Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 143/2012 – Contributo unificato nei processi tributari in Sicilia: non fondate le questioni (d.l. 98/2011, art. 37, c. 10)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro l’art. 37, comma 10, del d.l. 98/2011, che riservava allo Stato il gettito del nuovo contributo unificato nei processi tributari, senza riconoscere alla Regione la quota spettante in base allo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 98/2011 aveva introdotto un contributo unificato per i processi tributari. La Regione siciliana sosteneva che i proventi di tale tributo, riscosso in Sicilia, avrebbero dovuto spettarle in parte, in base alle disposizioni dello statuto di autonomia speciale e alle relative norme di attuazione, che garantiscono alla Regione siciliana quote di tributi erariali riscossi nel suo territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 37, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’art. 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 (statuto della Regione siciliana) e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (norme di attuazione in materia finanziaria) e al principio di leale cooperazione. Il ricorso contestava che il gettito del nuovo contributo non fosse attribuito alla Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il contributo unificato è stato qualificato come entrata tributaria erariale «nuova» — in sostituzione dell’imposta di bollo abolita — e il suo gettito era destinato a specifici interventi nel settore della giustizia, il che giustificava la riserva allo Stato ai sensi delle norme di attuazione. Giudice relatore: Luigi Mazzella; udienza pubblica del 17 aprile 2012.

    Il principio

    Quando la legge statale istituisce un tributo erariale nuovo destinato a finanziare specifici obiettivi nazionali — e non è una mera sostituzione formale di entrate preesistenti — la riserva del gettito allo Stato non viola le norme di attuazione degli statuti speciali che attribuiscono alle Regioni quote di entrate erariali.

    Domande e risposte

    Cos’è il contributo unificato nei processi tributari?

    È una somma forfettaria che le parti devono versare per iscrivere a ruolo un ricorso davanti alle Commissioni tributarie. È stato introdotto dall’art. 37 del d.l. 98/2011 contestualmente all’abolizione dell’imposta di bollo in tale ambito.

    Perché la Regione siciliana rivendicava una quota del gettito?

    Lo statuto di autonomia siciliano e le norme di attuazione prevedono che spetti alla Regione la quota di tributi erariali riscossi nel territorio regionale, salvo eccezioni per tributi nuovi destinati a specifici fini statali.

    Cosa distingue un «tributo nuovo» da una «sostituzione formale»?

    La Corte verifica se il nuovo prelievo ha una base imponibile diversa, una finalità diversa o sostituisce solo formalmente un’imposta preesistente. Nel caso del contributo unificato tributario, la Corte ha ritenuto si trattasse di un’entrata nuova.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2012 – Illegittimità del limite alle autovetture della Provincia autonoma di Trento (d.l. 98/2011, art. 23, c. 21)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 23, comma 21, del d.l. 98/2011, nella parte in cui imponeva alla Provincia autonoma di Trento di versare integralmente al bilancio statale i risparmi derivanti dalla riduzione del parco auto. La norma ledeva le specifiche garanzie finanziarie dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 98/2011 sulla stabilizzazione finanziaria aveva introdotto, all’art. 23, comma 21, l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di riversare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle autovetture di servizio. La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che violasse le norme finanziarie dello statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 23, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 73, 75 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 (statuto speciale Trentino-Alto Adige) e agli artt. 3, 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992 (norme di attuazione in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, sia nel testo originario sia in quello modificato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), nella parte in cui disponeva che i risparmi fossero versati integralmente al bilancio statale senza rispettare le garanzie finanziarie previste dallo statuto speciale. Giudice relatore: Franco Gallo; udienza pubblica del 17 aprile 2012.

    Il principio

    Le norme di coordinamento della finanza pubblica non possono imporre alle Province autonome di Trento e Bolzano di riversare risorse al bilancio dello Stato in contrasto con le specifiche disposizioni finanziarie dello statuto speciale, che prevedono un regime differenziato rispetto alle Regioni ordinarie.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Province autonome di Trento e Bolzano?

