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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. immigrazione) sollevata dal Giudice di pace di Lentini. L’ordinanza di rimessione era del tutto priva di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Lentini aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) e dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, introdotti dalla legge n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. All’ordinanza di rimessione era allegato un modulo prestampato della Procura di Siracusa contenente argomentazioni sulla illegittimità del reato di ingresso illegale, ma senza alcun rinvio esplicito da parte del giudice rimettente.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 10-bis e 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale e pena della espulsione come misura alternativa alla detenzione) e art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000. Parametri evocati: artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza), 13 (libertà personale), 25 (principio di legalità in materia penale) e 27 Cost. (finalità rieducativa della pena). Giudice rimettente: Giudice di pace di Lentini.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice a quo aveva omesso totalmente di descrivere la fattispecie concreta del giudizio pendente e di motivare la rilevanza della questione, nonché le ragioni per cui le norme censurate violerebbero i parametri costituzionali evocati. La mera allegazione di un modulo prestampato della Procura di Siracusa — al quale l’ordinanza non faceva nemmeno rinvio esplicito — non può sopperire alla carenza motivazionale dell’atto di rimessione.
Il principio
L’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difetta totalmente di descrizione della fattispecie concreta, di motivazione sulla rilevanza e di esposizione delle ragioni per cui le norme censurate violerebbero i parametri costituzionali. La mera allegazione di un documento esterno, privo di esplicito rinvio da parte del rimettente, non sana tali carenze.
Domande e risposte
Cos’è il reato di ingresso illegale ex art. 10-bis T.U. immigrazione?
Introdotto dalla legge n. 94/2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione.
Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?
Perché l’ordinanza del Giudice di pace di Lentini era del tutto priva dei requisiti minimi richiesti: nessuna descrizione del caso concreto, nessuna motivazione sulla rilevanza, nessuna illustrazione delle ragioni di contrasto con la Costituzione.
L’allegato di un documento esterno può integrare la motivazione carente?
No. Secondo costante giurisprudenza della Corte, la motivazione sulla non manifesta infondatezza deve essere autonomamente espressa dal giudice rimettente; non può essere rimessa a documenti allegati né a rinvii impliciti a elaborati di altri soggetti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — Responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena
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