Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 6/2012 – Inammissibilità su ipoteca giudiziale per mantenimento figli naturali (art. 317-bis c.c.)

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto del Tribunale per i minorenni che dispone il mantenimento di figli naturali costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. Il giudice rimettente non aveva giurisdizione per sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    Un genitore di un figlio naturale era stato condannato dal Tribunale per i minorenni di Firenze a versare un contributo economico per il mantenimento del figlio. La Conservatrice dei registri immobiliari di Arezzo aveva iscritto ipoteca giudiziale sul decreto. Il padre aveva presentato reclamo ai sensi degli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c., sostenendo che il decreto del Tribunale per i minorenni non fosse titolo idoneo a iscrivere ipoteca. Il Tribunale di Arezzo, investito del reclamo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis c.c. per disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 23 marzo 2011 (reg. ord. n. 172/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto del Tribunale per i minorenni contenente un obbligo di mantenimento di figli naturali costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il Tribunale di Arezzo era chiamato a decidere sul reclamo contro l’iscrizione con riserva del Conservatore dei registri immobiliari: tale procedura, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, non è un giudizio nel senso tecnico richiesto dall’art. 23 della legge n. 87/1953 per sollevare questioni incidentali. Il giudice rimettente non aveva, quindi, la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale nel corso di quel procedimento.

    Il principio

    Solo il giudice che esercita una funzione giurisdizionale in senso proprio, nell’ambito di un giudizio in cui la questione è rilevante ai fini della decisione, è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. I procedimenti di reclamo avverso il rifiuto o l’iscrizione con riserva da parte del Conservatore dei registri immobiliari non hanno tale natura.

    Domande e risposte

    L’art. 317-bis del codice civile riguardava i figli naturali?

    Sì. L’art. 317-bis c.c. (nella versione vigente all’epoca) disciplinava la potestà genitoriale sui figli naturali riconosciuti. La questione sollevata riguardava la possibilità che i decreti emessi in tale ambito dal Tribunale per i minorenni (in materia di mantenimento) valessero come titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, analogamente ai titoli esecutivi relativi ai figli legittimi.

    Cosa è l’iscrizione «con riserva» di un’ipoteca giudiziale?

    Il Conservatore dei registri immobiliari può iscrivere un’ipoteca «con riserva» quando ha dubbi sulla validità del titolo presentato, ai sensi dell’art. 2674-bis c.c. L’interessato può fare reclamo al Tribunale ordinario per ottenere che l’iscrizione sia convertita in definitiva o cancellata.

    La disparità tra figli legittimi e naturali in materia di ipoteca giudiziale esiste ancora?

    Con la riforma della filiazione (d.lgs. n. 154/2013), i figli nati fuori dal matrimonio hanno acquistato lo stesso status giuridico dei figli nati in costanza di matrimonio, con eliminazione formale delle distinzioni. La questione sollevata nel 2011 rifletteva un quadro normativo ormai superato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2012 – Inammissibilità sul termine minimo per ricorsi in materia di contravvenzioni stradali

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3-bis, del Codice della strada, nella parte in cui non prevede un termine minimo tra la notifica del ricorso avverso verbale di contravvenzione e l’udienza di comparizione. Il vizio di motivazione sulla rilevanza rende la questione irricevibile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 39 della legge n. 120/2010 aveva modificato l’art. 204-bis del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), disciplinando il ricorso al giudice di pace contro le sanzioni amministrative per infrazioni del codice. La norma censurata prevedeva che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza fossero notificati ai soggetti legittimati passivi, ma non stabiliva un intervallo minimo tra la notifica e l’udienza stessa. Il Giudice di pace di Genova, investito di un ricorso avverso un verbale della Polizia Municipale (sanzione di 74 euro per violazione dell’art. 7 CdS), aveva sollevato la questione ritenendo violato il diritto di difesa del soggetto destinatario della notifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Genova, con ordinanza del 12 novembre 2010 (reg. ord. n. 165/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3-bis, del d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine minimo che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza, a tutela dei soggetti legittimati passivi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non soddisfaceva l’onere di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva chiarito perché la questione fosse rilevante nel procedimento a quo, in particolare in relazione alla posizione processuale del soggetto legittimato passivo nell’udienza già fissata. La carenza motivazionale impedisce l’esame nel merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve contenere un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale: la mancanza o insufficienza di tale motivazione determina la manifesta inammissibilità, indipendentemente dal merito della questione sollevata.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il vizio di «mancanza di motivazione sulla rilevanza»?

