Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 119/2012 – Indennità premio di servizio direttori generali USL: non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, che disciplina la base di calcolo dell’indennità premio di fine servizio dei dipendenti pubblici nominati direttori generali di USL. La norma non introduce una disparità di trattamento irragionevole rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici.

    Di cosa si tratta

    I dipendenti pubblici che vengono nominati direttori generali di un’Azienda sanitaria locale vengono collocati in aspettativa dal proprio ente di provenienza. Durante questo periodo, i contributi previdenziali vengono versati sull’effettiva retribuzione da direttore generale (più elevata). Il problema che ha originato la questione è se, al momento del pensionamento, l’indennità premio di fine servizio (equivalente al TFR per il comparto pubblico non statale) debba essere calcolata sulla retribuzione effettiva da direttore generale o sulla retribuzione «virtuale» che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto nel suo ruolo originario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229; dell’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; e dell’art. 2, comma 1, lett. t), della legge 30 novembre 1998, n. 419, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Secondo il rimettente, la normativa avrebbe introdotto un trattamento ingiustificatamente privilegiato per i direttori generali di USL che si pensionano senza rientrare nella propria amministrazione di provenienza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato gli interventi di G.D.P. e della FIASO inammissibili (soggetti estranei al giudizio principale), e la questione di legittimità costituzionale non fondata. La normativa era già stata scrutinata con sentenza n. 351/2010 e non presenta profili di irragionevolezza: i contributi versati sulla retribuzione effettiva da direttore generale devono riflettersi nella base di calcolo del trattamento previdenziale.

    Il principio

    Non è irragionevole che l’indennità premio di fine servizio di un dipendente pubblico che ha svolto funzioni di direttore generale di USL venga calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita (e contribuita) durante tale incarico, qualora il pensionamento avvenga durante o immediatamente dopo l’incarico senza rientro nell’amministrazione di provenienza. La situazione è strutturalmente diversa da quella del dipendente che rientra in ruolo prima del pensionamento.

    Domande e risposte

    Come viene calcolata l’indennità premio di fine servizio per i dipendenti pubblici degli enti locali?

    In base all’art. 4 della legge n. 152/1968, l’indennità è pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi (all’80%), per ogni anno di iscrizione all’Istituto. La retribuzione contributiva comprende stipendio, aumenti periodici, tredicesima e indennità fisse continuative.

    Perché il calcolo è diverso per chi si pensiona durante l’incarico di direttore generale?

    Perché in questo caso gli ultimi dodici mesi di lavoro corrispondono all’incarico di direttore generale, con una retribuzione molto più alta di quella del ruolo originario. La Corte ha ritenuto che ciò non sia irragionevole: i contributi erano stati versati su quella retribuzione, ed è coerente che anche il trattamento di fine servizio la rifletta.

    Chi è ammesso a intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale?

    Solo le parti del giudizio principale e i soggetti terzi portatori di un interesse qualificato direttamente inerente al rapporto sostanziale in causa. I soggetti estranei al giudizio principale — come le associazioni di categoria che non sono parte del procedimento — non sono ammessi a intervenire, come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2012 – Conflitto di attribuzioni Sardegna-Stato sul patto di stabilità interno 2011

