Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 83/2012 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (Regione Abruzzo)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune norme della legge della Regione Abruzzo n. 49/2010, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, intervenuta dopo che la Regione aveva abrogato le disposizioni impugnate con la legge regionale n. 24/2011.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 5, comma 1, 11 e 12 della legge della Regione Abruzzo n. 49/2010, relativi all’utilizzo di personale con contratti flessibili e alle procedure di assunzione a tempo indeterminato nella Regione. Le norme erano state censurate per violazione degli artt. 81 (copertura finanziaria), 117 secondo comma lett. l) (ordinamento civile) e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) della Costituzione, per contrasto con i vincoli statali di contenimento della spesa per il personale e con il principio del pubblico concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 5 comma 1, 11 e 12 della l.r. Abruzzo n. 49/2010 in riferimento agli artt. 81 quarto comma e 117 secondo comma lett. l) e terzo comma Cost. Successivamente, con la l.r. Abruzzo n. 24/2011, la Regione aveva sostituito gli artt. 5 e 12 e abrogato l’art. 11, rendendo privo di oggetto il ricorso.

    La decisione della Corte

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso in data 10 novembre 2011. Poiché la Regione Abruzzo non si era costituita in giudizio, la rinuncia al ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

    Il principio

    Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, determina automaticamente l’estinzione del processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    La Regione Abruzzo aveva abrogato le norme impugnate con la legge regionale n. 24/2011, eliminando l’oggetto del contendere. In questi casi il Governo rinuncia al ricorso in quanto le disposizioni censurate non sono più in vigore e non producono più effetti.

    La rinuncia al ricorso ha effetti diversi se la parte resistente si è costituita?

    Sì. Se la parte resistente si è costituita, la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo solo se la controparte acconsente. Se invece non si è costituita, come nel caso in esame, la rinuncia determina automaticamente l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Questa pronuncia ha valore di precedente sul merito delle questioni?

    No. La dichiarazione di estinzione del processo non contiene alcuna valutazione nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Le questioni sul personale delle Regioni e sui vincoli alla spesa pubblica rimangono aperte per futuri ricorsi.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi pubblici, rilevante nel contesto delle censure sul personale regionale
    • Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica (terzo comma) e ordinamento civile (secondo comma, lett. l)
  • Corte cost. n. 57/2012 – Conflitto di attribuzioni tra Tribunale e Senato per insindacabilità parlamentare (caso Storace)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato che le dichiarazioni del senatore Storace — che offendevano il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano — rientravano nella insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Francesco Storace era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Roma per il delitto di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.), per commenti pubblicati sul proprio sito internet nel 2007. Il Senato della Repubblica aveva deliberato che tali opinioni erano insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale, ritenendo che la deliberazione del Senato menomasse le proprie attribuzioni giurisdizionali, aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Tribunale ordinario di Roma (ricorrente) contro Senato della Repubblica (resistente). Oggetto: deliberazione del Senato che dichiarava l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Storace. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivo (legittimazione del Tribunale come potere dello Stato e del Senato come organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà sull’insindacabilità) e oggettivo (esistenza di una lesione potenziale delle attribuzioni giurisdizionali). Ha quindi disposto la notifica del ricorso e dell’ordinanza al Senato, per la successiva trattazione nel merito.

    Il principio

    L’ordinanza che dichiara ammissibile un conflitto di attribuzioni non definisce il merito, ma verifica soltanto la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la sua proposizione. Il Senato ha legittimazione passiva in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia — detta insindacabilità — protegge la libertà di mandato parlamentare, ma si applica solo alle attività connesse con l’esercizio delle funzioni parlamentari, non a qualsiasi dichiarazione pubblica del parlamentare.

    Quando un parlamentare può rispondere penalmente per le proprie dichiarazioni?

    Quando le dichiarazioni non sono connesse con l’esercizio delle funzioni parlamentari (cd. nesso funzionale), il parlamentare risponde penalmente come qualsiasi cittadino. Nel caso Storace, il Tribunale riteneva che i commenti sul sito internet non avessero il nesso funzionale richiesto dall’art. 68 Cost.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzioni e incidente di costituzionalità?