    La rilevanza è uno dei requisiti di ammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale: il giudice rimettente deve spiegare perché la risposta alla questione costituzionale inciderebbe concretamente sull’esito del giudizio in corso. Se tale spiegazione manca o è insufficiente, la Corte non può esaminare la questione nel merito.

    La norma del Codice della strada sul termine per comparire è incostituzionale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell’inammissibilità. Il problema del termine minimo per la costituzione in giudizio resta dunque non risolto dalla giurisprudenza costituzionale in questo caso.

    Come funziona il ricorso al giudice di pace contro le contravvenzioni stradali?

    Ai sensi dell’art. 204-bis del Codice della strada, avverso i verbali di contravvenzione è possibile proporre ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica o contestazione del verbale; il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2012 – Estinzione giudizio su blocco retributivo PA (Provincia autonoma di Trento)

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge n. 78/2010 (blocco dei trattamenti economici del personale PA per il triennio 2011-2013), a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita.

    Di cosa si tratta

    Parallelamente al ricorso della Regione Trentino-Alto Adige (ord. n. 3/2012), anche la Provincia autonoma di Trento aveva impugnato le disposizioni dell’art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 che bloccavano gli incrementi retributivi del personale delle pubbliche amministrazioni e riducevano le risorse per il trattamento accessorio. La Provincia lamentava la violazione delle proprie prerogative finanziarie e organizzative garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento aveva promosso, con ricorso n. 105/2010, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge n. 78/2010, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, agli artt. 8 n. 1, 79 e 80 e al Titolo VI del d.P.R. n. 670/1972, all’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 e all’art. 17 del d.lgs. n. 268/1992. Il giudice relatore era Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Provincia autonoma di Trento aveva rinunciato al ricorso e la rinuncia era stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri; ciò ha determinato, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, l’estinzione del processo senza esame del merito. La decisione è stata depositata in cancelleria il 12 gennaio 2012.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale, anche quando le questioni coinvolgono autonomie speciali con ampia competenza legislativa e finanziaria.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il ricorso della Regione (ord. 3/2012) e quello della Provincia (ord. 4/2012)?

    Entrambi riguardavano l’art. 9 del DL 78/2010, ma erano stati proposti separatamente: la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia di Trento sono enti distinti con propri statuti e competenze. Il ricorso n. 105/2010 della Provincia contestava anche il comma 29 (non incluso nel ricorso regionale) e fondava le censure anche sull’art. 17 del d.lgs. n. 268/1992 in materia di finanza provinciale.

    Cosa accade alle norme impugnate dopo l’estinzione del giudizio?

    Le norme restano in vigore (salvo eventuali modifiche legislative successive). L’estinzione non equivale a una pronuncia di conformità alla Costituzione: significa semplicemente che, per accordo tra le parti, quel giudizio non proseguirà.

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno un regime diverso rispetto alle altre Regioni?

    Sì. Lo Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alle Province autonome competenze legislative primarie in numerose materie e un sistema finanziario autonomo, che le differenzia dalle Regioni ordinarie e anche dalle altre Regioni a statuto speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2012 – Estinzione giudizio su blocco retributivo PA (Regione Trentino-Alto Adige)

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol contro l’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4 e 28, del decreto-legge n. 78/2010, che aveva congelato i trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni per gli anni 2011-2013, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010) aveva introdotto, all’art. 9, una serie di misure di contenimento della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni: il blocco del trattamento economico al livello del 2010 per il triennio 2011-2013, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio, il divieto di rinnovi contrattuali e il tetto ai trattenimenti in servizio. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol aveva impugnato tali disposizioni ritenendole lesive delle proprie competenze legislative e finanziarie garantite dallo Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol aveva promosso, con ricorso n. 104/2010, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4 e 28, del decreto-legge n. 78/2010, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, agli artt. 4, nn. 1, 3 e 8, 79 e al Titolo VI del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992. Il giudice relatore era Luigi Mazzella; l’udienza pubblica si era tenuta il 22 novembre 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Regione aveva rinunciato al ricorso e la rinuncia era stata accettata dalla controparte (Presidente del Consiglio dei ministri), circostanza che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, determina la cessazione del processo. La decisione è stata depositata in cancelleria il 12 gennaio 2012.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Trentino-Alto Adige aveva impugnato il blocco dei contratti della PA?