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione autonoma Sardegna contro la nota del Ministero dell’economia del 7 giugno 2011, con cui lo Stato aveva invitato la Regione a rivedere la propria proposta di accordo sul patto di stabilità interno 2011. La nota non costituisce «imposizione» lesiva dell’autonomia, ma atto nell’ambito di un negoziato in corso.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni a statuto speciale — tra cui la Sardegna — devono concordare con il Ministero dell’economia i limiti di spesa nell’ambito del patto di stabilità interno, secondo il meccanismo dell’accordo previsto dall’art. 1, comma 132, della legge n. 220/2010. La Sardegna aveva proposto un aumento dei propri tetti di spesa per far fronte al maggior gettito derivante dalla riforma del proprio Statuto (legge n. 296/2006). La Ragioneria Generale dello Stato aveva risposto con una nota invitando la Regione a riformulare la propria proposta, ritenendo non vi fossero margini per l’aumento dei pagamenti in assenza di intervento legislativo compensativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, lamentando che la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 7 giugno 2011, n. 50971, violasse il principio di leale collaborazione (artt. 5, 117 e ss. Cost.) e l’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale (art. 119 Cost.; artt. 3, 7, 8, 54 dello Statuto speciale per la Sardegna).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile. La nota della Ragioneria Generale non costituisce un atto che pretende affermare una competenza statale in ambito riservato alla Regione: è parte di un normale negoziato sul patto di stabilità. Il mancato perfezionamento dell’accordo dopo il primo scambio di proposte è «del tutto compatibile con il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione». Lo Stato non ha ecceduto dai propri poteri di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni è ammissibile solo se lo Stato pretende di esercitare una competenza riservata alla Regione, non quando semplicemente esprime una posizione negoziale nell’ambito di una trattativa. Una nota ministeriale che invita la Regione a rivedere la propria proposta di accordo sul patto di stabilità non viola la leale collaborazione: è atto di negoziato, non di imposizione.

    Domande e risposte

    Cosa è il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

    È il rimedio costituzionale con cui una Regione (o lo Stato) si rivolge alla Corte costituzionale per contestare che l’altra parte abbia invaso le proprie competenze costituzionalmente garantite. Può essere promosso contro atti normativi ma anche contro atti amministrativi che ledano le attribuzioni altrui.

    In cosa consiste il patto di stabilità per le Regioni a statuto speciale?

    Le Regioni a statuto speciale (eccetto Trentino-Alto Adige e Province autonome) devono concordare con il MEF i propri obiettivi di spesa nel quadro del patto di stabilità interno. Il meccanismo dell’accordo, previsto dalla legge di stabilità, consente di rispettare sia il vincolo di bilancio pubblico sia l’autonomia finanziaria delle Regioni speciali.

    Perché la Sardegna chiedeva di aumentare i propri tetti di spesa?

    Perché la riforma del proprio Statuto (art. 1, co. 834, legge n. 296/2006) aveva aumentato le entrate della Regione. La Sardegna riteneva che l’aumento delle entrate dovesse essere accompagnato da un corrispondente aumento del plafond di spesa consentito dal patto di stabilità. Lo Stato aveva ritenuto necessario un intervento legislativo per tale adeguamento.

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  • Corte cost. n. 117/2012 – Competenza territoriale per equa riparazione irragionevole durata processo amministrativo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, della legge Pinto (l. n. 89/2001), nella parte in cui individua la Corte d’appello competente per le domande di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo secondo il criterio dell’art. 11 c.p.p. Il criterio è ragionevole e già chiarito dal diritto vivente.

    Di cosa si tratta

    Chi subisce un processo di durata irragionevole può chiedere un’equa riparazione ai sensi della legge Pinto (l. 89/2001). La domanda va presentata alla Corte d’appello competente. Per i processi civili, la competenza è quella del distretto in cui è situato il giudice che ha trattato la causa. Ma per i processi davanti ai giudici amministrativi e contabili — che non appartengono all’ordine giudiziario ordinario — l’art. 3, co. 1, l. 89/2001 fa rinvio al criterio dell’art. 11 c.p.p., che individua la competenza in base alla sede del distretto di Corte d’appello nel cui territorio ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone il criterio dell’art. 11 c.p.p. per determinare la competenza territoriale nei giudizi di equa riparazione relativi a processi amministrativi e contabili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il criterio dell’art. 11 c.p.p., applicato ai processi amministrativi e contabili, non è manifestamente irragionevole: garantisce uniformità nella determinazione della competenza e risponde a una ratio plausibile. Il diritto vivente (Cass. SS.UU. n. 6307/2010) ha già definito come applicare il criterio in questi casi.

    Il principio

    La scelta legislativa di ricorrere al criterio dell’art. 11 c.p.p. per individuare la Corte d’appello competente in materia di equa riparazione per i processi amministrativi e contabili non è arbitraria: risponde all’esigenza di creare un criterio uniforme applicabile ai giudici non appartenenti all’ordine giudiziario ordinario. Le perplessità applicative sono superate dall’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione.