    Nel conflitto di attribuzioni, due poteri dello Stato si contendono una sfera di competenza e la Corte stabilisce a chi spetta. Nell’incidente di costituzionalità, un giudice dubita della legittimità di una norma e rimette la questione alla Corte. Nel caso Storace, il Tribunale non contestava una norma, ma la deliberazione del Senato che invadeva la sua sfera giurisdizionale.

  • Corte cost. n. 56/2012 – Competenza funzionale TAR in materia di rifiuti e ius superveniens

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania, perché rivalutasse la rilevanza delle questioni alla luce dello ius superveniens: successive modifiche legislative avevano abolito la competenza funzionale centralizzata del TAR Lazio in materia di rifiuti, ripristinando la competenza dei TAR localmente competenti. Il TAR Campania aveva sollevato questione sulla costituzionalità dell’art. 135, comma 1, del codice del processo amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) aveva attribuito la competenza funzionale inderogabile al TAR Lazio, sede di Roma, su alcune controversie in materia ambientale e di rifiuti, sottraendole ai TAR localmente competenti. Il TAR Campania, investito di ricorsi contro provvedimenti regionali in materia di impianti di rifiuti, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione. Nell’ordinanza n. 56 erano riuniti tre giudizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania aveva dubitato della legittimità degli artt. 135, comma 1, lettera q), e 15, 16, del codice del processo amministrativo, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione. Il rimettente è il Tribunale amministrativo regionale della Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza alla luce dello ius superveniens: il legislatore aveva nel frattempo soppresso la competenza funzionale centralizzata del TAR Lazio sulle controversie in materia di rifiuti, restituendola ai TAR locali. Il rimettente doveva quindi verificare se le questioni rimanessero rilevanti.

    Il principio

    Quando intervengono modifiche normative rilevanti dopo la rimessione alla Corte costituzionale, la Corte può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del nuovo quadro normativo. Ciò assicura che la Corte non pronunci su questioni divenute nel frattempo irrilevanti per il giudizio principale.

    Domande e risposte

    Che cosa è la competenza funzionale inderogabile nei procedimenti amministrativi?

    La competenza funzionale inderogabile è una deroga ai normali criteri di riparto territoriale tra i vari TAR: alcune controversie sono riservate a un determinato tribunale (in questo caso il TAR Lazio) indipendentemente dal luogo dove l’atto impugnato ha effetti, per ragioni di concentrazione e uniformità decisionale.

    Perché il TAR Campania riteneva incostituzionale la competenza del TAR Lazio?

    Il rimettente sosteneva che la deroga alla competenza territoriale, per controversie aventi rilievo esclusivamente locale, non fosse sorretta da un adeguato fondamento giustificativo, violando l’art. 3 Cost. (ragionevolezza) e il principio del giudice naturale ex art. 25, primo comma, Cost.

    Come incide lo ius superveniens sulle questioni di costituzionalità?

    Se una norma impugnata viene modificata o abrogata dopo la rimessione, la Corte non può pronunciarsi nel merito senza che il giudice rimettente verifichi se le nuove disposizioni abbiano eliminato il problema sollevato. Per questo la Corte restituisce gli atti, così da evitare pronunce su questioni divenute astratte o superflue.

