Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 280/2012 – Inammissibilità della questione sul risarcimento del danno nel processo amministrativo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), in materia di termine di decadenza per la proposizione dell’azione risarcitoria autonoma. La questione era stata sollevata dal TAR Sicilia.

    Di cosa si tratta

    Il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) aveva introdotto, all’art. 30, comma 5, un termine di decadenza di centoventi giorni per proporre l’azione risarcitoria autonoma davanti al giudice amministrativo (cioè senza impugnare il provvedimento lesivo). Il TAR Sicilia riteneva questo termine eccessivamente breve e aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dubita della legittimità del termine di centoventi giorni per la proposizione dell’azione risarcitoria autonoma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per ragioni processuali legate alla motivazione dell’ordinanza di rimessione: il TAR non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, non essendo risultato chiaro se l’azione fosse stata proposta entro o oltre il termine contestato.

    Il principio

    La Corte Costituzionale può dichiarare inammissibile una questione di legittimità quando il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale. L’inammissibilità non pregiudica la possibilità di sollevare nuovamente la medesima questione in modo corretto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’azione risarcitoria autonoma nel processo amministrativo?

    Nel processo amministrativo è possibile chiedere il risarcimento del danno causato da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione sia congiuntamente all’impugnazione del provvedimento, sia autonomamente senza impugnarlo. Il Codice del processo amministrativo fissa per quest’ultima un termine di decadenza di centoventi giorni.

    Perché il TAR riteneva il termine di 120 giorni incostituzionale?

    Il TAR riteneva che il breve termine di decadenza limitasse eccessivamente il diritto dei cittadini di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati da atti illegittimi della PA, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

    L’inammissibilità significa che il termine è costituzionale?

    No. L’inammissibilità è una decisione di rito, non di merito. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità del termine, ma solo sul fatto che la questione non era stata correttamente formulata. La questione è stata poi riesaminata in successive pronunce.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 267/2012 – Legge di stabilità 2012 e Valle d’Aosta: cessata materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 102, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), sollevate dalla Regione Valle d’Aosta. La dichiarazione di cessata materia consegue a una modifica normativa sopravvenuta che ha rimosso il contrasto con l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 4, comma 102, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), ritenendo che incidesse illegittimamente sull’autonomia finanziaria e amministrativa regionale garantita dallo statuto speciale e dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. Nel corso del giudizio, sopravveniva una modifica normativa che rendeva priva di oggetto la contestazione regionale, determinando la cessata materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha impugnato l’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 10 della l. cost. n. 3/2001 (riforma Titolo V) e agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della l. cost. n. 4/1948 (statuto Valle d’Aosta).

    La decisione della Corte

    La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Regione e ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni relative all’art. 4, comma 102, della l. n. 183/2011. Le restanti questioni del medesimo ricorso restavano pendenti e sarebbero state decise separatamente.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la cessata materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio, sopravviene una modifica normativa che priva di contenuto la contestazione originaria, rendendo priva di oggetto la questione sollevata. In tal caso la Corte non pronuncia nel merito ma prende atto del venir meno dell’interesse alla decisione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra estinzione del giudizio e cessata materia del contendere?

    L’estinzione del giudizio (come nella sent. n. 266/2012) dipende da una rinuncia al ricorso seguita da accettazione. La cessata materia del contendere dipende invece da una modificazione oggettiva della situazione normativa che rende superflua la pronuncia nel merito, indipendentemente dalla volontà delle parti.

    Cosa prevedeva l’art. 4, comma 102, della legge di stabilità 2012?

    La disposizione impugnata riguardava aspetti finanziari o amministrativi che la Regione Valle d’Aosta riteneva lesivi della propria autonomia garantita dallo statuto speciale. La precisa portata della norma non è ricostruibile dalla sola ordinanza di cessata materia.

    Perché le altre questioni del ricorso della Valle d’Aosta sono state riservate a separate pronunce?