    Domande e risposte

    A quale Corte d’appello devo rivolgermi per chiedere l’equa riparazione per un processo amministrativo troppo lungo?

    Alla Corte d’appello del distretto in cui ha sede il TAR o il Consiglio di Stato che ha trattato il processo. Il criterio è quello dell’art. 11 c.p.p.: si guarda alla sede dell’ufficio giudiziario, non alla residenza del ricorrente. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito i criteri applicativi con la sentenza n. 6307/2010.

    Perché il criterio dell’art. 11 c.p.p. viene usato anche per i processi amministrativi?

    Perché i giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) non appartengono all’ordine giudiziario ordinario: non è possibile applicare loro i criteri ordinari di competenza per distretto. Il legislatore ha scelto il criterio dell’art. 11 c.p.p. (usato anche per i procedimenti a carico di magistrati) come regola di chiusura per tutti i giudici «speciali».

    La legge Pinto garantisce l’equa riparazione anche per i processi contabili davanti alla Corte dei conti?

    Sì. La legge n. 89/2001 si applica a tutti i giudizi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU (compreso il diritto a un processo equo e in tempi ragionevoli), inclusi i processi contabili che hanno ad oggetto diritti civili o obbligazioni di natura civile.

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  • Corte cost. n. 116/2012 – Caccia nelle Marche: cumulo di forme e validità licenza parzialmente illegittimi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Marche n. 15/2011 in materia di caccia: è incostituzionale la norma che consente agli ultra-sessantacinquenni il cumulo di forme di caccia incompatibili con la legge statale (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.), nonché la parte sulla validità triennale dei piani di assestamento faunistico.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale marchigiana n. 15/2011 conteneva, tra l’altro, due disposizioni controverse: l’art. 22 consentiva ai cacciatori ultra-sessantacinquenni di cumulare forme di caccia (ad esempio caccia con appostamento fisso e altra forma) in deroga ai limiti statali; l’art. 26 prevedeva che i piani faunistici di assestamento avessero validità triennale. Il Governo aveva impugnato entrambe le norme per violazione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e della fauna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 22, comma 1, e 26, comma 1, della legge Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 22, comma 1, nella parte in cui consente il cumulo di forme di caccia per gli ultra-sessantacinquenni in violazione dell’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 (standard minimo statale di tutela della fauna). Ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 26, comma 1, nella parte sulla validità triennale dei piani (non fondata invece la censura sulla competenza del Consiglio regionale).

    Il principio

    In materia di caccia, le Regioni possono legiferare ma solo per innalzare i livelli di tutela della fauna stabiliti dalla legge statale: non possono derogarli in modo peggiorativo. Lo standard minimo di tutela fissato dalla legge statale n. 157/1992 costituisce un limite invalicabile per la legislazione regionale, espressione della competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono stabilire regole sulla caccia più permissive di quelle statali?

    No. La competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.) implica che le norme statali sulla caccia fissino standard minimi di protezione della fauna che le Regioni devono rispettare. Le Regioni possono solo essere più restrittive, non più permissive.

    Cosa vieta la legge statale sul cumulo delle forme di caccia?

    L’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 stabilisce che la caccia con appostamento fisso è incompatibile con altre forme di caccia nella stessa stagione (o con limitazioni specifiche). La norma marchigiana consentiva agli over 65 di derogare a questo divieto, violando il limite statale inderogabile.

    Perché la validità triennale dei piani faunistici è illegittima?

