Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 60/2010, che ampliava di circa 29 ettari la Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta D’Annunziana, procedendo in sostanza alla creazione di una nuova riserva senza rispettare la procedura prevista dalla normativa statale sulle aree protette.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, modificava l’art. 2 della legge regionale n. 96/2000, ampliando di circa 29 ettari (pari a un terzo della superficie totale preesistente) l’area della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta D’Annunziana e istituendo un Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale ritenendo che l’ampliamento, data la sua entità, equivalesse sostanzialmente all’istituzione di una nuova porzione di riserva naturale, senza rispettare i presupposti e le procedure previsti dalla legge quadro n. 394/1991 e dalla legge regionale n. 38/1996.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 24 marzo 2011, ha impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 60/2010, deducendo la violazione della legge-quadro sulle aree protette n. 394/1991, della legge regionale abruzzese n. 38/1996, dell’art. 118 della Costituzione, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e della legge regionale n. 18/1983. Il giudice relatore era Paolo Grossi; l’udienza pubblica si era tenuta il 13 dicembre 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 60/2010. L’ampliamento di un terzo della superficie della riserva equivaleva sostanzialmente all’istituzione di una nuova porzione di riserva naturale. Tale istituzione doveva rispettare i presupposti e le procedure previsti dalla legge statale n. 394/1991, che disciplina la materia in modo organico, e dalla legge regionale abruzzese n. 38/1996, adottata nel rispetto dei relativi principi. La Regione, ampliando la riserva con semplice legge regionale senza seguire tali procedure, aveva violato il principio di legalità procedurale in materia di aree naturali protette.
Il principio
L’istituzione o l’ampliamento significativo di un’area naturale protetta deve rispettare le procedure fissate dalla legge statale quadro (n. 394/1991) e dalla normativa regionale di attuazione: una legge regionale ordinaria non può derogare a tali procedure, neppure per ampliamenti di aree già esistenti, quando l’entità dell’ampliamento è tale da costituire, nella sostanza, l’istituzione di una nuova area protetta.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge-quadro n. 394/1991 per l’istituzione di riserve naturali?
La legge n. 394/1991 disciplina le aree naturali protette a livello nazionale e regionale, fissando le procedure di istituzione, i criteri di classificazione (parchi nazionali, riserve naturali, ecc.) e i meccanismi di gestione. Per le riserve naturali regionali, la legge richiede il rispetto di specifici presupposti ecologici e paesaggistici e l’adozione di un regolamento di gestione.
L’art. 118 della Costituzione centra con questa vicenda?
Sì. L’art. 118 Cost. disciplina la distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo (Stato, Regioni, enti locali). Il ricorrente aveva dedotto che la legge regionale avesse esautorato le funzioni degli enti locali nella procedura di istituzione delle riserve, ma la Corte ha basato la declaratoria di illegittimità principalmente sulla violazione delle procedure previste dalla legge statale.
La Riserva Pineta D’Annunziana esiste ancora?
La riserva naturale nella sua dimensione originaria (quella antecedente all’ampliamento dichiarato incostituzionale) rimane in vigore. L’ampliamento disposto dalla legge regionale n. 60/2010 è stato annullato dalla sentenza n. 14/2012.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative Stato/Regioni in materia ambientale
- Art. 118 della Costituzione — distribuzione delle funzioni amministrative, parametro invocato nel ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.