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La Corte costituzionale corregge un errore materiale contenuto nel testo della propria sentenza n. 194 del 2011: nel punto 2 del «Ritenuto in fatto» è indicata erroneamente l’«ordinanza n. 4 del 2011» invece della corretta «ordinanza n. 14 del 2011». Si tratta di un provvedimento di mera rettifica documentale, privo di contenuto decisorio sostanziale.
Di cosa si tratta
La sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 20 giugno 2011 conteneva, nel punto 2 della parte «Ritenuto in fatto», un riferimento erroneo all’«ordinanza n. 4 del 2011». La corretta indicazione avrebbe dovuto essere «ordinanza n. 14 del 2011». Il giudice relatore Paolo Grossi ha ravvisato la necessità di correggere l’errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale: l’ordinanza n. 17/2012 è un provvedimento di correzione di errore materiale adottato ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il relatore era Paolo Grossi; la camera di consiglio si è tenuta l’11 gennaio 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto che, nel testo della sentenza n. 194 del 2011, al punto 2 del «Ritenuto in fatto», in sostituzione delle parole «ordinanza n. 4», siano inserite le parole «ordinanza n. 14». Il provvedimento è stato depositato in cancelleria il 26 gennaio 2012.
Il principio
La Corte costituzionale può correggere gli errori materiali contenuti nei propri provvedimenti ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative: tale correzione incide esclusivamente sul testo del documento, senza modificare il contenuto decisorio della pronuncia corretta.
Domande e risposte
Cos’è un «errore materiale» in una sentenza?
L’errore materiale è un errore di trascrizione o di indicazione che non riguarda il ragionamento giuridico o la decisione del giudice, ma solo la forma del documento. Esempi tipici: un numero sbagliato, un nome errato, un rimando a un atto processuale inesistente. La correzione dell’errore materiale non tocca la sostanza della pronuncia.
La correzione di un errore materiale cambia il senso di una sentenza?
No. La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte è un atto puramente ricognitivo: adegua il testo scritto a ciò che la Corte ha effettivamente deciso, senza produrre effetti sostanziali nuovi.
Quali sono le norme che disciplinano la correzione degli errori materiali?
Per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la correzione degli errori materiali è disciplinata dall’art. 32 delle norme integrative adottate dalla stessa Corte. Nei giudizi ordinari, la correzione degli errori materiali nelle sentenze è disciplinata dall’art. 287 del codice di procedura civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — la certezza del testo dei provvedimenti giurisdizionali è espressione del principio di legalità e di uguaglianza nell’applicazione della legge
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.