  • Corte cost. n. 82/2012 – Inammissibile la questione sul tasso alcolemico e cifre centesimali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Latisana sulla legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lettera a), del Codice della strada, interpretato nel senso di considerare rilevanti le cifre centesimali del tasso alcolemico. La norma era già stata depenalizzata prima della rimessione e la sanzione accessoria (sospensione della patente) non era più applicabile al caso, facendo venir meno la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Latisana dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui la giurisprudenza di legittimità considerava rilevanti ai fini del reato anche le cifre centesimali del tasso alcolemico, non espressamente indicate nel testo normativo. I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 32 Cost. e l’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 7 e 8 CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Latisana aveva sollevato questione, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., ai principi di ragionevolezza e certezza del diritto, nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 7 e 8 CEDU, della legittimità dell’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada nell’interpretazione che considerava significative le cifre centesimali del tasso alcolemico. Il rimettente sosteneva anche che l’art. 33 della legge n. 120/2010 avesse depenalizzato la disposizione, ma riteneva di dover comunque decidere sulla sanzione accessoria della sospensione della patente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La norma era già stata depenalizzata dalla legge n. 120/2010 prima della rimessione, e la nuova disciplina non prevedeva l’applicazione della sospensione della patente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Pertanto il giudice a quo non era chiamato ad applicare la norma censurata, con conseguente difetto del necessario requisito della rilevanza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non è concretamente chiamato ad applicare la disposizione censurata nel giudizio principale. Se la norma è stata depenalizzata e la sanzione accessoria non è applicabile ai fatti antecedenti la depenalizzazione, la rilevanza della questione viene meno e la rimessione è inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Perché conta la “rilevanza” della questione di costituzionalità?

    La legge n. 87/1953 (art. 23) richiede che la questione sia “rilevante”: il giudice deve effettivamente dover applicare la norma censurata per decidere il caso. Se la norma non si applica al caso concreto, la questione va dichiarata inammissibile, poiché l’eventuale pronuncia della Corte non avrebbe alcun effetto sul giudizio principale.

    Cosa cambiò con la legge n. 120/2010 sulla guida in stato di ebbrezza?

    La legge n. 120/2010 (art. 33) ha depenalizzato la fattispecie più lieve di guida in stato di ebbrezza (tasso tra 0,5 e 0,8 g/l, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a), trasformando la sanzione penale in sanzione amministrativa. Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge si applica la norma più favorevole (depenalizzazione), ma senza l’automatica applicazione delle sanzioni accessorie amministrative.

    Il principio dell’ubriachezza come “sfera della vita privata” invocato dal giudice aveva fondamento?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. Il rimettente aveva sostenuto che l’assunzione di alcolici rientrasse nella vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU; tuttavia la questione era inammissibile per difetto di rilevanza, e la Corte non ha quindi valutato questo argomento.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato dal rimettente per la disparità rispetto ad altre fattispecie penali stradali
    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, invocato in relazione all’autonomia individuale nelle scelte di vita
  • Corte cost. n. 32/2012 – Illegittimità di più norme della legge finanziaria regionale abruzzese 2011

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi quattro articoli della legge finanziaria regionale abruzzese 2011 (l.r. n. 1/2011): le norme su compensi straordinari per il personale della protezione civile post-sisma (art. 11), una norma finanziaria non meglio precisata (art. 16), la tariffa agevolata per il soccorso sanitario ai residenti (art. 75, comma 3) e la riduzione degli oneri associativi a carico di categorie professionali (art. 76, comma 1), per violazione di competenze statali e della libertà di associazione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato otto articoli della legge finanziaria reg. Abruzzo 2011 (l.r. n. 1/2011): quelli relativi a compensi straordinari del personale regionale della protezione civile (art. 11), norme finanziarie varie (artt. 16, 36, 47, 55, 63), tariffe del soccorso sanitario SUEM 118 (art. 75) e oneri associativi di categorie (art. 76). La Corte ha esaminato le questioni e ha dichiarato l’illegittimità di quattro articoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011). Parametri: artt. 3, 18, 23, 97, 117 e 120 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 26/2011). Giudice relatore: Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato illegittimo l’art. 11, perché la disciplina dei compensi per lavoro straordinario del personale della Protezione Civile nell’emergenza post-sisma rientra nella competenza esclusiva statale; 2) dichiarato illegittimo l’art. 16; 3) dichiarato illegittimo l’art. 75, comma 3, nella parte riguardante la riduzione della tariffa SUEM 118 per i residenti in Abruzzo e la relativa copertura a carico del fondo sanitario; 4) dichiarato illegittimo l’art. 76, comma 1, per violazione della libertà di associazione (art. 18 Cost.); 5) dichiarato estinto il giudizio sulle questioni relative all’art. 47.

