Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 90/2012 – Incostituzionale la norma della Regione Trentino-Alto Adige sui concorsi pubblici interni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 5, comma 5-ter, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/2000, aggiunto dalla legge regionale n. 4/2011, che consentiva di derogare al limite del 50% dei posti riservati all’interno per le progressioni verticali del personale regionale, violando i principi fondamentali statali sul pubblico concorso. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla lettera a) dello stesso articolo.

    Di cosa si tratta

    La normativa statale (d.lgs. n. 150/2009, art. 24, e d.lgs. n. 165/2001, art. 52, comma 1-bis) impone che le progressioni tra aree avvengano tramite concorso pubblico, con una riserva massima del 50% a favore del personale interno. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige aveva introdotto una disposizione che consentiva di derogare a tale limite del 50% per le “professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale”, aprendo così la strada a riserve più elevate per il personale interno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. Trentino-Alto Adige n. 4/2011 (che aggiungeva il comma 5-ter all’art. 5 della l.r. n. 3/2000), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., sostenendo che la norma violasse il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) e i principi fondamentali della legislazione statale sull’accesso agli impieghi pubblici (d.lgs. n. 150/2009 e d.lgs. n. 165/2001).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5-ter, della l.r. Trentino-Alto Adige n. 3/2000, aggiunto dall’art. 4 comma 1 lett. b) della l.r. n. 4/2011. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla lett. a) dello stesso articolo, che era stata oggetto di modifiche legislative successive che ne avevano sanato i profili di illegittimità.

    Il principio

    Il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi pubblici e per le progressioni tra aree (art. 97 Cost.) ammette deroghe solo in casi limitati e con criteri rigorosi. Il limite del 50% per la riserva al personale interno nelle progressioni verticali costituisce un principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che vincola anche le Regioni autonome nei limiti della loro speciale autonomia.

    Domande e risposte

    Perché il limite del 50% è così importante nel pubblico impiego?

    Il limite serve a garantire che il reclutamento nella pubblica amministrazione avvenga prevalentemente per concorso aperto, in attuazione dell’art. 97 Cost. Senza tale limite le Regioni potrebbero riservare quasi tutti i posti disponibili al personale già in servizio, svuotando di fatto il principio del concorso pubblico e favorendo la stabilizzazione di personale precario in modo non trasparente.

    Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia di personale?

    Le Regioni a statuto speciale, come il Trentino-Alto Adige, godono di una più ampia autonomia legislativa, ma devono comunque rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, anche nelle materie di propria competenza. La Corte ha ritenuto che il limite del 50% costituisca un tale principio fondamentale, non derogabile neppure dalla Regione autonoma.

    Cosa si intende per “progressione verticale” nel pubblico impiego?

    La progressione verticale è il passaggio di un dipendente pubblico da un’area funzionale a un’altra di livello superiore (es. da area B ad area C), che comporta un cambiamento di inquadramento e di mansioni. È distinta dalla “progressione orizzontale” (aumento di stipendio all’interno della stessa area) e richiede procedure selettive più rigorose.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 89/2012 – Estinzione del processo sulla distanza minima tra aerogeneratori (Campania)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro la legge campana che fissava una distanza minima di 800 metri tra aerogeneratori eolici, a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato e dell’accettazione da parte della Regione Campania, dopo che la norma impugnata era stata abrogata dalla legge regionale n. 1/2012.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva adottato una norma che fissava una distanza minima di 800 metri tra ciascun aerogeneratore e quello più vicino già esistente o già autorizzato. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che tale distanza fissa limitasse indebitamente l’installazione di impianti eolici, in violazione del diritto UE sulle energie rinnovabili e dei principi fondamentali statali in materia di produzione di energia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge regionale Campania n. 11/2011, in riferimento all’art. 117 Cost. (primo e secondo comma, lett. a), per contrasto con i principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità in materia di autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili, e al terzo comma per violazione dei principi fondamentali in materia di produzione di energia fissati dalle linee guida ministeriali del 10 settembre 2010.

    La decisione della Corte

    L’Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso il 19 marzo 2012, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2012, dopo che la Regione Campania aveva abrogato la norma impugnata con l’art. 52, comma 15, della l.r. n. 1/2012. La Regione Campania ha accettato la rinuncia nell’udienza del 20 marzo 2012. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.

    Il principio

    Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della parte costituita comporta l’estinzione del processo. L’abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, unita al recesso del ricorrente, priva di oggetto il giudizio e determina l’estinzione senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la norma sulla distanza tra aerogeneratori?