    La Regione aveva impugnato con un unico ricorso più disposizioni della legge di stabilità 2012. La Corte ha deciso parzialmente il ricorso, dichiarando cessata la materia su un articolo, e ha riservato la decisione sulle altre disposizioni impugnate a successive pronunce, che sarebbero intervenute in momenti diversi.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, rilevante per il rapporto tra normativa statale e autonomia della Regione Valle d’Aosta
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, invocato dalla Valle d’Aosta per contestare le disposizioni statali sulla finanza pubblica
  • Corte cost. n. 279/2012 – Riforma della scuola superiore e autonomia scolastica

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del d.l. n. 112/2008 (riforma della scuola superiore), sollevata dal TAR Lazio. La norma non viola i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di autonomia scolastica.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008, aveva avviato una riforma complessiva del sistema scolastico, prevedendo tra l’altro la riduzione del monte ore settimanale nelle scuole superiori e la revisione degli ordinamenti didattici. Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che delegava al Governo la riorganizzazione delle scuole secondarie superiori, ritenendo violati i principi costituzionali sull’autonomia scolastica e sul buon andamento della PA.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma delegante al Governo la riorganizzazione delle scuole secondarie superiori non viola i principi costituzionali indicati: l’autonomia scolastica riconosciuta dall’art. 117 Cost. non è illimitata, e le norme generali sull’istruzione restano di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Le norme generali sull’istruzione, compresa la riorganizzazione degli ordinamenti delle scuole superiori, sono materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. L’autonomia scolastica riconosciuta alle singole istituzioni non esclude la facoltà del legislatore statale di riformare il sistema.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la riforma del 2008 per le scuole superiori?

    La riforma, attuata con i decreti del Presidente della Repubblica del 2010, ha ridisegnato i percorsi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, riducendo il numero degli indirizzi e il monte ore settimanale, con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare la qualità dell’offerta formativa.

    Le scuole hanno autonomia rispetto alle riforme statali?

    Le scuole godono di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca ai sensi del d.P.R. n. 275/1999, ma questa autonomia si esercita nell’ambito degli ordinamenti stabiliti dallo Stato. Le istituzioni scolastiche non possono derogare alle norme generali sull’istruzione fissate dal legislatore statale.

    Perché il TAR aveva sollevato la questione?

    Il TAR Lazio era stato adito da insegnanti e sindacati che contestavano la legittimità della delega legislativa al Governo per riorganizzare le scuole superiori, ritenendo che la norma fosse troppo generica e lesiva dell’autonomia scolastica e dei principi di buon andamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 266/2012 – Medicina penitenziaria Valle d’Aosta: estinzione del giudizio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo contro la legge della Regione Valle d’Aosta n. 11/2011 in materia di medicina e sanità penitenziaria. L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11/2011, che disciplinava l’esercizio delle funzioni regionali in materia di medicina e sanità penitenziaria (trasferite alla Regione ai sensi del d.lgs. n. 192/2012). Il Governo contestava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. e dell’art. 4, comma 2, della legge costituzionale n. 4/1948 (statuto speciale Valle d’Aosta). Il giudizio si è estinto perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 maggio 2011, n. 11, in riferimento agli artt. 4, comma 2, della legge cost. n. 4/1948 (statuto Valle d’Aosta), 117, terzo comma, e 81 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio, in conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’accettazione della Regione. L’estinzione non comporta alcuna pronuncia nel merito sulla conformità costituzionale della legge regionale impugnata.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento; se il resistente accetta la rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza entrare nel merito delle questioni sollevate. L’estinzione non produce effetti sulla validità della legge regionale.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Il testo della pronuncia non esplicita le ragioni della rinuncia. In via generale, la rinuncia al ricorso governativo avviene quando sopravviene un accordo politico-istituzionale tra Stato e Regione, oppure quando la Regione modifica la norma impugnata rendendola conforme ai parametri statali, oppure ancora per valutazioni di opportunità processuale.

    Cosa significa «estinzione del giudizio» nel processo costituzionale?