    Sono enti dotati di uno statuto speciale (Trentino-Alto Adige) che conferisce loro poteri legislativi e finanziari più ampi rispetto alle Regioni ordinarie, tra cui garanzie specifiche sulla destinazione delle entrate tributarie.

    Perché la norma sulle autovetture era diversa per le Province autonome?

    Perché lo statuto speciale prevede che le risorse rimanenti nelle casse provinciali non possano essere prelevate unilateralmente dallo Stato senza un accordo, a differenza di quanto può avvenire per le Regioni ordinarie.

    Cosa significa «leale collaborazione» tra Stato e autonomie?

    È un principio costituzionale non scritto che impone allo Stato e alle Regioni (e Province autonome) di coordinarsi attraverso il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise, anziché agire unilateralmente su materie che coinvolgono interessi di entrambi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 141/2012 – Illegittimità del divieto regionale di part-time per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 26, comma 8, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009, che imponeva la trasformazione obbligatoria dei rapporti di lavoro a tempo parziale in tempo pieno per il personale di polizia locale. La norma invadeva la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Alcuni dipendenti del Comune di Trieste inquadrati nel corpo di polizia municipale lavoravano a tempo parziale. La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 2009 aveva stabilito che i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di polizia locale dovessero essere trasformati in rapporti a tempo pieno entro due anni. I dipendenti avevano impugnato i relativi provvedimenti comunali davanti al Tribunale del lavoro di Trieste, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trieste ha impugnato gli articoli 10, comma 7, e 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che la Regione avesse disciplinato il rapporto di lavoro privato – materia di ordinamento civile riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 8, nella sua versione modificata dalla legge regionale n. 11 del 2011, perché la trasformazione coattiva del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno è disciplina del contratto di lavoro individuale, materia riservata allo Stato. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 10, comma 7. Giudice relatore: Sergio Mattarella; camera di consiglio del 21 marzo 2012.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare con legge regionale la modifica del rapporto di lavoro individuale dei dipendenti degli enti locali, poiché tale materia rientra nell’ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono regolare il lavoro del personale di polizia locale?

    Le Regioni hanno competenza sull’organizzazione e sulle funzioni della polizia locale, ma non possono incidere sugli elementi privatistici del rapporto di lavoro — come le modalità part-time o full-time — che appartengono all’ordinamento civile di competenza statale.

    Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione?

    Riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale»: ciò include la disciplina dei contratti di lavoro, anche nel settore pubblico privatizzato.

    Cosa è successo ai dipendenti dopo la sentenza?

    L’annullamento della norma regionale ha rimosso il fondamento giuridico dei provvedimenti comunali di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno; i giudizi pendenti dovevano essere risolti sulla base della normativa statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2012 – Inammissibilità della questione sulla contribuzione volontaria dei consiglieri regionali abruzzesi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR Abruzzo in merito alle norme regionali sulla contribuzione volontaria al fondo previdenziale dei consiglieri regionali: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Un consigliere regionale abruzzese aveva chiesto di versare volontariamente i contributi relativi a una legislatura che non aveva completato, per raggiungere i requisiti pensionistici previsti dal fondo di solidarietà regionale. La Regione aveva negato la richiesta poiché la legge consentiva tale facoltà solo per la seconda legislatura non completata, non per la prima. Il TAR Abruzzo aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra le due situazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha impugnato l’art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 41 del 1973, come integrato dall’art. 13 della legge regionale n. 32 del 2004, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, denunciando un’irragionevole disparità di trattamento tra consiglieri che non avevano completato la prima e quelli che non avevano completato la seconda legislatura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, rilevando che il giudice rimettente non aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, in quanto non aveva chiarito quale legislatura il ricorrente non avesse completato e perché la norma si applicasse al suo caso. Giudice relatore: Aldo Carosi; camera di consiglio del 9 maggio 2012.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza — ossia non spiega perché la decisione del giudizio a quo dipende dalla risoluzione della questione sollevata.

