Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 206/2012 – Superamento del dissenso in conferenza di servizi e cessazione della materia

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011, perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 179/2012 nelle more del giudizio, rendendo la questione priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011) aveva modificato il meccanismo di superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi, previsto dall’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010. Questo meccanismo consentiva a un rappresentante governativo di «scavalcare» il dissenso espresso in conferenza di servizi da parte di un’amministrazione locale. La Regione Toscana lo aveva impugnato per invasione delle competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 5, comma 2, lettera b), n. 1, del d.l. n. 70/2011, in riferimento agli artt. 117 (commi terzo e quarto), 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La disposizione avrebbe consentito allo Stato di imporre la propria posizione in materie di competenza regionale attraverso la conferenza di servizi, bypassando il principio del consenso. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sentenza n. 179 del 2012 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, cioè la norma di cui l’art. 5 del d.l. n. 70/2011 era una modifica: la questione è divenuta priva di oggetto perché la disposizione modificata è già stata eliminata dall’ordinamento.

    Il principio

    Se una pronuncia di incostituzionalità elimina la norma «base» che una disposizione impugnata andava a modificare, quest’ultima perde il proprio oggetto e la questione pendente deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Domande e risposte

    Cos’è la conferenza di servizi?

    La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa che riunisce in un’unica sede le varie amministrazioni coinvolte in un procedimento, consentendo di acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari contestualmente, anziché in sequenza.

    Perché il meccanismo di «superamento del dissenso» era controverso?

    Perché consentiva a un rappresentante del Governo di imporre una decisione anche contro il parere di un’amministrazione locale in materie di competenza regionale, svuotando di fatto l’autonomia degli enti territoriali.

    Cosa ha stabilito la sentenza n. 179/2012?

    Ha dichiarato incostituzionale il meccanismo originario di superamento del dissenso (art. 49, comma 3, lett. b, d.l. n. 78/2010) per violazione delle competenze regionali. La n. 206/2012 ne è una diretta conseguenza.

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  • Corte cost. n. 205/2012 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni diffamatorie del senatore Iannuzzi

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    La Corte dichiara che non spettava al Senato affermare che le dichiarazioni del senatore Raffaele Lino Iannuzzi nei confronti del dott. Antonio Ingroia costituivano opinioni parlamentari insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost., e annulla la relativa deliberazione di insindacabilità.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Raffaele Lino Iannuzzi era imputato davanti al Tribunale di Monza (sezione distaccata di Desio) per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Antonio Ingroia, all’epoca magistrato. Il Senato della Repubblica aveva deliberato, il 19 febbraio 2009, che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Iannuzzi, in quanto non sussisteva il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni e annulla la deliberazione del 19 febbraio 2009. Le affermazioni rese dal senatore Iannuzzi non presentavano il necessario nesso funzionale con atti tipici del mandato parlamentare: non erano sostanzialmente riconducibili a discorsi pronunciati in aula, atti di sindacato ispettivo o altre attività istituzionali del parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. Perché operi, è necessario un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni extraparlamentari e uno specifico atto compiuto nell’esercizio del mandato: la mera qualità di parlamentare non basta a rendere insindacabile qualunque dichiarazione.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Protegge i parlamentari da qualsiasi responsabilità — civile, penale o disciplinare — per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La garanzia tutela il libero svolgimento del mandato e, indirettamente, l’autonomia del Parlamento.

    Qual è il «nesso funzionale» richiesto?

    Le dichiarazioni extraparlamentari devono essere sostanzialmente riconducibili — per contenuto — a atti tipici del mandato parlamentare (interventi in aula, interrogazioni, interpellanze, relazioni). Il collegamento deve essere concreto, non meramente generico.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?

    Il procedimento penale davanti al Tribunale di Monza riprende il suo corso: cade lo «scudo» parlamentare e il giudice può procedere a valutare la responsabilità penale dell’imputato per diffamazione.