    L’estinzione è un modo anomalo di chiusura del processo costituzionale, diverso dalla pronuncia nel merito. Non accerta la legittimità né l’illegittimità della norma: la legge regionale rimane in vigore, ma il giudizio si chiude senza che la Corte si pronunci sul suo contenuto.

    Qual era il contenuto della legge Valle d’Aosta n. 11/2011?

    La legge regionale disciplinava l’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria, trasferite alla Regione Valle d’Aosta con il d.lgs. n. 192/2012 in attuazione delle norme di attuazione dello statuto speciale. L’art. 3 impugnato ne definiva l’organizzazione operativa.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il terzo comma elenca le materie di competenza concorrente, tra cui la tutela della salute, rilevante per la sanità penitenziaria
  • Corte cost. n. 278/2012 – Caccia, foreste e ambiente nella Provincia autonoma di Bolzano

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    La Corte Costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14/2011 in materia di caccia, pesca, foreste e ambiente: alcune norme dichiarate illegittime, altre non fondate, una parte estinta per rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 14 del 12 dicembre 2011, contenente norme su caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio e urbanistica. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni, in particolare quelle in materia di caccia, che secondo lo Stato violavano la normativa statale di recepimento delle direttive europee sulla conservazione degli habitat naturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 11 e 15, e 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14, in riferimento agli artt. 4 e 8, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), e all’art. 117, secondo comma, lettera s), e primo comma, della Costituzione, in relazione alle direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato illegittimi alcuni commi dell’art. 2 per violazione della normativa statale e europea sulla conservazione degli habitat e della fauna selvatica; 2) dichiarato non fondate le questioni relative alla cesena e al tordo bottaccio e alla normativa sugli habitat; 3) dichiarato estinto il processo per le questioni relative all’art. 2, comma 15, a seguito di rinuncia parziale al ricorso da parte del Governo. Il Presidente del Consiglio aveva accettato alcune modifiche apportate dalla Provincia durante il giudizio.

    Il principio

    Anche le Province autonome con competenze legislative primarie in materia di caccia e fauna selvatica devono rispettare i limiti posti dalla normativa statale di attuazione delle direttive europee sulla conservazione degli habitat naturali. Le deroghe al calendario venatorio sono ammissibili solo nei limiti consentiti dalla direttiva 2009/147/CE.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono stabilire autonomamente il calendario venatorio?

    Sì, nelle materie di loro competenza primaria le Province autonome hanno ampi poteri, ma devono rispettare i limiti imposti dalla normativa statale di recepimento delle direttive europee sulla protezione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali.

    Cosa sono le direttive «Habitat» e «Uccelli»?

    Sono due direttive europee fondamentali per la protezione della biodiversità: la direttiva 92/43/CEE riguarda la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche; la direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) riguarda la protezione degli uccelli selvatici e pone limiti alla caccia.

    Perché il Governo ha rinunciato in parte al ricorso?

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato alcune delle disposizioni impugnate durante il giudizio. Il Governo ha accettato le modifiche e rinunciato parzialmente al ricorso per quella parte, portando all’estinzione del processo limitatamente a quelle questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2012 – Maggior gettito IVA e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana sull’art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), che destinava il maggior gettito IVA derivante da accertamenti effettuati in anni precedenti all’erario statale, anziché alla Regione. La Corte ha ritenuto che la norma non violasse lo statuto siciliano né il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Lo statuto della Regione siciliana attribuisce alla Regione una quota dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, compresa l’IVA. La legge di stabilità 2012 aveva previsto che il maggior gettito IVA derivante da accertamenti relativi a periodi di imposta precedenti al 2012 andasse interamente all’erario statale. La Regione siciliana impugnò questa disposizione, ritenendola lesiva della propria autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in riferimento all’art. 36 del r.d.lgs. n. 455/1946 (statuto siciliano, convertito in legge costituzionale) e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la norma statale non violasse le disposizioni statutarie della Regione siciliana in materia di compartecipazione ai tributi erariali. Il maggior gettito derivante da attività di accertamento di anni precedenti poteva essere legittimamente destinato all’erario statale senza ledere l’autonomia finanziaria regionale.

