Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 45/2012 – Prescrizione triennale dei reati del giudice di pace: manifestamente infondata la questione

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 45 del 2012, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 157, quinto comma, c.p. (come modificato dalla l. n. 251/2005), nella parte in cui non estende il termine triennale di prescrizione a tutti i reati di competenza del giudice di pace, ma solo a quelli puniti con pena diversa da quella detentiva e pecuniaria. Il Tribunale di Bergamo aveva lamentato una paradossale inversione nel trattamento prescrittivo in base alla gravità del reato.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 aveva introdotto nell’art. 157, quinto comma, c.p. un termine di prescrizione di tre anni per i reati di competenza del giudice di pace puniti con sanzioni diverse dalla pena detentiva e pecuniaria (c.d. «sanzioni paradetentive»: permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità). Il Tribunale di Bergamo, sezione di Treviglio, aveva rilevato che per i reati più gravi (puniti con le sanzioni paradetentive, termine 3 anni) si prescrivevano prima di quelli meno gravi (puniti con sola pena pecuniaria, termine 4-6 anni), in apparente violazione del principio di ragionevolezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio (giudice rimettente in 4 ordinanze), ha sollevato questione di legittimità dell’art. 157, quinto comma, c.p., come sostituito dall’art. 6 l. n. 251/2005, per violazione dell’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza), nella parte in cui non prevede il termine triennale per tutti i reati di competenza del giudice di pace.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni. Con la propria sentenza n. 2/2008, già aveva chiarito che il termine triennale dell’art. 157, quinto comma, c.p. non si applica ai reati punibili con le sanzioni paradetentive: l’apparente inversione deriva da un erroneo presupposto interpretativo del rimettente. La norma, correttamente interpretata, non produce l’irragionevolezza denunciata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale basata su un erroneo presupposto interpretativo della norma censurata è manifestamente infondata. Il giudice rimettente deve adeguarsi all’interpretazione già fornita dalla Corte costituzionale in precedenti pronunce, anche se non vincolanti formalmente, prima di sollevare una nuova questione.

    Domande e risposte

    Quale è il termine di prescrizione per i reati davanti al giudice di pace?

    In via generale, si applicano i termini ordinari dell’art. 157 c.p. (4 anni per contravvenzioni, 6 anni per delitti). Il quinto comma dell’art. 157, come interpretato dalla Corte con la sentenza n. 2/2008, non attribuisce un termine triennale ai reati puniti con sanzioni paradetentive, ma individua una categoria distinta.

    Cosa sono le sanzioni «paradetentive» del giudice di pace?

    Sono la permanenza domiciliare (obbligo di stare in casa in determinati orari) e il lavoro di pubblica utilità (art. 52 d.lgs. n. 274/2000), sanzioni peculiari del giudice di pace che non costituiscono né pena detentiva né pena pecuniaria in senso stretto.

    Il principio di ragionevolezza impone che reati più gravi abbiano prescrizioni più lunghe?

    Sì, in linea di principio. Ma la Corte ha chiarito che l’apparente inversione denunciata dal rimettente era fondata su una lettura errata della norma: il termine triennale dell’art. 157, quinto comma, non si applica nella situazione prospettata dal Tribunale di Bergamo.

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  • Corte cost. n. 44/2012 – Abbattimento cinghiali in deroga in Friuli: inammissibile la questione sui soggetti abilitati

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 44 del 2012, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 14/2007, nella parte in cui consentiva l’utilizzo di «cacciatori» per gli abbattimenti di fauna in deroga, in contrasto con la legge statale quadro sulla fauna (l. n. 157/1992).

