Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 149/2012 – Mobilità del pubblico impiego regionale: questioni parzialmente inammissibili e non fondate (d.l. 98/2011, art. 16)

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    La Corte ha esaminato le questioni di Emilia-Romagna e Liguria sull’art. 16, comma 1, lettere b)-f), del d.l. 98/2011, relativo al contenimento delle spese di personale delle pubbliche amministrazioni: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili, altre non fondate.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16 del d.l. 98/2011, in materia di pubblico impiego, prevedeva — tramite regolamenti governativi — la proroga delle disposizioni sul blocco dei trattamenti economici del personale pubblico, nuove modalità di calcolo dei trattamenti accessori e la razionalizzazione delle dotazioni organiche. Le Regioni Emilia-Romagna e Liguria avevano impugnato le lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1, ritenendo che invadessero la competenza regionale sull’organizzazione degli uffici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna e Liguria hanno impugnato l’articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla lettera c) sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ha dichiarato non fondate le rimanenti questioni: le disposizioni, delegando a regolamenti governativi la disciplina di dettaglio e lasciando alle Regioni autonomia nell’attuazione, si qualificavano come principi di coordinamento della finanza pubblica. Giudice relatore: Marta Cartabia; udienza pubblica del 22 maggio 2012.

    Il principio

    Le disposizioni statali sul contenimento della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni — anche se delegate a fonti regolamentari statali — costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e non violano l’autonomia organizzativa regionale, purché lascino alle Regioni un margine di adeguamento.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 16, lettera b), del d.l. 98/2011?

    La proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni che limitavano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni: in pratica un blocco degli stipendi pubblici prolungato.

    Le Regioni possono autonomamente aumentare gli stipendi del proprio personale?

    In linea di principio, nell’ambito della loro autonomia finanziaria, sì; tuttavia le norme statali che fissano limiti massimi per il contenimento del disavanzo pubblico si impongono anche alle Regioni come principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa significa che una questione è inammissibile per «difetto di motivazione sulla rilevanza»?

    Significa che il giudice rimettente (in questo caso una Regione nel giudizio in via principale) non ha spiegato perché la norma impugnata ledesse effettivamente le proprie competenze, ossia non ha dimostrato un interesse diretto e concreto alla declaratoria di incostituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 173/2012 – Manovra finanziaria 2010 e vincoli alle spese regionali per il personale

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    La Corte costituzionale ha deciso — riunendo i giudizi promossi da Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia — le questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 (manovra finanziaria) che imponevano vincoli alle spese regionali per il personale, dichiarando inammissibili alcune questioni, cessata la materia del contendere su altre e fondate quelle relative ai limiti alla contrattazione collettiva e alle deroghe agli statuti speciali.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122 del 2010, conteneva misure urgenti di stabilizzazione finanziaria che incidevano sulle spese degli enti pubblici per il personale: tra queste, l’art. 9 limitava le indennità e i trattamenti economici accessori dei dirigenti pubblici, vincolava la contrattazione collettiva e riduceva le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni; l’art. 14, comma 24-bis, estendeva tali vincoli agli enti locali e alle regioni a statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 3, 36, 39, 97, 117 e 119 della Costituzione, nonché delle disposizioni degli Statuti speciali, sostenendo che le norme statali imponessero vincoli puntuali su specifiche voci di spesa, eccedendo la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e ledendo l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: inammissibili alcune questioni relative all’art. 9, comma 3, per genericità della motivazione (Liguria); cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 9, comma 28, e al combinato disposto di alcune disposizioni, per sopravvenienza normativa; fondate le questioni concernenti l’estensione automatica dei vincoli agli enti a statuto speciale senza il rispetto delle procedure pattizie previste dagli statuti medesimi. Le decisioni sulle rimanenti questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Lo Stato può fissare principi di coordinamento della finanza pubblica vincolanti anche per le Regioni, ma deve rispettare le procedure pattizie previste dagli Statuti speciali per l’estensione degli obblighi alle Regioni e Province autonome; l’imposizione unilaterale di vincoli puntuali su specifiche voci di spesa eccede la competenza statale concorrente.

    Domande e risposte

    Che cosa s’intende per “coordinamento della finanza pubblica”?