    Il principio

    Le Regioni non possono legiferare sulle materie riservate allo Stato nemmeno con norme inserite nella legge finanziaria regionale: la competenza esclusiva statale in materia di protezione civile, di disciplina delle professioni e di tutela della concorrenza non può essere derogata da norme regionali, anche se inserite in un provvedimento di carattere finanziario. Le norme regionali che comprimono la libertà di associazione senza il consenso degli associati violano l’art. 18 Cost.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Abruzzo non poteva disciplinare i compensi della protezione civile post-sisma?

    Perché la gestione dell’emergenza sismica del 2009 era stata attribuita a strutture statali (Protezione Civile nazionale, Commissario delegato) con ordinanze statali. I compensi del personale operante in tale contesto rientrano nella competenza esclusiva statale in materia di protezione civile.

    Perché la tariffa ridotta del 118 per i residenti viola la Costituzione?

    Perché la riduzione della tariffa veniva coperta con risorse del fondo sanitario nazionale assegnate al SUEM 118 per garantire il servizio a tutti, non solo ai residenti. La norma creava una disparità di trattamento e alterava la destinazione vincolata delle risorse statali.

    Cosa è la libertà di associazione e perché è stata violata dall’art. 76?

    L’art. 18 Cost. garantisce a tutti il diritto di associarsi liberamente. L’art. 76, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 1/2011 modificava gli oneri associativi di categorie professionali senza il consenso degli associati, ledendo la libertà di associazione protetta dalla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2012 – Perdita automatica della potestà genitoriale per alterazione di stato incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 569 del codice penale nella parte in cui applicava automaticamente la perdita della potestà genitoriale (oggi responsabilità genitoriale) alla condanna per il delitto di alterazione di stato (art. 567, comma 2, c.p.), senza consentire al giudice alcuna valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 569 c.p. prevedeva che dalla condanna per il delitto di alterazione di stato ex art. 567 c.p. (ad esempio la dichiarazione di false generalità alle autorità di stato civile per attribuire a un bambino una filiazione diversa da quella reale) conseguisse di diritto la perdita della potestà genitoriale. Il Tribunale di Milano, giudicante nel procedimento penale a carico di M.L.F., ha sollevato questione di legittimità ritenendo che l’automatismo precludesse ogni considerazione dell’interesse della minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 569 del codice penale. Parametri: artt. 2, 3, 27 (comma 3), 30 e 31 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Milano, in composizione collegiale (r.o. n. 141/2011). Giudice relatore: Alessandro Criscuolo. Parti costituite: curatore speciale della minore M.N. (avv. Laura De Rui), Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 567, comma 2, c.p. consegue di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. Tutti gli altri profili restano assorbiti.

    Il principio

    L’applicazione automatica di pene accessorie che incidono sulla responsabilità genitoriale è incostituzionale quando esclude che il giudice possa valutare nel caso concreto l’interesse superiore del minore: l’automatismo penale non può travolgere la tutela del minore garantita dagli artt. 30 e 31 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è il reato di alterazione di stato (art. 567, comma 2, c.p.)?

    Consiste nell’alterare lo stato civile di un neonato mediante false dichiarazioni all’ufficiale dello stato civile o con altri mezzi fraudolenti, attribuendo al bambino una filiazione diversa da quella reale. È punito con la reclusione da tre a dieci anni.

    Dopo questa sentenza il giudice può non applicare la perdita della potestà?

    Sì. La sentenza elimina l’automatismo: il giudice deve valutare in concreto se la perdita della responsabilità genitoriale risponda all’interesse del minore, potendo non applicarla se tale interesse lo richiede.

    La stessa logica vale per altri automatismi penali sulle pene accessorie familiari?