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 14/2007 aveva disciplinato le deroghe alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici in attuazione delle direttive europee. In applicazione di tale legge, la Regione aveva autorizzato l’abbattimento di ottantacinque cinghiali in deroga, indicando tra i soggetti esecutori anche «cacciatori» titolari di licenza venatoria. La Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (giudice rimettente) ha sollevato questione di legittimità dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della l.r. n. 14/2007 per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, Cost. e degli artt. 4 e 6 dello statuto speciale (l. cost. n. 1/1963). La norma statale (art. 19, comma 2, l. n. 157/1992) individua tassativamente i soggetti abilitati agli abbattimenti di controllo, escludendo i cacciatori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il TAR aveva censurato l’art. 11, commi 1 e 1-bis, ma era l’art. 7, comma 6, della stessa legge regionale a individuare i soggetti abilitati agli abbattimenti (includendo i cacciatori). Le disposizioni censurate non contenevano la norma rilevante nel giudizio, e pertanto la questione era formulata su oggetto errato (c.d. aberratio ictus).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per erronea individuazione delle disposizioni censurate (aberratio ictus) quando il giudice rimettente impugna una norma diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio principale. Deve essere censurata la disposizione che concretamente produce l’effetto contestato.

    Domande e risposte

    Chi può effettuare gli abbattimenti di fauna selvatica a fini di controllo?

    L’art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992 (norma fondamentale di riforma economico-sociale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale) individua tassativamente i soggetti abilitati: guardie venatorie provinciali, proprietari o conduttori di fondi (se in possesso di licenza di caccia), guardie forestali o comunali. I cacciatori in quanto tali non rientrano nell’elenco.

    Le Regioni a statuto speciale possono ampliare l’elenco dei soggetti abilitati agli abbattimenti?

    No. La Corte ha già chiarito (sentenza n. 392/2005) che l’art. 19, comma 2, l. n. 157/1992 costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale nel limite della propria potestà legislativa integrativo-attuativa.

    Cosa è l’«aberratio ictus» nel giudizio di legittimità costituzionale?

    Si parla di aberratio ictus quando il giudice rimettente censura una disposizione diversa da quella che produce nel caso concreto l’effetto ritenuto incostituzionale. In questo caso, il TAR aveva censurato i commi 1 e 1-bis dell’art. 11, mentre era il comma 6 dell’art. 7 a prevedere l’abilitazione dei cacciatori.

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  • Corte cost. n. 49/2012 – Esdebitazione del fallito e limite temporale della riforma

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22, comma 4, del d.lgs. n. 169 del 2007, che limitano l’accesso all’esdebitazione ai fallimenti ancora pendenti al 16 luglio 2006. Il Tribunale di Alessandria aveva denunciato una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione tra soggetti dichiarati falliti nello stesso periodo, a seconda che la procedura si fosse chiusa o meno prima di quella data.

    Di cosa si tratta

    L’esdebitazione è l’istituto che consente al fallito «meritevole» di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo la chiusura del fallimento, incentivando la ripresa dell’attività produttiva. La riforma del diritto fallimentare (d.lgs. n. 5 del 2006) ha introdotto questo istituto, ma con applicazione limitata ai fallimenti pendenti al 16 luglio 2006. Un socio di una società in accomandita semplice, il cui fallimento era stato chiuso nel 2003, non poteva quindi accedervi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Alessandria ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando gli artt. 19 e 22, comma 4, del d.lgs. n. 169 del 2007 (correttivo alla riforma fallimentare), nella parte in cui escludono dall’esdebitazione i soggetti la cui procedura si fosse chiusa prima del 16 luglio 2006. Giudice rimettente: Tribunale di Alessandria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, richiamando la propria costante giurisprudenza secondo cui il naturale fluire del tempo è un valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. La scelta legislativa di fissare un limite temporale per l’accesso all’esdebitazione risponde all’esigenza di compiere riscontri istruttori sulla meritevolezza del fallito, riscontri che sarebbero difficilmente attendibili per procedure chiuse da troppo tempo. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore la fissazione di tale limite.

    Il principio

    Il criterio di discrimine basato su dati cronologici non costituisce, di per sé, una fonte di ingiustificata disparità di trattamento, salvo che sia manifestamente arbitrario. Il fluire del tempo è un valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche e il legislatore può legittimamente collegare l’applicazione di nuove discipline a scansioni temporali, senza che ciò leda il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’esdebitazione nel diritto fallimentare?

