 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile — per sopravvenuta mancanza di oggetto — la questione sull’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale relativo alla custodia cautelare obbligatoria in carcere per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto la questione era già stata decisa con la sentenza n. 213 del 2013.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Cagliari, investito dell’appello avverso il rigetto di un’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per un imputato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 275, comma 3, c.p.p. La norma prevedeva la custodia in carcere obbligatoria per tale reato, salvo assenza di esigenze cautelari, senza permettere al giudice di applicare misure meno afflittive anche in presenza di specifiche circostanze del caso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale (come modificato dal d.l. n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009), nella parte in cui non consente misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per sopravvenuta mancanza di oggetto: la sentenza n. 213 del 2013 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non consentiva, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive dalla custodia in carcere quando elementi specifici dimostrassero che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con misure meno gravi.
Il principio
Quando la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale è già stata annullata dalla Corte con una sentenza precedente, la questione successiva avente il medesimo oggetto deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. La norma rimossa con efficacia ex tunc non può più essere il parametro di un nuovo giudizio di costituzionalità.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 275, comma 3, c.p.p. per il sequestro di persona?
Prevedeva che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), fosse obbligatoriamente applicata la custodia in carcere, salvo che il giudice accertasse l’assenza di esigenze cautelari. Non era consentito applicare misure meno gravi anche quando le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte altrimenti.
La sentenza n. 213 del 2013 aveva già risolto questa questione?
Sì. La sentenza n. 213 del 2013 aveva dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non faceva salva l’ipotesi in cui elementi specifici dimostrassero che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive. La decisione operava con efficacia retroattiva (ex tunc), annullando la norma dall’ordinamento.
Perché la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere è problematica?
Perché non tiene conto delle specificita del caso concreto: il sequestro di persona è un reato che può esprimere gradi di pericolosità molto diversi. Una presunzione assoluta che impone sempre la custodia in carcere, senza la possibilità di valutare le circostanze concrete, viola i principi di proporzionalità e di presunzione di non colpevolezza.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, parametro principale delle misure cautelari privative della libertà
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza (secondo comma), incompatibile con misure cautelari automatiche e assolute
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dalla parificazione irrazionale di fattispecie eterogenee
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.