    La Corte ha progressivamente esteso questo principio ad altri automatismi che escludono la valutazione giudiziale dell’interesse del minore: ogni pena accessoria che incida sulla responsabilità genitoriale deve poter essere modulata dal giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 55/2012 – Accreditamento strutture sanitarie Lazio ed estinzione del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso governativo contro la legge della Regione Lazio n. 6 del 2011 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Lo Stato aveva rinunciato integralmente all’impugnazione dopo che la Regione aveva modificato la propria normativa adeguandola alle censure governative, e la Regione aveva accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lazio n. 6 del 2011 aveva introdotto una nuova disciplina delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie private, consentendo in via transitoria la prosecuzione delle attività anche in assenza dei requisiti definitivi e attribuendo alle ASL (anziché alla Regione) la competenza ad indire la conferenza dei servizi. Il Governo aveva impugnato vari commi della legge per violazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, e 6, comma 5, della legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione. Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La Regione Lazio aveva abrogato e modificato le norme impugnate con la legge n. 12 del 2011, adeguandosi sostanzialmente ai rilievi governativi. Lo Stato aveva pertanto rinunciato integralmente al ricorso (con due atti successivi), e la Regione aveva formalmente accettato la rinuncia con delibera della Giunta regionale.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative. La modifica della normativa impugnata che recepisce le censure governative costituisce il presupposto tipico per la rinuncia del Governo al ricorso originario.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le strutture sanitarie quando il Governo rinuncia al ricorso?

    L’estinzione del processo significa che la normativa regionale novellata (quella che ha recepito le censure governative) rimane in vigore senza ulteriori contestazioni di costituzionalità. Le strutture sanitarie sono soggette alla nuova disciplina regionale che ha abrogato le norme più permissive.

    Chi ha la competenza a disciplinare l’accreditamento delle strutture sanitarie?

    La materia è di legislazione concorrente (tutela della salute, art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio. I livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m) spettano però allo Stato in via esclusiva.

    Che cos’è l’accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie?

    L’accreditamento provvisorio è un regime transitorio che consente alle strutture sanitarie di operare in convenzione con il Servizio sanitario nazionale in attesa del rilascio dell’accreditamento definitivo, subordinato al possesso di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi verificati dalla Regione.

  • Corte cost. n. 81/2012 – Inammissibile il conflitto sulla nomina degli assessori regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania contro le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che avevano annullato il decreto di nomina di un assessore, ritenendo violato il principio di equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta regionale. La Corte ha ribadito che i decreti di nomina degli assessori non sono “atti politici” insindacabili.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Giunta regionale della Campania aveva nominato un assessore di sesso maschile in sostituzione di uno dimissionario, lasciando nella Giunta una sola componente femminile. Il TAR e il Consiglio di Stato avevano annullato il decreto di nomina per violazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto regionale campano, che impone “il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini” nella Giunta. La Regione Campania aveva allora sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la nomina degli assessori fosse un atto politico insindacabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4502/2011 (e alla sentenza TAR Campania n. 1985/2011), sostenendo la violazione dell’art. 122, quinto comma, Cost., che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la nomina degli assessori. La Regione riteneva che questi decreti fossero atti politici non soggetti al sindacato del giudice amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile anche l’intervento in giudizio dell’avvocato Annarita Petrone (la ricorrente nel giudizio amministrativo). Il conflitto era inammissibile perché la questione riguardava in sostanza la correttezza dell’interpretazione operata dal giudice amministrativo circa la natura vincolante dell’art. 46 dello Statuto regionale, materia che non rientra nel sindacato della Corte costituzionale in sede di conflitto tra enti.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti non è lo strumento per contestare il modo in cui un giudice ha interpretato il diritto applicabile; esso presuppone che un organo dello Stato abbia invaso le sfere di competenza costituzionalmente attribuite a un altro soggetto. Quando la questione è se un atto regionale dovesse o meno rispettare una norma statutaria, il giudice amministrativo ha competenza a decidere e non vi è spazio per il conflitto.

    Domande e risposte

    La nomina degli assessori regionali è un atto politico insindacabile?

    No, secondo la giurisprudenza amministrativa confermata dalla Corte: i decreti di nomina degli assessori devono rispettare i criteri giuridici fissati dallo statuto regionale (tra cui la parità di genere), e sono quindi soggetti al sindacato del giudice amministrativo. Non rientrano negli “atti di governo” esclusi dalla giurisdizione ai sensi dell’art. 7 del codice del processo amministrativo.

    Cosa prevede il principio di equilibrata presenza di genere nella Giunta?