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  • Corte cost. n. 204/2012 – Termini della custodia cautelare e sospensione per perizia in dibattimento

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., che consente la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare quando il dibattimento sia «particolarmente complesso» per la presenza di una perizia che avrebbe potuto essere disposta in fase precedente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 304, comma 2, del codice di procedura penale prevede che i termini di durata massima della custodia cautelare siano sospesi quando il dibattimento risulta «particolarmente complesso». Secondo l’interpretazione consolidata della Cassazione, questa complessità può derivare anche dall’espletamento in dibattimento di una perizia (ad esempio, la trascrizione di intercettazioni) che sarebbe stata eseguibile nella fase delle indagini preliminari. Il Tribunale di Brescia, sezione riesame, dubitava della costituzionalità di questa lettura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia, sezione riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma, della Costituzione. La norma, nell’interpretazione della Cassazione vincolante in sede di rinvio, consentirebbe sospensioni dei termini cautelari dipendenti da scelte processuali del pubblico ministero (il momento di richiedere la perizia) imprevedibili e potenzialmente arbitrarie. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. è compatibile con gli artt. 3 e 13, quinto comma, Cost.: la sospensione dei termini in presenza di un dibattimento particolarmente complesso è giustificata da una ragione oggettiva — l’effettiva complessità del giudizio — e non rimessa all’arbitrio del giudice o del pubblico ministero, perché spetta al giudice valutare in concreto se quella complessità sussista.

    Il principio

    La sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per «complessità del dibattimento» non viola la riserva di legge nella predeterminazione dei termini cautelari né il principio di uguaglianza, purché la complessità sia valutata in concreto dal giudice sulla base di elementi oggettivi, anche se la necessità della perizia è dipesa da scelte del pubblico ministero.

    Domande e risposte

    Perché i termini massimi di custodia cautelare sono importanti?

    Perché l’art. 13, quinto comma, della Costituzione impone che la legge fissi i limiti massimi della detenzione cautelare, a garanzia della libertà personale dell’imputato non ancora condannato. Superati quei limiti, il detenuto deve essere rimesso in libertà.

    Cosa succede se la perizia era evitabile nelle indagini?

    Secondo la Corte, il fatto che la perizia potesse essere eseguita prima non è sufficiente a rendere incostituzionale la sospensione: ciò che rileva è che il dibattimento sia in concreto complesso, a prescindere dalle cause di tale complessità.

    L’imputato non ha tutele contro usi dilatori?

    Ha la tutela del controllo giurisdizionale: il giudice deve accertare in concreto la «particolare complessità». Se questa manca, la sospensione non può essere disposta e i termini riprendono a decorrere.

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  • Corte cost. n. 203/2012 – SCIA come livello essenziale e competenza statale in materia di concorrenza

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78/2010, che qualificava la disciplina della SCIA come «livello essenziale delle prestazioni» e come «tutela della concorrenza»: entrambe materie di competenza legislativa esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78/2010 qualificava espressamente la nuova disciplina della SCIA (che sostituiva la DIA — Dichiarazione di Inizio Attività) come attinente alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.) e come livello essenziale delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). La Provincia autonoma di Trento ne contestava l’applicabilità alle proprie competenze statutarie in numerose materie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché agli artt. 117 e 118 Cost. La ricorrente sosteneva che quella qualificazione legislativa non potesse vincolare le sue competenze statutarie primarie in materie quali urbanistica, turismo, commercio. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni. La qualificazione dell’art. 49, comma 4-ter, come attinente alla tutela della concorrenza e ai livelli essenziali delle prestazioni è coerente con la natura della SCIA: lo strumento è funzionale alla liberalizzazione delle attività economiche (concorrenza) e garantisce una standard minimo uniforme di semplificazione procedimentale su tutto il territorio nazionale (livello essenziale). Tale qualificazione è perciò legittima e si impone anche alle autonomie speciali.

    Il principio

    Il legislatore statale può qualificare come «tutela della concorrenza» e «livello essenziale delle prestazioni» la disciplina della SCIA, rendendola applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle materie di competenza delle autonomie speciali, quando essa sia realmente funzionale alla libertà di iniziativa economica e all’uniformità del trattamento dei cittadini.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

    Sono standard minimi uniformi che lo Stato può fissare su tutto il territorio nazionale per garantire uguaglianza di trattamento dei cittadini nell’accesso a diritti civili e sociali. La loro determinazione è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.).