    È la materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni li attuano. Lo Stato può imporre vincoli alle spese regionali, ma solo attraverso norme di principio e non con disposizioni di dettaglio che sostituiscono integralmente le scelte regionali.

    Perché le Regioni a statuto speciale godono di tutele aggiuntive?

    I loro Statuti speciali — aventi rango di legge costituzionale — prevedono che le modifiche dei rapporti finanziari Stato-Regione avvengano attraverso procedure pattizie (accordo bilaterale). Un’applicazione unilaterale dei vincoli statali senza accordo viola questi Statuti.

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere” in un giudizio costituzionale?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte dichiara che la questione ha perso oggetto per sopravvenienza normativa (abrogazione, modifica o sostituzione della norma impugnata), rendendo inutile ogni pronuncia nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 172/2012 – Automatismo del diniego di emersione per condanna penale del lavoratore extracomunitario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla sola pronuncia di una sentenza di condanna per uno dei reati di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.), senza che la pubblica amministrazione potesse accertare se il lavoratore rappresentasse una minaccia concreta per l’ordine pubblico.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 78 del 2009 prevedeva una procedura di “emersione” (regolarizzazione) per i lavoratori extracomunitari che svolgevano attività di assistenza domestica o cura di persone non autosufficienti. L’art. 1-ter, comma 13, lettera c), stabiliva che non potevano accedere alla regolarizzazione i lavoratori condannati — anche con sentenza non definitiva — per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Due TAR (Marche e Calabria) avevano sollevato la questione in relazione a casi concreti di condanna per reati minori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per le Marche e il TAR per la Calabria dubitavano della legittimità dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78 del 2009 in riferimento all’art. 3 della Costituzione (TAR Marche) e agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU (TAR Calabria). L’automatismo del diniego — senza alcuna valutazione della pericolosità concreta — era ritenuto manifestamente irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondata la questione con riferimento all’art. 3 Cost. limitatamente ai reati di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.): tali reati non sono necessariamente sintomatici di pericolosità sociale; l’automatismo era manifestamente irragionevole perché non consentiva alla P.A. di valutare caso per caso l’effettiva minaccia che il lavoratore rappresentava per l’ordine pubblico, soprattutto tenuto conto del legame peculiare instauratosi tra il lavoratore domestico e la persona assistita. Quanto ai reati di arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) e ai profili CEDU, gli altri parametri sono rimasti assorbiti.

    Il principio

    Le presunzioni assolute che limitano diritti fondamentali violano il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) quando siano arbitrarie e irrazionali, cioè quando sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione su cui si fondano. Il legislatore può prevedere cause ostative automatiche alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, ma solo per reati che siano ragionevolmente sintomatici di pericolosità sociale concreta.

    Domande e risposte

    Quali reati fanno scattare l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.)?

    L’art. 381 c.p.p. elenca i delitti per i quali è possibile (non obbligatorio) l’arresto in flagranza: tra essi rientrano, ad esempio, il furto semplice, la ricettazione, la violenza privata e la violazione del diritto d’autore. Si tratta di reati di media gravità per i quali è richiesta la valutazione in concreto della pericolosità dell’arrestato.

    Dopo questa sentenza, cosa deve fare la P.A. di fronte a un lavoratore extracomunitario condannato?

    Non può più rigettare automaticamente l’istanza di regolarizzazione per condanna ex art. 381 c.p.p.: deve accertare in concreto se il lavoratore rappresenti una minaccia attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti (natura del reato, condotta successiva, legami familiari e lavorativi).

    La sentenza vale anche per le condanne non definitive?

    Sì, la Corte ha ritenuto la manifesta irragionevolezza ancora più evidente per le condanne non definitive (oggetto del giudizio del TAR Calabria), perché in assenza di giudicato l’automatismo produce conseguenze gravissime e spesso irreversibili prima ancora dell’accertamento definitivo della responsabilità penale.