    L’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania richiede “il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini”. Secondo il Consiglio di Stato, questo non è un obiettivo meramente programmatico, ma un vincolo giuridico vincolante per il Presidente della Giunta al momento della nomina e della sostituzione degli assessori.

    Quali Regioni prevedono norme simili?

    Molte Regioni italiane hanno inserito nei propri statuti il principio di parità di genere nella composizione degli organi esecutivi, in attuazione dell’art. 51 Cost. (parità nell’accesso alle cariche elettive) e dell’art. 1 della l. cost. n. 3/2003 che ha inserito il principio di parità nei nuovi artt. 117 e 122 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 54/2012 – Divieto regionale di depositi di rifiuti radioattivi e competenza statale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui vietava l’installazione sul territorio regionale di depositi di materiali e rifiuti radioattivi anche in presenza di intesa con lo Stato. La materia è di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nessuna Regione può sottrarsi unilateralmente agli oneri di solidarietà connessi allo smaltimento di tali rifiuti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato una norma che vietava l’installazione sul proprio territorio di impianti nucleari e di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, consentendo deroghe solo previa intesa con lo Stato. La Corte ha già dichiarato incostituzionali norme analoghe di altre Regioni (Puglia, Basilicata, Campania) con la sentenza n. 331 del 2010 e della stessa Regione Molise con la sentenza n. 247 del 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e dell’art. 120, primo comma, della Costituzione. La Corte ha limitato il proprio esame alla parte riguardante i depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). La previsione dell’intesa nella norma regionale non è sufficiente a sanare il vizio, perché le modalità di collaborazione Stato-Regioni devono essere disciplinate dal legislatore statale competente, non da quello regionale. La censura ex art. 120 Cost. è rimasta assorbita.

    Il principio

    La disciplina dei materiali e rifiuti radioattivi spetta in via esclusiva al legislatore statale (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). Nessuna Regione può sottrarsi unilateralmente agli oneri di solidarietà connessi allo smaltimento di tali rifiuti, anche invocando motivazioni di protezione civile o tutela della salute: il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi non può essere risolto sul principio di autosufficienza delle singole Regioni.

    Domande e risposte

    Perché il voto referendario del 2011 sul nucleare non ha reso superflua questa sentenza?

    Il referendum del giugno 2011 ha abrogato le norme che consentivano la costruzione di nuovi impianti nucleari in Italia. La sentenza riguarda però la disciplina dei rifiuti radioattivi, che rimane vigente indipendentemente dall’esito referendario: i rifiuti radioattivi continuano a esistere e devono comunque essere stoccati e smaltiti.

    La Regione non può tutelare la salute dei propri cittadini vietando i depositi nucleari?

    La Corte ha chiarito che, in materia di rifiuti radioattivi, la competenza è esclusivamente statale e i poteri regionali non possono consentire interventi preclusivi che pregiudichino la corretta gestione dello smaltimento su scala nazionale. La tutela della salute in ambito regionale non legittima misure che rendano impossibile o gravemente difficile lo smaltimento di rifiuti pericolosi a livello nazionale.

    Che cosa significa che la previsione dell’intesa non salva la norma regionale?

    Le idonee forme di collaborazione tra Stato e Regioni in materia ambientale devono essere individuate e disciplinate dal legislatore statale competente. Se è la Regione a condizionare l’installazione di depositi a una propria intesa, sta di fatto esercitando un potere veto su una materia che non le appartiene, aggirando così il riparto costituzionale delle competenze.