    Il principio

    Le norme statutarie che attribuiscono alla Regione siciliana quote di tributi erariali si riferiscono al gettito ordinario riscosso nell’ambito territoriale regionale; il legislatore statale può disciplinare diversamente le maggiori entrate derivanti da recuperi di evasione su periodi pregressi, senza violare l’autonomia finanziaria regionale garantita dallo statuto speciale.

    Domande e risposte

    Qual è il regime fiscale speciale della Regione siciliana?

    Lo statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455/1946, convertito in legge costituzionale dalla l. cost. n. 2/1948) attribuisce alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, con alcune eccezioni. L’art. 36 dello statuto costituisce la base giuridica dell’autonomia finanziaria siciliana.

    Cosa prevede l’art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012?

    La disposizione impugnata prevedeva che il maggior gettito IVA derivante da attività di accertamento e riscossione coattiva effettuate nell’anno 2012 ma riferite a periodi d’imposta antecedenti fosse versato all’erario statale, escludendo così la Regione siciliana dalla partecipazione a tali entrate straordinarie.

    Il principio di leale collaborazione era rispettato?

    La Corte ha ritenuto di sì. Il principio di leale collaborazione impone un coordinamento tra Stato e Regioni, ma non vieta al legislatore statale di disciplinare le modalità di ripartizione delle entrate erariali straordinarie, purché la scelta non sia arbitraria o discriminatoria nei confronti della Regione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il rapporto tra statuto speciale siciliano e competenza legislativa statale in materia tributaria rileva per il riparto delle entrate erariali
    • Art. 119 della Costituzione — disciplina l’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, rilevante per il sistema di compartecipazione ai tributi erariali
  • Corte cost. n. 277/2012 – Illegittimità della privatizzazione dell’Ordine Mauriziano e successione nelle obbligazioni

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma statale (art. 1, comma 1349, legge n. 296/2006) nella parte in cui escludeva che l’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succedesse all’Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la privatizzazione. È stata dichiarata illegittima anche una norma regionale piemontese connessa.

    Di cosa si tratta

    L’Ordine Mauriziano, ente ospedaliero storico torinese, è stato privatizzato con un decreto-legge del 2004, con trasferimento delle funzioni sanitarie all’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Diversi creditori (fornitori, dipendenti) avevano contratto rapporti con l’Ordine dopo la privatizzazione e non riuscivano a ottenere il pagamento né dall’Azienda né dall’Ordine. La Corte d’appello di Torino ha sollevato la questione di legittimità della norma che escludeva la successione nelle obbligazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 97, 102, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. Le norme creavano una situazione in cui i creditori dell’Ordine Mauriziano non potevano soddisfarsi né nei confronti dell’Ordine (privo di risorse) né dell’Azienda (esclusa dalla successione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 39/2004; 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1349, della legge n. 296/2006, nella parte in cui esclude che l’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano succeda all’Ordine nelle obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 277/2004, e nella parte in cui non prevede le modalità di soddisfazione di tali creditori.

    Il principio

    Quando lo Stato dispone la privatizzazione di un ente pubblico trasferendo funzioni a un soggetto diverso, deve garantire ai creditori la possibilità di soddisfarsi, pena la violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione. Una norma che lascia i creditori privi di qualsiasi referente solvibile è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è l’Ordine Mauriziano?

    L’Ordine Mauriziano è un antico ente ospedaliero di Torino, istituito nel 1572 da Emanuele Filiberto di Savoia. Con la riforma del 2004 le funzioni sanitarie sono state trasferite a un’azienda sanitaria pubblica, mentre l’Ordine ha mantenuto personalità giuridica privatistica per la gestione del patrimonio storico.

    Perché i creditori si trovavano in una situazione impossibile?

