Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 32/2011 – Reato di ingresso irregolare e manifesta inammissibilità per difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del Testo unico sull’immigrazione (reato di ingresso e soggiorno irregolare), sollevate da cinque Giudici di pace, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e per mancata sperimentazione dell’interpretazione adeguatrice.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (“pacchetto sicurezza”), ha istituito il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio italiano. Cinque Giudici di pace (Fabriano, Alessandria, Città della Pieve, Ivrea e Casale Monferrato) ne hanno sospettato l’incostituzionalità, lamentando tra l’altro la mancanza di una scriminante per giustificato motivo analoga a quella prevista per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 94/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25 secondo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione. I rilievi riguardavano in particolare la disparità di trattamento rispetto all’art. 14, comma 5-ter (che ammette la scriminante del giustificato motivo), l’esclusione dell’oblazione ex art. 162 c.p. e il contrasto con obblighi internazionali.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni, rilevando che le ordinanze di rimessione presentano gravi carenze motivazionali: i giudici a quo non hanno adeguatamente descritto la fattispecie concreta sottoposta al loro esame, non hanno verificato la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata e non hanno dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare compiutamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo e di tentare previamente un’interpretazione adeguatrice della norma: il mancato assolvimento di tali oneri rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è il reato di ingresso irregolare ex art. 10-bis?

    Si tratta di una contravvenzione, punita con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, introdotta nel 2009 a carico dello straniero che entra o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle norme sull’immigrazione. La Corte costituzionale si è poi pronunciata nel merito con la sentenza n. 250 del 2010, dichiarando infondate molte delle censure.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia di rito con cui la Corte chiude il giudizio senza esaminare il merito: significa che la questione è stata sollevata in modo talmente difettoso da non poter nemmeno essere valutata nel merito, ad esempio per mancanza di motivazione sulla rilevanza o sul giudizio principale.

    Perché i Giudici di pace avevano dubbi sulla costituzionalità?

    I rimettenti ritenevano irragionevole che il reato di semplice ingresso/soggiorno irregolare non prevedesse una scriminante per giustificato motivo, a differenza di quanto stabilito per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione), creando così una disparità di trattamento tra fattispecie simili.

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  • Corte cost. n. 19/2011 – Legge regionale Lazio sul personale: inammissibile la questione di legittimità

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lazio n. 14/2009 in materia di personale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento a numerosi parametri costituzionali. La legge era stata adottata per bloccare gli effetti di una sentenza del TAR favorevole ai dipendenti regionali.

    Di cosa si tratta

    Nel 2009 la Regione Lazio ha approvato la legge n. 14, che salvaguardava le qualifiche e le posizioni economiche acquisite dal personale regionale a seguito dell’applicazione dell’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25/1996. Il Consiglio di Stato aveva sospettato che tale legge fosse stata adottata proprio per bloccare l’esito di un giudizio amministrativo pendente, in contrasto con diversi principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3 (limitatamente alle parole «qualifica» e «qualifica o»), e 2, della legge Regione Lazio n. 14/2009, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 111, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, denunciando che la legge mirasse a interferire con un giudizio in corso, violando i principi di giusto processo, di uguaglianza e di competenza legislativa statale in materia di giurisdizione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate. La motivazione specifica dell’inammissibilità non emerge dal dispositivo pubblicato, ma la pronuncia esclude l’accesso al merito delle censure proposte dal giudice rimettente.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità — sia per difetto di rilevanza sia per carenze motivazionali nell’ordinanza di rimessione — vengono dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte senza esaminare il merito delle censure.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge regionale Lazio n. 14/2009?

    La legge salvaguardava la qualifica o categoria già attribuita al personale regionale in forza dell’art. 22, comma 8, della l.r. n. 25/1996, purché il personale avesse svolto le funzioni corrispondenti per almeno un triennio con atto formale. Faceva salva anche la posizione economica acquisita dal personale in quiescenza.

    Perché il Consiglio di Stato sospettava l’incostituzionalità?