  • Corte cost. n. 30/2012 – Illegittimità degli incentivi fiscali regionali sardi ai Comuni montani

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge finanziaria regionale sarda 2011, che concedevano crediti d’imposta alle imprese nei Comuni montani e istituivano corsi-concorso per la progressione di carriera del personale regionale, entrambi in contrasto con la competenza statale esclusiva e con i vincoli europei sugli aiuti di Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale sarda 2011 (l.r. n. 1/2011) prevedeva: (art. 3) un credito d’imposta del 20% delle imposte sui redditi o dell’IRAP pagate nel 2011 dalle imprese con sede nei Comuni montani sardi (fino a 10.000 euro per beneficiario); (art. 7, commi 1-3) procedure di selezione del personale regionale tramite corsi-concorso per la progressione di carriera. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della l.r. Sardegna n. 1/2011. Parametri: artt. 3, 23, 97, 117, commi 1, 2 (lett. e ed l) e 3, Cost.; artt. 3 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna (l.c. n. 3/1948); artt. 56 ss., 53 e 64 del TFUE (concorrenza e aiuti di Stato). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 28/2011). Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della l.r. Sardegna n. 1/2011; 2) dichiarato, in via conseguenziale, l’illegittimità anche dell’art. 7, comma 3-bis, della stessa legge (perché funzionale ai corsi-concorso dichiarati illegittimi).

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre agevolazioni fiscali (crediti d’imposta) a favore di imprese localizzate nel proprio territorio: tali misure, configurando aiuti di Stato in senso europeo e incidendo sulla materia della concorrenza e del sistema tributario, rientrano nella competenza esclusiva statale. Sono inoltre illegittime le norme regionali sui corsi-concorso per la carriera del personale che invadono la competenza statale in materia di ordinamento civile e del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

    Domande e risposte

    Una Regione può introdurre crediti d’imposta per le imprese nel proprio territorio?

    No, in linea di principio. I crediti d’imposta sulle imposte erariali rientrano nella materia tributaria e della concorrenza, di competenza statale esclusiva. Inoltre, nel caso, la misura configurava un aiuto di Stato potenzialmente contrario agli artt. 56 e seguenti del TFUE.

    Perché anche l’art. 7, comma 3-bis, è stato dichiarato illegittimo?

    La Corte lo ha dichiarato illegittimo «in via conseguenziale» ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953: quella disposizione era strettamente strumentale all’attuazione dei corsi-concorso vietati e non poteva sopravvivere alla loro caducazione.

    Cosa sono i corsi-concorso e perché sono stati vietati?

    Sono procedure selettive interne per la progressione di carriera del personale regionale. La Corte ha ritenuto che la disciplina regionale violasse la competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione del lavoro pubblico (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2012 – Codice del turismo incostituzionale per invasione della competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in larga parte incostituzionale il d.lgs. n. 79/2011 (cosiddetto “Codice del turismo”), che aveva tentato di disciplinare organicamente la materia del turismo a livello statale. Il turismo è materia di competenza residuale delle Regioni dopo la riforma del Titolo V: lo Stato non può adottare una disciplina organica come se fosse di competenza esclusiva.

    Di cosa si tratta

    Con il d.lgs. n. 79/2011 il Governo aveva approvato un “codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, regolando in modo organico e nel dettaglio materie come le agenzie di viaggio, i contratti turistici, i servizi di accoglienza e le imprese turistiche. Le Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto avevano impugnato la norma sostenendo che il turismo, dopo la riforma costituzionale del 2001, è materia residuale regionale, non statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più Regioni hanno impugnato il d.lgs. n. 79/2011 in riferimento agli artt. 76, 77 primo comma, 117 terzo e quarto comma, e 118 primo comma Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Le ricorrenti hanno sostenuto che lo Stato abbia disciplinato organicamente il turismo – materia residuale regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma Cost. – senza i presupposti per l’attrazione in sussidiarietà e senza adeguato coinvolgimento delle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79/2011, nella parte in cui approvava numerosi articoli del codice che disciplinavano materie di competenza regionale (agenzie di viaggio, imprese turistiche, contratti, strutture ricettive, ecc.), per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. (eccesso di delega) e dell’art. 117, quarto comma, Cost. (competenza residuale regionale in materia di turismo). Alcune questioni sono state dichiarate inammissibili; altre – relative ad aspetti di competenza statale – sono state ritenute infondate.

    Il principio

    Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), il turismo è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni. Lo Stato può intervenire solo per disciplinare profili di propria competenza esclusiva o concorrente (come la tutela della concorrenza), o in base al principio di sussidiarietà se sussistono specifiche esigenze unitarie. Non può adottare un codice organico dell’intera materia turistica senza il necessario rispetto della competenza regionale e senza le forme di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Il turismo è sempre stata una materia regionale?

