Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 39/2012 – Insindacabilità parlamentare di Gasparri: annullata la delibera della Camera

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2012, dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’onorevole Maurizio Gasparri in un’intervista giornalistica nei confronti del pubblico ministero Henry John Woodcock, e annulla la relativa delibera. Le dichiarazioni, offensive dell’onore del magistrato, non presentano il necessario nesso funzionale con atti parlamentari tipici.

    Di cosa si tratta

    In un’intervista pubblicata nel 2006 sul quotidiano «Il Messaggero», l’onorevole Gasparri aveva espresso giudizi fortemente negativi sul PM Woodcock, definendolo «bizzarro», capace di «sparare accuse ridicole» e di «pescare nomi famosi a casaccio». Il Tribunale di Roma aveva avviato un procedimento penale per diffamazione. La Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni, aveva dichiarato nel 2008 che le dichiarazioni erano coperte dalla prerogativa di insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso dal Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione penale (giudice rimettente). Il tribunale sosteneva che la delibera della Camera violasse l’art. 68, primo comma, Cost., non sussistendo il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni rese in intervista e un atto tipico della funzione parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto: dichiara che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità e annulla la delibera del 19 dicembre 2008. Le dichiarazioni rese da Gasparri all’intervistatore non sono riconducibili all’esercizio della funzione parlamentare: manca un atto parlamentare tipico (interrogazione, discorso in aula, relazione) con il quale le affermazioni presentino nesso funzionale. Il semplice fatto che l’on. Gasparri trattasse un tema politico non basta a trasformare un’intervista in atto parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, ma richiede un nesso funzionale con un atto tipico della funzione parlamentare. Le dichiarazioni rese in un’intervista a un quotidiano non sono, di per sé, atti parlamentari: il collegamento con l’attività politica generale del gruppo non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono protette dall’insindacabilità?

    Ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari sono insindacabili. La Corte richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni e un atto tipico (discorso in aula, interrogazione, relazione): non basta che il parlamentare si occupi di un tema politico.

    Un parlamentare può essere processato per diffamazione?

    Sì, se le dichiarazioni non presentano il nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica. In questo caso, una volta annullata la delibera di insindacabilità, il processo penale davanti al Tribunale di Roma poteva riprendere.

    La Camera dei deputati è l’unico organo che può valutare l’insindacabilità dei propri membri?

    La Camera valuta in prima istanza l’applicabilità della prerogativa. Tuttavia, la delibera è sindacabile dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, su ricorso del giudice penale che ritenga illegittimamente compresso il proprio potere giurisdizionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 20/2012 – Illegittimità del calendario venatorio regionale approvato con legge

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge regionale abruzzese che disciplinava con legge formale il calendario venatorio per la stagione 2010/2011. Il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo, non con legge, e deve rispettare i parametri fissati dalla legge statale n. 157/1992 e dalla normativa europea a tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato con legge regionale (l.r. n. 39/2010) il calendario venatorio per la stagione 2010/2011, fissando specie cacciabili e periodi di caccia. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge sostenendo che il calendario deve essere adottato con atto amministrativo (non con legge) e che le disposizioni regionali violavano la disciplina statale sulla fauna selvatica e il diritto europeo sull’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1, 2, 3 (commi 2 e 3) e 5, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 39/2010. Parametro: art. 117, commi 1 e 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 110 del 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Abruzzo n. 39/2010, perché il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo (e non con legge regionale) e perché le norme violavano i limiti posti dalla legge statale n. 157/1992 e dalla normativa UE; 2) dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost.; 3) dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa all’art. 5, comma 1, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    Il principio

    Il calendario venatorio regionale deve essere adottato con atto amministrativo, non con legge formale: solo in questo modo è possibile acquisire e valutare il parere tecnico obbligatorio dell’ISPRA (già INFS) e motivare eventuali scostamenti. L’adozione in forma legislativa viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

    Domande e risposte

    Può una Regione fissare il calendario venatorio con una legge regionale?

    No. La Corte ha chiarito che la legge statale n. 157/1992 prescrive l’adozione di un atto amministrativo (calendario + regolamento), non di una legge formale. Usare la legge aggira il controllo tecnico dell’ISPRA e viola l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    Cosa succede al parere ISPRA se il calendario è approvato con legge?

