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La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol contro l’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4 e 28, del decreto-legge n. 78/2010, che aveva congelato i trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni per gli anni 2011-2013, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010) aveva introdotto, all’art. 9, una serie di misure di contenimento della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni: il blocco del trattamento economico al livello del 2010 per il triennio 2011-2013, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio, il divieto di rinnovi contrattuali e il tetto ai trattenimenti in servizio. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol aveva impugnato tali disposizioni ritenendole lesive delle proprie competenze legislative e finanziarie garantite dallo Statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol aveva promosso, con ricorso n. 104/2010, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4 e 28, del decreto-legge n. 78/2010, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, agli artt. 4, nn. 1, 3 e 8, 79 e al Titolo VI del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992. Il giudice relatore era Luigi Mazzella; l’udienza pubblica si era tenuta il 22 novembre 2011.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Regione aveva rinunciato al ricorso e la rinuncia era stata accettata dalla controparte (Presidente del Consiglio dei ministri), circostanza che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, determina la cessazione del processo. La decisione è stata depositata in cancelleria il 12 gennaio 2012.
Il principio
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Perché la Regione Trentino-Alto Adige aveva impugnato il blocco dei contratti della PA?
La Regione riteneva che le norme statali sui trattamenti economici del personale pubblico invadessero le proprie competenze legislative e finanziarie previste dallo Statuto speciale, che garantisce alla Regione un’autonomia più ampia rispetto alle Regioni ordinarie in materia di organizzazione degli uffici e di finanza regionale.
Cosa significa «estinzione del giudizio» davanti alla Corte costituzionale?
L’estinzione è una pronuncia processuale: il processo si chiude senza una decisione nel merito perché una parte (la ricorrente) ha rinunciato ad andare avanti e l’altra ha accettato. Non equivale a una dichiarazione di incostituzionalità né di conformità della norma.
Il blocco dei trattamenti economici del DL 78/2010 era valido?
La Corte non si è pronunciata sul merito in questo giudizio. Le disposizioni dell’art. 9 del DL 78/2010 sono state oggetto di numerosi altri ricorsi, decisi con pronunce separate anche in relazione alle diverse Regioni a statuto speciale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro invocato nel ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.