Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 183/2012 – Impianti di distribuzione carburanti e autonomia delle Province autonome

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Governo contro l’art. 28, commi 3 e 4, del d.l. n. 98/2011 in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti incompatibili, nella parte riferita al principio di leale collaborazione. Riconosce invece la violazione delle competenze provinciali e dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione per la disciplina statale che imponeva alle Province autonome indirizzi ai Comuni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 obbligava le regioni e le province autonome a emanare indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti di carburanti dichiarati incompatibili. La Provincia autonoma di Trento impugnò le norme per lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di commercio e artigianato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 28, commi 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011 (convertito dalla l. n. 111/2011) in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli artt. 9 e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e al principio di leale collaborazione. Il rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva sollevato a sua volta questione in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione promossa dal Governo in riferimento al principio di leale collaborazione. Accoglie invece le censure della Provincia autonoma di Trento, riconoscendo la violazione delle competenze provinciali in materia di commercio garantite dallo Statuto speciale. Riserva a separate pronunce le ulteriori questioni proposte con lo stesso ricorso.

    Il principio

    Le norme statali che impongono alle Province autonome di emanare indirizzi ai Comuni per la chiusura di impianti commerciali incidono sulla competenza provinciale in materia di commercio, artigianato e attività produttive, tutelata dallo Statuto speciale Trentino-Alto Adige, e non possono ritenersi espressione di principi fondamentali statali prevalenti.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 28 del d.l. n. 98/2011?

    Stabiliva che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto le regioni e le province autonome dovessero emanare indirizzi ai comuni per la chiusura degli impianti di distribuzione carburanti dichiarati incompatibili con un apposito decreto ministeriale.

    Perché la Provincia di Trento ha impugnato la norma?

    Perché la materia del commercio e delle fiere e mercati rientra nella competenza esclusiva della Provincia autonoma in virtù dello Statuto speciale, e la norma statale imponeva obblighi senza rispettare tale autonomia.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza in un giudizio costituzionale?

    L’inammissibilità significa che la questione non può essere esaminata nel merito per difetti procedurali o di rilevanza; l’infondatezza indica invece che la questione è stata esaminata ma la norma non risulta incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 167/2012 – Guida in stato di ebbrezza per conducenti a rischio: non illegittima l’esclusione dal lavoro sostitutivo

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 186-bis, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non richiama il comma 9-bis dell’art. 186, non consentendo ai conducenti «a rischio elevato» (under 21, neo-patentati, autotrasportatori) di sostituire la pena detentiva per guida in stato di ebbrezza con il lavoro di pubblica utilità. Il GIP di Bolzano riteneva irragionevole tale esclusione. La Corte la ritiene invece non fondata, sulla base di una diversa lettura della norma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 186-bis del Codice della strada (aggiunto dalla legge n. 120/2010) prevede sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza da parte di categorie «a rischio elevato»: under 21, chi ha conseguito la patente da meno di tre anni, conducenti professionali di veicoli pesanti o autobus. Il GIP di Bolzano rilevava che per la guida sotto l’influenza di droghe (art. 187 c.d.s.) le stesse categorie possono sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, mentre per la guida in ebbrezza alcolica tale sostituzione non sarebbe prevista per i conducenti a rischio elevato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 186-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992, nella parte in cui, non richiamando il comma 9-bis dell’art. 186, non consentirebbe di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità per i conducenti a rischio elevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il presupposto interpretativo del rimettente — secondo cui il comma 3 dell’art. 186-bis definirebbe una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante — non è condiviso dalla Corte. Interpretando correttamente la norma come aggravante, il richiamo al lavoro sostitutivo è già applicabile, rendendo non necessario un intervento additivo. Non sussiste pertanto la denunciata irragionevolezza né la violazione della finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    La possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza da parte di conducenti «a rischio elevato» deve essere valutata alla luce della corretta qualificazione della fattispecie (circostanza aggravante, non reato autonomo): laddove l’art. 186-bis sia interpretato come aggravante, le disposizioni sul lavoro sostitutivo trovano applicazione attraverso il rinvio all’art. 186.

    Domande e risposte

    Chi sono i conducenti «a rischio elevato» ai sensi dell’art. 186-bis c.d.s.?