    La Regione riteneva che le norme statali sui trattamenti economici del personale pubblico invadessero le proprie competenze legislative e finanziarie previste dallo Statuto speciale, che garantisce alla Regione un’autonomia più ampia rispetto alle Regioni ordinarie in materia di organizzazione degli uffici e di finanza regionale.

    Cosa significa «estinzione del giudizio» davanti alla Corte costituzionale?

    L’estinzione è una pronuncia processuale: il processo si chiude senza una decisione nel merito perché una parte (la ricorrente) ha rinunciato ad andare avanti e l’altra ha accettato. Non equivale a una dichiarazione di incostituzionalità né di conformità della norma.

    Il blocco dei trattamenti economici del DL 78/2010 era valido?

    La Corte non si è pronunciata sul merito in questo giudizio. Le disposizioni dell’art. 9 del DL 78/2010 sono state oggetto di numerosi altri ricorsi, decisi con pronunce separate anche in relazione alle diverse Regioni a statuto speciale.

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  • Corte cost. n. 306/2013 — Ricorso immediato in cassazione e rinvio in appello: manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Torino sull’art. 569, comma 4, c.p.p., nella parte in cui, dopo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, prevede il rinvio al giudice d’appello anche quando la sentenza annullata non era stata pronunciata in esito a un giudizio con contraddittorio.

    Di cosa si tratta

    L’art. 569, co. 4, c.p.p. disciplina gli effetti del ricorso immediato per cassazione contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari emesse ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (declaratoria di non punibilità per cause sopravvenute). In caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, la norma prevede il rinvio al «giudice competente per l’appello». La Corte d’appello di Torino si era trovata a dover trattare un procedimento rinviato dalla Cassazione relativo a una contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, originata da un decreto penale di condanna poi revocato, senza che fosse stato instaurato un giudizio di merito con contraddittorio. La Corte d’appello sosteneva che il rinvio al giudice d’appello, in assenza di un giudizio di primo grado con contraddittorio, violasse i principi del doppio grado di giurisdizione e del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 569, co. 4, c.p.p. «nella parte in cui, nel disciplinare gli effetti di un ricorso immediato per cassazione, prevede il rinvio al giudice competente per l’appello senza fare eccezione per l’ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio», in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. Rimettente: Corte d’appello di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione era carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza: la Corte d’appello non aveva adeguatamente illustrato i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. né dimostrato perché non fosse possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

    Il principio

    Il giudice remittente, prima di sollevare la questione di costituzionalità, deve motivare compiutamente sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza, illustrando perché non sia praticabile un’interpretazione conforme a Costituzione. L’omessa o carente motivazione su questi profili determina la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa è il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p.?

    È una forma di impugnazione straordinaria che consente di ricorrere direttamente in Cassazione — saltando l’appello — avverso determinate sentenze del GIP (es. dichiarazioni ex art. 129 c.p.p.). In caso di annullamento con rinvio, la Cassazione rinvia al giudice d’appello per il giudizio rescissorio.

    Perché il rinvio alla Corte d’appello creava problemi nel caso concreto?

    Perché la sentenza annullata (decreto penale poi revocato con declaratoria ex art. 129 c.p.p.) non era frutto di un giudizio di primo grado con contraddittorio tra le parti: non c’era stato dibattimento, né giudizio abbreviato, né patteggiamento. La Corte d’appello si trovava a dover giudicare «in appello» su un procedimento che non aveva mai avuto un «primo grado» nel senso tradizionale.

    Il problema sollevato dalla Corte d’appello di Torino era infondato nel merito?