    Domande e risposte

    Cosa è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?

    È il requisito per cui la questione deve essere necessaria per decidere il giudizio principale: se il giudice a quo non dimostra che la soluzione del caso dipende dalla norma impugnata, la questione è inammissibile.

    Le Regioni possono prevedere fondi pensionistici per i propri consiglieri?

    Sì, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, le Regioni possono istituire fondi di solidarietà o previdenza per i consiglieri regionali, fissandone i requisiti di accesso.

    In cosa consisteva la disparità denunciata?

    La legge regionale consentiva la contribuzione volontaria solo al consigliere che non avesse completato la seconda legislatura, non al consigliere che invece volesse integrare la contribuzione relativa alla prima: il rimettente riteneva le due situazioni sostanzialmente identiche.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 139/2012 – Limiti alla spesa pubblica del personale delle Regioni (d.l. 78/2010, art. 6)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate da cinque Regioni contro l’art. 6 del d.l. 78/2010, che imponeva tetti alla spesa per incarichi, consulenze, convegni e relazioni pubbliche delle amministrazioni regionali. La Corte ha confermato la legittimità delle misure statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia avevano impugnato numerosi commi dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduceva tagli obbligatori a voci di spesa tipiche degli enti pubblici: incarichi dirigenziali, consulenze, missioni, formazione, rappresentanza, autovetture. Le Regioni lamentavano la violazione dell’autonomia regionale e la competenza legislativa nelle materie di loro spettanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno impugnato i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 dell’articolo 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, denunciando la violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione nonché il principio di leale collaborazione, in quanto le norme statali avrebbero invaso le competenze regionali in materia di organizzazione e spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che le disposizioni impugnate costituissero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, legittimamente adottati dallo Stato nell’esercizio della competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. Il Giudice relatore era Sabino Cassese; udienza pubblica dell’ 8 maggio 2012.

    Il principio

    Le norme statali che fissano limiti quantitativi alla spesa di personale e di funzionamento degli enti regionali, purché lascino alle Regioni la scelta delle modalità per raggiungere l’obiettivo, costituiscono legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica e non violano l’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 6 del d.l. 78/2010?

    Imponeva alle pubbliche amministrazioni, incluse le Regioni, riduzioni obbligatorie delle spese per incarichi di consulenza, missioni, formazione, relazioni pubbliche, convegni e autovetture di servizio, con percentuali variabili tra il 10% e l’ 80% rispetto al 2009.

    Le Regioni a statuto speciale erano esonerate?

    Nel giudizio in questione erano coinvolte Regioni ordinarie e la Valle d’Aosta (statuto speciale); la Corte ha esaminato le questioni anche sotto il profilo dello statuto speciale, dichiarando comunque non fondate le censure.

    Qual è la differenza tra principi di coordinamento e norme di dettaglio?

    I principi fissano obiettivi finanziari lasciando alle Regioni autonomia organizzativa; le norme di dettaglio invece prescrivono modalità specifiche di organizzazione e, se imposte dallo Stato, invaderebbero la competenza regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 138/2012 – Inammissibilità della questione sulla responsabilità aggravata verso lo Stato (art. 96 c.p.c.)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Trani sull’art. 96, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede la condanna d’ufficio al risarcimento del danno in favore dello Stato per lite temeraria. La questione era mal formulata e priva dei necessari requisiti di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una controversia civile in materia possessoria, il Tribunale di Trani si era trovato nella situazione in cui entrambe le parti avevano agito in giudizio in modo che poteva configurare mala fede o colpa grave. Il giudice riteneva che condannare reciprocamente le parti ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c. fosse inutile, e aveva quindi chiesto alla Corte di dichiarare incostituzionale la norma nella parte in cui non consente di condannare le parti a risarcire lo Stato per la manifesta temerarietà della lite.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trani – sezione distaccata di Andria – ha impugnato l’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la condanna d’ufficio delle parti temerarie al risarcimento del danno nei confronti dello Stato. I parametri invocati erano gli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La norma censurata era formulata in modo da richiedere un intervento additivo che esulava dalle competenze della Corte, la quale non può creare fattispecie nuove di responsabilità processuale a favore dello Stato non previste dal legislatore. La decisione è stata pronunciata il 21 maggio 2012, con il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che chiedono alla Corte di introdurre nuove ipotesi di condanna a favore di soggetti non previsti dalla norma impugnata sono inammissibili in quanto eccedono i poteri di intervento della Corte costituzionale, che non può sostituirsi al legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa è la responsabilità aggravata nel processo civile?