    I soggetti indicati al comma 1 dell’art. 186-bis: under 21 anni, chi ha ottenuto la patente da meno di tre anni, chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose.

    Cos’è il lavoro di pubblica utilità in materia di guida in stato di ebbrezza?

    È una sanzione sostitutiva prevista dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s.: con il consenso del condannato il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento di lavoro non retribuito in favore della collettività. L’esito positivo comporta l’estinzione del reato.

    La guida in ebbrezza e la guida sotto droghe ricevono lo stesso trattamento sanzionatorio?

    Tendenzialmente sì, sebbene con norme distinte (artt. 186 e 187 c.d.s.): la questione sollevata puntava sulla disparità per i conducenti a rischio elevato, ma la Corte ha escluso l’irragionevolezza sulla base di una lettura interpretativa della norma che consente già la sostituzione.

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  • Corte cost. n. 166/2012 – Legittima l’incompatibilità tra dipendente pubblico part-time e professione di avvocato

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, che vietano l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% del tempo pieno, ripristinando il divieto precedentemente rimosso dalla legge n. 662/1996. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, aveva sollevato la questione.

    Di cosa si tratta

    Dal 1996 al 2003 la legge consentiva ai dipendenti pubblici con contratto part-time fino al 50% di iscriversi agli albi professionali e di esercitare la professione forense. Con la legge n. 339/2003 il Parlamento ha ripristinato il divieto di cumulo, prevedendo per chi era già iscritto la possibilità di optare tra il mantenimento del rapporto di lavoro pubblico (con cancellazione dall’albo) o il mantenimento dell’iscrizione all’albo (con conseguente passaggio al tempo pieno o cessazione dal pubblico impiego).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione e al principio di ragionevolezza intrinseca, sostenendo che il divieto di cumulo fosse irragionevole e lesivo della libertà di lavoro e di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. Il divieto di cumulo tra dipendenza pubblica part-time e professione forense rientra nella discrezionalità del legislatore, che può ragionevolmente ritenere incompatibili i due status in ragione delle specificità dell’ordinamento forense (regio decreto-legge n. 1578/1933) e delle esigenze di imparzialità della pubblica amministrazione. La disciplina transitoria offre all’interessato la possibilità di scelta tra le due alternative ed è pertanto ragionevole.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente vietare il cumulo tra il rapporto di dipendenza pubblica (anche part-time) e l’esercizio della professione forense, in ragione delle peculiarità dell’ordinamento professionale degli avvocati e delle esigenze di imparzialità della PA: tale scelta rientra nella sua discrezionalità e non è irragionevole.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico part-time può iscriversi all’albo degli avvocati?

    No: la legge n. 339/2003, confermata da questa sentenza, esclude che i dipendenti pubblici — anche quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al 50% — possano esercitare la professione forense.

    La legge n. 339/2003 ha effetti retroattivi?

    No nel senso sanzionatorio, ma sì nel senso che chi era già iscritto all’albo prima dell’entrata in vigore doveva esercitare l’opzione entro 36 mesi: mantenere il pubblico impiego e cancellarsi dall’albo, oppure mantenere l’iscrizione e passare al tempo pieno o cessare dal pubblico impiego.

    Questa incompatibilità vale anche per altre professioni?

    La sentenza riguarda specificamente la professione forense, soggetta a regole proprie (r.d.l. n. 1578/1933). Per altre professioni la compatibilità con il part-time pubblico è regolata separatamente dalla legge n. 662/1996, che la sentenza n. 339/2003 non ha modificato.

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  • Corte cost. n. 165/2012 – Inammissibile la questione sul patteggiamento nel processo penale minorile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988 (processo penale minorile) nella parte in cui non consentirebbe al giudice di non applicare la pena concordata qualora la ritenga contraria all’interesse del minore. Il rimettente è il GUP del Tribunale per i minorenni di Ancona.

    Di cosa si tratta

    Il processo penale minorile (d.P.R. n. 448/1988) ha regole speciali pensate per la tutela dei minori imputati. L’art. 32, comma 2, consente l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) anche nel rito minorile. Il GUP di Ancona dubitava che questa norma, non prevedendo un potere del giudice di rifiutare la pena concordata quando contraria all’interesse del minore, violasse i principi costituzionali di ragionevolezza e di soggezione del giudice alla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consentirebbe al giudice di discostarsi dalla pena concordata qualora la ritenga contraria all’interesse del minore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile. L’inammissibilità è determinata dalla formulazione della questione: il rimettente in realtà chiede un intervento additivo che implicherebbe scelte discrezionali riservate al legislatore, non consentendo alla Corte di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata senza sostituirsi alle valutazioni di politica criminale e processuale che competono al Parlamento.