    Perché le linee guida nazionali sugli impianti da fonti rinnovabili (d.m. 10 settembre 2010, recepito dal d.lgs. n. 28/2011) escludono limitazioni e contingentamenti indiretti attraverso distanze fisse stabilite per legge, preferendo invece l’individuazione di aree inidonee mediante apposita istruttoria caso per caso.

    La Campania può ancora porre limiti alle distanze tra aerogeneratori?

    Le Regioni possono individuare aree inidonee per ragioni ambientali o paesaggistiche, ma devono farlo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla normativa statale e delle linee guida nazionali, che privilegiano la valutazione caso per caso rispetto a distanze fisse prestabilite per legge.

    La sentenza ha valutato se la distanza di 800 metri fosse o meno eccessiva?

    No. La dichiarazione di estinzione del processo non contiene alcuna valutazione nel merito della legittimità della distanza minima. La questione è rimasta aperta per futuri ricorsi su norme analoghe.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il rispetto degli obblighi comunitari (primo comma) e la competenza concorrente in materia di produzione di energia (terzo comma)
  • Corte cost. n. 62/2012 – Acquedotto pugliese e gestione del servizio idrico integrato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Puglia n. 11 del 2011 (Gestione del servizio idrico integrato – Costituzione dell’Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese – AQP»), tra cui l’art. 2, comma 1, l’art. 5 e l’art. 9, comma 1, per violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione. La norma regionale prevedeva l’assunzione diretta del personale dell’Acquedotto pugliese senza concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato una legge per disciplinare la gestione del servizio idrico integrato e la trasformazione dell’Acquedotto pugliese in azienda pubblica regionale. Il provvedimento prevedeva, tra l’altro, il trasferimento diretto del personale e la gestione del servizio in forme che il Governo riteneva lesive delle competenze statali e del principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, con due ricorsi (nn. 81 e 83 del 2011), per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione. Ricorsi governativi in via principale, riuniti dalla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2011 per violazione dell’art. 97 della Costituzione: le norme prevedevano assunzioni senza concorso pubblico, senza alcuna ragione straordinaria giustificatrice. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’art. 5, comma 6, lettera g), in quanto abrogato dopo la proposizione del ricorso.

    Il principio

    L’accesso agli impieghi nelle aziende pubbliche regionali deve avvenire mediante concorso pubblico, salvo che ricorrano peculiari e straordinarie ragioni di servizio specificamente indicate dalla legge. L’assunzione diretta di personale, senza procedure selettive e senza una giustificazione eccezionale, costituisce un privilegio indebito e viola l’art. 97 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cosa è l’Acquedotto pugliese?

    L’Acquedotto pugliese è il gestore del servizio idrico integrato nella Regione Puglia. Gestisce la captazione, il trattamento, la distribuzione dell’acqua potabile e la depurazione delle acque reflue per milioni di utenti. La legge n. 11 del 2011 ne aveva disposto la trasformazione in azienda pubblica regionale.

    Perché il trasferimento del personale senza concorso è incostituzionale?

    Il trasferimento diretto dei dipendenti a un nuovo ente pubblico, senza procedure selettive, equivale a un’assunzione «riservata» che esclude i cittadini non già dipendenti. Per la Corte, le eccezioni al concorso pubblico sono ammesse solo se rispondono a peculiari e straordinarie esigenze di servizio, che nella specie non erano indicate né ricavabili dalla legge regionale.

    Il servizio idrico è di competenza regionale o statale?

    La gestione del servizio idrico integrato è materia ripartita: i principi fondamentali spettano allo Stato (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre la Regione ha competenza nel dettaglio. Le scelte organizzative sul gestore devono però rispettare sia i principi statali sia i principi costituzionali sull’accesso agli impieghi pubblici.

  • Corte cost. n. 88/2012 – Conflitto Senato vs. procure di Santa Maria Capua Vetere e Napoli (caso Mastella)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli e al GUP di Napoli procedere per via ordinaria nei confronti del Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti, Clemente Mastella, per reati ritenuti non ministeriali, senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri e senza informare il Senato della Repubblica.