    Il rimettente riteneva che la legge fosse stata adottata per bloccare un giudizio amministrativo pendente, nel quale il TAR Lazio aveva già annullato un regolamento regionale del 2001. La legge, per la sua tempistica e il suo tenore letterale, sembrava diretta a impedire la conferma di quella sentenza di annullamento in sede di appello.

    Qual è la differenza tra inammissibilità manifesta e infondatezza nel giudizio costituzionale?

    La manifesta inammissibilità è dichiarata quando la questione non supera i requisiti formali di accesso al giudizio (rilevanza, non manifesta infondatezza, motivazione adeguata). L’infondatezza, invece, presuppone l’esame nel merito: la Corte esamina la questione ma la ritiene non fondata nel merito costituzionale.

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  • Corte cost. n. 18/2011 – Gestione rifiuti in Campania: inammissibile la questione sull’autonomia delle Province

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Lazio sull’art. 20, comma 1, della legge regionale Campania n. 4/2007 (come sostituito dalla l.r. n. 4/2008), che imponeva alle Province di affidare la gestione integrata dei rifiuti tramite società a totale o prevalente capitale pubblico. Il giudice rimettente aveva invocato l’art. 114, secondo comma, Cost. in modo non pertinente, confondendo l’autonomia istituzionale con quella finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale della Campania imponeva alle Province un unico modello gestorio per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: la costituzione di società a totale o prevalente capitale pubblico. Il TAR Lazio riteneva che tale vincolo limitasse l’autonomia delle Province e sollevava questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio, sezione I, con ordinanza del 18 marzo 2009 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, della legge Regione Campania n. 4/2007, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera m), della l.r. Campania n. 4/2008, in riferimento all’art. 114, secondo comma, della Costituzione, ritenendo che l’obbligo di adottare un unico modello gestorio comprimesse l’autonomia finanziaria e contabile delle Province.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente ha errato nel parametro: l’art. 114, secondo comma, Cost. garantisce l’autonomia istituzionale e amministrativa degli enti locali, non quella finanziaria e contabile, che è invece disciplinata dall’art. 119 Cost. Il difetto di pertinenza del parametro invocato rende la questione inammissibile.

    Il principio

    L’autonomia degli enti locali sancita dall’art. 114, secondo comma, Cost. ha contenuto istituzionale e organizzativo, non finanziario; chi intenda censurare limitazioni all’autonomia finanziaria delle Province deve invocare l’art. 119 Cost. L’erronea identificazione del parametro costituzionale determina l’inammissibilità manifesta della questione.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il giudice rimettente ha indicato come parametro l’art. 114, secondo comma, Cost., che tutela l’autonomia istituzionale degli enti locali, mentre la censura riguardava l’autonomia finanziaria e contabile, disciplinata dall’art. 119 Cost. L’errore nel parametro ha reso la questione inammissibile.

    Cosa imponeva la legge regionale campana?

    L’art. 20, comma 1, della legge Regione Campania n. 4/2007 (sostituito dalla l.r. n. 4/2008) obbligava le Province ad affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti esclusivamente tramite la costituzione di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza possibilità di derogare a tale modello gestorio.

    Qual è la differenza tra art. 114 e art. 119 Cost. in materia di autonomia locale?

    L’art. 114 Cost. riconosce agli enti locali autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. L’art. 119 Cost. disciplina invece l’autonomia finanziaria e tributaria, includendo la possibilità di stabilire e applicare tributi ed entrate proprie. Sono disposizioni distinte che tutelano sfere diverse.

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  • Corte cost. n. 242/2012 – Quorum elettorale e iscritti AIRE nei comuni

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    La sentenza n. 242/2012 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 co. 10 del TUEL, nella parte in cui include gli iscritti all’AIRE nel calcolo del quorum del 50% dei votanti richiesto per la validità dell’elezione del sindaco con lista unica. La Corte riconosce la ragionevolezza della scelta del legislatore di valorizzare il legame formale con il comune di residenza originaria.

