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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro il d.lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, che attribuisce ai Comuni il gettito di diversi tributi immobiliari. La Regione lamentava la lesione della propria autonomia finanziaria speciale, ma la Corte ha ritenuto le disposizioni compatibili con lo statuto siciliano e con la Costituzione.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha attuato una prima fase del federalismo fiscale municipale attribuendo ai Comuni il gettito o quote del gettito di numerosi tributi immobiliari (imposta di registro, imposta di bollo sui contratti, imposte ipotecaria e catastale, cedolare secca sugli affitti, ecc.). La Regione siciliana ha impugnato gli artt. 2, commi 1-4, e 14, comma 2, sostenendo che tali disposizioni sottraessero cespiti di spettanza regionale in violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e dell’art. 119 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 14, comma 2, del d.lgs. n. 23/2011, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto speciale siciliano e alle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074/1965), nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. La ricorrente deduceva che l’attribuzione ai Comuni del gettito dei tributi elencati avrebbe leso l’autonomia finanziaria regionale garantita dallo statuto. Il giudice rimettente era la stessa Regione siciliana in via principale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni principali relative agli artt. 2, commi 1-4, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 23/2011. Ha ritenuto che le disposizioni censurate non violino la speciale autonomia finanziaria della Regione siciliana né i principi costituzionali evocati, in quanto il riparto del gettito tributario tra Stato, Regioni e Comuni è retto da criteri che rispettano le previsioni statutarie siciliane. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative alle «ulteriori disposizioni correlate» per indeterminatezza dell’oggetto del ricorso.

Il principio

Il federalismo fiscale municipale che attribuisce ai Comuni quote del gettito di tributi immobiliari non lede, di per sé, l’autonomia finanziaria speciale della Regione siciliana garantita dagli artt. 36 e 37 dello statuto, quando le disposizioni statali rispettino i criteri di riparto previsti dallo statuto medesimo e dalle relative norme di attuazione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 2 del d.lgs. n. 23/2011?

Attribuisce ai Comuni il gettito o quote del gettito di diversi tributi legati agli immobili situati nel loro territorio, tra cui imposte di registro, ipotecarie e catastali, cedolare secca sugli affitti e altri, come prima attuazione del federalismo fiscale municipale.

Perché la Regione siciliana riteneva lese le proprie prerogative?

Sosteneva che i tributi attribuiti ai Comuni fossero cespiti che gli artt. 36 e 37 dello statuto speciale riservano alla Regione siciliana, con la conseguenza che la loro devoluzione ai Comuni avrebbe ridotto le entrate regionali in violazione dell’autonomia finanziaria garantita dallo statuto.

Le questioni erano fondate?

No. La Corte le ha dichiarate non fondate quanto alle disposizioni principali impugnate (artt. 2 e 14, comma 2) e inammissibili quanto alle censure genericamente indirizzate alle «ulteriori disposizioni correlate», per mancata specificazione dell’oggetto del ricorso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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