    La SCIA è davvero una misura di «concorrenza»?

    Secondo la Corte sì: semplificare l’avvio delle attività economiche abbattendo le barriere burocratiche all’accesso rientra nella tutela della concorrenza, che impone condizioni di parità su tutto il territorio.

    Le Province autonome possono avere procedure diverse dalla SCIA?

    Non per le materie in cui la SCIA è qualificata come livello essenziale; possono però disciplinare aspetti procedurali propri nelle materie di competenza statutaria, purché non comprimano lo standard minimo nazionale.

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  • Corte cost. n. 202/2012 – SCIA e competenze della Provincia autonoma di Trento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, che modificava la disciplina sulla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) introducendo un meccanismo di superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49 del d.l. n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) aveva riformato l’istituto della SCIA, modificando l’art. 19 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Il comma 3, lettera b), introduceva un meccanismo di risoluzione del dissenso in conferenza di servizi che la Provincia autonoma di Trento contestava come lesivo delle proprie competenze statutarie in materie quali urbanistica, turismo, commercio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, 118 e 120 Cost. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Nelle more del giudizio, la sentenza n. 179 del 2012 della stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui prevedeva quel meccanismo di superamento del dissenso. La questione è quindi divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Quando una disposizione impugnata è già stata dichiarata incostituzionale con altra pronuncia nelle more del giudizio, la questione successivamente sollevata sulla stessa norma diventa priva di oggetto e va dichiarata inammissibile, non essendovi più alcuna norma su cui pronunciarsi.

    Domande e risposte

    Cos’è la SCIA?

    La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è uno strumento che consente a privati e imprese di avviare determinate attività presentando una dichiarazione accompagnata da asseverazioni tecniche, senza attendere un provvedimento autorizzatorio esplicito della pubblica amministrazione.

    Perché la Provincia di Trento contestava quella norma?

    Perché il meccanismo di risoluzione del dissenso in conferenza di servizi avrebbe consentito a un rappresentante statale di imporre la propria posizione anche nelle materie di competenza provinciale, bypassando l’autonomia speciale garantita dallo statuto.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 179/2012?

    Aveva dichiarato incostituzionale la stessa disposizione impugnata dalla Provincia di Trento, per violazione delle competenze regionali. La pronuncia n. 202/2012 prende atto di questo e chiude il giudizio parallelo della Provincia.

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  • Corte cost. n. 201/2012 – Autorizzazione sismica e competenza esclusiva statale in materia di prevenzione

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise n. 25/2011, che prevedeva modalità di autorizzazione sismica degli interventi edilizi difformi dalla normativa statale di principio in materia di protezione civile e governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale molisana n. 25 del 2011 disciplinava le procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi. Il comma 3 dell’art. 4 introduceva disposizioni che si discostavano dai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale, nel disciplinare l’autorizzazione sismica, avrebbe violato i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio e protezione civile, materie di competenza legislativa concorrente. Giudice relatore: Sergio Mattarella.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge regionale Molise n. 25 del 2011, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale si discostava dai principi fondamentali della disciplina statale sulla prevenzione del rischio sismico, che la Regione è tenuta a rispettare nelle materie di potестà concorrente.

    Il principio

    In materia di governo del territorio e protezione civile — competenze legislative concorrenti ex art. 117, comma 3, Cost. — le Regioni possono legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Le norme sulla prevenzione del rischio sismico fissate dallo Stato costituiscono tali principi e non possono essere derogate dalla legislazione regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le materie di legislazione concorrente?

    Sono materie in cui la Regione può legiferare, ma solo nel rispetto dei «principi fondamentali» che lo Stato stabilisce con legge. Il governo del territorio e la protezione civile rientrano in questa categoria (art. 117, comma 3, Cost.).

    Perché la norma molisana è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché prevedeva modalità di autorizzazione sismica difformi dai principi fondamentali della normativa statale, invadendo l’ambito riservato al legislatore nazionale.