    Di cosa si tratta

    La Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva aperto un’indagine penale nei confronti del Ministro della giustizia Clemente Mastella (in carica all’epoca dei fatti), per reati ritenuti di natura non ministeriale. La Procura di Napoli, ricevuti gli atti per competenza territoriale, aveva formulato due richieste di rinvio a giudizio. Il GUP del Tribunale di Napoli aveva rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale, disponendo la prosecuzione del rito ordinario. Il Senato della Repubblica aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo di non essere stato informato e che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti delle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli e del GUP del Tribunale di Napoli, in riferimento all’art. 96 Cost. e all’art. 6 della l. cost. n. 1/1989. Il Senato sosteneva che, per qualsiasi procedimento penale a carico di un ministro – anche se per reato ritenuto non ministeriale –, gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale dei ministri e la Camera informata, in modo che potesse valutare autonomamente la natura ministeriale o meno del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) che spettava alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli avviare e proseguire le indagini ed esercitare l’azione penale per reati ritenuti non ministeriali, senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri; 2) che spettava al GUP di Napoli rigettare l’eccezione di incompetenza e proseguire nelle forme ordinarie; 3) che spettava a tutti questi organi omettere di informare il Senato della pendenza del procedimento.

    Il principio

    Quando il pubblico ministero ritiene che il reato contestato a un ministro sia di natura comune (non commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali), può procedere nelle forme ordinarie senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri e senza informare la Camera competente. L’obbligo di informazione e trasmissione ex art. 6 l. cost. n. 1/1989 scatta solo quando vi sia un’ipotesi di reato ministeriale, la cui qualificazione iniziale spetta al PM.

    Domande e risposte

    Perché il Senato riteneva di dover essere informato anche per i reati non ministeriali?

    Il Senato sosteneva che il Tribunale dei ministri fosse l’“unico organo giudiziario legittimato” a qualificare la natura ministeriale o meno di un reato addebitato a un ministro, e che quindi tutti i procedimenti a carico di ministri dovessero transitare da quel Collegio prima di essere eventualmente restituiti alla giurisdizione ordinaria. La Corte ha respinto questa tesi.

    In cosa differisce questa sentenza dalla n. 87/2012 (caso Berlusconi)?

    Le due sentenze affermano lo stesso principio ma in contesti diversi: la n. 87 riguarda il Presidente del Consiglio e la Camera dei deputati; la n. 88 riguarda un Ministro e il Senato. In entrambi i casi la Corte ha confermato che la qualificazione iniziale del reato come ministeriale o non ministeriale spetta al PM, e solo in caso di reato ministeriale si attivano il Tribunale dei ministri e la Camera competente.

    Il caso Mastella aveva altri risvolti?

    Il conflitto di attribuzione esaminato in questa sentenza riguardava solo il profilo procedurale (chi doveva procedere e se il Senato andava informato). Nei giudizi di merito davanti al tribunale ordinario, Mastella fu poi prosciolto per alcune accuse e la vicenda ebbe uno sviluppo giudiziario separato.

    Norme collegate

    • Art. 96 della Costituzione — responsabilità penale dei ministri per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni di governo
  • Corte cost. n. 61/2012 – Espropriazione riforma fondiaria Sila e terreni non appartenenti all’espropriato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.P.R. 4 novembre 1951, n. 1230, nella parte in cui aveva compreso nell’espropriazione terreni non appartenenti al soggetto espropriato (ditta Prever Ada), espropriando per errore terreni di proprietà di un terzo (la famiglia Cirillo). Il decreto delegato aveva così ecceduto i limiti della delega contenuta nella legge n. 230 del 1950 sulla riforma fondiaria nella Sila.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito della riforma agraria degli anni «50, il d.P.R. n. 1230 del 1951 aveva trasferito in proprietà all’Opera per la valorizzazione della Sila terreni intestati alla ditta Prever Ada. Tuttavia, alcune particelle erano state incluse nell’elenco dei beni espropriati per errore catastale: appartenevano in realtà a Cirillo Fortunato, che le aveva acquistate nel 1930 con atto notarile regolarmente trascritto, e poi trasmesse agli eredi. Il CTU nominato nel giudizio principale aveva accertato l’errore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 novembre 1951, n. 1230, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione (eccesso di delega). Giudice rimettente: Corte d’appello di Catanzaro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.P.R. n. 1230 del 1951 «in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato». La legge delega (n. 230 del 1950) autorizzava l’espropriazione dei fondi «appartenenti» ai soggetti indicati: comprendervi terreni di terzi esorbitava dai limiti della delega. La dichiarazione di illegittimità non travolge le restanti parti del decreto aventi autonoma efficacia.

    Il principio

    Un decreto legislativo delegato non può eccedere i limiti della legge delega. Quando la delega autorizza l’espropriazione di terreni «appartenenti» a determinati soggetti, il decreto non può espropriare terreni che, pur erroneamente intestati catastalmente a quei soggetti, appartengono in realtà (in forza di titolo legittimamente trascritto) a terzi. Prevale la prova giuridica dell’acquisto sulla mera intestazione catastale.

    Domande e risposte

    Cosa è la legge sull’Opera per la valorizzazione della Sila?