    Di cosa si tratta

    Nel comune di Sessano del Molise, le elezioni del marzo 2010 erano state dichiarate nulle perché i votanti (368) erano stati inferiori al 50% degli iscritti nelle liste elettorali (1.186), includendo 495 cittadini residenti all’estero iscritti all’AIRE. Senza computare gli iscritti AIRE, l’elezione sarebbe risultata valida. Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 71, co. 10, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), nella parte in cui include gli iscritti AIRE nel numero degli aventi diritto al voto ai fini del calcolo del quorum del 50% per la validità del voto con lista unica. Parametri: artt. 1 co. 2, 3, 48 co. 1 e 51 co. 1 Cost. Rimettente: Consiglio di Stato, sezione V giurisdizionale (ordinanza del 31 maggio 2011).

    La decisione della Corte

    Non fondata. La Corte riconosce che l’inclusione degli iscritti AIRE può creare criticità nei comuni ad alto tasso di emigrazione, ma esclude l’irragionevolezza della scelta legislativa. Il legislatore ha ritenuto che anche i cittadini residenti all’estero conservino un legame con la comunità locale d’origine e possano incidere sulla validità delle elezioni locali, valorizzando la loro iscrizione formale nelle liste elettorali. La precedente sentenza n. 173/2005 aveva già dichiarato non fondata una questione analoga su una legge regionale che escludeva gli AIRE.

    Il principio

    La scelta del legislatore di includere gli iscritti AIRE nel calcolo del quorum per la validità delle elezioni comunali con lista unica non è irragionevole: il diritto di voto formalmente attribuito ai residenti all’estero per le elezioni locali giustifica il loro computo nel denominatore del quorum, anche se di fatto non possono agevolmente esercitarlo.

    Domande e risposte

    Chi sono gli iscritti AIRE?

    L’AIRE (“Anagrafe Italiani Residenti all’Estero”) raccoglie i cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero. Mantengono il diritto di voto per le elezioni politiche nazionali ed europee; il loro computo nelle liste elettorali locali è oggetto della questione decisa.

    Perché il problema riguarda solo i comuni piccoli?

    Perché nei comuni con meno di 15.000 abitanti la legge (art. 71 co. 10 TUEL) prevede che, nel caso di un’unica lista ammessa, l’elezione è valida solo se vota almeno il 50% degli iscritti nelle liste. Nei grandi comuni con più liste non esiste tale quorum di validità.

    La sentenza n. 173/2005 aveva già risposto a questa domanda?

    Parzialmente. La sentenza n. 173/2005 aveva dichiarato non fondata la questione su una legge regionale del Friuli che escludeva gli AIRE dal quorum. La sentenza n. 242/2012 completa il quadro affermando che anche la scelta opposta (includerli) è costituzionalmente legittima, rimettendo la scelta al legislatore.

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  • Corte cost. n. 241/2012 – Manovra finanziaria 2011 e autonomie speciali

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    La sentenza n. 241/2012 decide le questioni di quattro Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) sul decreto-legge n. 138/2011, la manovra finanziaria estiva 2011. La Corte dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, in parte l’inammissibilità e in parte la non fondatezza, chiarendo i limiti del patto di stabilità sulle autonomie differenziate.

    Di cosa si tratta

    Le quattro Regioni a statuto speciale avevano impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 138/2011 (convertito con l. n. 148/2011), in particolare l’art. 1 co. 6 (anticipazione della riduzione delle agevolazioni fiscali) e l’art. 2 (contributo di solidarietà, patto di stabilità interno, contenimento delle spese degli enti locali). Le questioni erano fondate sulle rispettive norme statutarie che garantiscono quote di gettito fiscale e forme di autonomia finanziaria differenziate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1 co. 6 e 2 del d.l. n. 138/2011 convertito con l. n. 148/2011. Parametri: artt. 3, 117 e 119 Cost., statuti speciali di Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna con le relative norme di attuazione. Rimettenti: Regione autonoma Valle d’Aosta (ric. n. 135/2011), Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 139/2011), Regione siciliana (ric. n. 140/2011), Regione autonoma Sardegna (ric. n. 160/2011).