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  • Corte cost. n. 171/2012 – Strutture ricettive all’aria aperta nel Lazio e tutela ambientale nelle aree protette

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale del Lazio n. 14 del 2011 sulle strutture ricettive all’aria aperta, nella parte in cui consentivano l’installazione di mezzi mobili di pernottamento nelle aree naturali protette senza alcun titolo abilitativo edilizio e senza il preventivo parere degli enti gestori del parco, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Lazio n. 14 del 2011 modificava la disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici), introducendo un art. 25-bis nella legge regionale n. 13 del 2007. Tale norma qualificava come “attività edilizia libera” — quindi esente da titolo abilitativo e da parere dell’ente gestore del parco — l’installazione e il rimessaggio di case mobili, roulotte e strutture analoghe, anche se collocate permanentemente, all’interno di aree naturali protette.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2011 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sostenendo che le norme regionali consentissero la realizzazione di strutture edilizie nelle aree protette senza i necessari pareri degli enti gestori, violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) non fondata la questione relativa all’art. 1 (che si limitava a definire le categorie di strutture ricettive all’aria aperta, senza riferimento alle aree protette); 2) illegittimo il comma 1 dell’art. 25-bis, perché qualificava come attività edilizia libera l’installazione di strutture mobili “anche se collocate permanentemente”, in contrasto con l’art. 3, lettera e, n. 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, che considera tali installazioni “interventi di nuova costruzione” soggetti a titolo abilitativo; 3) illegittimo il secondo periodo del comma 8 dell’art. 25-bis, che esoneraba dal preventivo parere degli enti gestori gli spostamenti di mezzi mobili nelle strutture già autorizzate prima dell’istituzione del parco.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): le Regioni possono intervenire solo per elevare i livelli di tutela, mai per abbassarli. L’installazione di strutture mobili nelle aree naturali protette, anche se non permanentemente infisse al suolo ma destinate ad un utilizzo non meramente temporaneo, richiede titolo abilitativo edilizio e preventivo parere dell’ente gestore del parco.

    Domande e risposte

    Una casa mobile installata in un campeggio all’interno di un parco naturale richiede permesso di costruire?

    Sì, se non è destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee: l’art. 3, comma 1, lettera e, n. 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 la qualifica come “intervento di nuova costruzione”, con conseguente necessità di titolo abilitativo e — se l’area è protetta — nulla osta dell’ente gestore del parco.

    Le Regioni possono ampliare le categorie di attività edilizia libera?

    Sì, l’art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001 lo consente, ma tale ampliamento non può riguardare tipologie di intervento che la normativa statale qualifica espressamente come “nuova costruzione”, poiché le definizioni statali prevalgono sugli strumenti urbanistici locali (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001).

    Che cos’è la “materia trasversale” della tutela ambientale?

    È la categoria con cui la giurisprudenza costituzionale descrive la tutela dell’ambiente: non un ambito materiale autonomo, ma un valore che permea tutte le materie, attribuendo allo Stato la competenza esclusiva per le determinazioni che richiedono una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

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  • Corte cost. n. 148/2012 – Patti di stabilità interni: non fondate le questioni delle Regioni sul d.l. 78/2010, art. 14

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate da Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia contro l’art. 14 del d.l. 78/2010, che disciplinava il patto di stabilità interno imponendo alle Regioni obiettivi di riduzione del saldo finanziario. Le norme sono state confermate come legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010 conteneva una serie di disposizioni sul cosiddetto «patto di stabilità interno»: obblighi di riduzione della spesa, obiettivi di saldo finanziario e meccanismi sanzionatori per le Regioni che non li rispettavano. Quattro Regioni avevano impugnato numerosi commi della norma ritenendoli lesivi della loro autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta e le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato i commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando che il patto di stabilità interno costituisce un legittimo sistema di coordinamento della finanza pubblica. Le norme impugnate fissano obiettivi finanziari lasciando alle Regioni la scelta delle modalità per raggiungerli. Giudice relatore non esplicitato nell’intestazione della decisione recuperata; udienza pubblica verosimilmente dell’ 8 maggio 2012.

    Il principio

    Il patto di stabilità interno — sistema di vincoli sul saldo finanziario delle Regioni fissato annualmente dallo Stato — è uno strumento legittimo di coordinamento della finanza pubblica, compatibile con l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost., purché le Regioni mantengano un margine di scelta sulle modalità di adeguamento.

    Domande e risposte

    Cos’è il patto di stabilità interno?