    La legge n. 230 del 1950 (cd. legge Sila) ha dato avvio alla riforma agraria nell’area della Sila calabrese, prevedendo l’espropriazione dei grandi latifondi e la distribuzione delle terre ai contadini. La legge delegava al Governo l’individuazione dei terreni da espropriare con decreti presidenziali.

    L’intestazione catastale è sempre prova di proprietà?

    No. In Italia il catasto ha funzione fiscale, non costitutiva della proprietà. La proprietà si acquista con atti trascritti nei registri immobiliari (conservatoria). Nel caso di contrasto tra intestazione catastale e prova documentale dell’acquisto (atto notarile trascritto), prevale la seconda agli effetti civilistici.

    La dichiarazione di illegittimità travolgeva l’intero decreto?

    No. La Corte ha precisato che la dichiarazione di illegittimità riguarda solo la parte del decreto che ha erroneamente incluso le particelle non appartenenti al soggetto espropriato. Le restanti disposizioni del d.P.R. n. 1230 del 1951, aventi autonoma efficacia, rimangono valide ed efficaci.

  • Corte cost. n. 87/2012 – Conflitto Camera dei deputati vs. PM Milano sul processo Berlusconi (concussione)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava alla Procura e al GIP di Milano avviare le indagini, richiedere il giudizio immediato ed emettere il relativo decreto nei confronti del Presidente del Consiglio in carica per l’ipotesi di reato non commessa nell’esercizio delle funzioni ministeriali, senza coinvolgere il Tribunale dei ministri. La Corte ha anche dichiarato che spettava agli organi giudiziari procedere omettendo di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento.

    Di cosa si tratta

    Nel 2011 la Procura di Milano conduceva indagini penali nei confronti dell’on. Silvio Berlusconi (all’epoca Presidente del Consiglio) per il reato di concussione. La Camera dei deputati sosteneva che, trattandosi di un ministro, la Procura avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali ai sensi dell’art. 6 della legge cost. n. 1/1989, e comunque informare la Camera. La Procura e il GIP avevano invece ritenuto il reato di natura non ministeriale e avevano proceduto nelle forme ordinarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del PM e del GIP del Tribunale di Milano, lamentando la violazione degli artt. 96 Cost. e 6 della l. cost. n. 1/1989. La ricorrente sosteneva che gli organi giudiziari avessero invaso le prerogative parlamentari, avendo proceduto per via ordinaria senza investire il Tribunale dei ministri e senza informare la Camera, precludendole così di valutare la natura ministeriale del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) che spettava alla Procura di Milano avviare le indagini e richiedere il giudizio immediato per un reato ritenuto non ministeriale, senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri; 2) che spettava al GIP procedere nelle forme ordinarie ed emettere il decreto di giudizio immediato; 3) che spettava ad entrambi omettere di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento. In sostanza la Corte ha respinto il conflitto e confermato la correttezza del comportamento degli organi giudiziari.

    Il principio

    L’obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri (art. 6 l. cost. n. 1/1989) e quello di informare la Camera competente sussistono solo quando vi sia un’ipotesi di reato ministeriale (commesso nell’esercizio delle funzioni di governo). Quando il PM ritiene che il reato sia di natura comune (non ministeriale), può procedere nelle forme ordinarie senza coinvolgere né il Tribunale dei ministri né la Camera, spettando al giudice – non alla Camera – qualificare la natura del reato.

    Domande e risposte

    Cosa sono i “reati ministeriali” e il Tribunale dei ministri?

    I reati ministeriali sono quelli commessi da un ministro nell’esercizio delle proprie funzioni. Ai sensi dell’art. 96 Cost. e della l. cost. n. 1/1989, questi reati sono giudicati da un collegio speciale presso il tribunale del distretto (Tribunale dei ministri), con previa autorizzazione della Camera competente (Senato o Camera, a seconda di quale Camera apparteneva il ministro).

    Perché la Camera sosteneva di dover essere informata?

    La Camera riteneva che, anche per i reati di natura incerta, il PM dovesse prima trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri, affinché questo valutasse la natura ministeriale o comune del reato e, nel primo caso, attivasse la Camera per l’eventuale autorizzazione. La Corte ha invece ritenuto che spetti al PM la qualificazione iniziale e, se ritiene il reato non ministeriale, può procedere senza coinvolgere né il Tribunale dei ministri né la Camera.

    Questa sentenza si applica a tutti i ministri in carica?

    Sì, il principio è generale: il PM che ritenga il reato di un ministro di natura non ministeriale può procedere nelle forme ordinarie. È il giudice che, eventualmente su eccezione dell’imputato, potrà rimettere gli atti al Tribunale dei ministri se ritiene diversamente. La Camera non va informata in questa fase.