    L’esdebitazione è il beneficio che consente al fallito persona fisica «meritevole» di essere liberato dai debiti residui insoddisfatti dopo la chiusura del fallimento, a condizione che abbia collaborato con gli organi della procedura e che i creditori concorsuali siano stati almeno in parte soddisfatti. È stata introdotta in Italia dalla riforma del 2006.

    Perché il Tribunale di Alessandria riteneva ingiusta la limitazione temporale?

    Il Tribunale sosteneva che due soggetti dichiarati falliti nello stesso periodo ricevevano un trattamento diverso a seconda della velocità con cui la procedura si era conclusa: chi aveva avuto una procedura rapida — chiusasi prima del 16 luglio 2006 — era escluso dal beneficio, mentre chi aveva avuto una procedura più lenta vi aveva accesso. Ciò sembrava paradossalmente penalizzare la celerità procedurale.

    Quale socio può accedere all’esdebitazione?

    Il beneficio spetta al socio illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarata fallita, a condizione che il fallimento sia stato ancora pendente al 16 luglio 2006. Il socio deve poi soddisfare i requisiti previsti dall’art. 142 della legge fallimentare, tra cui la condotta collaborativa e la meritevolezza.

  • Corte cost. n. 43/2012 – Prescrizione più breve della legge ex-Cirielli e retroattività in appello

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 43 del 2012, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Messina e manifestamente infondata quella della Cassazione sull’art. 10, comma 3, della legge ex-Cirielli (l. n. 251/2005), nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in appello o in Cassazione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (c.d. «ex-Cirielli») aveva ridotto i termini di prescrizione per molti reati. L’art. 10, comma 3, però, escludeva l’applicazione retroattiva dei nuovi termini più brevi ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Cassazione. La Corte EDU aveva successivamente chiarito (sent. Scoppola c. Italia) che l’art. 7 CEDU incorpora anche il principio della retroattività della lex mitior in materia penale. Più giudici avevano sollevato questioni di legittimità dell’art. 10, comma 3, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti sono la Corte d’appello di Messina (due ordinanze) e la Corte di cassazione, seconda sezione penale. Tutti censurano l’art. 10, comma 3, l. n. 251/2005 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU come interpretato dalla Grande Camera nella sentenza Scoppola, che sancisce il principio della lex mitior in materia penale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni della Corte d’appello di Messina (difetto di descrizione della fattispecie concreta) e manifestamente infondata quella della Cassazione, alla luce della propria sentenza n. 236/2011, con la quale aveva già dichiarato non fondata la medesima questione, chiarendo che l’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, si applica alle norme penali sostanziali ma non determina, di per sé, l’illegittimità dell’art. 10, comma 3, l. n. 251/2005.

    Il principio

    La questione dell’applicabilità retroattiva dei termini di prescrizione più brevi introdotti dalla l. n. 251/2005 ai processi in appello e in Cassazione era stata già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 236/2011. La reiterazione di questioni identiche già dichiarate non fondate o infondate è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    La legge ex-Cirielli ha ridotto i termini di prescrizione per tutti i reati?

    No. La l. n. 251/2005 ha modificato i termini di prescrizione previsti dall’art. 157 c.p., in alcuni casi riducendoli. Tuttavia, l’art. 10, comma 3, ha escluso espressamente l’applicazione dei termini più brevi ai processi già pendenti in grado di appello o in Cassazione.

    Il principio della lex mitior si applica alla prescrizione?

    La Corte EDU (sentenza Scoppola c. Italia) ha affermato che l’art. 7 CEDU garantisce l’applicazione della legge penale più favorevole. Tuttavia, la Corte costituzionale italiana ha ritenuto, con la sentenza n. 236/2011 richiamata in questa ordinanza, che ciò non renda illegittima la disciplina transitoria della l. n. 251/2005.

    Il condannato in appello con i vecchi termini di prescrizione può chiedere di applicare quelli più brevi?

    In base alla disciplina transitoria della l. n. 251/2005, non per i processi già pendenti in appello al momento di entrata in vigore della legge. La questione costituzionale è stata reiteratamente sollevata ma dichiarata inammissibile o infondata.

