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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 in materia di accesso ai corsi universitari a programmazione nazionale, perché il giudice remittente aveva presupposto erroneamente che la norma imponesse graduatorie plurime per singoli atenei, laddove essa non lo stabilisce affatto.
Di cosa si tratta
La legge n. 264 del 1999 disciplina l’accesso ai corsi universitari a numero programmato. Per i corsi a programmazione nazionale (come Medicina, Veterinaria, Architettura), l’art. 4, co. 1, prevede che il Ministero definisca modalità e contenuti delle prove di ammissione, mentre l’ammissione vera e propria è disposta dagli atenei. Il Consiglio di Stato aveva interpretato questa disposizione come imponente obbligatoriamente graduatorie separate per singolo ateneo (anziché una graduatoria unica nazionale), sostenendo che tale sistema determinasse disparità irragionevoli tra candidati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 18 giugno 2012 (r.o. n. 293/2012), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, della legge n. 264/1999, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, Cost. Il rimettente censura la norma nella parte in cui non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime per singoli atenei.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. Il censurando art. 4, co. 1, della legge n. 264/1999 «nulla stabilisce con riguardo al tipo di graduatoria da adottare»: non impone graduatorie locali né esclude una graduatoria unica nazionale. Il presupposto interpretativo del giudice remittente era errato, determinando un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Il principio
Se il giudice rimettente fonda la questione di legittimità costituzionale su un’interpretazione errata della norma censurata — attribuendole un contenuto che essa non ha — la questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza: la questione «non esiste» perché la norma non prescrive ciò che si vorrebbe censurare.
Domande e risposte
Come funziona il numero programmato per l’accesso a Medicina?
Il Ministero fissa il numero massimo di posti per ciascun ateneo, definisce la prova di ammissione identica su tutto il territorio nazionale e stabilisce la data unica. Le ammissioni sono poi disposte dai singoli atenei. In passato si formavano graduatorie per ateneo, mentre la riforma del 2023 ha introdotto una graduatoria unica nazionale (MUR).
Perché le graduatorie per singolo ateneo erano ritenute ingiuste?
Perché due candidati con lo stesso punteggio potevano avere esiti diversi: chi aveva indicato un ateneo meno «ambito» veniva ammesso, chi aveva scelto un ateneo con più candidati per posto no. Questo sistema era ritenuto irragionevole e contrario al principio di eguaglianza nell’accesso all’istruzione.
Quando è stata introdotta la graduatoria unica nazionale per medicina?
Il sistema della graduatoria unica nazionale per i corsi a numero programmato è stato introdotto con riforme successive all’ordinanza in esame, culminate con le modifiche al sistema di ammissione a medicina introdotte nel 2022-2023, che hanno stabilito una graduatoria unica su scala nazionale.
Norme collegate
- Art. 34 della Costituzione — diritto allo studio e parità di accesso all’istruzione universitaria, anche tramite concorsi su base meritocratica
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza: rilevante nel garantire pari opportunità di accesso ai corsi universitari a numero programmato
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