    Norme collegate

    • Art. 96 della Costituzione — responsabilità penale dei ministri per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni
    • Art. 2 della Costituzione — diritti fondamentali; il procedimento penale ordinario garantisce i diritti di difesa senza deroghe non giustificate
  • Corte cost. n. 86/2012 – Incostituzionale il marchio regionale delle Marche per i prodotti artigiani

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 21 della legge della Regione Marche n. 7/2011, che istituiva un marchio di qualità regionale per le lavorazioni artigiane, ritenendo che la norma – riservando il marchio ai produttori della Regione – potesse ostacolare la libera circolazione delle merci in violazione del diritto dell’Unione europea. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere su un’altra questione per sopravvenuta abrogazione della norma.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva istituito un marchio per le “lavorazioni artigiane” attribuibile ai produttori della Regione, con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato marchigiano. Il Governo aveva impugnato la norma sull’istituzione del marchio, sostenendo che essa favorisse i produttori locali rispetto a quelli di altre Regioni o di altri Stati UE, in violazione delle regole europee sulla libera circolazione delle merci (art. 34 TFUE).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 21 della l.r. Marche n. 7/2011 (che sostituiva l’art. 34 della l.r. n. 20/2003 sul testo unico dell’industria e dell’artigianato) e l’art. 2 della stessa legge, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (obblighi internazionali e comunitari), per violazione delle norme UE sulla libera circolazione delle merci.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 nella sua interezza, poiché l’istituzione di un marchio regionale per le “lavorazioni artigiane marchigiane” potenzialmente riservato ai produttori della Regione configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa alle importazioni, vietata dall’art. 34 TFUE. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla seconda questione (art. 2 della l.r. n. 7/2011), poiché la norma era stata abrogata e sostituita dall’art. 7 della l.r. Marche n. 13/2011.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire marchi di qualità che, riservando di fatto il riconoscimento ai produttori del territorio regionale, ostacolino la libera circolazione delle merci garantita dall’art. 34 TFUE. L’art. 117, primo comma, Cost. vincola anche le leggi regionali al rispetto degli obblighi comunitari: una norma regionale che crei ostacoli alla circolazione dei prodotti di altri Stati UE o di altre Regioni è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Perché un marchio regionale potrebbe violare la libera circolazione delle merci UE?

    Un marchio pubblico regionale che attesti l’origine locale del prodotto può scoraggiare i consumatori dall’acquistare prodotti equivalenti di altre Regioni o altri Paesi UE, anche senza un divieto formale. Il diritto UE vieta non solo i divieti diretti, ma anche le “misure di effetto equivalente” alla restrizione quantitativa delle importazioni.

    Le Regioni possono creare marchi di qualità per i loro prodotti?

    Sì, ma devono farlo in modo non discriminatorio, consentendo l’accesso anche a produttori di altre Regioni o di altri Paesi UE che soddisfino i requisiti fissati. Un marchio aperto, basato su standard qualitativi oggettivi accessibili a chiunque li rispetti, è compatibile con il diritto UE; un marchio riservato ai soli produttori regionali non lo è.

    Cosa è successo alla norma sul marchio dell’artigianato marchigiano dopo la sentenza?

    La dichiarazione di incostituzionalità ha travolto l’intera disposizione (art. 34 della l.r. Marche n. 20/2003, come sostituito dall’art. 21 della l.r. n. 7/2011). La Regione avrebbe dovuto eventualmente riformulare la norma in modo compatibile con il diritto UE.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 60/2012 – Autovelox e classificazione delle strade: manifesta inammissibilità e infondatezza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili due delle tre questioni sollevate dal Giudice di pace di Firenze sulla disciplina degli autovelox, e manifestamente infondata la terza. Il giudice aveva dubitato della legittimità delle norme che legano la possibilità di usare dispositivi automatici di rilevamento della velocità alla classificazione della strada, ritenendo che ciò crei disparità di trattamento tra automobilisti che commettono infrazioni di uguale pericolosità su strade diverse.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 121 del 2002, convertito dalla legge n. 168 del 2002, consente l’uso di dispositivi di autovelox senza la presenza della polizia locale solo su determinate tipologie di strade, identificate in base a caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Il Giudice di pace di Firenze, investito di un ricorso contro una multa da autovelox, aveva sollevato questioni su questa disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Firenze aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 4 e 5, del Codice della strada e dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 121 del 2002, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Giudice di pace di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato (1) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, commi 4 e 5, del Codice della strada per difetto di rilevanza (la norma non trova applicazione diretta nel giudizio); (2) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4 in riferimento all’art. 97 Cost. per carenza totale di motivazione; (3) manifestamente infondata la questione sull’art. 4 in riferimento all’art. 3 Cost., perché le diversità di trattamento dipendono dalle differenti condizioni costruttive dei tratti di strada.

