Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 129/2012 – Sanità e università – Regione Puglia – illegittimità costituzionale

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 129/2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Puglia (rapporti tra SSN e università).

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva disciplinato i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università con norme che il Governo ha ritenuto invasive della competenza statale in materia di professioni e di coordinamento della sanità. Il d.lgs. n. 517/1999 stabilisce le regole nazionali sui rapporti SSN-Università.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Puglia (rapporti tra SSN e università). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 33 sesto comma, 117 terzo comma, 118 della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Puglia, in quanto lesiva dei parametri costituzionali relativi alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e istruzione universitaria.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare i rapporti tra SSN e università in modo difforme dalla normativa statale di principio (d.lgs. n. 517/1999), trattandosi di materia di competenza concorrente in cui lo Stato fissa i principi fondamentali.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina il d.lgs. n. 517/1999?

    Il decreto regola i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, prevedendo le modalità di integrazione tra attività assistenziale e didattica nei policlinici universitari.

    Perché la norma regionale è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché ha disciplinato aspetti riservati alla competenza statale concorrente (artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.) senza rispettare i principi fondamentali fissati dal legislatore statale.

    La sentenza ha effetti solo sulla Regione Puglia?

    No. Le sentenze di illegittimità costituzionale hanno efficacia erga omnes: la norma è eliminata dall’ordinamento con effetto su tutti i destinatari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2012 – Legge Regione Piemonte n. 13/2011 – estinzione del processo

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 128/2012, ha dichiarato la estinzione del processo della questione di legittimità costituzionale relativa a: artt. 4 e 5 legge Regione Piemonte 27 luglio 2011, n. 13 (disposizioni urgenti in materia regionale).

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Piemonte n. 13/2011, contenente disposizioni urgenti in materia regionale. Nel corso del giudizio è intervenuta una circostanza che ha determinato la cessazione della materia del contendere o la rinuncia al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: artt. 4 e 5 legge Regione Piemonte 27 luglio 2011, n. 13 (disposizioni urgenti in materia regionale). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117 della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo per sopravvenuta carenza di interesse o rinuncia.

    Il principio

    Il processo costituzionale in via principale può estinguersi per rinuncia al ricorso (accettata dalla controparte) o per cessazione della materia del contendere, ad esempio quando la norma impugnata viene abrogata.

    Domande e risposte

    Quando si estingue un giudizio di legittimità costituzionale?

    Il giudizio si estingue principalmente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, o quando la materia del contendere viene meno (ad es. abrogazione della norma impugnata).

    L’estinzione del processo comporta una pronuncia nel merito?

    No. La dichiarazione di estinzione del processo è una pronuncia processuale che non valuta la fondatezza della questione.

    Quali effetti ha sulla norma impugnata?

    La norma regionale rimane nel suo testo; non vi è alcun effetto sulla sua vigenza, a meno che non sia stata già abrogata dall’ente regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2012 – Impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto – art. 571 c.p.p.

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 127/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 571 del codice di procedura penale (impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione sull’art. 571 c.p.p., nella parte in cui non consente agli eredi dell’imputato deceduto dopo la sentenza di primo grado – ma prima che sia decorso il termine per impugnare – di proporre impugnazione per le statuizioni di contenuto patrimoniale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 571 del codice di procedura penale (impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente: Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 571 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Palermo.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono indicare chiaramente il petitum e la norma da applicare nel giudizio a quo; la Corte dichiara la manifesta inammissibilità in caso di carenze motivazionali.

    Domande e risposte

    Perché la morte dell’imputato crea problemi sulle impugnazioni patrimoniali?

    Il processo penale si estingue per morte dell’imputato, ma le statuizioni civili (es. risarcimento del danno) possono rimanere eseguibili; gli eredi potrebbero avere interesse a impugnare quelle statuizioni.

    Cosa prevede l’art. 571 c.p.p.?

    L’art. 571 c.p.p. disciplina i soggetti legittimati a proporre impugnazione; la questione riguardava l’estensione di tale legittimazione agli eredi dell’imputato deceduto dopo la sentenza di primo grado.

    La questione è definitivamente chiusa?

    No. La manifesta inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte di altri giudici, purché le carenze motivazionali siano superate.

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  • Corte cost. n. 126/2012 – Interruzione volontaria della gravidanza – minorenne – legge n. 194/1978

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 126/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria della gravidanza).