    Il principio

    Quando la soluzione di una questione di legittimità costituzionale presuppone scelte legislative discrezionali — come la definizione delle condizioni in cui il giudice può discostarsi dall’accordo sul patteggiamento — la questione è inammissibile per difetto di rime obbligate, non potendo la Corte sostituirsi al legislatore.

    Domande e risposte

    Il patteggiamento è ammesso nel processo penale minorile?

    Sì: l’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988 consente l’applicazione della pena su richiesta delle parti anche nel rito minorile, sia pure con le peculiarità proprie di quel sistema processuale.

    Cosa sono le «rime obbligate» nella giurisprudenza costituzionale?

    È il requisito per cui la Corte può pronunciare una sentenza additiva solo quando esiste una soluzione costituzionalmente necessitata, univoca e non discrezionale: se il rimedio implica scelte legislative, la Corte non può intervenire e la questione è inammissibile.

    Il giudice minorile ha poteri aggiuntivi rispetto al giudice ordinario nel patteggiamento?

    La normativa vigente non riconosce al giudice minorile un autonomo potere di rifiuto del patteggiamento basato sul superiore interesse del minore, al di là dei poteri previsti dal codice di rito: una modifica in tal senso richiederebbe un intervento del legislatore.

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  • Corte cost. n. 164/2012 – SCIA e semplificazioni amministrative: non fondate le questioni regionali

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da più Regioni sull’art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 78/2010 (semplificazioni procedimentali, SCIA) e sull’art. 5 del d.l. n. 70/2011 (SCIA in materia edilizia e termine per il divieto di prosecuzione). Il procedimento riunisce ricorsi di Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia.

    Di cosa si tratta

    La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ha sostituito la tradizionale dichiarazione di inizio attività (DIA): l’interessato può avviare immediatamente l’attività presentando una segnalazione, senza attendere il silenzio-assenso. Alcune Regioni hanno contestato sia l’introduzione della SCIA sia il breve termine di 30 giorni entro cui la PA può vietare la prosecuzione dell’attività in materia edilizia, ritenendo che lo Stato avesse invaso competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Cinque Regioni (Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia) hanno impugnato l’art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 78/2010 e l’art. 5 del d.l. n. 70/2011, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 114, 117 e 118 Cost., nonché agli statuti speciali applicabili, deducendo la violazione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di governo del territorio e disciplina del procedimento amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. La SCIA e la disciplina dei termini per il divieto di prosecuzione rientrano nella competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e di ordinamento civile, in quanto disciplinano un istituto di semplificazione che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale per garantire parità di condizioni agli operatori economici. Le Regioni rimangono libere di disciplinare le proprie procedure aggiuntive nel rispetto dei principi statali.

    Il principio

    La SCIA è uno strumento di semplificazione procedimentale che rientra nella competenza esclusiva statale in quanto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni e all’ordinamento civile: la sua disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale e le Regioni non possono derogarvi in senso restrittivo per gli operatori.

    Domande e risposte

    Che cos’è la SCIA e quando si applica?

    La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato) consente di avviare immediatamente un’attività produttiva, commerciale o edilizia presentando una segnalazione corredata delle necessarie autocertificazioni e attestazioni, senza attendere un atto autorizzatorio preventivo.

    Perché le Regioni non possono rendere più restrittiva la SCIA?

    Perché si tratta di un istituto che garantisce uniformità di condizioni agli operatori economici su tutto il territorio nazionale, rientrando nella competenza esclusiva statale sui livelli essenziali e sull’ordinamento civile.

    Le Regioni possono disciplinare procedure aggiuntive o diverse dalla SCIA?

    Sì, nelle materie di loro competenza (come il governo del territorio), ma nel rispetto dei principi statali e senza eliminare o svuotare l’istituto della SCIA previsto dalla legge nazionale.