    Il principio

    Le differenze nel regime sanzionatorio degli illeciti stradali derivanti dalla classificazione e dalle caratteristiche costruttive delle strade non costituiscono disparità di trattamento irragionevole: le diverse condizioni delle strade giustificano obiettivamente la diversa disciplina dell’obbligo di contestazione immediata e dell’uso dei rilevatori automatici.

    Domande e risposte

    Su quali strade si possono usare gli autovelox senza agenti presenti?

    La legge consente l’uso di dispositivi automatici di rilevamento della velocità senza la presenza di agenti di polizia sulle strade di scorrimento extraurbane, sulle autostrade e sulle strade con determinate caratteristiche costruttive e di traffico, individuate con decreto ministeriale. Sulle strade non aventi queste caratteristiche è invece necessaria la presenza degli agenti.

    Perché la classificazione della strada può influire sulla sanzione?

    La Corte ha ritenuto ragionevole che la possibilità di contestare immediatamente l’infrazione (o di rilevarne la velocità automaticamente) dipenda dalle caratteristiche della strada, perché su strade diverse i rischi, il traffico e le condizioni di sicurezza sono diversi. Non si tratta quindi di una disparità irragionevole, ma di una differenziazione fondata su dati oggettivi.

    Quando una questione è manifestamente infondata (e non solo infondata)?

    Una questione è «manifestamente infondata» quando è del tutto evidente, ictu oculi, che la norma non viola la Costituzione, senza necessità di approfondita trattazione. La manifesta infondatezza viene dichiarata con ordinanza, in camera di consiglio, senza udienza pubblica, per le questioni evidentemente prive di fondamento.

  • Corte cost. n. 85/2012 – Incostituzionale la norma regionale veneta sulla protezione civile provinciale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Veneto n. 7/2011, nella parte in cui attribuiva al Presidente della Provincia le funzioni di autorità di protezione civile responsabile dell’organizzazione dei soccorsi a livello provinciale per gli eventi di tipo b) della legge n. 225/1992, sottraendo tali poteri al Prefetto cui la legislazione statale li riserva.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 225/1992 sulla protezione civile distingue tre tipi di eventi calamitosi: quelli fronteggiabili con interventi ordinari (lett. a), quelli più gravi che richiedono coordinamento provinciale (lett. b, affidati al Prefetto dalla normativa statale), e le grandi emergenze nazionali (lett. c, affidate al Presidente del Consiglio). La Regione Veneto aveva attribuito al Presidente della Provincia la direzione dei soccorsi per gli eventi di tipo b), invadendo le competenze del Prefetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7/2011, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza, materia esclusiva statale) e al principio di leale collaborazione, per contrasto con le attribuzioni statali conferite al Prefetto dalla legge n. 225/1992 e dal d.l. n. 343/2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della l.r. Veneto n. 7/2011 (che attribuiva alla Regione poteri del Prefetto nella finanziaria regionale 2011) e dell’art. 15, commi 1 e 2, nella parte in cui configurava il Presidente della Provincia come autorità di protezione civile responsabile dell’organizzazione dei soccorsi provinciali per gli eventi di tipo b), competenza che la normativa statale riserva al Prefetto.

    Il principio

    In materia di protezione civile per gli eventi di tipo b) della legge n. 225/1992, la normativa statale attribuisce al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale. Le Regioni non possono sottrarre queste competenze al Prefetto attribuendole al Presidente della Provincia, neppure nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia di protezione civile, che incontra il limite dei principi fondamentali della legislazione statale.

    Domande e risposte

    Qual è la distinzione tra eventi di tipo a), b) e c) nella protezione civile?

    Gli eventi di tipo a) sono fronteggiabili dai Comuni con mezzi ordinari; quelli di tipo b) riguardano calamità che interessano più Comuni e richiedono il coordinamento provinciale sotto la direzione del Prefetto; gli eventi di tipo c) sono le grandi emergenze che richiedono l’intervento straordinario del Presidente del Consiglio tramite il Dipartimento della Protezione Civile.

    Perché la Regione non poteva attribuire queste funzioni al Presidente della Provincia?

    Perché la normativa statale (legge n. 225/1992 e d.l. n. 343/2001) riserva espressamente al Prefetto la direzione dei soccorsi e il coordinamento degli interventi per gli eventi di tipo b). La competenza del Prefetto discende dall’ordinamento statale e le Regioni non possono modificarla unilateralmente.