    La norma impugnata escludeva che l’Azienda sanitaria succedesse nelle obbligazioni dell’Ordine, mentre l’Ordine stesso era stato svuotato di risorse. I creditori non potevano soddisfarsi né da un soggetto né dall’altro, in violazione del loro diritto di credito.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    L’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino deve rispondere delle obbligazioni sorte dopo la privatizzazione del 2004, garantendo ai creditori un referente solvibile per il soddisfacimento dei propri diritti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 276/2012 – Incompatibilità del sindaco e tutela giurisdizionale dell’elettore

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in materia di incompatibilità dei sindaci. La norma non viola i diritti di accesso alle cariche pubbliche e alla tutela giurisdizionale.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino elettore aveva convenuto in giudizio il Sindaco di Azzano Decimo per accertarne l’incompatibilità sopravvenuta a mantenere la carica. Il giudizio aveva ad oggetto l’applicazione dell’art. 63, comma 1, n. 4, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che prevede cause di incompatibilità per i titolari di cariche elettive locali. La Corte d’appello di Trieste aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 3, 51 e 24 della Costituzione, nel corso di un procedimento promosso da un cittadino elettore per accertare l’incompatibilità del Sindaco di Azzano Decimo.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La norma del TUEL che disciplina le incompatibilità dei sindaci non viola né il principio di uguaglianza, né il diritto di accesso alle cariche pubbliche, né il diritto alla tutela giurisdizionale, essendo finalizzata a garantire l’imparzialità e il buon funzionamento degli enti locali.

    Il principio

    Le cause di incompatibilità per le cariche elettive locali rispondono a esigenze di imparzialità dell’azione amministrativa costituzionalmente fondate, e non ledono il diritto di accesso alle cariche pubbliche né la tutela giurisdizionale dei cittadini.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cause di incompatibilità per i sindaci?

    Sono situazioni in cui la stessa persona non può contemporaneamente ricoprire la carica di sindaco e svolgere determinati ruoli o avere determinati interessi, per evitare conflitti di interesse. Sono elencate nell’art. 63 del TUEL.

    Chi può agire per far valere l’incompatibilità del sindaco?

    Secondo il TUEL, qualsiasi cittadino elettore del comune può promuovere l’azione giudiziaria per l’accertamento dell’incompatibilità di un amministratore locale.

    Cosa succede se viene accertata l’incompatibilità?

    Il giudice ordina la rimozione della causa di incompatibilità entro un termine, trascorso il quale, in caso di inottemperanza, l’amministratore decade dalla carica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2012 – Pensione di anzianità e retribuzione convenzionale per lavoro in Svizzera

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che imponeva il calcolo della pensione di anzianità sulla retribuzione convenzionale rideterminata in base alle aliquote contributive svizzere, anziché sulla retribuzione effettivamente percepita. Non sussisteva violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore aveva prestato servizio in Svizzera e successivamente chiesto all’INPS la liquidazione della pensione di anzianità sulla base della retribuzione reale percepita durante il lavoro all’estero. L’INPS aveva invece applicato una retribuzione figurativa (convenzionale), ricalcolata in proporzione alle più basse aliquote contributive svizzere, risultando inferiore alla retribuzione effettiva. La Corte di cassazione, investita del ricorso dell’INPS, sollevò questione di costituzionalità della norma che imponeva tale meccanismo di rideterminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma impugnata non violasse l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. Il meccanismo di rideterminazione della retribuzione convenzionale per i periodi di lavoro all’estero non integrava una violazione del diritto al giusto processo né dei diritti convenzionali invocati.

    Il principio

    La norma che impone il calcolo della pensione di anzianità sulla base di una retribuzione convenzionale rideterminata in proporzione alle aliquote contributive del paese di lavoro estero (nella specie, la Svizzera) non viola l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU, rientrando nella discrezionalità del legislatore nella disciplina dei meccanismi previdenziali per i lavoratori emigrati.

    Domande e risposte

    Perché l’INPS ricalcola la retribuzione per i periodi di lavoro in Svizzera?