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  • Corte cost. n. 48/2012 – Tariffa idrica e remunerazione del capitale investito

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte che obbliga a tener conto della «remunerazione del capitale investito» nella determinazione della tariffa idrica. Il rimettente (Giudice di pace di Anzio) aveva invocato erroneamente la sentenza n. 26 del 2011 sulla ammissibilità del referendum come prova di illegittimità, senza indicare alcun parametro costituzionale violato.

    Di cosa si tratta

    Un’utente del servizio idrico integrato aveva convenuto in giudizio la società Acqualatina chiedendo la restituzione dei canoni pagati, ritenuti eccessivi. Il Giudice di pace di Anzio ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che impone di calcolare la tariffa includendo la voce «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», nella convinzione che la Corte avesse già espresso un giudizio negativo su quella norma quando nel 2011 aveva dichiarato ammissibile il referendum abrogativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Anzio ha impugnato l’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il rimettente non ha indicato alcun parametro costituzionale specifico, fondando l’asserita non manifesta infondatezza unicamente sul fatto che la Corte costituzionale aveva dichiarato ammissibile il relativo quesito referendario (sentenza n. 26 del 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione circa la non manifesta infondatezza. Il giudice rimettente aveva mutuato erroneamente dall’ammissibilità del referendum un giudizio di incostituzionalità che la Corte non aveva mai espresso: la pronuncia di ammissibilità di un quesito referendario non comporta alcuna valutazione sulla fondatezza di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto del referendum. La questione era inoltre inammissibile perché il rimettente non aveva motivato sulla rilevanza e non aveva considerato una possibile incompatibilità con il diritto dell’Unione europea.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilità di un quesito referendario abrogativo non implica — e non può implicare — alcun controllo di costituzionalità sulla norma oggetto del referendum. Il giudice rimettente ha l’onere di indicare i parametri costituzionali violati e di motivare la non manifesta infondatezza; l’assenza di tale motivazione determina l’inammissibilità dell’incidente di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Perché il referendum del 2011 sull’acqua pubblica non ha eliminato la norma sulla remunerazione del capitale?

    Il referendum abrogativo del giugno 2011 ha eliminato la parte della norma relativa alla remunerazione del capitale. Tuttavia, ciò è avvenuto con effetto successivo alla proposizione di questa questione. L’ammissibilità del referendum, dichiarata dalla Corte nel 2011, non aveva alcun valore di giudizio sull’incostituzionalità della norma.

    Cosa significa che una questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione?

    Il giudice che solleva un incidente di costituzionalità deve indicare quali articoli della Costituzione ritiene violati e spiegare le ragioni della non manifesta infondatezza. Se omette questa motivazione, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione inammissibile per carenza argomentativa.

    Cosa stabilisce la tariffa del servizio idrico integrato?

    L’art. 154 del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) stabilisce che la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, del costo di gestione delle opere, dei costi di investimento delle infrastrutture e dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Il referendum del 2011 ha poi eliminato quest’ultimo criterio.

  • Corte cost. n. 24/2012 – Restituzione degli atti al TAR Puglia su norma regionale di assestamento di bilancio

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al TAR Puglia (sezione di Lecce), che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 13 della legge regionale pugliese n. 21/2009, perché nel frattempo il quadro normativo era mutato e il giudice rimettente doveva rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo contesto legislativo.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge reg. Puglia n. 21/2009 (legge di assestamento e variazione al bilancio 2009), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, su istanza della società Toil S.p.A. Nelle more del giudizio incidentale il quadro normativo era però mutato, rendendo necessaria una nuova valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13 della legge reg. Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009). Parametri: artt. 3 (principio di eguaglianza) e 41 (libertà di iniziativa economica) della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione di Lecce (r.o. n. 40/2011). Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Puglia, sezione di Lecce, affinché proceda a una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, conformemente alla consolidata giurisprudenza in materia (ex plurimis: ord. nn. 326, 296 e 216 del 2011).

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio incidentale, sopravviene una modifica normativa rilevante, la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro legislativo, prima che la Corte stessa possa pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti» nel giudizio incidentale?