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  • Corte cost. n. 163/2012 – Banda larga: il progetto strategico statale richiede l’intesa con le Regioni

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 3, del d.l. n. 98/2011 (conv. legge n. 111/2011) nella parte in cui non prevedono che il progetto strategico per le infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e ultralarga sia predisposto d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e che la sua realizzazione concreta avvenga sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata.

    Di cosa si tratta

    Lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e ultralarga interessa sia le competenze statali (sviluppo economico nazionale, coordinamento) sia quelle regionali (governo del territorio, ordinamento delle comunicazioni). Il d.l. n. 98/2011 aveva affidato al Ministero dello sviluppo economico la predisposizione di un progetto strategico nazionale senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, né nella fase di progettazione né in quella di realizzazione territoriale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria ha impugnato l’art. 30, commi 1 e 3, del d.l. n. 98/2011 in riferimento al principio di leale collaborazione, deducendo che l’intervento statale — pur legittimo per la sua dimensione nazionale — avrebbe dovuto prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e il coinvolgimento delle singole Regioni nella fase attuativa territoriale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione fondata nei termini indicati. L’intervento statale è legittimo come chiamata in sussidiarietà in ragione della dimensione nazionale del progetto, ma deve rispettare il principio di leale collaborazione: il progetto strategico deve essere predisposto d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (comma 1) e la sua realizzazione concreta deve avvenire sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata (comma 3).

    Il principio

    Quando lo Stato attrae in sussidiarietà funzioni amministrative che incidono su materie di competenza concorrente regionale (ordinamento delle comunicazioni, governo del territorio), deve prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni attraverso la leale collaborazione: in caso contrario la norma statale è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato?

    È il meccanismo per cui lo Stato assume funzioni amministrative normalmente spettanti alle Regioni quando la dimensione dell’intervento è tale da richiedere un’unitaria disciplina nazionale. Deve però rispettare proporzionalità e leale collaborazione.

    Perché è necessaria l’intesa con le Regioni per le infrastrutture di telecomunicazione?

    Perché le infrastrutture di banda larga incidono sul governo del territorio — materia di competenza concorrente — e la loro realizzazione concreta è inscindibilmente legata alle scelte territoriali regionali.

    Qual è la differenza tra intesa con la Conferenza unificata e intesa con la singola Regione?

    L’intesa con la Conferenza unificata è necessaria nella fase di predisposizione del progetto strategico nazionale; l’intesa con la singola Regione è necessaria nella fase di realizzazione concreta sul suo territorio, per garantire il rispetto delle competenze regionali di governo del territorio.

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  • Corte cost. n. 162/2012 – Sanzioni CONSOB: incostituzionale la giurisdizione esclusiva del TAR Lazio

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la norma (d.lgs. n. 104/2010, codice del processo amministrativo) che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio, con cognizione estesa al merito, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB. La cognizione su tali sanzioni spetta al giudice ordinario, non a quello amministrativo.

    Di cosa si tratta

    La CONSOB può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a soggetti operanti nei mercati finanziari. Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) aveva attribuito al TAR Lazio la giurisdizione esclusiva su queste controversie, sottraendola alla Corte d’appello ordinaria. La Corte d’appello di Torino ha dubitato della legittimità di tale scelta, sollevando questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 4, comma 1, n. 19), dell’allegato 4, in riferimento agli artt. 3, 76, 103, 111 e 113 della Costituzione. La questione sull’art. 44 della legge n. 69/2009 (delega al Governo) è stata dichiarata non fondata.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali le disposizioni che attribuiscono al TAR Lazio la giurisdizione esclusiva sulle sanzioni CONSOB: l’art. 103 Cost. non consente di devolvere al giudice amministrativo controversie che riguardano diritti soggettivi lesi da sanzioni punitive, le quali devono essere conosciute dal giudice ordinario, garantendo il doppio grado di giudizio e il pieno sindacato di merito. La questione sulla delega (art. 44, legge n. 69/2009) è non fondata.

    Il principio

    Le sanzioni irrogate dalla CONSOB hanno natura punitiva e incidono su diritti soggettivi: la loro impugnazione spetta al giudice ordinario (Corte d’appello), non al giudice amministrativo, che ai sensi dell’art. 103 Cost. ha giurisdizione sugli interessi legittimi e solo nei casi tassativamente previsti anche su diritti soggettivi.