    La Corte costituzionale non si è pronunciata nel merito, dichiarando la questione inammissibile per difetto di motivazione. Il problema sistematico rimane aperto a livello interpretativo: spetta ai giudici ordinari trovare una soluzione ermeneutica conforme ai principi costituzionali invocati.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — secondo comma: diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; rilevante nel garantire il contraddittorio anche in sede di rinvio
    • Art. 3 della Costituzione — primo comma: principio di eguaglianza e ragionevolezza nella disciplina processuale dei diversi tipi di impugnazione
  • Corte cost. n. 305/2013 — Insindacabilità parlamentare: no alla copertura per articolo giornalistico

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    La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità ex art. 68, co. 1, Cost. per le dichiarazioni dell’on. Guzzanti contenute in un articolo de «Il Giornale» del 2009, in quanto mancava il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare. L’articolo esprimeva opinioni personali senza riconducibilità a specifici atti parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Luigi (detto Gino) Strada aveva convenuto in giudizio civile l’on. Paolo Guzzanti (e altri) per dichiarazioni ritenute diffamatorie contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» il 12 marzo 2009. La Camera dei deputati aveva affermato, nella deliberazione del 22 settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A), che le dichiarazioni costituivano «opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni» ai sensi dell’art. 68, co. 1, Cost., e come tali insindacabili. Il Tribunale di Roma, ritenendo che mancasse il nesso funzionale con l’attività parlamentare, aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile (ricorrente) vs. Camera dei deputati (resistente). Oggetto: deliberazione della Camera del 22 settembre 2010 con cui veniva affermata l’insindacabilità ex art. 68, co. 1, Cost. delle dichiarazioni dell’on. Guzzanti contenute nell’articolo de «Il Giornale» del 12 marzo 2009.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, e annulla la deliberazione della Camera del 22 settembre 2010. Mancava il requisito essenziale: il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia (in un articolo di giornale) e l’espletamento di specifiche funzioni parlamentari. La Camera aveva indicato alcuni atti parlamentari a copertura, ma la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dell’on. Guzzanti non potessero essere identificate come espressione di tali attività.

    Il principio

    L’insindacabilità ex art. 68, co. 1, Cost. per le dichiarazioni rese dal parlamentare fuori dal Parlamento (extra moenia) richiede un nesso funzionale stretto e identificabile con specifici atti parlamentari. Non basta il generico impegno del parlamentare su certe tematiche: le dichiarazioni devono poter essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa tutela l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, co. 1, Cost.?

    Tutela i parlamentari da responsabilità civile o penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni. È una guarentigia a tutela dell’autonomia del Parlamento, non un privilegio personale del singolo parlamentare: mira a garantire la libertà del mandato parlamentare.

    Quando si considera integrato il nesso funzionale con l’attività parlamentare?

    Quando le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento (in interviste, articoli, discorsi) possono essere identificate come la «sostanziale riproduzione» o «divulgazione» del contenuto di atti parlamentari tipici già compiuti (interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula, relazioni). Non basta il semplice collegamento tematico o l’impegno parlamentare in una materia.

    Cosa accade dopo l’annullamento della deliberazione della Camera?

    Il Tribunale di Roma può riprendere il giudizio civile di risarcimento del danno senza essere vincolato dall’affermazione di insindacabilità. Dovrà valutare autonomamente se le dichiarazioni integrassero gli estremi della diffamazione, senza che l’immunità parlamentare costituisca ostacolo.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — primo comma: insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di azione in giudizio, che il parlamentare non può vanificare con il ricorso all’insindacabilità in assenza del nesso funzionale
  • Corte cost. n. 304/2013 — Blocco effetti economici progressioni di carriera 2011-2013: non fondata

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge n. 78/2010, che limitava ai soli effetti giuridici (escludendo quelli economici) le progressioni di carriera disposte nel triennio 2011-2013 per i dirigenti pubblici. La misura rientrava nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78 del 2010 (manovra di stabilizzazione finanziaria), all’art. 9, comma 21, terzo periodo, aveva disposto che le progressioni di carriera del personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (dirigenti in regime di diritto pubblico, tra cui diplomatici), eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, avessero «effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». In pratica: la progressione di carriera avveniva, ma senza il corrispondente aumento di stipendio per il triennio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio, con sei ordinanze di identico tenore (reg. ord. nn. 218, 219, 243, 244, 245 e 246 del 2012), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, co. 21, terzo periodo, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 Cost. Rimettente: TAR Lazio (riuniti i giudizi).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni. La misura del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il triennio 2011-2013 rientrava nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica durante la crisi finanziaria. Non è irragionevole limitare temporaneamente gli effetti economici delle progressioni, pur lasciando intatti quelli giuridici: l’anzianità acquisita vale per tutti gli effetti successivi alla fine del blocco.