    Di cosa si tratta

    La questione riguarda l’art. 12, secondo comma, della legge n. 194/1978, che regola l’accesso all’interruzione volontaria della gravidanza per le donne minorenni, prevedendo il coinvolgimento dei genitori o del giudice tutelare. La norma è stata impugnata per asserito contrasto con i diritti fondamentali della persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria della gravidanza). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 2, 3, 29, 30, 32 della Costituzione. Il giudice rimettente: giudice rimettente (via incidentale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 194/1978.

    Il principio

    Le questioni in materia di diritti fondamentali devono essere sollevate con motivazione adeguata e nel rispetto dei requisiti processuali; la mancanza di tali requisiti conduce alla manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 12 della legge n. 194/1978 per le minorenni?

    La minorenne può richiedere l’interruzione della gravidanza; se i genitori non danno il consenso o non possono essere consultati, decide il giudice tutelare nel rispetto della volontà della ragazza.

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile?

    La Corte ha rilevato vizi formali o sostanziali nell’ordinanza di rimessione, che ne impedivano l’esame nel merito.

    La legge n. 194/1978 è rimasta invariata?

    Sì, la dichiarazione di inammissibilità non ha modificato il testo della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza.

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  • Corte cost. n. 125/2012 – Sanatoria lavoratori stranieri – legge n. 102/2009 – manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 125/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 1-ter, comma 13, legge 3 agosto 2009, n. 102 (sanatoria per lavoratori stranieri irregolari).

    Di cosa si tratta

    La questione riguarda l’art. 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che disciplinava la procedura di emersione (sanatoria) dei lavoratori stranieri irregolari. La norma limitava la partecipazione alla sanatoria a determinate categorie di datori di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 1-ter, comma 13, legge 3 agosto 2009, n. 102 (sanatoria per lavoratori stranieri irregolari). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente: giudice rimettente (via incidentale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102/2009.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono soddisfare requisiti stringenti di rilevanza e motivazione; in caso contrario la Corte dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminare il merito.

    Domande e risposte

    Cos’è la procedura di emersione (sanatoria) per stranieri irregolari?

    È un istituto che consente ai lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno di regolarizzare la propria posizione, subordinatamente alla denuncia del rapporto di lavoro da parte del datore.

    Perché la questione è inammissibile?

    La Corte ha rilevato un difetto nei requisiti processuali della questione, senza entrare nel merito della compatibilità costituzionale della norma.

    La norma è ancora applicabile?

    La dichiarazione di inammissibilità non incide sulla vigenza della norma; la legge n. 102/2009 rimane nel suo testo originario.

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  • Corte cost. n. 124/2012 – Immigrazione – espulsione – restituzione atti al Tribunale di Agrigento

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 124/2012, ha dichiarato la restituzione degli atti al giudice a quo della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 13, comma 13-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13-ter, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost., chiedendo alla Corte di valutare la conformità della norma con i principi di uguaglianza e di tutela degli stranieri.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 13, comma 13-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3 e 10 della Costituzione. Il giudice rimettente: Tribunale di Agrigento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento, affinché valuti nuovamente la questione alla luce del mutato quadro normativo sopravvenuto.

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento muta in modo rilevante dopo la rimessione della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo, il quale deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti al giudice a quo»?

    La Corte restituisce la questione al giudice che l’ha sollevata, affinché rivaluti se la questione sia ancora rilevante dopo le modifiche normative sopravvenute.

    Qual è il contesto dell’art. 13 del TU immigrazione?

    L’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 disciplina i provvedimenti di espulsione degli stranieri dal territorio nazionale.

    Il Tribunale di Agrigento deve risollevare la questione?

    Non necessariamente. Il giudice a quo, dopo aver rivalutato la rilevanza, può sia risollevare la questione sia definire il giudizio con altri strumenti.

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  • Corte cost. n. 123/2012 – Espropriazione per pubblica utilità – legge Regione Umbria n. 7/2011

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 123/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità).

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011 in materia di espropriazione per pubblica utilità, ritenendo che la norma regionale violasse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e processuale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117, secondo comma, lett. l), Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale devono rispettare i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità; la Corte dichiara la manifesta inammissibilità quando tali requisiti difettano.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile?

    La Corte ha riscontrato un vizio che impedisce l’esame nel merito, senza entrare nella valutazione della conformità costituzionale della norma regionale.

    Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione?

    Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale.

