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La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge n. 78/2010 (blocco dei trattamenti economici del personale PA per il triennio 2011-2013), a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita.
Di cosa si tratta
Parallelamente al ricorso della Regione Trentino-Alto Adige (ord. n. 3/2012), anche la Provincia autonoma di Trento aveva impugnato le disposizioni dell’art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 che bloccavano gli incrementi retributivi del personale delle pubbliche amministrazioni e riducevano le risorse per il trattamento accessorio. La Provincia lamentava la violazione delle proprie prerogative finanziarie e organizzative garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento aveva promosso, con ricorso n. 105/2010, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge n. 78/2010, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, agli artt. 8 n. 1, 79 e 80 e al Titolo VI del d.P.R. n. 670/1972, all’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 e all’art. 17 del d.lgs. n. 268/1992. Il giudice relatore era Luigi Mazzella.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Provincia autonoma di Trento aveva rinunciato al ricorso e la rinuncia era stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri; ciò ha determinato, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, l’estinzione del processo senza esame del merito. La decisione è stata depositata in cancelleria il 12 gennaio 2012.
Il principio
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale, anche quando le questioni coinvolgono autonomie speciali con ampia competenza legislativa e finanziaria.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra il ricorso della Regione (ord. 3/2012) e quello della Provincia (ord. 4/2012)?
Entrambi riguardavano l’art. 9 del DL 78/2010, ma erano stati proposti separatamente: la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia di Trento sono enti distinti con propri statuti e competenze. Il ricorso n. 105/2010 della Provincia contestava anche il comma 29 (non incluso nel ricorso regionale) e fondava le censure anche sull’art. 17 del d.lgs. n. 268/1992 in materia di finanza provinciale.
Cosa accade alle norme impugnate dopo l’estinzione del giudizio?
Le norme restano in vigore (salvo eventuali modifiche legislative successive). L’estinzione non equivale a una pronuncia di conformità alla Costituzione: significa semplicemente che, per accordo tra le parti, quel giudizio non proseguirà.
Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno un regime diverso rispetto alle altre Regioni?
Sì. Lo Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alle Province autonome competenze legislative primarie in numerose materie e un sistema finanziario autonomo, che le differenzia dalle Regioni ordinarie e anche dalle altre Regioni a statuto speciale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro della questione di legittimità sul riparto di competenze
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.