    Il parere perde la sua funzione: con la legge la Regione non può più motivare lo scostamento con atto amministrativo congruamente motivato, vanificando così la garanzia tecnico-ambientale prevista dalla normativa statale.

    Le norme europee sulla caccia nelle zone a protezione speciale sono direttamente applicabili?

    Sì. La Corte ha affermato che le previsioni del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (recepimento della Direttiva Uccelli) sono immediatamente efficaci e integrano le previsioni regionali che ne siano parzialmente prive; il silenzio del legislatore regionale non equivale a escludere il divieto di caccia nelle ZPS.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 19/2012 – Correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 306/2011

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    La Corte costituzionale ha corretto un errore materiale contenuto nella propria ordinanza n. 306 del 2011: nel nono capoverso del «Considerato» la parola «l’amaffiutorità» (evidente refuso tipografico) è stata sostituita con «l’autorità». Si tratta di un provvedimento di mero ordine redazionale, privo di contenuto decisorio sostanziale.

    Di cosa si tratta

    L’ordinanza n. 19/2012 è un provvedimento di correzione di errore materiale adottato dalla Corte ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Non introduce né modifica alcuna questione di legittimità costituzionale: si limita a rettificare un refuso tipografico presente nell’ordinanza n. 306/2011, nella parte in cui si leggeva «l’amaffiutorità» invece di «l’autorità» di pubblica sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è alcuna questione di legittimità costituzionale. Il procedimento riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale — un refuso nel testo dell’ordinanza n. 306 del 9/11 novembre 2011 — promossa d’ufficio dalla Corte su segnalazione interna. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che nell’ordinanza n. 306 del 2011, nono capoverso del «Considerato», il termine «l’amaffiutorità» che precede le parole «di pubblica sicurezza» sia sostituito con «l’autorità». La pronuncia è stata deliberata l’11 gennaio 2012 e depositata in cancelleria il 7 febbraio 2012.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere in ogni momento gli errori materiali contenuti nelle proprie pronunce, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, senza che ciò incida sul contenuto decisorio della pronuncia corretta.

    Domande e risposte

    Cosa è un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?

    Un errore materiale è un refuso o una svista redazionale che non intacca la volontà decisoria della Corte: ad esempio, una parola storpiata o un numero errato. Può essere corretto con ordinanza senza riaprire il giudizio.

    Questa ordinanza cambia il significato dell’ordinanza n. 306/2011?

    No. Il dispositivo e la ratio decidendi dell’ordinanza n. 306/2011 rimangono intatti: la correzione riguarda solo un refuso tipografico nel corpo della motivazione.

    Chi può chiedere la correzione di un errore materiale alla Corte?

    La correzione può essere disposta d’ufficio dalla Corte oppure su istanza delle parti. Il procedimento è regolato dall’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 18/2012 – Divieto di cessione anticipata di licenze commerciali su aree pubbliche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Sardegna che vietava la cessione di attività commerciali su aree pubbliche prima che fossero trascorsi tre anni dal rilascio del titolo abilitativo. La norma, introducendo un vincolo temporale alla circolazione dei titoli, comprimeva la libertà d’impresa e violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3 della legge regionale sarda n. 6/2011 aveva inserito nell’art. 15-bis della legge regionale n. 5/2006 il divieto di cedere le licenze per il commercio su aree pubbliche (mercati, bancarelle, posteggi) prima del decorso di un triennio dalla data di rilascio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tale disposizione davanti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 15-bis, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 5/2006, introdotto dall’art. 3 della legge reg. n. 6/2011. Parametri: artt. 41 (libertà d’iniziativa economica) e 117, comma 2, lett. e) (tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato) della Costituzione; nonché art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso reg. n. 35 del 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15-bis, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 5/2006, nella parte in cui prevede che «la cessione dell’attività non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività stessa». Il vizio riscontrato è la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.: la disciplina dei limiti alla cedibilità dei titoli abilitativi commerciali rientra nella tutela della concorrenza, riservata allo Stato, e la Regione — anche quella a statuto speciale — non può restringerla con un vincolo triennale.