    Perché contrasta con la disciplina statale che prevede piani faunistici con validità diversa. La Corte ha ritenuto che la fissazione della durata dei piani di assestamento rientri nei livelli minimi di tutela dell’ecosistema di competenza esclusiva statale, non modificabili dalla Regione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
  • Corte cost. n. 115/2012 – Cure palliative in Friuli Venezia Giulia: copertura finanziaria generica illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 15 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10/2011 sulle cure palliative, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione: la norma comportava nuove spese senza indicare in modo analitico e credibile la relativa copertura finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 10/2011 per disciplinare le cure palliative e la terapia del dolore sul proprio territorio, in attuazione della legge statale n. 38/2010. L’art. 15 della legge regionale prevedeva la copertura delle nuove spese derivanti dalla legge facendo generico riferimento agli stanziamenti di bilancio, senza quantificarle né indicare le specifiche risorse disponibili. Il Governo aveva impugnato questa e altre disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (materie concorrenti), agli artt. 4-7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto FVG), e all’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 15 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.: la copertura finanziaria è generica e non consente di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie. Ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 4, 5 e 10 della legge (per parametri statutari mal evocati) e non fondata la questione relativa all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    La legge regionale che determina nuove o maggiori spese deve indicare la copertura finanziaria in modo analitico e credibile: non è sufficiente un generico riferimento agli stanziamenti del bilancio. L’obbligo di copertura ex art. 81, quarto comma, Cost. si applica anche alle leggi regionali che prevedono spese aggiuntive, a garanzia dell’equilibrio di bilancio.

    Domande e risposte

    Cosa deve contenere la copertura finanziaria di una legge regionale che comporta nuove spese?

    Deve indicare le risorse specifiche destinate alla copertura, quantificare gli oneri previsti e dimostrare che tali risorse sono effettivamente disponibili. Non è sufficiente un riferimento generico al bilancio regionale o agli stanziamenti esistenti senza precisare quale capitolo di spesa viene utilizzato.

    L’art. 81 Cost. (copertura finanziaria) vale anche per le Regioni a statuto speciale?

    Sì. Il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost. vincola tutte le leggi che introducono nuove spese, incluse quelle delle Regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia. L’autonomia speciale non esonera dalla verifica della sostenibilità finanziaria degli interventi legislativi.

    La legge sulle cure palliative regionale era altrimenti legittima?

    Sì, nella maggior parte delle sue disposizioni. La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al riparto di competenze (art. 117, co. 3, Cost.) e inammissibili le questioni relative ai parametri statutari per difetti processuali. Solo la clausola di copertura finanziaria è stata annullata.

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  • Corte cost. n. 114/2012 – Acque pubbliche, concessioni idroelettriche e urbanistica in Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha scrutinato diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2011 in materia di acque pubbliche, concessioni idroelettriche, inquinamento luminoso e urbanistica. L’esito è stato differenziato: alcune questioni inammissibili per difetto di motivazione, altre non fondate, con riconoscimento della speciale autonomia provinciale.

    Di cosa si tratta

    La legge provinciale n. 4/2011 di Bolzano introduceva, tra l’altro, disposizioni sul rinnovo automatico delle concessioni di acqua pubblica, sull’accorpamento di concessioni idroelettriche, sulla cessione di reti acquedottistiche, sulle sonde geotermiche, sull’inquinamento luminoso e sulle distanze tra edifici per garantire l’isolamento termico e lo sfruttamento dell’energia solare. Il Governo aveva impugnato alcune di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, in riferimento all’art. 117, commi 1 e 2, lettere e), l) e s), della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, lamentando violazioni in materia di concorrenza, ordinamento civile e tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato alcune questioni inammissibili per insufficiente motivazione del ricorso governativo (in particolare sulle distanze tra edifici per fini di isolamento e solare), e ha dichiarato le restanti questioni non fondate, riconoscendo che la Provincia autonoma di Bolzano dispone di ampia potestà legislativa primaria in materia di acque pubbliche, urbanistica e tutela del paesaggio ai sensi del proprio Statuto speciale.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di una speciale autonomia legislativa più ampia di quella delle Regioni ordinarie: in materie come le acque pubbliche locali e l’urbanistica, la loro potestà primaria può derogare ai principi statali a condizione di rispettare i vincoli dell’ordinamento UE e i principi costituzionali fondamentali. La formulazione di un ricorso governativo che non motivi adeguatamente la censura conduce all’inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Provincia di Bolzano può disciplinare autonomamente le concessioni di acqua pubblica?

    Sì. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome potestà legislativa primaria in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 8, n. 7, dello Statuto). Ciò consente alla Provincia di dettare regole anche in deroga ai principi statali, purché nei limiti costituzionali e dell’ordinamento UE.