    Il principio

    Il legislatore può — in presenza di eccezionali esigenze di contenimento della spesa pubblica — limitare temporaneamente gli effetti economici delle progressioni di carriera del personale dirigenziale in regime di diritto pubblico, senza che ciò integri una violazione del diritto alla retribuzione proporzionata o del principio di eguaglianza, purché la misura sia transitoria e non intacchi le posizioni giuridiche definitivamente acquisite.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «progressione di carriera ai soli fini giuridici»?

    Significa che il dipendente avanza formalmente di qualifica (acquisisce il titolo giuridico alla qualifica superiore), ma per il triennio 2011-2013 non percepisce lo stipendio corrispondente alla nuova qualifica. L’anzianità nella qualifica superiore decorre regolarmente e vale per il futuro (es. per pensione, per ulteriori progressioni).

    Perché questa misura non violava l’art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata)?

    La Corte ha ritenuto che il blocco temporaneo degli effetti economici, limitato a tre anni e in un contesto di emergenza finanziaria, non intaccasse il nucleo essenziale del diritto alla retribuzione proporzionata. Le progressioni di carriera non costituiscono di per sé un diritto acquisito all’incremento retributivo immediato, ma un’aspettativa soggetta alla disciplina legislativa.

    Si trattava di una misura uguale per tutti i dipendenti pubblici?

    No. La norma era specificamente rivolta al «personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001», ossia ai dirigenti in regime di diritto pubblico (magistrati, diplomatici, forze dell’ordine, docenti universitari, ecc.). Per il restante personale contrattualizzato si applicavano altre disposizioni della stessa manovra.

    Norme collegate

    • Art. 36 della Costituzione — diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza nelle scelte legislative di contenimento della spesa pubblica
    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che include la sostenibilità finanziaria delle progressioni di carriera
  • Corte cost. n. 303/2013 — Caccia in Campania: standard minimi di tutela della fauna selvatica

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    La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della legge regionale campana sulla caccia n. 26/2012, nella versione anteriore alle modifiche del 2013, perché riducevano sotto la soglia minima statale la tutela della fauna selvatica in materia di appostamenti fissi e periodi venatori.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva approvato la legge n. 26 del 2012 («Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania»). Il Presidente del Consiglio ha impugnato diverse disposizioni ritenendo che violassero l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La Regione Campania, dopo la proposizione del ricorso, aveva parzialmente modificato la legge con la l. n. 12/2013, recependo alcune delle censure statali, ma i nuovi testi erano rimasti in vigore per l’intera stagione venatoria 2012-2013.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, co. 13; 9, co. 1, lett. a) e c); 10, co. 5; 16, co. 5; 20; 24, co. 5; 25, co. 1, lett. l); e 36, co. 2, della legge reg. Campania n. 26/2012, in riferimento all’art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara illegittime, nel testo anteriore alle modifiche del 2013, le disposizioni sugli appostamenti fissi (art. 5, co. 13), su alcune specie cacciabili e modalità di caccia (artt. 9 e 10), nonché su altri istituti venatori che non rispettavano gli standard minimi nazionali sulla protezione della fauna selvatica fissati dalla legge n. 157/1992. Dichiara invece cessata la materia del contendere per le norme modificate dalla l.r. n. 12/2013, e non fondate alcune ulteriori questioni.

    Il principio

    La legislazione regionale sulla caccia può modificare la disciplina statale solo nella direzione di una maggiore tutela della fauna selvatica, non abbassando gli standard minimi uniformi fissati dallo Stato: qualsiasi disposizione regionale che riduca tali standard viola l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost.

    Domande e risposte

    Quando non si dichiara cessata la materia del contendere nonostante la modifica della legge impugnata?

    La cessata materia del contendere presuppone che la nuova norma sia retroattiva e che esclude ogni applicazione di quella vecchia. Se la norma impugnata è rimasta in vigore per un periodo (anche uno stagione venatoria), la Corte non può escludere che abbia avuto applicazione e deve pronunciarsi nel merito.