    La Regione non ha alcuna competenza in materia sismica?

    Sì che ce l’ha: può disciplinare le procedure e l’organizzazione amministrativa, purché rispetti i principi fondamentali statali. La sentenza non esclude la competenza regionale, ma ne delimita i confini.

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  • Corte cost. n. 200/2012 – Libertà di iniziativa economica e liberalizzazioni nel decreto-legge n. 138/2011

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    La Corte esamina l’art. 3 del d.l. n. 138/2011 — che enuncia il principio della libertà di iniziativa economica privata come regola generale e impone di adeguarsi entro un termine — e dichiara la cessazione della materia del contendere per alcune questioni, poiché la norma era già stata modificata, e non fondate le restanti censure.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3 del d.l. n. 138/2011 sanciva che l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere e che «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». La disposizione imponeva allo Stato e alle autonomie di adeguarsi a tale principio entro un anno (poi prorogato al 30 settembre 2012). Diverse Regioni contestavano che tale obbligo di adeguamento invadesse le competenze legislative regionali in materia di regolazione economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Puglia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Calabria e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato l’art. 3 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, lamentando un’invasione delle competenze regionali residuali e concorrenti in materia di attività economiche.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 138/2011, modificato da disposizioni successive. Per le restanti questioni, la Corte dichiara non fondate le censure: l’art. 3, nella sua funzione di principio-guida per la liberalizzazione delle attività economiche, non viola le competenze regionali perché si tratta di principi relativi alla tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale) che non interferiscono con le specifiche competenze normative regionali.

    Il principio

    La fissazione di un principio generale di libertà di attività economica privata, che delimita gli spazi dei regimi autorizzatori, rientra nella tutela della concorrenza riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. e non lede le competenze legislative regionali, salvo che le disposizioni attuative specifiche non invadano singole materie di competenza regionale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare autonomamente l’accesso alle attività economiche?

    Sì, nelle materie di loro competenza. Ma i principi generali sulla libertà di impresa e sulla riduzione degli oneri burocratici rientrano nella tutela della concorrenza, che è materia statale esclusiva.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che la norma impugnata è stata modificata o abrogata medio tempore in modo tale da far venire meno l’interesse a una pronuncia sul merito: la Corte chiude il giudizio senza dichiarare né la fondatezza né l’infondatezza delle censure.

    Il principio «permesso tutto ciò che non è vietato» è ancora vigente?

    Il principio è stato confermato e sviluppato da successive riforme delle liberalizzazioni; la Corte ne ha riconosciuto la compatibilità costituzionale come criterio di semplificazione normativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2012 – Servizi pubblici locali e divieto di ripristino della norma abrogata da referendum

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4 del d.l. n. 138/2011 perché riproduce, nella sostanza, la disciplina dei servizi pubblici locali già abrogata dal referendum del giugno 2011, violando il divieto costituzionale di reintrodurre con legge ordinaria norme abrogate dalla volontà popolare.

    Di cosa si tratta

    Nel giugno 2011 il referendum abrogativo aveva eliminato l’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, che disciplinava l’affidamento dei servizi pubblici locali privilegiando la concorrenza e limitando fortemente la gestione pubblica diretta («in house»). A distanza di pochi mesi, l’art. 4 del d.l. n. 138/2011 ha reintrodotto una disciplina analoga, individuando nuove condizioni per l’affidamento diretto e riducendo ulteriormente gli spazi per la gestione pubblica. Sei Regioni hanno impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e la Regione autonoma della Sardegna hanno impugnato l’art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento all’art. 75 della Costituzione (che tutela l’effetto abrogativo del referendum) e agli artt. 117 e 118 Cost. (competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, sia nel testo originario sia in quello risultante dalle successive modificazioni. La norma riproduce pressoché integralmente la disciplina abrogata dal referendum, eludendo la volontà popolare espressa con il voto. L’art. 75 Cost. vieta al legislatore di reintrodurre — senza un mutamento del quadro politico o delle circostanze di fatto — norme sostanzialmente identiche a quelle abrogate dal corpo elettorale.