    È un sistema di regole introdotto in Italia a partire dal 1999, che impone alle Regioni e agli enti locali il rispetto di determinati obiettivi di saldo finanziario (differenza tra entrate e spese), al fine di contribuire al rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica.

    Perché le Regioni contestavano il patto?

    Perché ritenevano che il metodo di calcolo degli obiettivi e i meccanismi sanzionatori violassero la loro autonomia finanziaria e la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, che spetta sia allo Stato (principi) sia alle Regioni (attuazione).

    Il patto di stabilità interno esiste ancora?

    Il patto di stabilità interno è stato progressivamente riformato e, dalla legge n. 164 del 2016, sostituito dal pareggio di bilancio per gli enti territoriali, in attuazione dell’art. 81 Cost. come modificato nel 2012.

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  • Corte cost. n. 170/2012 – Espulsione dello straniero e immediata esecutività: questione inammissibile per contraddittorietà

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per contraddittorietà e oscurità della domanda, le questioni sollevate dal Giudice di pace di Ravenna sull’immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione dello straniero anche in pendenza di impugnativa. Il rimettente aveva disposto egli stesso la sospensione dell’esecuzione pur lamentandone la preclusione per legge.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Ravenna era investito del ricorso di uno straniero (cittadino richiedente asilo) contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto e il conseguente provvedimento del Questore. L’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione) stabilisce che il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo anche se impugnato; il comma 8 preclude al giudice dell’impugnazione di sospendere cautelarmente il provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione, sostenendo che l’immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione — anche nei confronti di richiedenti asilo il cui ricorso è pendente — violasse il diritto di difesa e il diritto d’asilo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per una pluralità di ragioni: la domanda era oscura e contraddittoria (il rimettente invocava per un verso l’efficacia sospensiva dell’impugnazione, per altro verso chiedeva poteri cautelari, che avrebbero senso solo se tale effetto sospensivo mancasse); soprattutto, il Giudice di pace aveva esso stesso disposto «ex lege» la sospensione del decreto di espulsione nel dispositivo della propria ordinanza, pur affermando di non averne il potere. Tale contraddizione rendeva irrilevante la questione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la domanda rivolta alla Corte è oscura e contraddittoria, o quando il giudice rimettente abbia già esercitato nel giudizio a quo il potere la cui mancanza lamentava, rendendo così privo di rilevanza il quesito.

    Domande e risposte

    Il decreto di espulsione prefettizio è immediatamente esecutivo?

    Sì, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998: l’espulsione è eseguita dal Questore anche in presenza di impugnativa, salve specifiche eccezioni. Per i richiedenti asilo, tuttavia, il d.lgs. n. 150 del 2011 ha poi introdotto l’effetto sospensivo del ricorso avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di protezione internazionale.

    Che cosa sono le questioni “manifestamente inammissibili”?

    Sono le questioni che presentano vizi talmente evidenti da non richiedere un esame nel merito: ad esempio per difetto di rilevanza, per oscurità del petitum o per mancata motivazione. La Corte le risolve in camera di consiglio senza udienza pubblica.

    La normativa sull’espulsione dei richiedenti asilo è cambiata dopo il 2012?

    Sì: l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 (già sopravvenuto al momento della questione) aveva introdotto l’effetto sospensivo ordinario del ricorso avverso i dinieghi di protezione internazionale, incidendo così sul quadro normativo denunciato dal rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 147/2012 – Illegittimità della norma sugli istituti comprensivi senza intesa con le Regioni (d.l. 98/2011, art. 19, c. 4)

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, comma 4, del d.l. 98/2011, che imponeva l’aggregazione di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi senza la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La materia – istruzione scolastica – è a competenza concorrente e richiede la leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 98/2011 aveva disposto che, a partire dall’anno scolastico 2011-2012, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado fossero aggregate in istituti comprensivi, con conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome separate. Sette Regioni avevano impugnato la norma davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno impugnato l’art. 19, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la norma invadesse la competenza concorrente delle Regioni in materia di istruzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, perché la norma, riguardante la dimensione organizzativa del sistema scolastico in una materia di competenza concorrente (istruzione), avrebbe richiesto il raggiungimento di un’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, che invece non c’era stata. Giudice relatore: Sergio Mattarella; udienza pubblica del 18 aprile 2012.