    La Regione Veneto poteva regolamentare altri aspetti della protezione civile?

    Sì. Le Regioni hanno competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile (materia non compresa nell’elenco della competenza esclusiva statale), e possono disciplinare organizzazione, strutture regionali e interventi di competenza propria. Non possono però sottrarre al Prefetto le competenze che la legislazione statale gli attribuisce per gli eventi di tipo b).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; la protezione civile rientra nella competenza concorrente, con limiti dei principi fondamentali statali
  • Corte cost. n. 59/2012 – Orari degli esercizi commerciali Friuli e liberalizzazione statale

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Friuli-Venezia Giulia, affinché rivalutasse la rilevanza delle questioni sollevate sulla disciplina regionale degli orari degli esercizi commerciali, alla luce della sopravvenuta liberalizzazione statale degli orari e delle chiusure festive e domenicali introdotta dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 (decreto «Salva Italia»), che aveva esteso la liberalizzazione a tutti gli esercizi commerciali.

    Di cosa si tratta

    Un centro commerciale «outlet» del Friuli-Venezia Giulia era stato destinatario di un provvedimento che lo obbligava a presentare comunicazione delle giornate di apertura festiva, ai sensi della normativa regionale sugli orari degli esercizi commerciali. Il TAR aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla normativa regionale, ritenendo che discriminasse irragionevolmente tra esercizi all’interno e all’esterno di centri commerciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie norme della legge regionale n. 12 del 2010 in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti perché, nel frattempo, il legislatore statale aveva prima parzialmente liberalizzato (art. 35, comma 6, d.l. n. 98 del 2011) e poi integralmente liberalizzato (art. 31, d.l. n. 201 del 2011, conv. legge n. 214 del 2011) la disciplina degli orari e delle chiusure domenicali e festive di tutti gli esercizi commerciali. Il TAR doveva quindi rivalutare se le questioni fossero ancora rilevanti alla luce del nuovo quadro normativo statale.

    Il principio

    Quando una sopravvenuta normativa statale modifica il quadro di riferimento che ha determinato la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni persistano alla luce del mutato contesto normativo.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato il decreto «Salva Italia» sulla libertà degli orari commerciali?

    L’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 ha liberalizzato completamente gli orari di apertura e le giornate di chiusura (comprese domenica e festività) di tutti gli esercizi commerciali in tutto il territorio nazionale, eliminando qualsiasi obbligo di chiusura domenicale o festiva. Tale liberalizzazione ha reso in gran parte superflue le norme regionali restrittive.

    Le Regioni possono ancora disciplinare gli orari degli esercizi commerciali?

    Dopo la liberalizzazione del 2011, le Regioni non possono più imporre limiti agli orari di apertura o chiusure obbligatorie domenicali e festive, perché ciò contrasterebbe con la normativa statale di liberalizzazione, prevalente in quanto espressione della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato.

    Cosa rende discriminatorio il trattamento tra centri commerciali ed esercizi isolati?

    La normativa regionale friulana distingueva gli esercizi situati all’interno dei centri commerciali da quelli «isolati», applicando una disciplina degli orari diversa. Il TAR riteneva che questa distinzione fosse irragionevole e non giustificata dalla diversa tipologia strutturale dell’esercizio, in contrasto con l’art. 3 e l’art. 41 Cost.

  • Corte cost. n. 58/2012 – Agevolazione colposa della circolazione di veicolo sequestrato (art. 335 c.p.)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 335 del codice penale (violazione colposa degli obblighi del custode di cose sottoposte a sequestro), per omessa ricerca di un’interpretazione costituzionalmente conforme. Il Tribunale di Nola aveva dubitato della ragionevolezza della norma nella parte in cui punisce più gravemente chi colposamente agevola la circolazione di un veicolo sequestrato, rispetto a chi lo usa volontariamente.

    Di cosa si tratta

    A seguito di una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2010, la circolazione abusiva del veicolo da parte del custode stesso era stata depenalizzata (art. 213, comma 4, Codice della strada). Il Tribunale di Nola si interrogava se, per effetto di questa pronuncia, fosse irragionevole che il custode che colposamente consente ad altri di far circolare il veicolo risponda del più grave reato penale dell’art. 335 c.p., mentre chi lo fa direttamente risponde solo dell’illecito amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Nola in composizione monocratica ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 335 del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza). Giudice rimettente: Tribunale di Nola.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile perché il rimettente non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il custode che colposamente agevola la circolazione altrui potesse rispondere di concorso colposo nell’illecito amministrativo (artt. 5 legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4, d.lgs. n. 285 del 1992), escludendo l’autonomo reato dell’art. 335 c.p.