    Le aliquote contributive svizzere erano più basse di quelle italiane. La norma impugnata prevedeva che, ai fini pensionistici italiani, la retribuzione percepita in Svizzera venisse «rideterminata» in proporzione al diverso peso contributivo, risultando in un importo inferiore alla retribuzione effettiva e quindi in una pensione più bassa di quella calcolata sulla retribuzione reale.

    Cosa prevede l’art. 6 CEDU invocato come parametro interposto?

    L’art. 6 CEDU garantisce il diritto a un equo processo davanti a un tribunale indipendente e imparziale. In materia di diritti patrimoniali (come le prestazioni previdenziali), la CEDU esige che la loro determinazione avvenga con procedure giudiziarie conformi agli standard convenzionali, ma non impone un determinato metodo di calcolo delle prestazioni.

    Chi ha sollevato la questione e perché la Cassazione ha rimesso la questione alla Corte?

    La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel giudizio promosso dall’INPS contro la sentenza d’appello che aveva dato ragione al pensionato. La Corte di cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sulla compatibilità della norma con la CEDU, rimettendola alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il primo comma vincola la legislazione statale al rispetto dei trattati internazionali, tra cui la CEDU, che funge da parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale
  • Corte cost. n. 263/2012 – Ordine Mauriziano di Torino: riorganizzazione sanitaria e proprietà privata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla legge regionale piemontese n. 39/2004 (istituzione dell’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano) e non fondata quella relativa al d.l. n. 277/2004 e alla legge finanziaria 2007, sull’ente storico Ordine Mauriziano di Torino. La ristrutturazione dell’ente non violava i diritti patrimoniali della Fondazione.

    Di cosa si tratta

    L’Ordine Mauriziano era un ente storico ospedaliero torinese. Nel 2004 il legislatore statale (d.l. n. 277/2004) e quello regionale (l.r. Piemonte n. 39/2004) ne avviarono la ristrutturazione, separando la gestione ospedaliera (affidata a una nuova Azienda ospedaliera pubblica) dall’eredità patrimoniale (affidata a una Fondazione). La Fondazione Ordine Mauriziano contestò questa operazione davanti al Tribunale di Torino, che sollevò questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. e della XIV disposizione finale Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Piemonte n. 39/2004, degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 277/2004 (convertito dalla l. n. 4/2005) e dell’art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nonché alla XIV disposizione finale della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) inammissibile la questione relativa agli artt. 1 e 2 della l.r. Piemonte n. 39/2004; 2) non fondata la questione relativa agli artt. 1 e 2 del d.l. n. 277/2004 e all’art. 1, comma 1350, della l. n. 296/2006, ritenendo che la ristrutturazione dell’Ordine Mauriziano non violasse i diritti di proprietà e di iniziativa economica né la XIV disposizione finale Cost.

    Il principio

    Il legislatore può riorganizzare enti ospedalieri storici, separando la funzione sanitaria pubblica dalla gestione patrimoniale, senza violare i diritti di proprietà (art. 42 Cost.) e di iniziativa economica (art. 41 Cost.), a condizione che tale riorganizzazione persegua finalità di pubblico interesse e rispetti i principi di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cos’è l’Ordine Mauriziano di Torino?

    L’Ordine Mauriziano è un ente storico di origine medievale, collegato all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Gestiva da secoli ospedali a Torino. Con la riforma del 2004 la gestione ospedaliera venne affidata a un’azienda sanitaria pubblica, mentre la Fondazione conservò il patrimonio storico.

    Cosa prevede la XIV disposizione finale della Costituzione?

    La XIV disposizione finale della Costituzione stabilisce che i titoli nobiliari non sono riconosciuti e che coloro che li portarono prima del 28 ottobre 1922 possono aggiungere come parte del cognome il predicato nobiliare. Non vietava però di riformare enti storici originariamente connessi a ordini cavallereschi.

    Perché la questione sulla legge regionale è stata dichiarata inammissibile?