    La legge regionale impugnata resta in vigore?

    Sì. La dichiarazione di inammissibilità non incide sulla vigenza della norma; la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza della questione.

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  • Corte cost. n. 107/2012 – Vaccinazione MPR raccomandata e indennizzo: incostituzionale l’esclusione dalla legge n. 210/1992

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi abbia subito danni irreversibili a causa di vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), ancorché non obbligatoria ma raccomandata dalle autorità sanitarie. La solidarietà collettiva impone il ristoro anche in questi casi.

    Di cosa si tratta

    I genitori di una bambina che aveva riportato gravi danni alla salute dopo la vaccinazione MPR (poi ritirata dal commercio) avevano chiesto l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, che tutela chi subisce danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie. La vaccinazione MPR non era obbligatoria per legge, ma era fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie. Il Tribunale di Ancona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’esclusione dall’indennizzo per le vaccinazioni meramente raccomandate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, co. 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi si sia sottoposto a vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata contro morbillo, rosolia e parotite. Parametri: artt. 2, 3 e 32 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Ancona, relatore Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    Fondata (sentenza additiva). La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma «nella parte in cui non prevede» il diritto all’indennizzo per chi abbia subito le conseguenze previste dalla stessa legge a seguito di vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia. La Corte aggiunge ciò che la legge avrebbe dovuto già prevedere.

    Il principio

    La ragione del diritto all’indennizzo non è l’obbligatorietà in sé del trattamento, ma la tutela dell’interesse collettivo alla salute che lo sostiene. Chi si è sottoposto a una vaccinazione raccomandata dalle autorità sanitarie in vista della protezione della salute collettiva ha compiuto un atto di solidarietà sociale: la collettività deve farsi carico dei danni eventualmente derivatine, in applicazione degli artt. 2 e 32 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa è la legge n. 210/1992 e chi tutela?

    La legge prevede un indennizzo a favore di chi abbia subito danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati. La Corte ne ha progressivamente esteso la portata anche alle vaccinazioni raccomandate, proprio perché la ratio è la tutela della salute collettiva, non l’obbligatorietà in quanto tale.

    Qual è la differenza tra vaccinazione obbligatoria e raccomandata?

    La vaccinazione obbligatoria è imposta per legge, con sanzioni in caso di inadempimento. Quella raccomandata non ha sanzioni, ma è promossa attivamente dalle autorità sanitarie tramite campagne informative. La Corte ha ritenuto che questa distinzione non giustifichi una diversa tutela indennitaria quando il danno derivi dall’adesione a politiche sanitarie pubbliche.

    Questa sentenza vale anche per altre vaccinazioni raccomandate?

    La sentenza riguarda specificamente la vaccinazione MPR. Tuttavia, il principio espresso dalla Corte — che l’indennizzo spetta quando la vaccinazione è oggetto di una politica sanitaria incentivante — ha portata più ampia ed è stato applicato anche ad altre vaccinazioni raccomandate in successive pronunce della Corte.

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  • Corte cost. n. 106/2012 – Caccia su neve in Liguria: la deroga regionale al divieto statale è incostituzionale

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 47, co. 5, della legge della Regione Liguria n. 29/1994, che consentiva alle Province di autorizzare la caccia agli ungulati su terreni innevati in deroga al divieto statale. La norma abbassa il livello di tutela della fauna garantito dalla legge statale n. 157/1992.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva introdotto una norma che permetteva alle Province di autorizzare la caccia agli ungulati su terreni coperti di neve, in deroga al divieto generale previsto dall’art. 21, co. 1, lett. m), della legge statale n. 157/1992. Il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma regionale abbassasse lo standard di tutela della fauna. La Provincia di Genova, nel giudizio principale, aveva autorizzato la caccia in deroga per la stagione 2010/2011, su ricorso dell’Associazione LAC e del WWF.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 47, co. 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall’art. 10 della l.r. n. 28/2001. Parametro: art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: TAR Liguria, relatore Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    Fondata. La norma regionale è incostituzionale perché consente la caccia su terreni innevati (al di fuori della zona alpina) in deroga al divieto statale. L’art. 21 della legge n. 157/1992, che pone tale divieto, esprime la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Le Regioni possono solo aumentare il livello di tutela, non ridurlo.