    Il principio

    In materia di istruzione — competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni — le norme statali che incidono sull’organizzazione scolastica richiedono il rispetto del principio di leale collaborazione mediante intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, pena l’illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli istituti comprensivi?

    Sono istituzioni scolastiche che riuniscono in un’unica direzione didattica scuole di ordini diversi: scuola dell’infanzia, scuola primaria (elementare) e scuola secondaria di primo grado (media). La norma del 2011 ne rendeva obbligatoria la costituzione al di sopra di determinate soglie di alunni.

    Perché è rilevante la «leale collaborazione»?

    Perché l’istruzione è una materia concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. Le scelte organizzative di sistema che toccano anche competenze regionali devono essere condivise con le Regioni tramite intesa, non imposte unilateralmente.

    Il comma 5 è stato anch’esso dichiarato incostituzionale?

    La Corte ha riservato a separate pronunce le questioni relative ad altre disposizioni: per il comma 5 alcune Regioni avevano sollevato censure che sono state trattate separatamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2012 – Manifesta inammissibilità sulla norma retroattiva in materia di prescrizione dei crediti bancari (d.l. 225/2010, art. 2, c. 61)

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da quattro giudici contro l’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010, che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica sulla prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito nei rapporti bancari. Le ordinanze di rimessione erano carenti o contraddittorie nella motivazione.

    Di cosa si tratta

    In vari procedimenti civili, alcune banche avevano eccepito la prescrizione delle domande dei correntisti che chiedevano la restituzione di somme addebitate a titolo di interessi anatocistici o ultralegali. L’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010 aveva stabilito una norma di interpretazione autentica che, secondo i giudici rimettenti, retroattivamente spostava il dies a quo della prescrizione sfavorendo i correntisti. Quattro tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Nicosia, il Giudice di pace di Potenza, il Tribunale di Bari e il Tribunale di Siracusa hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, primo periodo, del d.l. n. 225 del 2010 (convertito dalla legge n. 10 del 2011), in riferimento — complessivamente — agli articoli 2, 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentavano gravi lacune motivazionali: i giudici non avevano adeguatamente descritto i fatti di causa, non avevano chiarito la rilevanza della norma nel singolo giudizio o avevano formulato la questione in modo contraddittorio. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo; camera di consiglio del 23 maggio 2012.

    Il principio

    Quando più giudici rimettenti sollevano questioni identiche ma le motivazioni delle ordinanze presentano gravi carenze — mancata descrizione del fatto, irrilevanza, contraddittorietà — la Corte deve dichiarare l’inammissibilità di tutte le questioni senza poter entrare nel merito, anche se il tema di fondo è giuridicamente rilevante.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010?

    Ha stabilito che, in materia di contratti bancari, il termine di prescrizione per le azioni di ripetizione dell’indebito decorre dalla chiusura del conto corrente, interpretando autenticamente e con effetto retroattivo la giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione.

    Perché i correntisti contestavano la norma?

    Perché la giurisprudenza precedente faceva decorrere la prescrizione dalle singole rimesse (versamenti) sul conto, rendendo più facile recuperare somme addebitate come interessi anatocistici. La nuova norma, facendo decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto, avvantaggiava le banche.

    Una norma di interpretazione autentica retroattiva è sempre incostituzionale?