    Significa che la Corte non si pronuncia nel merito: rimanda la questione al giudice che l’aveva sollevata, chiedendogli di verificare se — alla luce delle nuove norme sopravvenute — la questione sia ancora rilevante per decidere il caso concreto.

    Cosa succede se il giudice ritiene che la questione sia ancora rilevante?

    Il giudice rimettente può sollevare nuovamente la questione, aggiornando l’ordinanza di rimessione al nuovo quadro normativo, e la Corte riprende il giudizio di legittimità costituzionale.

    Questa ordinanza ha dichiarato incostituzionale la norma pugliese?

    No. La restituzione degli atti è una pronuncia di rito: la Corte non ha esaminato il merito della questione né si è pronunciata sulla conformità o meno dell’art. 13 della l.r. n. 21/2009 alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 23/2012 – Improcedibilità del conflitto di attribuzioni tra GIP Milano e Senato (sen. Iannuzzi)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal GIP del Tribunale di Milano contro la deliberazione del Senato che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle opinioni del senatore Iannuzzi. Il ricorso era improcedibile perché gli atti notificati non erano stati depositati entro il termine perentorio prescritto dalle norme integrative.

    Di cosa si tratta

    Il Senato della Repubblica aveva deliberato il 21 aprile 2010 che le opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il GIP del Tribunale di Milano, ritenendo che la delibera avesse leso le proprie attribuzioni, aveva proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nella fase di merito. Tuttavia il termine perentorio per il deposito degli atti notificati in cancelleria non era stato rispettato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (fase di merito): GIP Tribunale di Milano contro Senato della Repubblica. Oggetto: deliberazione del Senato del 21 aprile 2010, relativa all’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. delle opinioni del sen. Iannuzzi verso Natoli e Caselli. Ricorso iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010. Giudice relatore: Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria della Corte. La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato il mancato deposito degli atti notificati entro il termine perentorio previsto dalle norme integrative comporta l’improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal merito della questione sollevata.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Un conflitto di attribuzioni sorge quando un potere dello Stato (ad esempio un giudice) ritiene che un altro potere (ad esempio il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.

    Cosa significa insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Senato delibera se una specifica dichiarazione sia riconducibile a tale garanzia; il giudice può contestare tale delibera davanti alla Corte.

    Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

    Perché il GIP non aveva depositato tempestivamente nella cancelleria della Corte gli atti notificati, violando il termine perentorio prescritto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 22/2012 – Illegittimità delle norme sulla protezione civile introdotte per decreto-legge eterogeneo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) dell’art. 5 della legge n. 225/1992, introdotti per conversione di un decreto-legge su materie del tutto estranee. La Corte ha sancito che disposizioni «evidentemente estranee» all’oggetto e alle finalità del decreto-legge originario non possono essere inserite in sede di conversione, pena la violazione dell’art. 77, comma 2, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Sei Regioni (Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana) hanno impugnato l’art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225/2010 («decreto proroga termini»), convertito dalla legge n. 10/2011, nella parte in cui ha introdotto nell’art. 5 della legge n. 225/1992 (protezione civile) i commi 5-quater e 5-quinquies. Queste disposizioni consentivano di finanziare le emergenze locali con tributi addizionali applicabili autonomamente dai Commissari delegati, comprimendo le competenze regionali in materia finanziaria e tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 2, comma 2-quater, d.l. n. 225/2010 (conv. l. n. 10/2011), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge n. 225/1992. Parametri: artt. 77, comma 2 (limiti alla legge di conversione), 117 (competenze regionali), 118, 119, 121, 123 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: sei Regioni (regg. ric. nn. 38-43/2011). Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225/2010, conv. dalla l. n. 10/2011, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della l. n. 225/1992. Il vizio è la violazione dell’art. 77, comma 2, Cost.: le disposizioni, inserite in un decreto-legge sulla proroga di termini legislativi e in materia tributaria, sono «evidentemente estranee» all’oggetto e alla ratio del decreto originario.