    Il principio

    Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono introdurre vincoli temporali alla cessione di licenze per il commercio su aree pubbliche: tale materia, attenendo alla tutela della concorrenza e alla libertà di accesso al mercato, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Una Regione può vietare la vendita di una licenza del mercato per tre anni?

    No. La Corte ha dichiarato incostituzionale proprio questa regola della Sardegna: il vincolo triennale viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

    Perché la libertà di cedere una licenza commerciale riguarda la concorrenza?

    Perché limitare la circolazione dei titoli abilitativi ostacola l’accesso di nuovi operatori al mercato, comprime il libero esplicarsi dell’iniziativa economica e altera le condizioni di concorrenza tra imprenditori.

    La sentenza annulla anche le norme sul trasferimento in generale?

    No. La dichiarazione di illegittimità è circoscritta al solo comma 4 dell’art. 15-bis, che imponeva il divieto triennale; le restanti disposizioni sul trasferimento dell’attività commerciale non sono state toccate.

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  • Corte cost. n. 38/2012 – Estinzione dei giudizi dei collaboratori esperti linguistici universitari e giusto processo

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 38 del 2012, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 240/2010, che disponeva l’estinzione dei giudizi pendenti dei collaboratori esperti linguistici universitari in materia di equiparazione retributiva ai ricercatori. La questione non era stata adeguatamente motivata sulla possibilità di un’interpretazione alternativa.

    Di cosa si tratta

    I collaboratori esperti linguistici (ex lettori di madrelingua straniera) delle università italiane avevano promosso numerosi giudizi per ottenere il trattamento economico equiparato a quello dei ricercatori confermati, in esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia europea del 2001. La legge n. 240/2010 (riforma universitaria Gelmini) aveva introdotto un’interpretazione autentica e, nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26, aveva dichiarato «estinti» tutti i giudizi in materia pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’ultimo periodo dell’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU (giusto processo). La norma, nell’estinguere i giudizi in corso, lederebbe il diritto di difesa e il principio del giusto processo, nonché l’uguaglianza tra chi aveva ottenuto sentenza favorevole prima della legge e chi aveva il giudizio ancora pendente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il Tribunale rimettente non aveva sufficientemente verificato se la norma potesse essere interpretata nel senso che l’estinzione si riferisse solo ai giudizi relativi alle pretese già regolate dall’interpretazione autentica, escludendo le domande che andavano oltre tale perimetro. L’insufficiente esplorazione delle possibilità interpretative rende inammissibile la questione.

    Il principio

    Una norma di legge che dispone l’estinzione di giudizi pendenti deve essere interpretata restrittivamente e in modo costituzionalmente orientato prima di poterne dedurre l’illegittimità. Solo dopo avere esaurito le possibilità ermeneutiche il giudice può sollevare questione alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Il Parlamento può estinguere con una legge i giudizi in corso contro lo Stato?

    L’estinzione legislativa dei processi pendenti è istituto eccezionale e soggetto a severo scrutinio costituzionale: viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.) se non è adeguatamente giustificata. La questione non è stata esaminata nel merito per ragioni di ammissibilità.

    Cosa si intende per «interpretazione autentica» nella legge universitaria?

    L’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 ha fornito l’interpretazione autentica di una precedente norma (d.l. n. 2/2004), chiarendo le modalità di calcolo del trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici e fissando la decorrenza degli effetti dalla data di prima assunzione.

    I collaboratori esperti linguistici hanno ottenuto alla fine l’equiparazione retributiva?

    La vicenda ha avuto un lungo decorso giudiziario. La Corte di giustizia europea aveva già condannato l’Italia nel 2001 per la discriminazione nei confronti dei lettori di madrelingua. Le successive norme interne hanno tentato di dare attuazione a quella sentenza, ma la questione ha generato ulteriore contenzioso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 37/2012 – Assegnazione allo Stato dell’immobile dopo terzo incanto deserto e prezzo di assegnazione

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 37 del 2012, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, che prevede l’assegnazione allo Stato di un immobile — dopo tre incanti deserti nell’espropriazione esattoriale — per il minore tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede.