    È la responsabilità prevista dall’art. 96 c.p.c. per la parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave: il giudice, su istanza dell’altra parte, può condannarla al risarcimento dei danni.

    Perché il Tribunale di Trani riteneva la norma incostituzionale?

    Perché in presenza di due parti entrambe temerarie le condanne reciproche si elidono a vicenda senza effetto sanzionatorio reale; il rimettente voleva che lo Stato potesse ricevere il risarcimento per l’abuso del processo.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la questione è palesemente irricevibile senza necessità di una trattazione nel merito: in questo caso perché la richiesta avrebbe imposto alla Corte di creare una disciplina nuova, compito riservato al Parlamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2012 – Commercio su aree pubbliche in Liguria ed estinzione parziale del giudizio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’estinzione del giudizio relativo all’art. 51, comma 1, della legge regionale Liguria n. 23/2011 (commercio su aree pubbliche), dopo che la Regione aveva introdotto modifiche legislative che avevano rimosso il contrasto con la normativa statale; riserva a separata pronuncia la questione relativa agli artt. 15, comma 1, e 40 della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Liguria n. 23/2011 aveva modificato la disciplina del commercio su aree pubbliche, prevedendo all’art. 15, comma 1, che l’esercizio dell’attività su posteggi in concessione o in forma itinerante fosse soggetto ad autorizzazione rilasciata ai soli soggetti individuali (persone fisiche, società di persone e cooperative), con esclusione delle società di capitali. Il Governo contestò tale esclusione come incompatibile con la direttiva servizi UE 2006/123/CE (Bolkestein) e con il d.lgs. n. 59/2010 che la recepisce.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 15, comma 1, 40 e 51, comma 1, della l. reg. Liguria n. 23/2011 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva 2006/123/CE) e dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’estinzione del giudizio relativamente all’art. 51, comma 1, avendo la Regione Liguria modificato la disposizione impugnata in modo da rimuovere la censura di incostituzionalità; riserva a separata pronuncia la decisione sugli artt. 15, comma 1, e 40.

    Il principio

    Quando la Regione, nelle more del giudizio costituzionale, modifica la norma impugnata in modo da rimuovere il contrasto con la Costituzione e il ricorrente rinuncia al ricorso su quel punto, il giudizio si estingue; la Corte verifica che la modifica abbia effettivamente eliminato il vizio denunciato prima di dichiarare l’estinzione.

    Domande e risposte

    Cosa vieta la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) in materia di commercio su aree pubbliche?

    La direttiva mira a eliminare gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno; impone agli Stati di rimuovere i requisiti discriminatori o sproporzionati che limitano l’accesso all’attività di servizio, incluse le forme societàrie ammesse.

    Perché l’esclusione delle società di capitali era problematica?

    Perché il d.lgs. n. 59/2010, che recepisce la direttiva Bolkestein, prevede che l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche possa essere autorizzato «a persone fisiche» e a «soggetti aventi forma giuridica di società», senza distinzione tra società di persone e di capitali; l’esclusione regionale era dunque più restrittiva della norma statale di riferimento.

    Quando si estingue un giudizio costituzionale?

    Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e il resistente accetta la rinuncia, oppure quando sopravviene una causa che rende priva di oggetto la questione (come la modifica della norma impugnata che elimina il vizio denunciato).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2012 – Interruzione volontaria di gravidanza e inammissibilità della questione sul feto come soggetto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto sull’art. 4 della legge n. 194/1978 (interruzione volontaria di gravidanza), che chiedeva di riconoscere al feto la qualità di soggetto giuridico meritevole di tutela assoluta sin dalla fecondazione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice tutelare di Spoleto, nell’ambito di un procedimento ex art. 12 della l. n. 194/1978 per autorizzare una minorenne a interrompere la gravidanza senza informare i genitori, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 4 della stessa legge, che consente alla donna di procedere all’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni. Il rimettente richiamava una sentenza della Corte di giustizia UE del 18 ottobre 2011 (caso Brüstle c. Greenpeace) per sostenere che il feto fosse un soggetto di «assoluto valore» sin dalla fecondazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto ha sollevato questione sull’art. 4 della l. n. 194/1978 in riferimento agli artt. 2, 32, primo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla sentenza Brüstle della Corte di giustizia UE).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Rileva che il rimettente aveva travisato il contenuto della sentenza Brüstle della Corte di giustizia UE, che non riguardava la soggettività giuridica del feto ai fini dell’interruzione di gravidanza ma l’interpretazione della direttiva europea sulle invenzioni biotecnologiche. La premessa della questione era dunque errata, rendendo inammissibile la censura.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che si fondano su un errato presupposto interpretativo del diritto UE o di altra fonte normativa sono manifestamente inammissibili; il giudice rimettente non può trarre da una decisione europea un principio che essa non ha enunciato per estenderlo ad ambiti estranei al giudizio europeo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 4 della legge n. 194/1978?

    Consente alla donna di richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi novanta giorni, quando l’ulteriore gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione alle sue condizioni di salute, alla situazione economica, sociale o familiare, alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

    Di cosa si occupava la sentenza Brüstle della Corte di giustizia?

    Della definizione di «embrione umano» ai fini della protezione delle invenzioni biotecnologiche, escludendo dalla brevettabilità i prodotti derivati dalla distruzione di embrioni; non riguardava affatto il diritto all’interruzione di gravidanza né lo status giuridico del feto nel diritto penale o civile.

    Le donne minorenni possono abortire senza il consenso dei genitori?

    Sì, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 194/1978, quando i genitori non prestano il consenso il giudice tutelare può autorizzare la minorenne ad assumere autonomamente la decisione, tenendo conto delle circostanze del caso e dell’interesse della minore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2012 – Permute demaniali in Sicilia e autonomia finanziaria regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione della Regione siciliana sull’art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138/2011 in materia di permute demaniali, riserva a separate pronunce le restanti questioni sul medesimo decreto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138/2011 consentiva allo Stato di effettuare «permute demaniali» anche per beni ubicati in Sicilia che avessero perso la destinazione a servizi di carattere nazionale, senza che tali beni transitassero automaticamente nella titolarità della Regione. La Regione siciliana contestò la norma sostenendo che violare lo Statuto siciliano, che prevede il trasferimento al demanio regionale dei beni statali che perdono la destinazione nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana (ric. n. 140/2011) ha impugnato l’art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138/2011 per violazione degli artt. 32 e 33 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio (d.P.R. n. 1825/1961).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 6, comma 6-ter, riserva a separate pronunce la decisione delle restanti questioni del d.l. n. 138/2011 impugnate dalla Regione siciliana.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da Regioni a statuto speciale devono essere adeguatamente motivate sia con riferimento ai parametri statutari invocati sia in merito alla rilevanza concreta nel giudizio; l’insufficiente motivazione determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa sono i beni del demanio statale in Sicilia?