    Il principio

    Il giudice è tenuto a ricercare, prima di sollevare questione di costituzionalità, una interpretazione della norma che sia conforme alla Costituzione. Se tale interpretazione è possibile, la questione è inammissibile. Nel caso di specie, la possibilità di configurare il concorso colposo nell’illecito amministrativo avrebbe risolto il prospettato squilibrio sanzionatorio senza necessità di intervento della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 335 del codice penale?

    L’art. 335 c.p. punisce chiunque, essendo obbligato alla custodia di cose sottoposte a sequestro, le sottrae, disperde, distrugge, deteriora o le agevola colposamente a tali condotte da parte di terzi. La fattispecie colposa tutela l’integrità delle cose sequestrate dall’autorità.

    Come si risolve il paradosso dopo la sentenza Sezioni Unite 2010?

    Le Sezioni Unite avevano stabilito che il custode che fa circolare il veicolo risponde solo dell’illecito amministrativo del Codice della strada (depenalizzazione). La Corte costituzionale indica che il custode che colposamente ne consente la circolazione ad altri può rispondere di concorso colposo nell’illecito amministrativo ex art. 5 legge n. 689 del 1981, evitando così il più grave reato del 335 c.p.

    Cosa significa interpretazione costituzionalmente conforme?

    Prima di rimettere una questione alla Corte, il giudice deve verificare se la norma impugnata possa essere interpretata in un modo che la renda compatibile con la Costituzione. Solo se non è possibile alcuna interpretazione conforme, il giudice può sollevare l’incidente di costituzionalità. Se esistono interpretazioni conformi praticabili e il giudice non le ha esplorate, la Corte dichiara la questione inammissibile.

  • Corte cost. n. 84/2012 – Inammissibile la questione sul reato di immigrazione irregolare (art. 10-bis TU immigrazione)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Vigevano sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (reato di immigrazione irregolare), per carenze motivazionali nelle ordinanze di rimessione: il rimettente non aveva descritto adeguatamente la fattispecie concreta e aveva affermato la rilevanza in termini puramente assiomatici.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), introdotto dalla legge n. 94/2009, punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Il Giudice di pace di Vigevano aveva sollevato più questioni di legittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 2, 3, 25 secondo comma e 97 Cost., lamentando che la norma sanzionasse non una condotta ma una condizione personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Vigevano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25 secondo comma e 97 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, lamentando: disparità di trattamento rispetto al più grave art. 14 comma 5-ter (che prevede l’esimente del giustificato motivo); sanzionamento di una condizione personale anziché di una condotta; lesione del principio di buon andamento per la duplicazione dei procedimenti (penale e amministrativo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, conformemente a quanto già deciso in analoghe vicende sollevate dallo stesso rimettente (ordinanze n. 149, n. 86 e n. 3 del 2011, n. 253 del 2010). Le ordinanze di rimessione presentavano carenze strutturali: la descrizione della fattispecie concreta si limitava a parafrasare il capo di imputazione, senza fornire gli elementi necessari per verificare la rilevanza della questione, che era affermata in termini meramente assiomatici.

    Il principio

    Le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale devono descrivere adeguatamente la vicenda concreta e motivare specificatamente la rilevanza della questione, indicando perché la norma censurata debba essere applicata nel giudizio principale. Ordinanze che si limitano a parafrasare la norma penale nel capo di imputazione e ad affermare la rilevanza in modo assiomatico sono inammissibili per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “rilevanza” della questione di costituzionalità?

    La questione è rilevante quando il giudice deve necessariamente applicare la norma censurata per decidere il caso sottoposto al suo esame. Il giudice deve spiegare, nell’ordinanza di rimessione, perché la norma si applica nel caso concreto: non basta richiamare il testo della norma stessa.

    L’art. 10-bis del TU immigrazione è stato poi dichiarato incostituzionale in altri giudizi?

    La Corte ha successivamente esaminato nel merito la norma in altri procedimenti (ordinanza n. 250/2010), senza dichiararne l’incostituzionalità, ritenendo infondate le censure. Tuttavia il dibattito sull’art. 10-bis è rimasto aperto anche in sede europea.

    Perché la Corte ha riunito più ordinanze di rimessione?

    Le ordinanze sollevavano questioni identiche (stesso articolo, stessi parametri, stesso rimettente), pertanto la Corte ha riunito i relativi giudizi per decidere con un’unica pronuncia, per ragioni di economia processuale.

    Norme collegate