    Di cosa si tratta

    Nell’esecuzione esattoriale immobiliare, se il terzo incanto va deserto, l’agente della riscossione può chiedere al giudice dell’esecuzione l’assegnazione del bene allo Stato per il prezzo pari al minore tra la base d’asta del terzo incanto e l’ammontare del debito tributario per cui si procede. Nel caso concreto, la base d’asta era di 72.275 euro e il debito tributario di soli 479,60 euro: Equitalia aveva chiesto l’assegnazione allo Stato per quest’ultima cifra.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 85, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui prevede l’assegnazione allo Stato «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» anziché per il solo prezzo base del terzo incanto. Parametri: artt. 3, 42 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni, poiché il giudice rimettente non ha adeguatamente dimostrato l’impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma e non ha fornito elementi sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità. Il giudice avrebbe dovuto prima esplorare se la norma potesse essere interpretata diversamente prima di investire la Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non ha esaurito le possibilità ermeneutiche offerte dall’ordinamento. Il giudice deve tentare un’interpretazione adeguatrice prima di sollevare la questione alla Corte.

    Domande e risposte

    Come funziona l’assegnazione allo Stato nell’esecuzione esattoriale?

    Se i tre incanti dell’immobile pignorato vanno deserti, l’agente della riscossione può chiedere l’assegnazione del bene allo Stato. Ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 602/1973, il prezzo corrisponde al minore tra la base d’asta del terzo incanto e il debito tributario per cui si procede.

    Può lo Stato acquisire un immobile da 72.000 euro pagando solo 479 euro?

    Letteralmente la norma lo consentirebbe nel caso in cui il debito tributario sia molto inferiore al valore di mercato del bene. Questa è la situazione che ha indotto il giudice rimettente a sollevare dubbi di costituzionalità, non esaminati nel merito per inammissibilità della questione.

    Il debitore può contestare il prezzo di assegnazione?

    Il sistema dell’espropriazione esattoriale non prevede meccanismi di conguaglio a favore del debitore. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione può valutare la legittimità della procedura nel suo complesso.

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  • Corte cost. n. 36/2012 – Contributi previdenziali per il lavoro part-time e accredito settimanale

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 2012, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, primo periodo, del d.l. n. 463/1983, sollevata dalla Cassazione in materia di accredito dei contributi settimanali per i lavoratori a tempo parziale. La Corte rileva che la questione non era stata adeguatamente motivata sulla rilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice part-time (9 ore settimanali) si era vista respingere la domanda di indennità di disoccupazione dall’INPS, perché il metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 463/1983 non riparametrava su base oraria la soglia minima di retribuzione per l’accredito dei contributi settimanali, a differenza di quanto già previsto per il calcolo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro. La Corte di cassazione, investita della questione, aveva sollevato la q.l.c. per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione controversie di lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 7, primo comma, primo periodo, del d.l. n. 463/1983 (convertito dalla l. n. 638/1983), nella parte in cui non prevede che la soglia minima di retribuzione utile per l’accredito del singolo contributo settimanale venga rapportata al numero di ore settimanali del lavoratore a tempo parziale. Parametri invocati: artt. 3 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Pur riconoscendo il problema sostanziale sollevato dalla rimettente, la Corte ritiene che la Cassazione non abbia adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, non avendo sufficientemente illustrato perché la riparametrazione oraria già prevista per i minimali imponibili non potesse trovare applicazione anche in via interpretativa per il calcolo dei contributi accreditabili.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia esaurito le possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Prima di investire la Corte, il giudice deve verificare se la norma si presti a letture che consentano di superare il sospettato contrasto con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Un lavoratore part-time può maturare l’anzianità contributiva per la pensione come un lavoratore a tempo pieno?

    La normativa previdenziale prevede meccanismi di riparametrazione della contribuzione per i lavoratori part-time, ma l’applicazione al sistema di accredito settimanale dei contributi richiede una base legale specifica. La questione, dichiarata inammissibile in questo caso, tocca il diritto alla previdenza sociale garantito dall’art. 38 Cost.

    Cosa significa che la Corte dichiara «inammissibile» una questione?

    L’inammissibilità significa che la Corte non può o non deve esaminare il merito della questione, ad esempio perché il giudice rimettente non ha verificato tutte le possibilità interpretative o non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio in corso.

    Il problema della disparità di trattamento tra lavoratori full-time e part-time è stato risolto?