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara cessata la materia del contendere sull’art. 1 co. 6, abrogato da successivo ius superveniens prima ancora di produrre effetti; 2) dichiara non fondate le questioni sul contributo di solidarietà e sulle disposizioni sul patto di stabilità, ritenendo applicabili le clausole di salvaguardia degli statuti speciali (art. 19-bis del d.l.); 3) dichiara non fondate le questioni dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 35-octies della Regione siciliana, per inapplicabilità delle norme alla Regione per effetto della clausola di salvaguardia; 4) accoglie parzialmente alcune questioni della Friuli-Venezia Giulia sul riparto del gettito tributario.

    Il principio

    Le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle manovre finanziarie statali si applicano alle Regioni a statuto speciale solo nella misura compatibile con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. La clausola di salvaguardia inserita nelle manovre è strumento necessario per contemperare l’esigenza di risanamento finanziario con le autonomie differenziate costituzionalmente garantite.

    Domande e risposte

    Cosa sono le clausole di salvaguardia nelle manovre finanziarie?

    Sono disposizioni che subordinano l’applicabilità della manovra alle Regioni a statuto speciale al rispetto dei loro statuti e delle norme di attuazione. Nel caso del d.l. n. 138/2011, l’art. 19-bis prevedeva espressamente tale salvaguardia per la generalità delle disposizioni.

    Il contributo di solidarietà sui redditi alti spettava anche alle Regioni speciali?

    La Corte ha ritenuto che il contributo di solidarietà (3% sul reddito superiore a 300.000 euro) costituisse una sovrimposta IRPEF. Per alcune Regioni speciali (es. Sardegna) tale gettito avrebbe dovuto essere attribuito pro-quota alla Regione in base allo statuto, ma la Corte ha risolto la questione caso per caso valutando l’effettiva applicabilità della norma a ciascuna Regione.

    Cosa significa cessazione della materia del contendere su una norma finanziaria?

    Significa che la norma impugnata è stata modificata o abrogata prima di produrre effetti concreti: non vi è dunque più alcun pregiudizio da eliminare, e il giudizio perde il proprio oggetto.

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  • Corte cost. n. 240/2012 – Astensione del giudice e impugnabilità del diniego

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    L’ordinanza n. 240/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e ss. c.p.c. sollevata dal Tribunale di Catania, sezione di Acireale, nella parte in cui non prevedono la facoltà del giudice di ricorrere a un organo sovraordinato contro il rigetto della sua domanda di astensione. La motivazione è contraddittoria e sembra usare il giudizio costituzionale per ottenere un avallo interpretativo.

    Di cosa si tratta

    Un giudice del Tribunale di Catania, investito di cause in cui era convenuta una banca con cui aveva rapporti di conto corrente e i cui soci includevano i suoi figli, aveva proposto sia dichiarazione di astensione obbligatoria che istanza di astensione facoltativa. Il Presidente del Tribunale aveva rigettato entrambe. Il giudice aveva dunque sollevato questione sostenendo l’assenza di un rimedio impugnatorio avverso tale diniego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 51 e seguenti c.p.c., nella parte in cui non prevedono la facoltà del giudice di ricorrere a un organo sovraordinato contro il rigetto della propria domanda di astensione. Parametri: artt. 3 (ord. n. 71/2012), 24, 111, 113 Cost. Rimettente: Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale (ordinanze nn. 69, 70, 71 del 2012).

    La decisione della Corte

    Manifestamente inammissibile, per tre ragioni: 1) le ordinanze nn. 69, 70 e 71 non motivano in modo sufficiente la rilevanza della questione; 2) il rimettente afferma che la dichiarazione di astensione obbligatoria non richiederebbe autorizzazione del Presidente del Tribunale, ma poi chiede un rimedio avverso il rigetto di tale autorizzazione, cadendo in contraddizione; 3) il giudizio costituzionale sembra essere usato per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo nella contesa con il capo dell’ufficio, non per risolvere una questione pregiudiziale al merito.

