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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale di tre disposizioni dello statuto della Regione Molise impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri. La norma che consente alle commissioni consiliari di convocare funzionari esonerandoli dal segreto d’ufficio non viola la competenza esclusiva statale in materia penale né i limiti statutari regionali.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tre articoli del nuovo statuto della Regione Molise: l’art. 30, comma 4 (esonero dal segreto d’ufficio per i funzionari convocati dalle commissioni consiliari), l’art. 53, comma 4 (equiparazione del personale degli enti pubblici non economici al personale regionale) e l’art. 67, comma 1 (partecipazione della Regione alla fase ascendente e discendente dell’attività normativa europea). La Corte ha esaminato ciascuna disposizione e le ha ritenute tutte compatibili con la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente sosteneva che l’art. 30, comma 4 violasse l’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale) e l’art. 123 Cost., poiché esonerare i funzionari dal segreto d’ufficio avrebbe derogato all’art. 326 cod. pen. L’art. 53, comma 4 sarebbe stato in contrasto con la stessa riserva statale sull’ordinamento civile e con la contrattazione collettiva del pubblico impiego. L’art. 67, comma 1, infine, avrebbe violato l’art. 117, quinto comma e l’art. 121, secondo comma, Cost., attribuendo alla Giunta poteri di rappresentanza regionale nelle relazioni comunitarie. Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte e tre le questioni. Quanto all’art. 30, comma 4, ha rilevato che la norma si inserisce nelle funzioni di vigilanza tipiche delle commissioni consiliari regionali — analogamente a disposizioni presenti in altri statuti regionali — e non deroga alla disciplina penale statale del segreto d’ufficio perché si limita a disciplinare, in sede non pubblica, l’audizione di funzionari regionali nell’ambito del controllo consiliare sull’amministrazione. La questione relativa all’art. 53, comma 4 è risultata non fondata in quanto l’equiparazione ivi prevista opera a fini organizzativi interni senza intaccare la contrattazione collettiva per comparti. La questione relativa all’art. 67, comma 1 è parimenti non fondata perché la norma statutaria si limita a disciplinare il ruolo della Giunta nelle fasi di formazione e attuazione del diritto europeo conformemente ai principi costituzionali.
Il principio
Lo statuto regionale può attribuire alle commissioni consiliari permanenti il potere di convocare funzionari rendendoli esenti dal segreto d’ufficio ai fini dell’attività di vigilanza sull’amministrazione regionale, senza con ciò violare la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, poiché tale previsione non costituisce una deroga all’art. 326 cod. pen. bensì una modalità procedurale del controllo assembleare.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 30, comma 4 dello statuto della Regione Molise?
Stabilisce che le commissioni consiliari permanenti, nell’esercizio della funzione di vigilanza sull’amministrazione regionale, possono convocare funzionari regionali e degli enti dipendenti, i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio.
Perché il Governo aveva impugnato la norma?
Riteneva che la norma derogasse all’art. 326 del codice penale (rivelazione di segreti d’ufficio), materia riservata in via esclusiva alla legislazione statale, e che quindi eccedesse i limiti posti dall’art. 123 Cost. all’autonomia statutaria regionale.
La Corte ha ritenuto fondate le censure?
No. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, precisando che le disposizioni impugnate non invadono la sfera di competenza statale esclusiva ma si collocano nell’ambito dell’autonomia organizzativa regionale garantita dalla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 123 della Costituzione — Autonomia statutaria delle Regioni ordinarie
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