    Con questa pronuncia la Corte non si è pronunciata nel merito. Il legislatore ha successivamente introdotto specifiche disposizioni di riparametrazione per il lavoro a tempo parziale nel sistema previdenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2012 – Tracciabilità dei finanziamenti regionali in Calabria e competenza esclusiva statale

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 35 del 2012, dichiara illegittima la legge della Regione Calabria n. 4/2011, che imponeva ai beneficiari di finanziamenti regionali l’utilizzo di un conto corrente dedicato per gli importi pari o superiori a 10.000 euro. La misura, pensata contro l’infiltrazione ’ndranghetista, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, nel quadro di una strategia di contrasto all’illegalità e alle infiltrazioni ’ndranghetiste, aveva imposto con legge che tutti i beneficiari di finanziamenti regionali (pubblici e privati) per importi pari o superiori a 10.000 euro utilizzassero un conto corrente unico dedicato, seguendo le procedure previste dalla legge nazionale n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge regionale n. 4/2011 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e h) della Costituzione: la tracciabilità dei flussi finanziari, quale misura di prevenzione della criminalità organizzata, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di moneta e tutela del risparmio. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 4/2011, ritenendo fondata la censura relativa all’art. 117, secondo comma, lettera h). La tracciabilità dei flussi finanziari è una tecnica elaborata dalla legislazione statale (art. 3, l. n. 136/2010) per prevenire reati legati all’infiltrazione criminale e al riciclaggio: la Regione non può intervenire in questo ambito, anche se la finalità perseguita è meritoria. Inoltre, la norma regionale creava un potenziale contrasto con la disciplina statale, imponendo la soglia di 10.000 euro diversa da quella nazionale.

    Il principio

    La prevenzione dell’infiltrazione criminale e del riciclaggio attraverso la tracciabilità dei flussi finanziari è materia di ordine pubblico e sicurezza riservata alla competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono adottare misure analoghe a quelle già previste dalla legge nazionale, nemmeno perseguendo finalità di contrasto alla criminalità organizzata, perché ciò determinerebbe una sovrapposizione normativa costituzionalmente vietata.

    Domande e risposte

    Perché una Regione non può imporre la tracciabilità dei propri finanziamenti per combattere la mafia?

    Perché la materia «ordine pubblico e sicurezza» appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Le misure di prevenzione dei reati, inclusa la tracciabilità finanziaria, devono essere disciplinate dal legislatore nazionale.

    La legge statale n. 136/2010 si applica già ai finanziamenti regionali?

    Sì. La legge n. 136/2010 prevede già l’obbligo di utilizzo di conti correnti dedicati per le commesse pubbliche, incluse quelle finanziate con risorse regionali. La norma regionale si sovrapponeva inutilmente alla disciplina statale, creando peraltro possibili contrasti sulla soglia applicabile.

    Le Regioni non possono fare nulla per contrastare le mafie?

    Le Regioni possono adottare misure amministrative e organizzative nei propri ambiti di competenza (ad es. trasparenza negli appalti regionali), ma non possono legiferare in materia di prevenzione dei reati o ordine pubblico, che restano riservate allo Stato.

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  • Corte cost. n. 34/2012 – Incostituzionale l’Agenzia regionale calabrese per i beni confiscati alla criminalità

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 34 del 2012, dichiara costituzionalmente illegittima nella sua interezza la legge della Regione Calabria n. 7/2011, che istituiva un’Agenzia regionale per l’amministrazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. La Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, ordine pubblico e sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva creato con legge n. 7/2011 una propria Agenzia per gestire, riutilizzare e vigilare sui beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nel territorio regionale. L’Agenzia regionale era abilitata, tra l’altro, a richiedere l’assegnazione dei beni, ad amministrarli e a collaborare con le istituzioni per prevenire il deterioramento tra sequestro e confisca. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere g), h) e l) della Costituzione: la legge regionale invadeva le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e ordinamento penale. In particolare, l’art. 3, comma 1, lettere b), c), f) e h) della legge regionale si poneva in contrasto con la legge statale n. 575/1965 e con il d.l. n. 4/2010 istitutivo dell’Agenzia nazionale. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Le disposizioni censurate, attribuendo all’Agenzia regionale compiti di richiedere l’assegnazione dei beni confiscati, amministrarli, vigilare sul loro utilizzo e collaborare alla gestione tra sequestro e confisca, invadono la competenza esclusiva statale. La legislazione statale (l. n. 575/1965 e d.l. n. 4/2010) riserva tali funzioni all’Agenzia nazionale e agli enti territoriali nei limiti tassativamente previsti dalla legge.