    La questione relativa alla legge regionale piemontese è risultata inammissibile per carenze nell’ordinanza di rimessione, che non aveva adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza della questione o la sua rilevanza nel giudizio a quo.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — tutela l’iniziativa economica privata, invocata dalla Fondazione per contestare la sottrazione della gestione ospedaliera
    • Art. 42 della Costituzione — tutela la proprietà privata, rilevante per la separazione del patrimonio dell’ente storico
  • Corte cost. n. 275/2012 – Energia da fonti rinnovabili e competenze della Provincia autonoma di Trento

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento contro il d.lgs. n. 28/2011 sull’energia da fonti rinnovabili. Le norme statali non violavano le competenze speciali riconosciute dallo Statuto del Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 28 del 2011 dava attuazione alla direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili. La Provincia autonoma di Trento contestava alcune disposizioni del decreto (artt. 5, comma 1, 6, commi 9 e 11, e 15, commi 3 e 4) ritenendo che invadessero le sue competenze legislative speciali garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 6, commi 9 e 11, e 15, commi 3 e 4, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per violazione degli artt. 4, 8, 9, 16, 80 e 81 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, nonché dell’art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento. Le disposizioni del d.lgs. n. 28/2011 in materia di autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile e di integrazione nel territorio sono espressione di una disciplina statale uniforme che non pregiudica le competenze speciali provinciali, le quali restano esercitabili nel rispetto dei principi fondamentali statali.

    Il principio

    Le norme statali di attuazione delle direttive europee in materia di energia da fonti rinnovabili prevalgono anche nei confronti delle Province autonome, purché rispettino le garanzie sostanziali dello Statuto speciale. Le Province autonome possono adattare la disciplina nel proprio territorio, ma non escluderne l’applicazione.

    Domande e risposte

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno più autonomia delle Regioni ordinarie in materia di energia?

    Sì, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome competenze legislative primarie e concorrenti più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materia di energia e ambiente. Tuttavia queste competenze trovano un limite nei principi fondamentali dell’ordinamento statale e negli obblighi europei.

    Cosa prevede il d.lgs. n. 28/2011 in materia di autorizzazioni?

    Il decreto disciplina le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo un procedimento unico semplificato e termini certi, in attuazione della direttiva 2009/28/CE.

    Perché la Provincia di Trento ha perso il ricorso?

    La Corte ha ritenuto che le norme impugnate non limitassero le competenze legislative provinciali, ma fissassero principi uniformi necessari per attuare gli obblighi europei. Le Province conservano comunque margini di adattamento nelle materie di propria competenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 274/2012 – Deroghe funerarie nei comuni montani e competenza statale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto n. 21/2011, che introduceva deroghe in materia funeraria per i comuni montani. La norma non violava la competenza esclusiva statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva modificato la propria legge in materia funeraria per consentire deroghe nei comuni montani, ad esempio riguardo ai requisiti delle strutture cimiteriali. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale lamentando la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 «Norme in materia funeraria», in materia di deroghe per i comuni montani), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto n. 21/2011. Le disposizioni regionali, disciplinando aspetti organizzativi e procedurali della materia funeraria in ambito montano, non invadevano la sfera di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Le Regioni possono adottare norme di adeguamento della disciplina funeraria alle specificità dei territori montani senza violare la competenza esclusiva statale, purché non interferiscano con i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia.

    Domande e risposte

    I comuni montani hanno una disciplina funeraria diversa?

    Sì, le Regioni possono prevedere deroghe e adattamenti alle specificità geografiche e demografiche dei comuni montani, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

    Quali sono i limiti della competenza regionale in materia funeraria?

    Le Regioni possono legiferare in materia funeraria come materia concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Non possono intervenire sulle materie di competenza esclusiva statale come la tutela della concorrenza o il coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa ha spinto il Governo a impugnare questa legge regionale?

    Il Governo temeva che le deroghe previste per i comuni montani potessero incidere su profili di competenza esclusiva statale. La Corte ha ritenuto invece che le norme regionali si limitassero ad adattamenti organizzativi legittimi.

    Norme collegate