    Il principio

    La legge di conversione di un decreto-legge non può introdurre disposizioni «evidentemente estranee» all’oggetto e alle finalità del decreto. L’eterogeneità del contenuto rispetto al nucleo del decreto-legge originario costituisce un vizio autonomo di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 77, comma 2, Cost., che le Regioni possono far valere in via principale quando la violazione ridonda sulle loro competenze.

    Domande e risposte

    Può il Parlamento inserire qualunque norma nella legge di conversione di un decreto-legge?

    No. La Corte ha precisato che le disposizioni inserite in sede di conversione devono essere omogenee rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge originario. Norme «evidentemente estranee» violano l’art. 77, comma 2, Cost.

    Perché le Regioni possono impugnare la violazione dell’art. 77 Cost.?

    Le Regioni possono invocare parametri che esulano dal Titolo V della Costituzione quando dimostrano la «ridondanza» della violazione sulle proprie competenze legislative o finanziarie. Nel caso, le norme introdotte incidevano direttamente sull’autonomia finanziaria regionale.

    Cosa erano concretamente i commi 5-quater e 5-quinquies?

    Consentivano ai Commissari delegati per le emergenze locali di aumentare tributi regionali e locali fino al limite massimo consentito dalla legge, per coprire i costi delle emergenze, senza la previa intesa con le Regioni interessate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 42/2012 – Conflitto Regione Puglia-Ministero per il commissario del Parco nazionale Alta Murgia

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 42 del 2012, dichiara estinti i processi relativi ai conflitti di attribuzione tra la Regione Puglia e il Presidente del Consiglio dei ministri, sorti a seguito della nomina e conferma del commissario straordinario del Parco nazionale dell’Alta Murgia senza la prescritta intesa regionale. I ricorsi si erano esauriti per cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Il Ministro dell’ambiente aveva nominato e successivamente confermato come commissario straordinario del Parco nazionale dell’Alta Murgia un proprio funzionario, senza acquisire la prescritta intesa con la Regione Puglia prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette). La Regione aveva sollevato conflitto di attribuzione tra enti sostenendo che tale omissione violasse le proprie competenze costituzionali in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia (ricorrente nel conflitto di attribuzione tra enti) aveva dedotto la violazione degli artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, contestando che la nomina del commissario senza intesa regionale violasse il principio di leale collaborazione e le competenze legislative e amministrative regionali in materia di governo del territorio, tutela ambientale, turismo e agricoltura.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinti i processi. Gli incarichi commissariali erano nel frattempo scaduti e il Governo ha rinunciato a resistere. L’estinzione è conseguenza della cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra enti promosso da una Regione, la scadenza del provvedimento impugnato e la conseguente cessazione della materia del contendere determinano l’estinzione del processo. Tuttavia, la Corte ha in più occasioni riconosciuto l’interesse della Regione a proseguire il giudizio anche dopo la scadenza dell’atto, per prevenire la reiterazione della condotta contestata.

    Domande e risposte

    Quando si nomina il commissario di un Parco nazionale, occorre il consenso della Regione?

    L’art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 prevede che la nomina del Presidente dell’Ente Parco avvenga previo concerto con il Presidente della Regione. La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che questa intesa si applichi anche alla nomina del commissario straordinario in via sostitutiva.

    Il conflitto di attribuzione tra enti è lo stesso di quello tra poteri dello Stato?

    No. Il conflitto tra enti (art. 134 Cost.) è promosso da una Regione o dallo Stato quando ritengono lesa la propria sfera di competenza costituzionale da un atto dell’altro soggetto. Il conflitto tra poteri dello Stato riguarda invece il riparto di funzioni tra organi costituzionali (es. Parlamento e Magistratura).

    La Regione Puglia ha ottenuto qualcosa da questo conflitto?