    Domande e risposte

    Chi può impugnare le sanzioni della CONSOB dopo questa sentenza?

    La Corte d’appello ordinaria competente per territorio, tornando alla disciplina previgente che attribuiva alla Corte d’appello il sindacato sulle sanzioni della CONSOB.

    Cosa distingue la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa?

    Il giudice ordinario tutela i diritti soggettivi; il giudice amministrativo tutela gli interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, anche i diritti soggettivi in materie tipicamente pubblicistiche. L’art. 103 Cost. consente la giurisdizione esclusiva amministrativa solo in specifiche materie di stretta competenza pubblica.

    La delega per il codice del processo amministrativo era legittima?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 44 della legge n. 69/2009, ritenendo che la delega fosse sufficientemente determinata nei criteri e principi direttivi richiesti dall’art. 76 Cost.

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  • Corte cost. n. 161/2012 – Riordino IPAB e ASP in Abruzzo: incostituzionali le norme sul personale

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 15, comma 4, e 11, commi 8 e 9, della legge della Regione Abruzzo n. 17/2011 sul riordino delle IPAB e la disciplina delle ASP, in quanto tali norme consentono selezioni di personale senza il rispetto delle procedure concorsuali imposte dall’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali statali in materia di pubblico impiego.

    Di cosa si tratta

    Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono enti che erogano servizi sociali. La Regione Abruzzo, con la legge n. 17/2011, ha disciplinato il loro riordino e la trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Alcune disposizioni consentivano a questi enti di procedere a selezioni di personale in deroga alle regole ordinarie del concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge regionale Abruzzo n. 17/2011, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che le norme sulla selezione del personale violassero il principio del concorso pubblico e i principi fondamentali statali in materia di organizzazione della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali le disposizioni che permettono alle IPAB e alle ASP di procedere a selezioni di personale senza rispettare le regole del concorso pubblico (artt. 5 comma 2, 6 commi 3-4-6-7, 11 commi 8-9, 15 comma 4). Dichiara invece non fondate le questioni sulle norme che rispettano i principi fondamentali statali (artt. 5 comma 1, 6 comma 5, 15 comma 3).

    Il principio

    Gli enti pubblici — comprese le IPAB in fase di riordino e le nuove ASP — non possono selezionare personale in deroga al principio del concorso pubblico garantito dall’art. 97, terzo comma, Cost.: la natura pubblica dell’ente e la sua partecipazione alla finanza pubblica impongono il rispetto di tale principio anche in sede di prima applicazione della riforma.

    Domande e risposte

    Cosa sono le IPAB e le ASP?

    Le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza) sono enti pubblici che storicamente erogano servizi sociali; le ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) sono la forma giuridica in cui molte IPAB si trasformano dopo le riforme regionali, mantenendo natura pubblica ma con gestione imprenditoriale.

    Perché le selezioni di personale senza concorso sono incostituzionali per questi enti?

    Perché l’art. 97, terzo comma, Cost. impone che l’accesso agli impieghi pubblici avvenga tramite concorso, salvo eccezioni previste dalla legge. Le IPAB e le ASP, in quanto enti pubblici la cui gestione rientra nella finanza pubblica, devono rispettare questo obbligo.

    La Regione Abruzzo poteva derogare ai principi statali sul pubblico impiego?

    No: in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di pubblico impiego regionale, la Regione può legiferare ma deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.).

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  • Corte cost. n. 160/2012 – Incostituzionale la legge lombarda sul piano di cattura dei richiami vivi 2011/2012

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lombardia n. 16/2011 che approvava il piano di cattura in deroga dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012. La legge regionale violava il divieto di ripristinare norme già dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.) e il diritto UE sulla tutela della fauna selvatica.