    Come si distingue la potestà legislativa delle Province autonome da quella delle Regioni ordinarie?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno potestà legislativa «primaria» (piena) in determinate materie elencate dallo Statuto speciale, mentre le Regioni ordinarie hanno potestà concorrente (con principi statali vincolanti) o residuale. La potestà primaria provinciale incontra solo il limite dei principi costituzionali, delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali.

    Quando un ricorso governativo può essere dichiarato inammissibile?

    Quando non motiva adeguatamente le ragioni per cui le singole disposizioni impugnate violerebbero i parametri costituzionali invocati. Il Governo non può limitarsi a elencare norme e articoli costituzionali: deve argomentare specificamente la censura per ciascuna disposizione impugnata.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative; tutela dell’ambiente, ordinamento civile, tutela della concorrenza
  • Corte cost. n. 113/2012 – Riassunzione del processo interrotto e notifica agli eredi: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 303, comma 2, c.p.c. in materia di riassunzione del processo interrotto per morte di una parte, con notifica collettiva e impersonale agli eredi. L’intervento richiesto è manipolativo e non a «rime obbligate», essendo riservato al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Quando una parte in un processo civile muore, il processo si interrompe. Per riassumerlo, l’altra parte deve notificare l’atto di riassunzione agli eredi. L’art. 303, comma 2, c.p.c. prevede la possibilità di effettuare questa notifica in modo «collettivo e impersonale» agli eredi, anche ricorrendo all’art. 140 c.p.c. (notifica per compiuta giacenza). Il Tribunale di Napoli aveva dubitato che questo meccanismo rispettasse le garanzie processuali degli eredi, ignari del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente la notifica collettiva e impersonale agli eredi mediante le forme di cui all’art. 140 c.p.c., senza garantire la conoscenza effettiva dell’atto da parte degli eredi stessi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente chiedeva una pronuncia additiva o sostitutiva che introducesse un meccanismo di notifica più garantista per gli eredi, ma non vi è una soluzione costituzionalmente obbligata («a rime obbligate»): spetta al legislatore scegliere tra più opzioni ugualmente compatibili con la Costituzione.

    Il principio

    La Corte non può intervenire con sentenze additive o manipolative quando esistono più soluzioni possibili per rimediare all’incongruenza costituzionale: in questi casi il rimedio è riservato al legislatore. Il giudice rimettente che chiede alla Corte di «costruire» una nuova regola processuale tra varie opzioni possibili ottiene una pronuncia di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa notifica «collettiva e impersonale» agli eredi nel processo civile?

    Significa che l’atto di riassunzione del processo può essere notificato all’insieme degli eredi, senza individuarli singolarmente, indirizzandolo genericamente a «gli eredi di [nome del defunto]» presso l’ultimo domicilio del de cuius. Ciò solleva dubbi quando gli eredi non sono a conoscenza del processo e non ricevono effettivamente la notifica.

    Cosa sono le sentenze «a rime obbligate»?

    Sono le sentenze additive con cui la Corte costituzionale inserisce nella norma impugnata un elemento necessario e unico per renderla conforme a Costituzione. Se esiste una sola soluzione costituzionalmente necessaria, la Corte può pronunziare una sentenza additiva. Se le soluzioni possibili sono molteplici, deve intervenire il legislatore.

    Gli eredi ignari del processo vengono pregiudicati dalla riassunzione notificata collettivamente?

    Il rischio esiste, ed è quello denunciato dal rimettente. Tuttavia, la Corte non ha la competenza per scegliere tra le diverse modalità di tutela degli eredi (notifica individuale, deposito in Cancelleria, pubblicazione, ecc.). Spetta al Parlamento intervenire con una riforma del codice di procedura civile.

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  • Corte cost. n. 112/2012 – Indennità forfettaria per conversione contratto a termine: manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010 (Collegato lavoro), che introduce un’indennità onnicomprensiva forfettaria (da 2,5 a 12 mensilità) in caso di conversione del contratto a termine, in luogo del risarcimento ordinario del danno. La questione era già stata decisa con sentenza n. 303/2011.