    Cosa stabilisce la legge n. 157/1992 sulla caccia?

    La legge n. 157/1992 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») fissa gli standard minimi uniformi a livello nazionale: specie cacciabili, periodi venatori, modalità di caccia, appostamenti. Le Regioni possono essere più restrittive ma non più permissive.

    Cosa sono gli «appostamenti fissi» di caccia?

    Sono strutture permanenti (capanni, altane, ecc.) costruite o installate per la caccia, in particolare per la caccia agli uccelli migratori. La loro istituzione è soggetta ad autorizzazione e a regole stringenti per evitare impatti eccessivi sulla fauna selvatica durante le migrazioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lett. s): competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente, che fissa i livelli minimi di protezione della fauna selvatica
    • Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, che include la protezione dell’ambiente naturale e della fauna
  • Corte cost. n. 302/2013 — Accesso universitario e graduatorie nazionali: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 in materia di accesso ai corsi universitari a programmazione nazionale, perché il giudice remittente aveva presupposto erroneamente che la norma imponesse graduatorie plurime per singoli atenei, laddove essa non lo stabilisce affatto.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 264 del 1999 disciplina l’accesso ai corsi universitari a numero programmato. Per i corsi a programmazione nazionale (come Medicina, Veterinaria, Architettura), l’art. 4, co. 1, prevede che il Ministero definisca modalità e contenuti delle prove di ammissione, mentre l’ammissione vera e propria è disposta dagli atenei. Il Consiglio di Stato aveva interpretato questa disposizione come imponente obbligatoriamente graduatorie separate per singolo ateneo (anziché una graduatoria unica nazionale), sostenendo che tale sistema determinasse disparità irragionevoli tra candidati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 18 giugno 2012 (r.o. n. 293/2012), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, della legge n. 264/1999, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, Cost. Il rimettente censura la norma nella parte in cui non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime per singoli atenei.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Il censurando art. 4, co. 1, della legge n. 264/1999 «nulla stabilisce con riguardo al tipo di graduatoria da adottare»: non impone graduatorie locali né esclude una graduatoria unica nazionale. Il presupposto interpretativo del giudice remittente era errato, determinando un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    Se il giudice rimettente fonda la questione di legittimità costituzionale su un’interpretazione errata della norma censurata — attribuendole un contenuto che essa non ha — la questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza: la questione «non esiste» perché la norma non prescrive ciò che si vorrebbe censurare.

    Domande e risposte

    Come funziona il numero programmato per l’accesso a Medicina?

    Il Ministero fissa il numero massimo di posti per ciascun ateneo, definisce la prova di ammissione identica su tutto il territorio nazionale e stabilisce la data unica. Le ammissioni sono poi disposte dai singoli atenei. In passato si formavano graduatorie per ateneo, mentre la riforma del 2023 ha introdotto una graduatoria unica nazionale (MUR).

    Perché le graduatorie per singolo ateneo erano ritenute ingiuste?

    Perché due candidati con lo stesso punteggio potevano avere esiti diversi: chi aveva indicato un ateneo meno «ambito» veniva ammesso, chi aveva scelto un ateneo con più candidati per posto no. Questo sistema era ritenuto irragionevole e contrario al principio di eguaglianza nell’accesso all’istruzione.

    Quando è stata introdotta la graduatoria unica nazionale per medicina?

    Il sistema della graduatoria unica nazionale per i corsi a numero programmato è stato introdotto con riforme successive all’ordinanza in esame, culminate con le modifiche al sistema di ammissione a medicina introdotte nel 2022-2023, che hanno stabilito una graduatoria unica su scala nazionale.

    Norme collegate

    • Art. 34 della Costituzione — diritto allo studio e parità di accesso all’istruzione universitaria, anche tramite concorsi su base meritocratica
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza: rilevante nel garantire pari opportunità di accesso ai corsi universitari a numero programmato
  • Corte cost. n. 301/2013 — Attività libero-professionale sanitaria intramuraria e Province autonome