    I beni che appartengono allo Stato e che lo Statuto siciliano prevede debbano passare alla Regione quando perdono la destinazione a servizi di interesse nazionale; questa regola riflette il principio di autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione.

    Cosa è una «permuta demaniale»?

    Lo scambio tra lo Stato e un soggetto privato o pubblico di beni appartenenti al demanio statale; con la norma contestata lo Stato poteva cedere beni ubicati in Sicilia, anche quando avevano perso la loro funzione nazionale, senza che la Regione acquisisse la titolarità.

    Perché la questione era inammissibile?

    La Corte non ha specificato nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, che di solito riguardano la mancata indicazione puntuale della violazione statutaria o l’assenza di adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 194/2012 – Collegio medico legale militare e garanzie processuali nelle pensioni di guerra

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti (sez. Puglia) sull’art. 189 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) in materia di Collegio medico legale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) disciplina la composizione del Collegio medico legale, organo collegiale alle dipendenze del Ministero della difesa che esprime pareri medico-legali nelle controversie previdenziali e sulle pensioni dei militari. La Corte dei conti (Puglia) dubitava della norma perché il Collegio, pur emettendo pareri vincolanti in giudizi pensionistici, era privo delle garanzie di indipendenza tipiche degli organi giurisdizionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha sollevato questione sull’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010 in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione (diritto di difesa e giusto processo), nell’ambito di un giudizio pensionistico di un militare di leva che chiedeva il riconoscimento di un’infermità contratta per causa di servizio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo né la non manifesta infondatezza, non avendo chiarito in che modo la norma sul Collegio medico legale incidesse concretamente sul giudizio pensionistico in corso.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice rimettente deve spiegare in che misura la norma impugnata incide sulla decisione del caso concreto; la mancata motivazione della rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Chi è il Collegio medico legale e che funzione svolge?

    L’organo collegiale istituito presso il Ministero della difesa, composto da medici militari, che esprime pareri medico-legali nelle controversie riguardanti il riconoscimento di infermità per causa di servizio e la concessione di pensioni privilegiate ai militari.

    Perché la Corte dei conti dubitava della norma?

    Perché il Collegio medico legale, pur essendo alle dipendenze del Ministero della difesa (una parte del giudizio), svolgeva in certi casi una funzione paragiurisdizionale con pareri potenzialmente vincolanti, sollevando dubbi circa la parità delle parti e il giusto processo (art. 111 Cost.).

    Cosa deve verificare il giudice rimettente prima di sollevare questione di legittimità?

    Deve verificare che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo (rilevanza) e che esistano seri dubbi sulla sua conformità alla Costituzione (non manifesta infondatezza); entrambi i requisiti vanno motivati nell’ordinanza di rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2012 – Patti di stabilità regionali e vincoli finanziari a Friuli-Venezia Giulia e Sardegna

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni dell’art. 20 del d.l. n. 98/2011 sui patti di stabilità interni, nella parte in cui imponevano vincoli finanziari permanenti anziché temporanei a Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in contrasto con l’autonomia finanziaria garantita dai rispettivi Statuti speciali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 20 del d.l. n. 98/2011 (Manovra estiva 2011) prevedeva per le regioni a statuto ordinario e, con rinvio, per quelle speciali, vari obblighi in materia di patto di stabilità interno, disciplinando tetti alle spese e alle assunzioni. Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna contestarono che alcune disposizioni imponessero vincoli a tempo indeterminato anziché sino al 2014, alterando strutturalmente la propria autonomia finanziaria garantita dagli Statuti speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (quattro ricorsi, nn. 94, 96, 139 e 160 del 2011) hanno impugnato l’art. 20 del d.l. n. 98/2011 e l’art. 1 del d.l. n. 138/2011 per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e delle norme degli Statuti speciali.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara illegittimo l’art. 20, comma 4, nella parte in cui dispone che le misure si applicano «anche agli anni 2014 e successivi» anziché «sino all’anno 2014»; 2) dichiara illegittimo l’art. 20, comma 5, lettera b), per analoga estensione a tempo indeterminato; dichiara non fondate o cessata la materia del contendere per le restanti questioni.