    Di cosa si tratta

    Il «Collegato lavoro» (legge n. 183/2010) aveva introdotto, per i contratti a termine dichiarati illegittimi e convertiti in contratti a tempo indeterminato, un’indennità forfettaria variabile tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Questo sistema sostituisce il risarcimento del danno ordinario e si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Alcuni giudici avevano dubitato della sua costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Potenza, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, sotto il profilo dell’irragionevolezza della forfettizzazione e del regime transitorio applicabile ai giudizi in corso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 303/2011, con cui aveva già scrutinato le medesime disposizioni affermandone la conformità a Costituzione. La forfettizzazione del danno è ragionevole e il regime retroattivo per i giudizi pendenti è legittimo.

    Il principio

    La previsione di un’indennità risarcitoria forfettaria in caso di conversione del contratto a termine non è irragionevole: il legislatore può introdurre regimi speciali di quantificazione del danno purché garantiscano un ristoro adeguato. L’applicazione del nuovo regime anche ai giudizi pendenti persegue un legittimo obiettivo di semplificazione e certezza dei rapporti giuridici.

    Domande e risposte

    Quanto può ottenere il lavoratore il cui contratto a termine è dichiarato illegittimo?

    In base all’art. 32, co. 5, l. 183/2010, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice determina l’importo tenendo conto dei criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1966 (anzianità, comportamento delle parti, condizioni economiche). Questa indennità copre tutti i danni.

    Il regime si applica anche ai processi già in corso?

    Sì. La norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010. La Corte ha ritenuto ciò non contrario alla Costituzione, perché non lede l’affidamento ingiustificatamente e non è arbitrariamente retroattivo.

    Cosa vuol dire «indennità onnicomprensiva»?

    Significa che quella somma copre tutti i danni subiti dal lavoratore in conseguenza dell’illegittimità del contratto a termine, senza che sia possibile chiedere ulteriori risarcimenti. È una forfettizzazione: non è necessario provare l’ammontare del danno effettivamente subito.

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  • Corte cost. n. 111/2012 – Condizioni di procedibilità per danni da sinistro stradale e tutela del danneggiato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 145 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), che subordina la proponibilità della domanda risarcitoria per danni da sinistro stradale all’attesa di novanta giorni dalla richiesta all’assicuratore. La disciplina tutela il danneggiato obbligando l’assicuratore a formulare un’offerta congrua.

    Di cosa si tratta

    L’art. 145 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) stabilisce che, prima di agire in giudizio per i danni da circolazione stradale, il danneggiato deve attendere almeno novanta giorni dall’invio della richiesta risarcitoria all’assicuratore. Questo «spatium deliberandi» serve a consentire alla compagnia di formulare un’offerta stragiudiziale congrua. Il Giudice di pace di Roma aveva dubitato che questo meccanismo comprimesse il diritto di agire in giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE). La questione relativa all’art. 47 della Carta di Nizza era stata dichiarata inammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate (e inammissibile quella relativa all’art. 47 Carta di Nizza). Il periodo di attesa di novanta giorni non viola il diritto di agire in giudizio perché serve a favorire la definizione stragiudiziale della controversia: l’assicuratore è obbligato a formulare un’offerta o a comunicare i motivi del rifiuto, rendendo effettiva la tutela del danneggiato.

    Il principio

    La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria prevista dall’art. 145 cod. ass. non comprime irragionevolmente il diritto di azione. Essa ha una ratio di favor per il danneggiato: impone all’assicuratore un obbligo di risposta entro un termine definito, così da consentire la definizione stragiudiziale e ridurre l’accesso al contenzioso giudiziario. Il ritardo nell’accesso al giudice è compensato dalla certezza e rapidità della liquidazione.

    Domande e risposte

    Devo aspettare sempre novanta giorni prima di fare causa all’assicuratore per un sinistro stradale?

    Sì, in via generale. L’art. 145 cod. ass. impone di inviare prima la richiesta risarcitoria all’assicuratore e attendere novanta giorni (sessanta per i danni alle sole cose). Solo dopo la scadenza di questo termine è possibile agire in giudizio. La Corte ha ritenuto questa attesa non contraria alla Costituzione.

