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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 5/2011, che disciplina la procedura per il prelievo venatorio in deroga. La norma regionale non viola l’art. 117, commi primo e secondo, lett. s), della Costituzione, né il diritto UE in materia di protezione degli uccelli.
Di cosa si tratta
La direttiva comunitaria 79/409/CEE (direttiva «Uccelli», poi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE) consente agli Stati membri di adottare deroghe al divieto di caccia per alcune specie, a condizioni precise, sentito un organismo tecnico-scientifico competente. L’art. 19-bis della legge statale n. 157/1992 aveva recepito questa norma, prevedendo che il parere per le deroghe regionali fosse reso esclusivamente dall’ISPRA (ex INFS) o dagli Istituti regionali riconosciuti. La legge della Regione Sardegna n. 5/2011 aveva introdotto una procedura diversa: il provvedimento di deroga veniva adottato dall’assessore regionale sentito un comitato tecnico-scientifico costituito dalla Regione stessa (in attesa dell’Istituto regionale per la fauna selvatica), senza acquisire il parere dell’ISPRA.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 5 aprile 2011, ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lett. s), della Costituzione, per contrasto con l’art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157/1992. Il giudice relatore era Paolo Maria Napolitano; l’udienza pubblica si era tenuta il 10 gennaio 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il comitato tecnico-scientifico istituito dalla legge sarda era previsto come organo transitorio, operante solo finché non fosse istituito l’Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS). La Corte ha ritenuto che, interpretata correttamente, la norma sarda non escludesse il necessario coinvolgimento dell’ISPRA o di un istituto regionale riconosciuto ai sensi dell’art. 19-bis della legge n. 157/1992: il comitato tecnico istituito dalla Regione doveva operare in modo complementare, non sostitutivo, rispetto ai canali previsti dalla normativa statale.
Il principio
La disciplina regionale della caccia in deroga deve rispettare i vincoli della normativa statale di recepimento della direttiva UE in materia di protezione degli uccelli, che impone l’acquisizione del parere di organismi tecnici riconosciuti a livello statale o regionale. Una norma regionale transitoria che prevede un organo consultivo provvisorio non è incostituzionale se interpretata in modo da non escludere il coinvolgimento degli istituti previsti dalla legge statale.
Domande e risposte
Cosa sono le «deroghe» alla direttiva Uccelli?
La direttiva 79/409/CEE (e la successiva 2009/147/CE) vieta la caccia di molte specie di uccelli e la loro cattura. Gli artt. 9 e 10 consentono agli Stati deroghe per motivi specifici (prevenzione di danni alle colture, ricerca scientifica, ecc.), ma solo previa verifica tecnica che la deroga non pregiudichi il mantenimento della specie a un livello soddisfacente.
L’ISPRA e l’INFS sono la stessa cosa?
L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) è stato istituito nel 2008 incorporando l’INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) insieme ad altri enti. L’ISPRA ha assunto tutte le funzioni dell’INFS, incluso il rilascio dei pareri per le deroghe venatorie previsto dall’art. 19-bis della legge n. 157/1992.
La Regione Sardegna può disciplinare autonomamente la caccia?
La Regione Sardegna è una Regione a statuto speciale e ha competenza legislativa in materia di caccia. Tuttavia, deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale n. 157/1992 e i vincoli derivanti dal diritto comunitario: l’autonomia regionale non consente di derogare ai vincoli europei in materia di protezione degli uccelli.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative in materia ambientale e vincoli derivanti dall’ordinamento UE
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.