    Il principio

    L’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e ordine pubblico. Le Regioni non possono istituire agenzie o strutture parallele che si sovrappongano alle funzioni riservate agli organi statali e all’Agenzia nazionale.

    Domande e risposte

    Una Regione può creare una propria agenzia per i beni confiscati alla mafia?

    No. La disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata è materia di competenza esclusiva statale (ordinamento penale e ordine pubblico ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.). Una legge regionale che istituisca un’agenzia parallela è costituzionalmente illegittima.

    Qual è l’ente competente a gestire i beni confiscati?

    L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (istituita con d.l. n. 4/2010) è il soggetto deputato dalla legge statale a svolgere tali funzioni, in coordinamento con l’autorità giudiziaria.

    La Calabria poteva almeno partecipare alla gestione dei beni sul proprio territorio?

    La Regione può ricevere beni in assegnazione nei termini previsti dalla legge statale (art. 2-undecies, l. n. 575/1965), ma non può creare proprie strutture di amministrazione e controllo che eccedano i limiti tassativamente fissati dal legislatore nazionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale
  • Corte cost. n. 33/2012 – Spesa farmaceutica regionale e contributo di solidarietà tartufi in Molise

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 2012, dichiara illegittime due disposizioni della legge finanziaria regionale del Molise del 2011: quella che consentiva di reclutare personale sanitario per l’informazione scientifica indipendente (art. 1, comma 13, lett. c) e quella che imponeva un contributo annuo di 3.000 euro per il tesserino raccoglitori di tartufi (art. 1, comma 41, lett. o). La questione sull’art. 1, comma 13, lett. a) viene invece dichiarata inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato una legge finanziaria per il 2011 che, tra l’altro, disciplinava l’attività di informazione scientifica sui farmaci attraverso profili professionali regionali e istituiva un contributo annuo di 3.000 euro denominato «contributo di solidarietà ambientale regionale», dovuto da chiunque chiedesse il rilascio o la convalida annuale del tesserino per raccogliere tartufi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha censurato l’art. 1, comma 13, lettera c) della legge regionale Molise n. 2/2011 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica, professioni, tutela della salute), rilevando che consentiva il reclutamento di personale sanitario in contrasto con i vincoli del piano di rientro commissariale. Ha inoltre impugnato l’art. 1, comma 41, lettera o) per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., sostenendo che il contributo di 3.000 euro per i raccoglitori di tartufi era sproporzionato e si configurava come una prestazione patrimoniale imposta priva di adeguata base legale. Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 13, lettera c) per violazione della competenza concorrente statale in materia di professioni: l’individuazione dei profili professionali sanitari spetta allo Stato. Dichiara altresì l’illegittimità del contributo di 3.000 euro per i raccoglitori di tartufi, in quanto prestazione patrimoniale imposta di ammontare manifestamente sproporzionato rispetto alla tassa di concessione di 100 euro, in violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. La questione sull’art. 1, comma 13, lettera a) viene dichiarata inammissibile.

    Il principio

    La determinazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato e non può essere derogata dalla legislazione regionale concorrente. Inoltre, un tributo regionale accessorio manifestamente sproporzionato rispetto alla tassa base si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono creare nuovi profili professionali sanitari?

    No. La Corte ribadisce che l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli abilitanti è riservata esclusivamente al legislatore statale, anche nelle materie di competenza concorrente come le professioni.

    Quanto può costare un’autorizzazione regionale per la raccolta di prodotti naturali?

    L’importo deve essere ragionevolmente proporzionato. Nel caso dei tartufi molisani, la Corte ha ritenuto che un contributo di 3.000 euro aggiuntivo rispetto a 100 euro di tassa di concessione fosse manifestamente eccessivo e privo di giustificazione costituzionale.

    Cosa accade quando una Regione sottoposta a piano di rientro sanitario introduce nuove spese?

