Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11, del decreto-legge n. 78/2010, che ha chiarito in via interpretativa l’obbligo di doppia iscrizione previdenziale per il socio-lavoratore che svolge anche funzioni di amministratore di una s.r.l. commerciale. La norma non viola gli artt. 3, 24, 102, 111 e 117 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 prevede che l’esercente un’attività commerciale debba iscriversi a un’unica gestione previdenziale, scelta in base al criterio della prevalenza. L’art. 12, comma 11, del DL n. 78/2010 ha interpretato autenticamente questa norma, precisando che tale principio di «unicaut;à» di iscrizione non si applica al socio di una s.r.l. commerciale che svolga anche attività di amministratore: in tal caso, l’iscrizione alla gestione separata INPS per i redditi da amministrazione è obbligatoria in aggiunta a quella nella gestione dei commercianti. Una dipendente di una s.r.l. aveva impugnato la cartella esattoriale relativa ai contributi dovuti per la gestione commercianti, ritenendo che l’obbligo di doppia iscrizione fosse irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 22 novembre 2010 (reg. ord. n. 59/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11, del DL n. 78/2010, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 CEDU. Il giudice rimettente riteneva che la norma interpretativa avesse retroattivamente modificato in modo irragionevole l’obbligo previdenziale a danno dei contribuenti. Il giudice relatore era Alessandro Criscuolo; l’udienza pubblica si era tenuta il 13 dicembre 2011.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. L’art. 12, comma 11, del DL 78/2010 si limitava a chiarire una delle possibili letture del testo originario dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996, in linea con la distinzione tra redditi di lavoro autonomo da arti e professioni (art. 53 TUIR) e redditi da partecipazione societaria e amministrazione (art. 44 TUIR). La norma non aveva carattere innovativo ma interpretativo: non violava il canone di ragionevolezza, il diritto di difesa né il principio del giusto processo.

Il principio

Una norma di interpretazione autentica che chiarisce una delle possibili letture del testo originario, coerentemente con la distinzione tra tipologie reddituali già operata dal legislatore fiscale, non viola il principio di ragionevolezza né il diritto di difesa, anche se determina un obbligo di doppia iscrizione previdenziale per i soggetti che esercitano contemporaneamente due diversi tipi di attività generatrice di reddito.

Domande e risposte

Cos’è la «gestione separata» dell’INPS?

La gestione separata è un’assicurazione previdenziale INPS istituita dalla legge n. 335/1995, cui sono obbligati a iscriversi i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e chiunque percepisca redditi di lavoro autonomo non iscritti ad altra cassa previdenziale. Gli amministratori di società che percepiscono compensi per tale funzione devono iscriversi alla gestione separata su tali compensi.

Un socio di s.r.l. commerciale è sempre obbligato alla doppia iscrizione?

Dipende dal ruolo che ricopre. Se il socio è anche lavoratore nell’attività commerciale, si iscrive alla gestione commercianti. Se svolge anche funzioni di amministrazione percependo un compenso per questa attività, su quel compenso è dovuta anche l’iscrizione alla gestione separata. La sentenza n. 15/2012 ha confermato la legittimità di questa doppia iscrizione.

L’art. 12, comma 11, del DL 78/2010 è ancora applicabile?

La norma ha effettivamente chiarito in modo vincolante l’interpretazione dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996. La Corte ne ha confermato la legittimità costituzionale, quindi la doppia iscrizione previdenziale per il socio-amministratore di s.r.l. commerciale rimane l’assetto applicabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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