    Il principio

    Il legislatore non può ripristinare con legge ordinaria, neppure in forma parzialmente modificata, norme la cui abrogazione è stata decisa con referendum popolare, se non ricorrono significativi mutamenti del contesto normativo o fattuale che giustifichino un ripensamento della volontà referendaria.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una norma «elude» il referendum?

    Significa che il legislatore aggira formalmente l’esito referendario mantenendo nella sostanza la stessa disciplina che il popolo ha voluto sopprimere. La Corte verifica non la lettera della norma ma il suo contenuto normativo essenziale.

    Dopo questa sentenza come si gestiscono i servizi pubblici locali?

    Vengono meno le limitazioni all’affidamento in house introdotte dall’art. 4: si applica la disciplina generale del diritto europeo sulla concorrenza e quella residuale delle Regioni, senza i vincoli nazionali dichiarati incostituzionali.

    Il referendum abrogativo ha quindi un valore permanente?

    Non assoluto: il legislatore può intervenire nuovamente sulla stessa materia se le circostanze politiche o fattuali sono genuinamente mutate. Il divieto riguarda la semplice reintroduzione mascherata della norma abrogata.

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  • Corte cost. n. 198/2012 – Costi della politica e autonomia statutaria delle Regioni ordinarie

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011, che condizionava l’applicazione della legge delega sul federalismo fiscale alle Regioni a statuto speciale al loro adeguamento ai parametri sui costi della politica fissati per le Regioni ordinarie. La disposizione violava le garanzie statutarie costituzionalmente tutelate delle autonomie speciali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 138 del 2011 imponeva a tutte le Regioni — comprese quelle a statuto speciale — di ridurre il numero di consiglieri e assessori e i relativi trattamenti economici (art. 14, comma 1). Il comma 2 aggiungeva che l’adeguamento a tali parametri da parte delle Regioni speciali e Province autonome costituiva condizione per l’applicazione nei loro confronti dell’art. 27 della legge n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), cioè del meccanismo di coordinamento finanziario con lo Stato. Più Regioni ordinarie e speciali hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento agli artt. 116, 117, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione e ai rispettivi statuti speciali. La norma, a loro avviso, subordinava l’applicazione di benefici finanziari a condizioni unilateralmente stabilite dallo Stato, erodendo le prerogative costituzionalmente garantite.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011. La norma è illegittima perché condiziona l’applicazione dell’art. 27 della legge n. 42/2009 — dedicato al coordinamento finanziario con le autonomie speciali — a un adeguamento ai parametri per le Regioni ordinarie, senza rispettare le procedure di concertazione previste dagli statuti speciali e le garanzie costituzionali che presidiano l’autonomia di tali enti. Le questioni relative al comma 1 sono in parte dichiarate inammissibili.

    Il principio

    Lo Stato non può condizionare l’applicazione della legislazione finanziaria alle Regioni a statuto speciale al loro adeguamento a parametri stabiliti unilateralmente per le Regioni ordinarie, senza rispettare le procedure di modifica degli statuti e il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni speciali hanno un trattamento diverso da quelle ordinarie?

    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome godono di garanzie costituzionali più forti, incorporate in leggi costituzionali (gli statuti speciali). Lo Stato può modificare il loro assetto finanziario solo attraverso norme di attuazione degli statuti o con il consenso degli enti interessati.

    Cosa succede al comma 1 dell’art. 14 nei confronti delle Regioni speciali?

    La Corte non lo dichiara incostituzionale per le Regioni ordinarie; per le Regioni speciali le questioni sul comma 1 sono dichiarate inammissibili, in parte per ragioni procedurali legate alle singole impugnazioni.

    Qual è l’effetto pratico della sentenza?