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto Balduzzi, nella parte in cui disciplina la ricognizione straordinaria degli spazi per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, senza prevedere una clausola di salvaguardia per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    Il decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012) all’art. 2, comma 1, lettere b) e c), aveva modificato la disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario (c.d. «intramoenia»), prevedendo una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili nelle aziende sanitarie per tale attività. La Provincia autonoma di Trento ha impugnato queste disposizioni ritenendo che, dettando una disciplina dettagliata e autoapplicativa senza clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, violassero le norme dello statuto speciale e le relative disposizioni attuative in materia sanitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 2, co. 1, lett. b), c) e h), e 12, co. 10, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012, in riferimento allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 9, n. 10), 16, 79, co. 3 e 4, e 104, e Titolo VI), al d.P.R. n. 474/1975 (norme di attuazione dello statuto in materia di igiene e sanità), all’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, agli artt. 3, 117 e 119 Cost. Rimettente: Provincia autonoma di Trento (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara illegittimo l’art. 2, co. 1, lettere b) e c), del d.l. n. 158/2012 «nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione». Le altre questioni sono dichiarate non fondate o inammissibili.

    Il principio

    Le disposizioni statali di carattere dettagliato e autoapplicativo in materie di competenza delle Province autonome devono contenere una clausola di salvaguardia che consenta alle autonomie speciali di adeguarsi nel rispetto del proprio statuto e delle norme di attuazione: senza tale clausola, invadono la sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

    Domande e risposte

    Cosa è l’attività libero-professionale intramuraria (intramoenia)?

    È la possibilità per il personale medico e sanitario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di svolgere la propria attività professionale al di fuori dell’orario di servizio, ma all’interno delle strutture ospedaliere, verso un compenso a carico del paziente. Serve a ridurre le liste d’attesa e a fidelizzare il personale sanitario.

    Perché le Province autonome richiedono una clausola di salvaguardia nelle leggi statali?

    Perché i loro statuti speciali e le relative norme di attuazione attribuiscono loro competenze legislative e amministrative proprie anche in materia sanitaria. Una legge statale di dettaglio che non preveda la clausola di salvaguardia si applica direttamente anche alle Province autonome, bypassando il meccanismo di adeguamento previsto dallo statuto e violando l’autonomia garantita dalla Costituzione.

    Tutte le norme del decreto Balduzzi erano incostituzionali per le Province autonome?

    No. La Corte ha dichiarato incostituzionali solo le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 2, relative alla ricognizione straordinaria degli spazi intramoenia. Le altre norme impugnate dalla Provincia autonoma di Trento (art. 2, co. 1, lett. h), e art. 12, co. 10) sono state dichiarate non fondate o inammissibili.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — terzo comma: materia sanitaria come competenza concorrente tra Stato e Regioni; per le Province autonome vale lo statuto speciale
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza: la mancanza di clausola di salvaguardia crea una disparità irragionevole tra autonomie speciali e ordinarie
  • Corte cost. n. 300/2013 — Tutela ambientale e competenze regionali del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della legge di manutenzione dell’ordinamento regionale del Friuli-Venezia Giulia del 2012 che riducevano standard di tutela ambientale fissati dallo Stato in materia di valutazione di impatto ambientale e acque pubbliche, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 («Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012») conteneva numerose modifiche a disposizioni regionali vigenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 112, 171, 175 e 199 di tale legge, ritenendo che eccedessero la competenza regionale in materia ambientale (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.) e forestale (art. 117, co. 3, Cost. in combinato con gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudizio in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. I parametri erano: artt. 4 e 5 della l. cost. n. 1/1963 (Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia) e art. 117, co. 2, lett. s), e co. 3, Cost. L’art. 171 disciplinava la valutazione di impatto ambientale; l’art. 175 modificava norme sulla VIA nelle procedure di interesse regionale; l’art. 199 riguardava i consorzi di bonifica e la gestione delle acque pubbliche; l’art. 112 riguardava la gestione dei boschi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 171, 175 (nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell’art. 5-bis della l.r. n. 43/1990 in materia di VIA) e 199 della legge reg. n. 26/2012. Questi articoli riducevano standard minimi di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale in materia di VIA e acque pubbliche, eccedendo la competenza regionale. Dichiara invece non fondata la questione relativa all’art. 112.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, non possono abbassare i livelli minimi di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale: la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, co. 2, lett. s)) funge da limite invalicabile per le Regioni, che possono solo innalzare tali standard, non ridurli.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli standard minimi di tutela ambientale che lo Stato fissa per le Regioni?