    Non nel merito: l’estinzione del processo non implica né accoglimento né rigetto del ricorso. Tuttavia, il conflitto ha segnalato alle autorità statali l’obbligo di rispettare la procedura di intesa nelle nomine future.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2012 – Estinzione del giudizio sul taglio degli stipendi pubblici sopra 90.000 euro in Trentino-Alto Adige

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 41 del 2012, dichiara estinti i giudizi promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento sulla riduzione degli stipendi pubblici sopra 90.000 euro lordi annui prevista dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, a seguito della rinuncia dei ricorrenti.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 78/2010 (c.d. «manovra correttiva») aveva introdotto la riduzione del 5% sulla parte degli stipendi dei dipendenti pubblici eccedente 90.000 euro e del 10% sulla parte eccedente 150.000 euro, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato la disposizione, sostenendo che violasse la loro autonomia finanziaria speciale garantita dallo Statuto (d.P.R. n. 670/1972) e in particolare il meccanismo del patto di stabilità interno negoziato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento (ricorrenti in via principale) avevano censurato l’art. 9, comma 2, d.l. n. 78/2010 per violazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, Cost., degli artt. 4, 79 e del Titolo VI dello Statuto speciale TN-AA (d.P.R. n. 670/1972) e dell’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, sostenendo che la norma fosse direttamente applicabile in materie di competenza regionale e provinciale primaria.

    La decisione della Corte

    I ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi. La Corte, preso atto della rinuncia e dell’accettazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, dichiara estinti i giudizi. Non è stata pertanto adottata alcuna pronuncia nel merito sulla compatibilità del taglio degli stipendi pubblici con l’autonomia finanziaria speciale del Trentino-Alto Adige.

    Il principio

    In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente, la Corte costituzionale dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale sono soggette ai tagli agli stipendi pubblici previsti dalla legge statale?

    La questione era al centro del contenzioso, ma non è stata decisa nel merito a causa della rinuncia al ricorso. In via generale, le misure di coordinamento della finanza pubblica si applicano a tutte le amministrazioni, ma le Regioni speciali possono negoziare modalità specifiche di contribuzione.

    Perché la Regione ha rinunciato al ricorso?

    La decisione di rinuncia al ricorso è una scelta processuale autonoma del ricorrente, che può dipendere da un accordo con lo Stato, da un cambiamento di strategia o dall’intervenuto mutamento del quadro normativo. Gli atti del processo non chiariscono le ragioni specifiche.

    Il d.l. n. 78/2010 ha davvero tagliato gli stipendi alti nel pubblico impiego?

    Sì. L’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010 ha introdotto, per gli anni 2011-2013, la riduzione del 5% per gli stipendi tra 90.000 e 150.000 euro e del 10% per quelli oltre 150.000 euro, come misura di contenimento della spesa pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2012 – Segreto di Stato nel processo Pollari-Pompa e competenza del Presidente del Consiglio

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2012, dichiara che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note con cui aveva confermato il segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari e Pompa (ex SISMI) nel procedimento penale davanti al GUP di Perugia. La gestione del segreto di Stato appartiene in via esclusiva al potere esecutivo.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento penale davanti al Giudice dell’udienza preliminare di Perugia a carico del generale Nicolò Pollari (ex direttore SISMI) e di Pio Pompa (funzionario SISMI), imputati di peculato aggravato e violazione di corrispondenza, gli imputati avevano opposto il segreto di Stato su tutte le circostanze relative all’attività interna del SISMI. Il Presidente del Consiglio aveva confermato con due note del dicembre 2009 l’esistenza del segreto. Il GUP aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che tale opposizione impediva una corretta definizione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia (giudice rimettente), che riteneva non spettasse al Presidente del Consiglio dei ministri confermare il segreto su circostanze essenziali per la definizione del processo penale, comprimendo in modo illegittimo la funzione giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte rigetta il conflitto e dichiara che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note di conferma del segreto. In materia di segreto di Stato (disciplinato dalla l. n. 124/2007), la valutazione sull’esistenza e sulla portata del segreto appartiene in via esclusiva all’autorità politica (Presidente del Consiglio). Il giudice penale non può sindacare nel merito tale valutazione: può solo verificare che il segreto non sia stato opposto su fatti di eversione dell’ordine costituzionale.