    Cosa succede se l’assicuratore non risponde entro i novanta giorni?

    Il danneggiato può agire in giudizio e la compagnia è soggetta a sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di offerta o di comunicazione motivata del rifiuto. Il meccanismo intende incentivare la definizione stragiudiziale, non bloccare la tutela giudiziaria.

    La Carta di Nizza può essere invocata direttamente davanti al giudice nazionale?

    Solo se la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE. In questo caso la Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 47 della Carta, perché la materia del risarcimento da sinistro stradale non presentava, nella fattispecie, elementi di collegamento con il diritto dell’Unione tali da rendere applicabile la Carta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 110/2012 – Custodia cautelare obbligatoria per associazione finalizzata a contraffazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui prevede la custodia cautelare obbligatoria per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi (artt. 473-474 c.p.), senza permettere al giudice di adottare misure diverse se le esigenze cautelari sono soddisfacibili altrimenti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, c.p.p. prevedeva che, per una serie di reati gravi — tra cui l’associazione per delinquere finalizzata ai reati di contraffazione di marchi (artt. 473-474 c.p.) — il giudice dovesse obbligatoriamente applicare la custodia cautelare in carcere, senza poter scegliere misure meno restrittive anche quando queste sarebbero state sufficienti a tutelare le esigenze processuali. La norma creava una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. — nella parte relativa all’associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata ai reati degli artt. 473 e 474 c.p. — in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione fondata. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui — in relazione all’art. 416 c.p. finalizzato ai reati degli artt. 473-474 c.p. — non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno gravose.

    Il principio

    La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere è giustificata solo per le fattispecie associative di tipo mafioso, che presentano caratteristiche strutturali peculiari (vincolo stabile, infiltrazione nel territorio, disponibilità di armi). L’associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi non possiede tali caratteristiche e non legittima quindi la presunzione assoluta, che è contraria agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Per quali reati è ancora possibile la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere?

    Secondo la Corte, solo per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per le fattispecie assimilate dalla legge, che presentano caratteristiche strutturali tali da giustificare la presunzione. Per tutte le altre associazioni criminose, il giudice deve poter valutare le esigenze cautelari caso per caso.

    Cosa cambia in pratica per chi è indagato per associazione finalizzata a contraffazione?

    Il giudice non può più applicare automaticamente la custodia in carcere: deve valutare se le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento prove, reiterazione) siano soddisfatte anche da misure meno restrittive come gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora.

    Qual è il rapporto tra questa sentenza e la presunzione di non colpevolezza?

    L’art. 27, secondo comma, Cost. vieta ogni anticipazione della pena: la custodia cautelare obbligatoria in carcere, quando non giustificata dalle concrete esigenze processuali, finisce per punire l’imputato prima della condanna, violando il principio di non colpevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 109/2012 – Sospensione esecuzione sentenza tributaria d’appello in cassazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non prevede la sospensione dell’esecuzione della sentenza tributaria d’appello impugnata per cassazione. Tramite interpretazione adeguatrice, l’art. 373 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario, dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale (grado d’appello), la parte soccombente può ricorrere per cassazione. Il problema era se, durante questo ricorso, fosse possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello — come avviene nel processo civile ordinario con l’art. 373 c.p.c. — oppure no, con il rischio che l’Erario riscuotesse il credito tributario prima che la Cassazione si pronunciasse.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 373 c.p.c. (sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione) al processo tributario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Attraverso una lettura sistematica del rinvio operato dall’art. 49, comma 1, d.lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, l’art. 373 c.p.c. deve ritenersi applicabile anche al processo tributario, come già prospettato dalla sentenza n. 217/2010 e confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 2845/2012. Non vi è quindi un vuoto normativo che ponga problemi di incostituzionalità.

    Il principio

    Il giudice del merito, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, deve verificare se il diritto vivente e l’interpretazione adeguatrice consentano già di dare alla norma un senso conforme a Costituzione. Nel processo tributario, l’art. 373 c.p.c. sulla sospensione dell’esecuzione è applicabile in virtù del rinvio operato dall’art. 49 del d.lgs. 546/1992, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

    Domande e risposte

    Si può ottenere la sospensione dell’esecuzione di una sentenza tributaria d’appello durante il ricorso per cassazione?