    Il principio

    Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale deve avere ad oggetto una questione pregiudiziale rispetto alla decisione del merito della controversia. L’utilizzo dell’incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte un orientamento su questioni non strettamente pregiudiziali integra un uso distorto dello strumento e rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    In cosa consiste l’astensione obbligatoria del giudice?

    L’art. 51, co. 1, c.p.c. elenca i casi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi (es. interesse nella causa, rapporti di parentela con le parti). In questi casi il giudice formula una dichiarazione di astensione e il Presidente del Tribunale designa un sostituto, senza margini di valutazione discrezionale.

    C’è un rimedio contro il rigetto dell’astensione?

    Il codice non prevede un rimedio diretto contro il provvedimento del capo dell’ufficio che rifiuta l’astensione. La questione delle conseguenze processuali e delle tutele dell’immagine di imparzialità del giudice è lasciata al momento della verifica degli atti compiuti.

    Perché la motivazione era contraddittoria?

    Perché il rimettente sosteneva che per l’astensione obbligatoria non occorra l’autorizzazione del Presidente, ma allo stesso tempo chiedeva un rimedio avverso il diniego di tale autorizzazione: le due premesse si escludono a vicenda.

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  • Corte cost. n. 239/2012 – Manifesta inammissibilità per motivazione per relationem

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    L’ordinanza n. 239/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge regionale sarda n. 21/2011 (materia urbanistica), sollevata dal GIP di Oristano. Il rimettente si era limitato a richiamare le osservazioni del pubblico ministero senza nemmeno allegarle né riportarle in sintesi.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Oristano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge regionale sarda 21 novembre 2011, n. 21 (norme di carattere urbanistico), in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2, 117 co. 2 e 118 Cost. e all’art. 3 co. 1 dello Statuto speciale della Sardegna. Nella motivazione della non manifesta infondatezza, il GIP si era limitato ad affermare di «condividere integralmente il contenuto delle osservazioni del pubblico ministero», senza allegarle né riassumerle.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni a più leggi regionali in materia urbanistica). Parametri: artt. 3, 25 co. 2, 117 co. 2 lett. l) e s), 118 Cost., art. 3 co. 1 l. cost. n. 3/1948 (Statuto Speciale Sardegna). Rimettente: GIP Tribunale di Oristano (ordinanza del 30 dicembre 2011).

    La decisione della Corte

    Manifestamente inammissibile. Il rimettente non ha esposto alcuna motivazione propria a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale: si è limitato a rinviare alle osservazioni del PM, che non erano nemmeno allegate all’ordinanza notificata. La Regione Sardegna aveva già eccepito l’inammissibilità per questa ragione. È costante giurisprudenza della Corte che non possano avere ingresso questioni motivate solo per relationem.

    Il principio

    Il rimettente deve rendere esplicite, nell’ordinanza di rimessione, le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata. Non è ammissibile una motivazione che si limiti a rinviare ad atti di altri soggetti processuali (pubblico ministero, parti), tanto più se tali atti non sono allegati all’ordinanza stessa.

    Domande e risposte

    Cos’è la motivazione per relationem in un incidente di costituzionalità?

    La motivazione per relationem consiste nel rinviare integralmente alle argomentazioni di un altro atto (sentenza, memoria, parere) senza svolgerle autonomamente. Nel giudizio incidentale di costituzionalità è inammissibile perché il rimettente deve dimostrare in modo autonomo rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Perché la Regione sarda aveva eccepito l’inammissibilità?

    Perché l’ordinanza del GIP non le permetteva di esercitare il diritto di difesa: non conoscendo le ragioni specifiche del rimettente (né le osservazioni del PM richiamate), la Regione non era in grado di controdedurre in modo mirato.

    Cosa deve contenere una valida ordinanza di rimessione?

    Un’ordinanza di rimessione valida deve indicare: la norma censurata, i parametri costituzionali invocati, la rilevanza (motivando perché la questione è pregiudiziale rispetto al giudizio a quo) e la non manifesta infondatezza (con argomenti propri del rimettente).