    No, non automaticamente. La Corte costituzionale ammette norme interpretative con effetto retroattivo se sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale e non violano il principio di non retroattività in materia penale. In questo caso la questione è rimasta inammissibile per vizi procedurali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 169/2012 – Obbligo di residenza del dipendente pubblico e inammissibilità per difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957, che impone al dipendente pubblico di risiedere nel luogo della propria sede di servizio. Il giudice rimettente (Consiglio di Stato, sezione VI) non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione, omettendo di esaminare la normativa sull’infortunio in itinere e la relativa giurisprudenza di cassazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) obbliga ogni dipendente pubblico a risiedere nel comune dove ha sede l’ufficio cui è assegnato, salva autorizzazione del capo dell’ufficio per rilevanti ragioni. Due insegnanti pubbliche, residenti in un comune diverso da quello della scuola ove lavoravano senza aver chiesto l’autorizzazione, avevano subito un infortunio nel tragitto casa-lavoro. L’amministrazione aveva negato il riconoscimento della causa di servizio proprio per la violazione dell’obbligo di residenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato – sezione VI aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 in riferimento agli artt. 3, 16, 97 e 98 della Costituzione, sostenendo che l’obbligo di residenza fosse anacronistico, irragionevole e lesivo della libertà di circolazione.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo aveva dato per presupposto che la violazione dell’obbligo di residenza avesse di per sé effetto ostativo all’indennizzabilità dell’infortunio, senza esaminare né la normativa applicabile ratione temporis sul riconoscimento della causa di servizio, né la disciplina sull’infortunio in itinere introdotta dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, né la giurisprudenza di cassazione che, ai fini del nesso causale, considera rilevante anche il luogo dove si trova la famiglia del lavoratore, diverso dalla sua dimora.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve esaminare compiutamente tutta la normativa rilevante e la relativa giurisprudenza, per motivare adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio principale, sia l’impossibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Domande e risposte

    L’obbligo di residenza del dipendente pubblico è ancora in vigore?

    L’art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 rimane formalmente in vigore per i dipendenti pubblici non interessati da successive abrogazioni parziali, ma la sua applicazione pratica è molto attenuata grazie all’ampia prassi amministrativa di rilascio delle autorizzazioni in deroga.

    Che cos’è l’infortunio in itinere?

    È l’infortunio subito dal lavoratore nel percorso normale tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Per il pubblico impiego è riconoscibile come causa di servizio; la giurisprudenza di cassazione considera rilevante anche il luogo di residenza della famiglia, non solo la dimora personale del lavoratore.

    Perché il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione?

    Riteneva che l’obbligo di residenza fosse diventato irragionevole alla luce dei moderni mezzi di trasporto e telecomunicazione, e che discriminasse ingiustamente dipendenti pubblici in situazione analoga solo in base al luogo di residenza, violando gli artt. 3 e 16 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2012 – Orari commerciali in Friuli-Venezia Giulia e restituzione degli atti al giudice rimettente

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia affinché valutasse nuovamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale sugli orari commerciali, alla luce di sopravvenute modifiche statali che avevano liberalizzato la chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005 sulle attività commerciali escludeva gli esercizi di piccole dimensioni (sotto i 400 m²) inseriti in centri commerciali dalla possibilità di derogare all’obbligo di chiusura festiva e domenicale. Un’impresa titolare di un centro commerciale outlet contestava questa disciplina davanti al TAR, che sollevava questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Friuli-Venezia Giulia dubitava della legittimità degli artt. 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 29 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Secondo il rimettente, la norma introduceva una disparità irragionevole tra esercizi commerciali di pari dimensioni a seconda della loro ubicazione dentro o fuori un centro commerciale, violando la libertà di iniziativa economica e la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che dopo l’ordinanza di rimessione erano sopravvenute rilevanti modifiche normative statali — in particolare il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con la legge n. 214 del 2011 — che avevano eliminato per tutte le attività commerciali i limiti relativi agli orari di apertura e chiusura e alle giornate di chiusura obbligatoria. Spettava al giudice a quo verificare se, alla luce di tale novum normativo, la motivazione sull’attualità e rilevanza della questione restasse valida.

    Il principio

    Quando, nelle more del procedimento costituzionale, intervengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi verifichi se la questione mantenga la propria rilevanza e non manifesta infondatezza, senza che la Corte stessa si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è una restituzione degli atti al giudice rimettente?

    È un provvedimento con cui la Corte costituzionale, senza decidere nel merito, rinvia la questione al giudice che l’aveva sollevata, affinché questi valuti se la sopravvenienza normativa abbia modificato i termini del problema.

    Le Regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia possono disciplinare autonomamente gli orari commerciali?

    La materia «commercio» appartiene alla competenza legislativa regionale, ma la «tutela della concorrenza» è di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Il confine tra i due titoli è al centro di numerosi conflitti.

    Il decreto-legge n. 201 del 2011 ha davvero liberalizzato la chiusura domenicale?