    Di cosa si tratta

    La cattura dei richiami vivi — uccelli usati per richiamare altri uccelli durante la caccia — è soggetta a stretti limiti di legge e a deroga concessa solo in presenza di presupposti tassativi previsti dalla direttiva europea «Uccelli». La Regione Lombardia aveva approvato con legge regionale il piano di cattura per la stagione 2011/2012, nonostante la Corte avesse già dichiarato incostituzionali leggi regionali di identico contenuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale Lombardia n. 16/2011, deducendo la violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lett. s), e 136 della Costituzione: la legge ripristinava disposizioni già dichiarate incostituzionali, consentiva la cattura con strumenti vietati dalla normativa internazionale e UE, e mancava dei presupposti per la deroga al divieto di prelievo venatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 16/2011. Sebbene la legge fosse già stata abrogata dal legislatore lombardo prima della decisione, la Corte ritiene di dover pronunciare nel merito a causa della violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.) e dei parametri UE: il ripristino di norme già dichiarate incostituzionali non rimane privo di conseguenze anche dopo l’abrogazione.

    Il principio

    Il legislatore regionale non può ripristinare, neppure temporaneamente, disposizioni di identico contenuto a quelle già dichiarate incostituzionali dalla Corte: farlo viola l’art. 136 Cost. e produce effetti giuridici illegittimi anche se la norma viene poi abrogata prima della pronuncia della Corte.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare in materia di caccia e prelievo venatorio?

    Sì, ma nei limiti fissati dalla legislazione statale di principio e della normativa UE (direttiva «Uccelli» 2009/147/CE): non possono derogare ai divieti di prelievo venatorio senza rispettare i presupposti tassativi previsti dalla direttiva.

    Cosa vieta l’art. 136 della Costituzione?

    Vieta al legislatore — statale o regionale — di ripristinare disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte: le norme colpite da incostituzionalità cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

    L’abrogazione della legge regionale prima della sentenza evitava la pronuncia di illegittimità?

    No: la Corte ha giudicato nel merito perché la violazione del giudicato costituzionale e della normativa UE produceva effetti che non potevano essere sanati dalla sola abrogazione sopravvenuta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 159/2012 – Illegittimità della legge toscana sui rifiuti portuali e sull’Autorità idrica

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge regionale toscana n. 41/2011: l’art. 2 (nella parte relativa alla gestione dei rifiuti portuali in avvalimento da parte della Comunità d’ambito) per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., e l’art. 11 per contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana, con la legge n. 41/2011, ha modificato la propria disciplina regionale sui rifiuti, intervenendo sia sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti (attività affidata in avvalimento alla Comunità d’ambito per conto dell’Autorità marittima), sia sull’istituzione di una nuova Autorità idrica regionale (art. 11). Il Governo ha impugnato entrambe le disposizioni davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 11 della legge regionale Toscana n. 41/2011 in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettere g) ed s), della Costituzione, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali (Autorità marittima) e di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 (comma 4 dell’art. 6-ter della legge regionale n. 25/1998 come sostituito), nella parte in cui prevede che la Comunità d’ambito provveda in avvalimento e per conto dell’Autorità marittima senza alcuna intesa con la Regione: tale norma invade la competenza statale sull’ordinamento degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e viola la riserva di legge statale sugli uffici statali (art. 97 Cost.). Dichiara altrésì l’illegittimità dell’art. 11 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in materia di tutela dell’ambiente.

    Il principio

    La disciplina delle modalità operative di un ente pubblico nazionale (quale l’Autorità marittima) è riservata alla legge statale: una legge regionale non può prevedere che un ente regionale agisca «per conto» di un’Autorità marittima statale senza una previsione statale che lo consenta.

    Domande e risposte

    Chi gestisce i rifiuti prodotti dalle navi nei porti italiani?

    La disciplina è dettata dal d.lgs. n. 182/2003 (attuativo della direttiva 2000/59/CE): le procedure di affidamento spettano all’Autorità marittima, che può avvalersi di organismi regionali ma solo nei limiti e con le modalità previsti dalla legge statale.

    Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione?

    Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali: le Regioni non possono incidere su tali enti con proprie leggi.

    L’art. 11 della legge toscana riguardava l’ambiente?