    Il collegamento tra l’adeguamento ai parametri di contenimento dei costi della politica e l’applicazione del federalismo fiscale alle autonomie speciali viene eliminato: le trattative sul coordinamento finanziario devono seguire i percorsi statutari di concertazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 122/2012 – Estinzione del processo: nullità contratti pubblici in Calabria senza clausola anti-’ndrangheta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo alla legge della Regione Calabria n. 3/2011, che prevedeva la nullità dei contratti pubblici stipulati senza clausola anti-’ndrangheta, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo dopo l’abrogazione della norma da parte della stessa Regione Calabria con legge n. 22/2011.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato una legge (n. 3/2011) che introduceva, tra l’altro, l’obbligo di inserire nei contratti pubblici calabresi una clausola anti-’ndrangheta, a pena di nullità del contratto stesso. Il Governo aveva impugnato questa disposizione ritenendo che la materia dell’ordinamento civile — e quindi la disciplina della nullità contrattuale — fosse di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Successivamente, però, la Regione Calabria aveva abrogato la norma con la legge n. 22/2011, e il Governo aveva quindi rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Calabria 11 febbraio 2011, n. 3, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile), nella parte in cui prevedeva la nullità dei contratti pubblici stipulati senza la clausola anti-’ndrangheta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo, a seguito dell’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione Calabria con la legge regionale 21 luglio 2011, n. 22. In presenza di rinuncia accettata (o non contestata), il processo si estingue senza pronuncia nel merito.

    Il principio

    Il processo costituzionale in via principale si estingue quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta (o non si oppone). L’abrogazione della norma impugnata da parte dello stesso legislatore regionale può determinare la cessazione della materia del contendere o, come in questo caso, indurre il Governo a rinunciare al ricorso, con conseguente estinzione del processo.

    Domande e risposte

    Cosa succede al ricorso governativo se la Regione abroga la norma impugnata?

    Il Governo valuta se persistere nel ricorso (per ottenere una pronuncia che impedisca alla Regione di reintrodurre la norma) o rinunciarvi (se ritiene sufficiente l’abrogazione). Nel secondo caso, come è accaduto qui, il processo si estingue per rinuncia, senza alcuna pronuncia nel merito sulla costituzionalità della norma originaria.

    La Regione può introdurre clausole obbligatorie nei contratti pubblici regionali?

    In linea di principio, la materia dell’ordinamento civile — incluse le cause di nullità contrattuale — è di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. l, Cost.). Le Regioni possono disciplinare le procedure di affidamento degli appalti di loro competenza, ma non possono introdurre nuove cause di nullità contrattuale che modifichino il diritto civile. La questione non è stata però risolta nel merito dalla Corte.

    Una sentenza di estinzione del processo vale come precedente?

    No. La decisione di estinzione non contiene alcuna pronuncia sul merito della questione costituzionale: non afferma né nega la legittimità della norma originaria. Non costituisce quindi precedente giurisprudenziale sulla materia di diritto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, incluse le cause di nullità contrattuale
  • Corte cost. n. 121/2012 – Obbligo di comunicazione regioni su sentenze Corte costituzionale e potere sostitutivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 20, commi 14-15, del d.l. n. 98/2011, che obbliga le Regioni a comunicare allo Stato le misure adottate per dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale e prevede un potere sostitutivo statale in caso di inerzia. La normativa è espressione del coordinamento della finanza pubblica e rispetta le garanzie procedurali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 20 del decreto-legge n. 98/2011 (manovra finanziaria 2011) aveva introdotto un obbligo informativo a carico delle Regioni: queste devono comunicare periodicamente allo Stato le misure adottate per conformarsi alle sentenze della Corte costituzionale che abbiano incidenza sulla finanza regionale. In caso di inerzia, era previsto un potere sostitutivo statale esercitabile ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost. La Regione Toscana aveva impugnato queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 20, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando violazione dell’autonomia regionale e dei limiti del potere sostitutivo statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. L’obbligo di comunicazione è un principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) che le Regioni devono rispettare. Il potere sostitutivo statale, attivabile in caso di inerzia regionale, è esercitato con i presupposti e le garanzie procedurali previste dall’art. 120 Cost. e dall’art. 8 della legge n. 131/2003.

    Il principio

    Lo Stato può imporre alle Regioni obblighi informativi sull’esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale quando ciò sia funzionale al coordinamento della finanza pubblica. Il potere sostitutivo statale, per essere costituzionalmente legittimo, deve rispettare il principio di leale collaborazione e le garanzie procedurali previste dalla legge n. 131/2003 (audizione della Regione, termine per adempiere, nomina di un commissario).