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  • Corte cost. n. 238/2012 – Riconoscimento titolo maestro di sci e competenze Provincia di Bolzano

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    La sentenza n. 238/2012 dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto statale che aveva riconosciuto il titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro. Il provvedimento non aveva invaso la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Provincia, che interviene solo al momento dell’iscrizione all’albo provinciale.

    Di cosa si tratta

    Il Capo dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio aveva riconosciuto al sig. Oddera il titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro, autorizzandolo ad esercitare la professione in Italia previa iscrizione al Collegio regionale competente. La Provincia di Bolzano aveva impugnato tale decreto sostenendo che l’art. 8 dello Statuto del Trentino-Alto Adige le attribuisce competenza legislativa primaria in materia di maestri di sci.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto del Capo dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio del 1 giugno 2011. Parametri: art. 6 Cost., artt. 8 e 16 d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), art. 1 d.P.R. n. 278/1974. Rimettente: Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 9/2011).

    La decisione della Corte

    Inammissibile. Il decreto statale impugnato non ha invaso la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Provincia di Bolzano. Il riconoscimento del titolo estero è un atto che interviene a livello nazionale, mentre la competenza provinciale (iscrizione all’albo e autorizzazione all’esercizio nel territorio) si esercita solo dalla fase successiva, cioè quando l’interessato chiede l’iscrizione al Collegio provinciale per esercitare in provincia di Bolzano. Il decreto stesso precisava la necessità di previa iscrizione al collegio regionale competente.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone che l’atto statale abbia concretamente invaso la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione o Provincia autonoma. Il mero riconoscimento nazionale di un titolo professionale conseguito all’estero non invade la competenza provinciale sull’esercizio della professione nel proprio territorio, che opera solo dalla fase dell’iscrizione all’albo locale.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano ha una competenza speciale sui maestri di sci?

    Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (art. 8 d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di turismo e di maestri di sci, con le relative funzioni amministrative. Questa competenza è più ampia di quella delle regioni ordinarie.

    Chi può riconoscere i titoli professionali conseguiti all’estero?

    Il riconoscimento dei titoli professionali esteri ai fini dell’esercizio in Italia è di competenza statale (artt. 49 e 50 d.lgs. n. 206/2007, in attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali). La Provincia interviene nella fase successiva di iscrizione all’albo provinciale.

    Cosa deve fare chi vuole esercitare come maestro di sci in Alto Adige?

    Deve prima ottenere il riconoscimento del titolo a livello nazionale, poi richiedere l’iscrizione al Collegio provinciale dei maestri di sci di Bolzano, sottoponendosi agli ulteriori requisiti previsti dalla legge provinciale n. 5/2001.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2012 – Giudizio abbreviato per reato concorrente emerso in dibattimento

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    La sentenza n. 237/2012 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato per un reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale e contestato in dibattimento. La Corte estende così il principio già affermato per i fatti risultanti dagli atti d’indagine.

    Di cosa si tratta

    Nel processo d’appello a Torino, all’imputato era stato contestato in dibattimento un reato concorrente emerso solo nel corso dell’istruzione, a seguito delle dichiarazioni della persona offesa. L’imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato per tale reato, ma la richiesta era stata respinta. La Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, valorizzando il precedente della sentenza n. 333 del 2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato per il reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione riguarda un fatto non risultante dagli atti di indagine. Parametri: artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. Rimettente: Corte d’appello di Torino (ordinanza del 23 settembre 2011).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. La Corte dichiara incostituzionale l’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato per il reato concorrente emerso in dibattimento. La ratio è identica a quella della sentenza n. 333/2009: l’imputato non può essere penalizzato per non aver esercitato tempestivamente una scelta che non era in suo potere, perché il reato non era ancora emerso al momento dell’esercizio dell’azione penale.