    No. Prima della riforma del 2001, il turismo era materia di competenza legislativa concorrente (con legge-quadro statale e legislazione regionale di dettaglio). Con la riforma del Titolo V è diventato materia residuale regionale, non più elencata in Costituzione come concorrente né come esclusiva statale.

    Cosa è sopravvissuto del Codice del turismo dopo la sentenza?

    Sono rimasti in vigore solo quegli articoli che riguardavano materie di competenza statale (come l’attuazione della direttiva 2008/122/CE sui contratti di multiproprietà) o che la Corte ha ritenuto espressione della competenza concorrente. Tutte le disposizioni che disciplinavano organicamente il mercato del turismo in aree di competenza regionale sono state annullate.

    Le Regioni possono disciplinare il turismo senza nessun limite?

    No. Le Regioni hanno competenza residuale, ma devono rispettare i limiti derivanti dall’ordinamento comunitario, dalla tutela della concorrenza (materia esclusiva statale) e dai principi fondamentali che lo Stato può comunque fissare nelle materie di propria competenza concorrente connesse al turismo (es. ordine pubblico, lavoro).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; il turismo rientra nella competenza residuale regionale (quarto comma)
  • Corte cost. n. 53/2012 – Incarichi fiduciari del Presidente del Consiglio regionale e buon andamento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2011, che consentiva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi di una professionalità esterna scelta esclusivamente sulla base di rapporti fiduciari, senza alcun criterio selettivo alternativo. La norma violava gli artt. 3 e 97 della Costituzione per irragionevolezza e lesione del buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva modificato la propria legge sull’organizzazione regionale aggiungendo una norma che permetteva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi del supporto di una professionalità esterna, scelta in base a soli criteri fiduciari, senza limiti temporali, senza criteri di qualificazione professionale alternativi e senza specificare il contenuto dell’incarico, rinviando a una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Il rimettente è il Governo in via principale (conflitto di attribuzioni).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La norma consentiva la selezione del collaboratore esterno del tutto in assenza di criteri di professionalità e competenza alternativi a quelli fiduciari, non stabiliva alcun termine di cessazione dell’incarico (nemmeno alla fine del mandato del Presidente) e rimetteva a futura delibera la definizione del contenuto dell’incarico. Tale indeterminatezza viola il buon andamento della pubblica amministrazione. La questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), è stata assorbita.

    Il principio

    Le Regioni possono prevedere collaborazioni esterne fiduciarie per i propri organi politici in deroga ai criteri statali, purché stabiliscano in alternativa altri criteri di valutazione della professionalità e competenza dei collaboratori. Non è ammissibile una norma che rimetta la scelta al solo criterio fiduciario, senza limiti temporali né criteri selettivi alternativi, perché ciò apre la strada a usi clientelari delle esternalizzazioni.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono assumere collaboratori esterni senza concorso?

    Sì, ma solo nel quadro degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, a condizione che esistano criteri di selezione che garantiscano la professionalità dei collaboratori. La mera fiduciarietà non è sufficiente: occorre che accanto al carattere fiduciario vi siano requisiti oggettivi di competenza.

    Qual è la differenza tra questa norma e quelle giudicate legittime dalla Corte?

    Nelle pronunce precedenti (es. sentenza n. 7 del 2011 sulla Liguria), la Corte ha giudicato legittime norme che, pur derogando ai criteri statali, prevedevano criteri alternativi come pregresse esperienze istituzionali, incarichi di responsabilità triennale o consulenza qualificata. La norma piemontese non prevedeva alcun criterio alternativo.

    Perché l’assenza di un termine finale dell’incarico aggrava il vizio?

    Gli uffici di diretta collaborazione sono per natura temporanei e connessi con la permanenza in carica dell’organo politico. Consentire che l’incarico sopravviva al mandato dell’organo che lo ha conferito senza specifiche ragioni aggiunge un ulteriore elemento di irragionevolezza alla norma.