    Domande e risposte

    Cosa succede se una Regione non dà esecuzione a una sentenza della Corte costituzionale che incide sulla sua finanza?

    Ai sensi dell’art. 20, co. 14-15, d.l. 98/2011, la Regione deve comunicare allo Stato le misure adottate. In caso di inerzia, lo Stato può esercitare il potere sostitutivo ex art. 120, co. 2, Cost., nominando un commissario che provvede in luogo della Regione, nel rispetto delle garanzie procedurali della legge n. 131/2003.

    Cosa è il potere sostitutivo statale?

    È il potere riconosciuto allo Stato dall’art. 120, secondo comma, Cost. di sostituirsi agli organi regionali o locali inadempienti per tutelare l’unità giuridica o economica della Repubblica, o nei casi di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica. Deve essere esercitato nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle procedure fissate dalla legge n. 131/2003.

    L’obbligo di comunicare l’esecuzione di sentenze costituzionali viola l’autonomia regionale?

    No, secondo la Corte. Si tratta di un principio di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente Stato-Regioni: lo Stato può fissare principì fondamentali che obbligano le Regioni a fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, anche in relazione all’esecuzione di pronunce costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 120/2012 – Decurtazione emolumenti accessori dipendenti pubblici in malattia: non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 71 del d.l. n. 112/2008, che riduce i trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici nei primi dieci giorni di ogni periodo di malattia. La misura è ragionevole, proporzionata e non viola il diritto alla retribuzione adeguata né la tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    L’art. 71 del decreto-legge n. 112/2008 (manovra estiva 2008) aveva introdotto una riduzione del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di ogni episodio di malattia: in quel periodo il lavoratore non percepisce gli emolumenti accessori (indennità, premi, ecc.), ma solo lo stipendio tabellare di base. La misura era stata introdotta per contrastare l’assenteismo nel settore pubblico. Il Tribunale di Livorno aveva dubitato della sua costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione: la riduzione del trattamento economico durante la malattia potrebbe violare il diritto alla retribuzione sufficiente, la tutela della salute e la parità di trattamento rispetto ai lavoratori privati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata sotto tutti i profili. Il trattamento economico fondamentale conservato durante la malattia garantisce la sufficienza della retribuzione. Il confronto con il settore privato non è pertinente, data la diversità strutturale dei due sistemi. La misura è proporzionata al legittimo obiettivo di riduzione dell’assenteismo nel pubblico impiego.

    Il principio

    Il legislatore può differenziare la disciplina del trattamento economico durante la malattia tra settore pubblico e privato, attesa la diversità strutturale dei due sistemi di impiego. La conservazione dello stipendio tabellare durante i primi dieci giorni di malattia soddisfa il requisito di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. La finalità di contrasto all’assenteismo è legittima e la misura è non sproporzionata.

    Domande e risposte

    Cosa percepisce il dipendente pubblico nei primi dieci giorni di malattia?

    Solo la retribuzione tabellare di base (stipendio fondamentale), senza gli emolumenti accessori (indennità di amministrazione, premi di produttività, compensi per lavoro straordinario, ecc.). Dopo il decimo giorno la retribuzione accessoria viene nuovamente corrisposta.

    Perché il confronto con i lavoratori privati non è rilevante?

    Perché il rapporto di pubblico impiego e quello privato sono strutturalmente diversi: fonti normative, finalità, sistemi retributivi e previdenziali sono differenti. La Corte ritiene che le due categorie non siano comparabili ai fini dell’art. 3 Cost. in questo contesto.

    La riduzione durante la malattia viola il diritto alla salute (art. 32 Cost.)?

    No, secondo la Corte. La misura non scoraggia il lavoratore pubblico dal rimanere a casa in caso di malattia, perché lo stipendio fondamentale viene comunque mantenuto. Il rischio di un effetto «presenteismo» (lavorare ammalati per non perdere l’accessorio) non è tale da rendere incostituzionale la norma.

    Norme collegate