    Le disposizioni che pregiudicano la piena attuazione del piano di rientro e compromettono gli obiettivi di finanza pubblica programmati sono incostituzionali per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2012 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 15/2012

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    La Corte ha disposto la correzione di due errori materiali presenti nella sentenza n. 15 del 2012: l’omissione di virgolette di chiusura e di apertura nel punto 3.3 del Considerato in diritto. Si tratta di un provvedimento di natura meramente redazionale, privo di contenuto sostanziale autonomo.

    Di cosa si tratta

    L’ordinanza n. 77/2012 è un provvedimento di correzione di errore materiale adottato ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Nella sentenza n. 15 del 23-26 gennaio 2012, nel punto 3.3 del Considerato in diritto, erano stati omessi le virgolette di chiusura di una citazione e le virgolette di apertura di un periodo successivo. La Corte ha provveduto alla correzione formale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in senso stretto: l’ordinanza è adottata d’ufficio dalla Corte per correggere errori materiali nella propria sentenza n. 15/2012, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative. Non vi è giudice rimettente né norma impugnata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che nella sentenza n. 15/2012, al punto 3.3 del Considerato in diritto: dopo la parola «controparte» e prima del punto siano inserite le virgolette di chiusura della citazione; prima della parola «Diversamente» al settimo capoverso dello stesso punto siano inserite le virgolette di apertura del periodo che si conclude con la parola «concreto». La correzione è di natura meramente formale e non modifica la ratio decidendi della sentenza.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere errori materiali nelle proprie pronunce con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, senza che ciò implichi una riapertura del giudizio o una modifica del contenuto sostanziale della decisione corretta.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale in una sentenza?

    È un errore di natura meramente formale o redazionale — come l’omissione di segni di punteggiatura, errori tipografici o trascrizioni inesatte — che non tocca la sostanza della decisione e che può essere corretto con un procedimento semplificato.

    Come si corregge un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?

    Con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, previo esame nella camera di consiglio. La correzione non costituisce una nuova decisione ma un atto integrativo della pronuncia originaria.

    La correzione modifica la sentenza n. 15/2012?

    No nella sostanza: la correzione riguarda solo l’inserimento di virgolette omesse, che ripristinano la corretta delimitazione grafica di una citazione nel testo motivazionale, senza alterare la ratio decidendi né il dispositivo della sentenza originaria.

  • Corte cost. n. 76/2012 – Indennizzo vittime vaccinazioni e rivalutazione monetaria

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pistoia sull’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010, che esclude la rivalutazione monetaria sull’indennità integrativa speciale corrisposta ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. L’ordinanza difettava di sufficiente motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. L’art. 2, comma 2, della legge prevede un’indennità integrativa speciale. L’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010 ha chiarito in via interpretativa che tale indennità integrativa non è rivalutata secondo il tasso di inflazione ISTAT, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale che riconosceva tale rivalutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (eguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 Cost. (tutela previdenziale). La norma impugnata era una norma di interpretazione autentica che aveva chiarito in senso restrittivo il significato dell’art. 2, comma 2, della l. n. 210/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Pur riconoscendo che il rimettente aveva correttamente descritto la fattispecie concreta e le eccezioni sollevate dalla difesa del Ministero, ha rilevato carenze motivazionali nell’ordinanza circa la rilevanza della questione nel giudizio principale, in particolare in relazione alle eccezioni preliminari (improponibilità per difetto di domanda amministrativa, prescrizione, difetto di legittimazione passiva) non adeguatamente confutate.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione è inammissibile quando il giudice a quo non dimostra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, omettendo di confutare in modo sufficiente le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente che potrebbero determinare una definizione del giudizio indipendentemente dalla questione costituzionale.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’indennizzo ex l. n. 210/1992?

    I soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati (come nel caso di soggetti che abbiano contratto l’HIV o l’epatite C a seguito di trasfusioni).

    Cosa prevede l’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010?

    Stabilisce in via di interpretazione autentica che l’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 210/1992 non deve essere rivalutata secondo il tasso di inflazione ISTAT, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in senso sfavorevole ai danneggiati.

    La Corte ha ritenuto legittima la norma?

    Non nel merito: la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto motivazionale dell’ordinanza di rimessione. Il merito della compatibilità di tale norma interpretativa con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. non è stato esaminato.

    Norme collegate