    Il principio

    I divieti relativi all’attività venatoria contenuti nella legge statale n. 157/1992 appartengono alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.). Le Regioni possono variare questi standard solo in senso più restrittivo, mai in senso più permissivo. Una norma regionale che autorizza deroghe al divieto di caccia su neve abbassa il livello di tutela della fauna ed è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Perché la legge statale vieta la caccia su terreni innevati?

    La neve riduce le capacità di spostamento e fuga degli animali, li rende più facilmente individuabili e ne fiacca la resistenza. Il legislatore statale ha voluto proteggere la fauna in queste condizioni di particolare vulnerabilità, vietando la caccia su terreni innevati salvo che nella zona alpina (art. 21, co. 1, lett. m), legge n. 157/1992).

    La zona faunistica delle Alpi consente deroghe?

    Sì, ma solo per le Regioni il cui territorio ricade effettivamente nella catena alpina. La Corte ha chiarito che la Provincia di Genova non appartiene alla zona alpina, quindi la deroga regionale non poteva trovare applicazione. Il riferimento alle «regioni interessate» nella legge statale riguarda solo le Regioni alpine.

    I piani di abbattimento selettivi possono derogare al divieto di caccia su neve?

    No, secondo la Corte. Non c’è collegamento normativo tra i piani di abbattimento selettivi degli ungulati e il potere di derogare al divieto di caccia su neve. Le deroghe previste per i piani selettivi riguardano i periodi e gli orari di caccia, non le condizioni del terreno.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 105/2012 – Calendario venatorio pluriennale Liguria: incostituzionale se approvato con legge anziché atto amministrativo

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la legge della Regione Liguria che approvava il calendario venatorio pluriennale mediante legge regionale anziché con atto amministrativo. La legge statale n. 157/1992 riserva questa funzione ad atti amministrativi, nell’ambito della competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria n. 12/2011 aveva introdotto un calendario venatorio pluriennale approvandolo direttamente mediante legge regionale. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che la legge statale n. 157/1992 prevede che i calendari venatori siano approvati con atti amministrativi, non con leggi. L’utilizzo dello strumento legislativo rendeva molto più difficile contestare le scelte operate in materia venatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, co. 1, lett. A) e B), della legge della Regione Liguria n. 12/2011 (calendario venatorio pluriennale). Parametri: art. 117, co. 1 e co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    Parzialmente fondata. La norma è incostituzionale nella misura in cui approva il calendario venatorio con legge regionale anziché con atto amministrativo, come impone la legge statale n. 157/1992 (art. 18). La tutela della fauna selvatica è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.) e lo Stato ha stabilito che i calendari venatori si adottano con atti amministrativi, impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa.

    Il principio

    Quando la normativa statale — nell’esercizio della competenza esclusiva in materia ambientale — riserva una funzione all’atto amministrativo, la Regione non può sostituire l’atto amministrativo con una legge regionale. Lo strumento della legge regionale, sottraendo la decisione al controllo giurisdizionale amministrativo ordinario, viola il riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Perché il tipo di atto (legge vs. atto amministrativo) è così importante?

    Un atto amministrativo è impugnabile davanti al TAR da chiunque sia interessato. Una legge regionale, invece, è impugnabile solo davanti alla Corte costituzionale (o per via incidentale). Approvare il calendario venatorio con legge anziché con atto amministrativo significa rendere molto più difficile contestarlo per le associazioni ambientaliste o i singoli cittadini.

    Chi ha la competenza sulle norme venatorie?

    La tutela della fauna selvatica e dell’ecosistema è competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.). Le Regioni possono adottare disposizioni più restrittive, ma non possono abbassare il livello di tutela garantito dalla legge nazionale n. 157/1992.

    Cosa è il calendario venatorio?

    Il calendario venatorio indica le specie cacciabili, i periodi di caccia, i metodi di prelievo e le zone consentite. Deve essere approvato dalla Regione nel rispetto dei limiti fissati dalla legge statale n. 157/1992, attraverso atti amministrativi soggetti a controllo giurisdizionale.

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  • Corte cost. n. 104/2012 – Imprenditore ittico e fallimento: la questione è inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 1 del Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), sollevata in merito alla non fallibilità dell’imprenditore ittico per analogia con quello agricolo. Il rimettente non ha adeguatamente motivato sulla qualifica del soggetto nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torre Annunziata stava decidendo sul fallimento della Cera Fish s.r.l. nel procedimento promosso dall’Amministrazione provinciale di Napoli. L’art. 1 della legge fallimentare esclude dall’applicazione della procedura fallimentare i piccoli imprenditori e — per interpretazione giurisprudenziale — gli imprenditori agricoli. Il rimettente chiedeva se questa esclusione si estendesse anche all’imprenditore ittico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte relativa all’esclusione dell’imprenditore agricolo (e per analogia ittico) dalla procedura fallimentare. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Tribunale di Torre Annunziata.

