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La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della legge regionale campana sulla caccia n. 26/2012, nella versione anteriore alle modifiche del 2013, perché riducevano sotto la soglia minima statale la tutela della fauna selvatica in materia di appostamenti fissi e periodi venatori.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva approvato la legge n. 26 del 2012 («Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania»). Il Presidente del Consiglio ha impugnato diverse disposizioni ritenendo che violassero l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La Regione Campania, dopo la proposizione del ricorso, aveva parzialmente modificato la legge con la l. n. 12/2013, recependo alcune delle censure statali, ma i nuovi testi erano rimasti in vigore per l’intera stagione venatoria 2012-2013.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, co. 13; 9, co. 1, lett. a) e c); 10, co. 5; 16, co. 5; 20; 24, co. 5; 25, co. 1, lett. l); e 36, co. 2, della legge reg. Campania n. 26/2012, in riferimento all’art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
La Corte dichiara illegittime, nel testo anteriore alle modifiche del 2013, le disposizioni sugli appostamenti fissi (art. 5, co. 13), su alcune specie cacciabili e modalità di caccia (artt. 9 e 10), nonché su altri istituti venatori che non rispettavano gli standard minimi nazionali sulla protezione della fauna selvatica fissati dalla legge n. 157/1992. Dichiara invece cessata la materia del contendere per le norme modificate dalla l.r. n. 12/2013, e non fondate alcune ulteriori questioni.
Il principio
La legislazione regionale sulla caccia può modificare la disciplina statale solo nella direzione di una maggiore tutela della fauna selvatica, non abbassando gli standard minimi uniformi fissati dallo Stato: qualsiasi disposizione regionale che riduca tali standard viola l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost.
Domande e risposte
Quando non si dichiara cessata la materia del contendere nonostante la modifica della legge impugnata?
La cessata materia del contendere presuppone che la nuova norma sia retroattiva e che esclude ogni applicazione di quella vecchia. Se la norma impugnata è rimasta in vigore per un periodo (anche uno stagione venatoria), la Corte non può escludere che abbia avuto applicazione e deve pronunciarsi nel merito.
Cosa stabilisce la legge n. 157/1992 sulla caccia?
La legge n. 157/1992 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») fissa gli standard minimi uniformi a livello nazionale: specie cacciabili, periodi venatori, modalità di caccia, appostamenti. Le Regioni possono essere più restrittive ma non più permissive.
Cosa sono gli «appostamenti fissi» di caccia?
Sono strutture permanenti (capanni, altane, ecc.) costruite o installate per la caccia, in particolare per la caccia agli uccelli migratori. La loro istituzione è soggetta ad autorizzazione e a regole stringenti per evitare impatti eccessivi sulla fauna selvatica durante le migrazioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lett. s): competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente, che fissa i livelli minimi di protezione della fauna selvatica
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, che include la protezione dell’ambiente naturale e della fauna
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