    Sì. La Corte ha chiarito che l’art. 373 c.p.c. è applicabile al processo tributario tramite il rinvio dell’art. 49, co. 1, d.lgs. 546/1992. Il giudice tributario può quindi sospendere l’esecuzione della sentenza d’appello su istanza di parte, evitando che l’Erario riscuota in modo irreversibile prima della pronuncia della Cassazione.

    Cosa è l’interpretazione adeguatrice?

    È una tecnica interpretativa con cui il giudice assegna alla norma, tra le possibili letture, quella conforme a Costituzione. Quando questa via è percorribile, non è necessario sollevare questione di legittimità costituzionale. La Corte ribadisce che il rimettente deve prima verificare questa possibilità.

    Qual era il rischio pratico prima di questa sentenza?

    In assenza di sospensione, l’Erario avrebbe potuto procedere alla riscossione del credito tributario nonostante il ricorso per cassazione pendente. In caso di successivo accoglimento del ricorso, il contribuente avrebbe dovuto recuperare quanto pagato, con evidente aggravio e possibile danno irreparabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 108/2012 – Formazione professionale panificatori e competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 18/2011 in materia di panificazione. La formazione obbligatoria del responsabile della produzione rientra nella competenza residuale regionale e non invade la materia «professioni» di competenza concorrente Stato-Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale toscana n. 18/2011 disciplinava il settore della panificazione, introducendo tra l’altro l’obbligo di formazione per il responsabile della produzione. Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni ritenendo che invadessero la competenza statale concorrente in materia di «professioni» (art. 117, terzo comma, Cost.). La questione era se la formazione professionale nel settore della panificazione attenesse alle «professioni» o alla «formazione professionale», materia quest’ultima di competenza residuale regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 3, commi 2-3 e 5; 5, commi 3-5; e 6, comma 4, della legge Regione Toscana 27 luglio 2011, n. 18 (Disciplina del settore della panificazione), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni» come competenza concorrente). Il rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 3, commi 5; 5, commi 4 e 5; e 6, comma 4, per difetti di motivazione del ricorso. Ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3, commi 2-3, e 5, comma 3: la formazione obbligatoria del responsabile della produzione non integra la nozione di «professione» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., rientrando invece nella competenza residuale regionale in materia di formazione professionale.

    Il principio

    L’obbligo di frequentare corsi di formazione imposto al responsabile della produzione di un’impresa di panificazione non equivale a disciplinare una «professione» in senso tecnico: non prevede né un ordine professionale, né un esame di Stato, né l’istituzione di un albo. La Regione può quindi imporre requisiti formativi nell’ambito dei settori artigianali e commerciali senza invadere la competenza concorrente statale sulle professioni.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono imporre corsi di formazione obbligatoria ai lavoratori di settori artigianali?

    Sì, se la formazione non è collegata all’esercizio di una professione protetta (con albo ed esame di Stato). La formazione del responsabile della produzione nel settore panificazione non costituisce disciplina di una «professione» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., e quindi rientra nella potestà residuale regionale.

    Qual è la differenza tra «professioni» e «formazione professionale» nella ripartizione di competenze?

    Le «professioni» (art. 117, co. 3, Cost.) riguardano le professioni intellettuali con titolo abilitante, albo professionale e riserva di attività. La «formazione professionale» è invece competenza residuale regionale (art. 117, co. 4, Cost.) e comprende la qualificazione professionale degli addetti ai settori artigianali e industriali.

    Cosa succede se il ricorso governativo non motiva adeguatamente le censure?

    La Corte dichiara le questioni inammissibili. L’obbligo di motivazione del ricorso in via principale è requisito processuale imprescindibile: il Governo deve indicare specificamente le ragioni per cui ciascuna disposizione impugnata contrasta con i parametri costituzionali invocati.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: terzo comma (competenza concorrente «professioni») e quarto comma (competenza residuale regionale)