    Il principio

    Il segreto di Stato è rimesso alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne valuta l’esistenza e la portata in base a criteri di interesse della sicurezza nazionale. Il giudice penale non può sindacare nel merito tale valutazione: il suo potere è limitato alla verifica dell’eventuale copertura di fatti di eversione, che il segreto non può in nessun caso schermare.

    Domande e risposte

    Il segreto di Stato può bloccare un processo penale?

    Sì, ma entro limiti precisi. L’opposizione del segreto di Stato impedisce al giudice di acquisire determinate prove o di esaminare specifiche circostanze. Se il processo non può proseguire senza quelle prove, il giudice deve prosciogliere o assolvere gli imputati per quella parte. Tuttavia, il segreto non può coprire fatti di eversione dell’ordine costituzionale.

    Chi decide se un fatto è coperto da segreto di Stato?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto formale motivato. La scelta è discrezionale e non può essere sindacata nel merito dall’autorità giudiziaria, che può solo verificare la correttezza formale del procedimento e l’assenza di abuso (copertura di atti eversivi).

    Gli imputati possono invocare il segreto di Stato per difendersi?

    La Corte ha affrontato anche questo profilo in sentenze precedenti. In linea di principio, gli imputati (e non solo lo Stato) possono invocare il segreto su circostanze che li riguardano, ma spetta sempre al Presidente del Consiglio confermare o negare l’esistenza del segreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2012 – Confisca antimafia nei confronti dei successori del proposto deceduto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla violazione del diritto di difesa del de cuius e non fondata quella sul contraddittorio e sulla parità delle armi nei confronti dei suoi successori. L’art. 2-ter, comma 11, della legge n. 575/1965, che consente la confisca di prevenzione proposta contro i successori di un indiziato mafioso deceduto, è compatibile con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un pubblico ministero aveva avanzato proposta di sequestro e confisca nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto, indagato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), fondandosi sull’art. 2-ter, comma 11, della legge antimafia n. 575/1965. Tale norma consente che la confisca venga proposta contro i successori a titolo universale o particolare entro cinque anni dal decesso del proposto. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità per violazione degli artt. 24, commi 1 e 2, e 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia), aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, del d.l. n. 92/2008 (conv. dalla l. n. 125/2008). Parametri: artt. 24, commi 1 e 2 (diritto di difesa, diritto di agire in giudizio), e 111 Cost. (giusto processo, contraddittorio, parità delle armi). Giudice rimettente: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, seconda sezione penale (r.o. n. 178/2011). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 24, comma 1, Cost., perché il rimettente non dimostrava che la presenza fisica del soggetto deceduto fosse condizione ineludibile di legittimità del procedimento; 2) dichiarato non fondata la questione in riferimento agli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., ritenendo che i successori partecipino pienamente al procedimento e possano esercitare il contraddittorio in relazione alla loro posizione di eventuali terzi detentori dei beni.

    Il principio

    Il procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori del proposto deceduto è compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo: i successori sono parti del procedimento e possono contraddire sia sulla pericolosità del de cuius — attraverso il materiale istruttorio già formato — sia sulla provenienza e sulla disponibilità dei beni. La mancata presenza fisica del proposto non rende di per sé il procedimento incostituzionale.

    Domande e risposte

    Gli eredi di un indiziato mafioso possono subire la confisca?

    Sì, se la proposta è avanzata entro cinque anni dal decesso dell’indiziato (art. 2-ter, comma 11, l. n. 575/1965). La Corte ha confermato la costituzionalità di questa norma rispetto al diritto di difesa e al giusto processo.

    Come possono difendersi gli eredi in un procedimento di prevenzione?

    Partecipano come parti al procedimento e possono contestare: la pericolosità del defunto (sulla base delle prove già acquisite nel processo penale), la provenienza dei beni, la sproporzione con il reddito dichiarato e l’effettiva disponibilità degli stessi.

    Perché la questione sul diritto di difesa del de cuius è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente non aveva adeguatamente dimostrato che la partecipazione fisica del soggetto deceduto fosse condizione costituzionalmente necessaria: la Corte ha rilevato che questa premessa era affermata ma non argomentata.

    Norme collegate