    La decisione della Corte

    Inammissibile. Il Tribunale rimettente non ha adeguatamente motivato se la Cera Fish s.r.l. fosse effettivamente un imprenditore ittico (e non commerciale). Senza questa chiarificazione preliminare, la questione di costituzionalità sull’estensione dell’esenzione dalla procedura fallimentare è ipotetica e non concretamente rilevante nel giudizio a quo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se la norma censurata è effettivamente applicabile al caso sottoposto al giudice. Se non è chiaro se il soggetto del giudizio rientri nella categoria contemplata dalla norma censurata, la questione è ipotetica e dunque inammissibile.

    Domande e risposte

    Gli imprenditori ittici possono fallire?

    La legge fallimentare (RD 267/1942) esclude espressamente gli imprenditori agricoli. La giurisprudenza aveva esteso per analogia questa esclusione agli imprenditori ittici, in quanto l’itticoltura è assimilata all’agricoltura. La Corte non ha chiarito il merito perché ha dichiarato inammissibile la questione.

    Perché il rimettente non aveva chiarito la qualifica dell’imprenditore?

    Il Tribunale aveva sollevato la questione di costituzionalità senza prima verificare se la Cera Fish s.r.l. svolgesse effettivamente attività ittica (e non commercio di pesce acquistato da terzi). Questa verifica preliminare era necessaria per giustificare la rilevanza della questione.

    Chi è l’imprenditore agricolo ai fini del fallimento?

    La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’art. 2135 del Codice civile e comprende chi esercita una delle attività elencate (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, pesca in certi casi). L’esclusione dal fallimento si applica a chi è qualificabile come tale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2012 – Esenzione fiscale per il volontariato: manifesta infondatezza

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 8, co. 1, della legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), che esenta le organizzazioni di volontariato dall’imposta ipotecaria e catastale solo per gli atti a titolo gratuito, non per quelli a titolo oneroso. La differenza di trattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni.

    Di cosa si tratta

    La Commissione Tributaria Provinciale di Siena aveva sollevato questione sull’art. 8, co. 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), nella parte in cui prevede l’esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale per gli atti a titolo gratuito a favore delle organizzazioni di volontariato, ma non per gli atti a titolo oneroso. Secondo il rimettente, ciò violava il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 8, co. 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), nella parte in cui limita l’esenzione fiscale agli atti a titolo gratuito. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Commissione Tributaria Provinciale di Siena.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte afferma che la distinzione tra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso è ragionevole nel contesto della disciplina del volontariato. Gli atti gratuiti esprimono appieno la natura solidaristica del volontariato, mentre per gli atti onerosi la situazione è diversa e la discrezionalità del legislatore di non estendere il beneficio è giustificata.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare i benefici fiscali per il terzo settore. La scelta di limitare l’esenzione ipotecaria e catastale agli atti gratuiti è coerente con la ratio della legge sul volontariato, che valorizza la gratuita prestazione d’opera e i trasferimenti patrimoniali senza corrispettivo. Non è irragionevole distinguere tra atti gratuiti e onerosi ai fini tributari.

    Domande e risposte

    Cosa sono l’imposta ipotecaria e catastale?

    Sono tributi dovuti in occasione di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari (imposta ipotecaria) e delle volture catastali (imposta catastale). Si applicano ai trasferimenti immobiliari e ad altri atti soggetti a formalità immobiliari.

    Perché il volontariato gode di agevolazioni fiscali?

    La legge n. 266/1991 riconosce il valore sociale del volontariato e prevede varie agevolazioni per incentivarlo. Queste agevolazioni sono giustificate dall’interesse pubblico perseguito dalle organizzazioni di volontariato, che operano senza fini di lucro per la solidarietà sociale.

    Il terzo settore può beneficiare di esenzioni fiscali per gli atti onerosi?

    Dipende dalla specifica normativa. La legge sul volontariato limitava l’esenzione agli atti gratuiti. Successivamente, la riforma del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto una disciplina fiscale più organica per gli enti del terzo settore, ma con logiche diverse.

    Norme collegate