    Il principio

    Le disposizioni finanziarie statali che si protraggono a tempo indeterminato incidono strutturalmente sull’autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, garantita dai rispettivi Statuti; i vincoli del patto di stabilità devono essere temporanei e non possono tramutarsi in limitazioni permanenti dell’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il patto di stabilità interno?

    Un insieme di regole finanziarie che lo Stato impone agli enti territoriali (regioni, province, comuni) per contenere la spesa pubblica complessiva e rispettare i vincoli europei di bilancio; è disciplinato annualmente dalla legge di stabilità ed è distinto dagli obblighi europei del Patto di stabilità e crescita.

    Perché le regioni a statuto speciale godono di protezione rafforzata?

    Perché i loro Statuti speciali, approvati con legge costituzionale, garantiscono un’autonomia finanziaria più ampia rispetto alle regioni ordinarie; le disposizioni statali che la limitano devono avere una giustificazione costituzionale particolarmente forte e non possono avere effetti permanenti senza accordo tra Stato e Regione.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che nelle more del giudizio è intervenuta una modifica normativa che ha reso priva di oggetto la questione, così da rendere inutile una pronuncia nel merito da parte della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2012 – Illegittimità della legge finanziaria Abruzzo n. 35/2011 per difetto di copertura

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge della Regione Abruzzo n. 35/2011 (legge di stabilizzazione finanziaria) e delle successive modifiche, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione in materia di copertura finanziaria della spesa pubblica regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato la legge n. 35/2011 con disposizioni urgenti di stabilizzazione finanziaria, prevedendo interventi di spesa per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo, sostegni alle imprese turistiche e sussidi a favore di malati oncologici e pazienti trapiantati, senza adeguata copertura finanziaria. Il Governo impugnò le norme per violazione dell’obbligo costituzionale di copertura della spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 11 e 31 della l. reg. Abruzzo n. 35/2011 e le successive modifiche introdotte dalle leggi regionali n. 39/2011, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle leggi).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 15-bis, comma 2, lettera b), della l. reg. Abruzzo n. 1/2011 introdotto dall’art. 3 della l. reg. n. 35/2011 (interventi aeroporto); 2) dell’art. 3, comma 2, lettere b) e c), della l. reg. n. 35/2011, come sostituito dall’art. 2 della l. reg. n. 39/2011 (sostegno imprese turistiche); 3) e 4) dell’art. 11 della l. reg. n. 35/2011 nella formulazione originaria; 5) dell’art. 31 della l. reg. n. 35/2011 sia nella formulazione originaria sia come sostituito dalla l. reg. n. 39/2011.

    Il principio

    L’art. 81, quarto comma, Cost. impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese indichi i mezzi per farvi fronte; le leggi regionali che prevedono spese senza adeguata e verificata copertura finanziaria violano questo vincolo costituzionale e devono essere dichiarate illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa impone l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?

    Impone che ogni legge che introduca nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte; questo principio è fondamentale per l’equilibrio dei bilanci pubblici e vale sia per lo Stato sia per le Regioni.

    In cosa consistevano le spese dichiarate illegittime?

    Le disposizioni illegittime prevedevano: stanziamenti per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo, fondi per il sostegno alle imprese turistiche e sussidi ai malati oncologici e ai pazienti trapiantati, tutti senza adeguata copertura verificata.

    Perché la mancata copertura è una violazione costituzionale e non solo contabile?

    Perché il principio di copertura finanziaria è elevato a rango costituzionale dall’art. 81 Cost. e garantisce la sostenibilità delle finanze pubbliche nell’interesse collettivo; la sua violazione produce effetti che eccedono la singola norma e compromettono l’equilibrio complessivo del bilancio.

    Norme collegate