    Sì: l’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito con l. n. 214 del 2011) ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006 eliminando ogni obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali disciplinati dal d.lgs. n. 114 del 1998.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2012 – Cessata materia del contendere sul personale della Regione siciliana (d.d.l. 828-563-824)

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    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro il disegno di legge regionale sulle assunzioni e il contenimento della spesa del personale: nelle more del giudizio, il disegno di legge non era stato promulgato nelle parti impugnate.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato davanti alla Corte costituzionale il disegno di legge n. 828-563-824 approvato dall’Assemblea regionale siciliana, che prevedeva reclutamenti di personale, proroga di stabilizzazioni e disposizioni sulle indennità dirigenziali. Il Commissario riteneva le norme prive di copertura finanziaria e in contrasto con la legislazione statale in materia di ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8 del disegno di legge regionale n. 828-563-824, in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: nelle more del procedimento, la legge regionale era stata promulgata senza le disposizioni impugnate, o erano intervenute altre circostanze che avevano fatto venire meno l’oggetto del ricorso. Giudice relatore: Marta Cartabia; camera di consiglio del 23 maggio 2012.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale promosso contro una legge o un disegno di legge, la norma impugnata viene eliminata o modificata in modo da far venir meno il contrasto con la Costituzione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere anziché pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    È un organo statale previsto dallo statuto speciale della Sicilia con il compito di vigilare sulla conformità delle leggi regionali alla Costituzione e alle leggi dello Stato, potendo impugnarle davanti alla Corte costituzionale entro un termine breve dalla loro approvazione.

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    È una decisione processuale con cui la Corte prende atto che il contrasto tra la norma impugnata e la Costituzione è venuto meno, senza decidere nel merito; ha lo stesso effetto di una pronuncia di inammissibilità rispetto al ripristino della norma.

    Il ricorso del Commissario dello Stato funziona come il ricorso governativo?

    Sì, strutturalmente è analogo: il Commissario svolge la stessa funzione di controllo di costituzionalità delle leggi regionali che, nel caso delle altre Regioni, spetta al Governo centrale tramite il ricorso in via principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 144/2012 – Non fondato il ricorso della Liguria sul limite alla cilindrata delle autovetture di servizio (d.l. 98/2011, art. 2)

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione Liguria sull’art. 2, commi 1, 3 e 4, del d.l. 98/2011, che fissava a 1.600 cc il limite alla cilindrata delle auto di servizio e imponeva di non sostituire i veicoli in uso. La norma era interpretabile come principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 98/2011 aveva introdotto limiti alla cilindrata delle auto di servizio (max 1.600 cc), vietato la sostituzione dei veicoli esistenti fino alla loro dismissione e previsto un decreto del Presidente del Consiglio per regolamentare ulteriori riduzioni del parco auto. La Regione Liguria sosteneva che tali norme fossero rivolte solo alle amministrazioni statali e, comunque, violassero la propria autonomia organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria ha impugnato l’articolo 2, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, lamentando che la norma invadesse la competenza regionale nell’organizzazione dei propri uffici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione. La norma è stata interpretata come principio di coordinamento della finanza pubblica che si applica anche alle Regioni, le quali mantengono tuttavia un margine di autonomia nell’attuazione. Giudice relatore: Aldo Carosi; udienza pubblica del 18 aprile 2012.

    Il principio

    Le norme statali che fissano standard di economicità per le dotazioni strumentali delle amministrazioni pubbliche — come i limiti al parco auto — costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e si applicano alle Regioni in quanto tali, senza per questo violare la loro autonomia organizzativa.

    Domande e risposte

    Le Regioni devono rispettare i limiti statali sulle auto di servizio?

    Sì, secondo la sentenza, le norme del d.l. 98/2011 sulle auto di servizio si qualificano come principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, comma 3, Cost. e si impongono anche alle Regioni.

    Cosa si intende per «nei sensi di cui in motivazione»?

    È una formula con cui la Corte dichiara non fondata una questione ma fornisce un’interpretazione della norma impugnata che ne delimita la portata e la rende conforme alla Costituzione.

    L’art. 97 Cost. è parametro ammissibile nei giudizi in via principale?

    In linea generale, l’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) non è parametro idoneo nei giudizi promossi in via principale dalle Regioni, poiché non attribuisce competenze alle autonomie territoriali; in questo giudizio la Corte lo ha esaminato congiuntamente agli altri parametri.

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