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La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della legge di manutenzione dell’ordinamento regionale del Friuli-Venezia Giulia del 2012 che riducevano standard di tutela ambientale fissati dallo Stato in materia di valutazione di impatto ambientale e acque pubbliche, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 («Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012») conteneva numerose modifiche a disposizioni regionali vigenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 112, 171, 175 e 199 di tale legge, ritenendo che eccedessero la competenza regionale in materia ambientale (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.) e forestale (art. 117, co. 3, Cost. in combinato con gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale).
La questione di legittimità costituzionale
Giudizio in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. I parametri erano: artt. 4 e 5 della l. cost. n. 1/1963 (Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia) e art. 117, co. 2, lett. s), e co. 3, Cost. L’art. 171 disciplinava la valutazione di impatto ambientale; l’art. 175 modificava norme sulla VIA nelle procedure di interesse regionale; l’art. 199 riguardava i consorzi di bonifica e la gestione delle acque pubbliche; l’art. 112 riguardava la gestione dei boschi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara illegittimi gli artt. 171, 175 (nella parte in cui introduce il comma 1-quinquies nell’art. 5-bis della l.r. n. 43/1990 in materia di VIA) e 199 della legge reg. n. 26/2012. Questi articoli riducevano standard minimi di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale in materia di VIA e acque pubbliche, eccedendo la competenza regionale. Dichiara invece non fondata la questione relativa all’art. 112.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, non possono abbassare i livelli minimi di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale: la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, co. 2, lett. s)) funge da limite invalicabile per le Regioni, che possono solo innalzare tali standard, non ridurli.
Domande e risposte
Cosa sono gli standard minimi di tutela ambientale che lo Stato fissa per le Regioni?
Sono i livelli di protezione ambientale al di sotto dei quali nessuna Regione può scendere, anche se dotata di competenza legislativa in materia. Lo Stato li fissa nell’esercizio della propria competenza esclusiva ex art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Le Regioni possono introdurre misure più restrittive (maggiore tutela), ma non derogare in peius.
Cosa è la valutazione di impatto ambientale (VIA)?
La VIA è la procedura amministrativa che valuta gli effetti ambientali di determinati progetti prima che vengano autorizzati (d.lgs. n. 152/2006, che recepisce la direttiva 2011/92/UE). Le Regioni possono disciplinare la VIA per i progetti di rilevanza regionale, ma non possono escludere categorie di progetti dall’obbligo di valutazione oltre i limiti consentiti dalla normativa statale.
Perché la questione sull’art. 112 era non fondata?
L’art. 112, relativo alla gestione forestale, rientrava nelle competenze statutarie del Friuli-Venezia Giulia in materia di foreste e patrimonio silvo-pastorale. In tale ambito la Regione autonoma aveva più ampio margine di disciplina e la norma censurata non violava gli standard statali di tutela ambientale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lett. s): competenza esclusiva statale nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che funge da limite per le autonomie regionali
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento: attiene all’efficienza delle procedure di VIA e alla corretta gestione delle risorse ambientali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.