    Sono i livelli di protezione ambientale al di sotto dei quali nessuna Regione può scendere, anche se dotata di competenza legislativa in materia. Lo Stato li fissa nell’esercizio della propria competenza esclusiva ex art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Le Regioni possono introdurre misure più restrittive (maggiore tutela), ma non derogare in peius.

    Cosa è la valutazione di impatto ambientale (VIA)?

    La VIA è la procedura amministrativa che valuta gli effetti ambientali di determinati progetti prima che vengano autorizzati (d.lgs. n. 152/2006, che recepisce la direttiva 2011/92/UE). Le Regioni possono disciplinare la VIA per i progetti di rilevanza regionale, ma non possono escludere categorie di progetti dall’obbligo di valutazione oltre i limiti consentiti dalla normativa statale.

    Perché la questione sull’art. 112 era non fondata?

    L’art. 112, relativo alla gestione forestale, rientrava nelle competenze statutarie del Friuli-Venezia Giulia in materia di foreste e patrimonio silvo-pastorale. In tale ambito la Regione autonoma aveva più ampio margine di disciplina e la norma censurata non violava gli standard statali di tutela ambientale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lett. s): competenza esclusiva statale nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che funge da limite per le autonomie regionali
    • Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento: attiene all’efficienza delle procedure di VIA e alla corretta gestione delle risorse ambientali
  • Corte cost. n. 299/2013 — Finanziamento regionale aeroporto d’Abruzzo e aiuti di Stato UE

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    La Corte dichiara illegittima la legge della Regione Abruzzo che finanziava con 5,5 milioni di euro l’attività di internazionalizzazione dell’aeroporto di Pescara, senza la preventiva autorizzazione della Commissione europea: il finanziamento integrava un aiuto di Stato incompatibile con il TFUE, violando l’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato la legge n. 69 del 2012 per rifinanziare con 5,5 milioni di euro la legge regionale n. 57/2001 sulla «valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo», al fine di finanziare progetti di promozione e internazionalizzazione dello scalo di Pescara, gestito dalla SAGA s.p.a. Il finanziamento non era stato preventivamente notificato alla Commissione europea né da essa autorizzato, come richiesto dagli artt. 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69/2012 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE (divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno), e dell’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. (competenza statale in materia di tutela della concorrenza). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69/2012 per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE: il finanziamento regionale a un gestore aeroportuale operante in regime di concorrenza costituisce aiuto di Stato non notificato e non autorizzato dalla Commissione. Dichiara inoltre, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 2 (copertura finanziaria) della stessa legge.

    Il principio

    Le Regioni non possono erogare finanziamenti pubblici a imprese operanti in regime di concorrenza nel settore dei trasporti senza che tali aiuti siano stati preventivamente notificati alla Commissione europea e da essa autorizzati ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE: farlo viola l’art. 117, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Quando un finanziamento pubblico è un «aiuto di Stato» vietato dal TFUE?

    È vietato quando: (1) è concesso dallo Stato o mediante risorse statali; (2) favorisce talune imprese o produzioni; (3) falsa o minaccia di falsare la concorrenza; (4) incide sugli scambi tra Stati membri. In tali casi, deve essere preventivamente notificato alla Commissione europea (art. 108 TFUE) e da essa autorizzato prima di essere erogato.

    Le Regioni italiane possono finanziare gli aeroporti del proprio territorio?

    Sì, ma solo nei limiti consentiti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato. I contributi regionali agli aeroporti possono essere leciti se rispettano le condizioni previste dagli orientamenti europei sugli aiuti statali agli aeroporti e alle compagnie aeree (c.d. «Aviation Guidelines») o se notificati e autorizzati dalla Commissione.

    Cosa è successo all’aeroporto di Pescara dopo questa sentenza?

    La Corte si è limitata alla dichiarazione di incostituzionalità del finanziamento specifico. L’aeroporto di Pescara-Abruzzo ha continuato la sua attività, ma le modalità di finanziamento pubblico hanno dovuto adeguarsi alle regole UE sugli aiuti di Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma: vincolo per le Regioni di rispettare gli obblighi comunitari, incluso il divieto di aiuti di Stato non autorizzati dalla Commissione UE
    • Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica e parità concorrenziale nel settore del trasporto aereo