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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto Balduzzi, nella parte in cui disciplina la ricognizione straordinaria degli spazi per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, senza prevedere una clausola di salvaguardia per le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Di cosa si tratta
Il decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012) all’art. 2, comma 1, lettere b) e c), aveva modificato la disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario (c.d. «intramoenia»), prevedendo una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili nelle aziende sanitarie per tale attività. La Provincia autonoma di Trento ha impugnato queste disposizioni ritenendo che, dettando una disciplina dettagliata e autoapplicativa senza clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, violassero le norme dello statuto speciale e le relative disposizioni attuative in materia sanitaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 2, co. 1, lett. b), c) e h), e 12, co. 10, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012, in riferimento allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 9, n. 10), 16, 79, co. 3 e 4, e 104, e Titolo VI), al d.P.R. n. 474/1975 (norme di attuazione dello statuto in materia di igiene e sanità), all’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, agli artt. 3, 117 e 119 Cost. Rimettente: Provincia autonoma di Trento (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
La Corte dichiara illegittimo l’art. 2, co. 1, lettere b) e c), del d.l. n. 158/2012 «nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione». Le altre questioni sono dichiarate non fondate o inammissibili.
Il principio
Le disposizioni statali di carattere dettagliato e autoapplicativo in materie di competenza delle Province autonome devono contenere una clausola di salvaguardia che consenta alle autonomie speciali di adeguarsi nel rispetto del proprio statuto e delle norme di attuazione: senza tale clausola, invadono la sfera di autonomia costituzionalmente garantita.
Domande e risposte
Cosa è l’attività libero-professionale intramuraria (intramoenia)?
È la possibilità per il personale medico e sanitario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di svolgere la propria attività professionale al di fuori dell’orario di servizio, ma all’interno delle strutture ospedaliere, verso un compenso a carico del paziente. Serve a ridurre le liste d’attesa e a fidelizzare il personale sanitario.
Perché le Province autonome richiedono una clausola di salvaguardia nelle leggi statali?
Perché i loro statuti speciali e le relative norme di attuazione attribuiscono loro competenze legislative e amministrative proprie anche in materia sanitaria. Una legge statale di dettaglio che non preveda la clausola di salvaguardia si applica direttamente anche alle Province autonome, bypassando il meccanismo di adeguamento previsto dallo statuto e violando l’autonomia garantita dalla Costituzione.
Tutte le norme del decreto Balduzzi erano incostituzionali per le Province autonome?
No. La Corte ha dichiarato incostituzionali solo le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 2, relative alla ricognizione straordinaria degli spazi intramoenia. Le altre norme impugnate dalla Provincia autonoma di Trento (art. 2, co. 1, lett. h), e art. 12, co. 10) sono state dichiarate non fondate o inammissibili.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — terzo comma: materia sanitaria come competenza concorrente tra Stato e Regioni; per le Province autonome vale lo statuto speciale
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza: la mancanza di clausola di salvaguardia crea una disparità irragionevole tra autonomie speciali e ordinarie
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