    Sì: l’art. 11 istituiva una nuova autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani con competenze su materie di tutela ambientale che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 158/2012 – Incostituzionale il marchio regionale Piemonte sui prodotti agroalimentari

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 10/2011, relativo al marchio regionale di valorizzazione dei prodotti agroalimentari, per contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione delle merci. Per gli altri tre articoli impugnati (artt. 2 comma 7, 7 comma 1, 8 comma 2) dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenute modifiche legislative.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte, con la legge n. 10/2011, aveva introdotto alcune norme collegate alla legge finanziaria regionale. Il Governo aveva impugnato quattro disposizioni: il marchio regionale agroalimentare, le anticipazioni sui contributi PAC agli agricoltori, le modalità di contenimento della fauna selvatica e una norma sull’affidamento di servizi. Tre delle quattro contestazioni si sono concluse con la cessazione della materia del contendere, però quella sul marchio è stata dichiarata incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 10/2011, in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lett. s), e 120, primo comma, della Costituzione, deducendo il contrasto con il diritto UE sulla libera circolazione delle merci e con i regolamenti comunitari sulla PAC.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 26, comma 2, della legge regionale: la norma, istituendo un marchio regionale volontario di qualità per prodotti agroalimentari imputabile a un’autorità pubblica, viola la libera circolazione delle merci garantita dal diritto UE (artt. 34-36 TFUE) e, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., il divieto regionale di ostacolare gli scambi interregionali (art. 120 Cost.). Per gli altri tre articoli dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenute modifiche.

    Il principio

    Un marchio territoriale di valorizzazione, anche se formalmente volontario, quando sia istituito da un’autorità pubblica regionale determina un effetto potenzialmente restrittivo sulla libera circolazione delle merci contrario al diritto dell’Unione europea, e pertanto viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono creare marchi di qualità territoriale per i prodotti locali?

    Non liberamente: un marchio istituito da un’autorità pubblica regionale, anche se adesione è facoltativa, può favorire i prodotti del territorio rispetto a quelli di altre Regioni o altri Stati UE, integrando una restrizione agli scambi vietata dal diritto europeo.

    Cosa prevede il diritto UE sulla libera circolazione delle merci?

    Gli artt. 34-36 TFUE vietano misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni: la CGUE ha chiarito (causa C-325/00, Commissione c. Germania) che anche i marchi pubblici facoltativi possono integrare tali misure.

    Le anticipazioni sui contributi PAC agli agricoltori piemontesi erano illegittime?

    La questione relativa all’art. 7 è stata definita con cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 157/2012 – Cessata materia del contendere su legge regionale siciliana su bilancio e pensioni

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    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro alcuni articoli della delibera legislativa n. 829 dell’Assemblea regionale siciliana del dicembre 2011, in materia di bilancio, sistema pensionistico e condizioni di eleggibilità dei sindaci. La cessazione è conseguente alla rinuncia o alla mancata opposizione della Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato gli artt. 7, 9 e 14 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana approvata il 28 dicembre 2011, sostenendo che le disposizioni non garantissero adeguata copertura finanziaria alle nuove spese (art. 81 Cost.) e che altre norme modificassero in modo non conforme al bilancio annuale gli stanziamenti del Fondo di garanzia per il personale della formazione professionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha promosso ricorso in via principale contro gli artt. 7, 9 e 14 della delibera legislativa n. 829/2011 dell’Assemblea regionale siciliana, per violazione dell’art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle spese pubbliche) e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sull’intero ricorso. Nel corso del giudizio è venuto meno l’oggetto del contendere — verosimilmente per sopravvenuta modifica o abrogazione delle norme impugnate, ovvero per rinuncia — ed entrambe le parti non si sono opposte alla declaratoria.

    Il principio

    Quando il legislatore regionale modifica o abroga le disposizioni impugnate in via principale prima che la Corte si pronunci nel merito, e le parti non si oppongono, il giudizio costituzionale si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esame di merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere» davanti alla Corte costituzionale?

    È la pronuncia con cui la Corte prende atto che il conflitto è venuto meno — tipicamente perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata — e non decide nel merito la questione di legittimità costituzionale.

    L’art. 81 Cost. si applica anche alle Regioni a statuto speciale?

    Sì: secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’obbligo di copertura finanziaria e il principio di equilibrio di bilancio vincolano sia il legislatore statale sia quello regionale, comprese le Regioni a statuto speciale.

    Qual era la contestazione sull’art. 7 della delibera siciliana?

    L’art. 7 autorizzava l’utilizzo di 70 milioni di euro a valere sull’esercizio 2011 riducendo un fondo costituito da residui attivi di dubbia esazione: il Commissario riteneva che tale riduzione non costituisse copertura finanziaria credibile ai sensi dell’art. 81 Cost.

    Norme collegate