    Il principio

    L’imputato non può essere privato del diritto di accedere al rito abbreviato per un reato concorrente contestato in dibattimento quando la contestazione è fondata su fatti emersi solo nel corso dell’istruzione: in tale ipotesi non vi è inerzia dell’imputato, ma impossibilità originaria di esercitare la scelta, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 co. 2 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato?

    Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che si svolge sulla base degli atti delle indagini, senza istruzione dibattimentale. Il vantaggio per l’imputato è la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. Deve essere richiesto entro determinati termini processuali.

    Qual era la differenza tra il caso del 2009 e quello del 2012?

    La sentenza n. 333/2009 riguardava i reati concorrenti già risultanti dagli atti d’indagine ma non contestati inizialmente. La sentenza n. 237/2012 estende il principio ai reati emersi solo durante l’istruzione dibattimentale: in entrambi i casi l’imputato non poteva scegliere il rito in anticipo.

    Cosa cambia nella pratica per i processi penali?

    Dopo la sentenza, l’imputato al quale sia stata rivolta una contestazione suppletiva in dibattimento per un fatto nuovo può chiedere il giudizio abbreviato limitatamente a quel reato, indipendentemente dagli altri capi d’imputazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2012 – Riabilitazione domiciliare e centri extra-regionali in Puglia

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    La sentenza n. 236/2012 dichiara l’illegittimità costituzionale della parola «regionali» nell’art. 19 co. 4 della legge pugliese n. 26/2006 (come sostituito dalla l. reg. n. 4/2010), che impediva alle ASL pugliesi di concludere accordi contrattuali con centri riabilitativi accreditati in altre regioni. La Corte la ritiene lesiva del diritto alla salute dei disabili e del principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Tre centri riabilitativi lucani, da anni operativi nel territorio dell’ASL di Bari con accordi per prestazioni domiciliari, si erano visti revocare tali accordi dopo che la Regione Puglia aveva introdotto il divieto per le ASL di stipulare contratti con centri ubicati fuori regione. Il TAR Puglia aveva sollevato la questione rilevando la preclusione assoluta per i pazienti più gravi — costretti a domicilio — di avvalersi di strutture extra-regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che sostituiva l’art. 19 della l. reg. n. 26/2006, vietando accordi contrattuali con presidi riabilitativi accreditati fuori regione. Parametri: artt. 3, 24, 32, 97, 113, 117 co. 1, 2 lett. m) e 3 Cost., principio del legittimo affidamento. Rimettente: TAR Puglia, terza sezione (ordinanza del 10 marzo 2011).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale parziale: la parola «regionali» viene espunta dalla norma. La disposizione, applicata ai pazienti che necessitano di riabilitazione domiciliare, viola il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): i disabili impossibilitati a raggiungere le strutture in ambulatorio subiscono una restrizione irragionevole nella scelta del centro di cura, mentre i pazienti ambulatoriali possono liberamente scegliere strutture extra-regionali. La Corte richiama anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

    Il principio

    Una norma regionale che vieta alle ASL di stipulare accordi con strutture riabilitative accreditate in altre regioni viola il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella misura in cui preclude ai pazienti affetti da disabilità grave — costretti alla cura domiciliare — di avvalersi di strutture consolidate al di fuori del territorio regionale, comprimendo anche il diritto alla continuità delle cure.

    Domande e risposte

    Perché la Puglia aveva introdotto il divieto?

    Per ragioni di programmazione sanitaria regionale e contenimento della spesa: la Regione intendeva concentrare le risorse sui presidi accreditati nel proprio territorio. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che questa finalità non giustificasse la totale preclusione per le strutture extra-regionali.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Le ASL pugliesi possono nuovamente stipulare accordi contrattuali con centri riabilitativi domiciliari accreditati in altre regioni, nel rispetto delle regole generali di programmazione. La parola «regionali» viene eliminata, rendendo la norma neutra rispetto alla localizzazione delle strutture.

    Qual è il ruolo della Convenzione ONU sui disabili?

    La Corte richiama la Convenzione ONU sulle persone con disabilità (ratificata dall’UE con decisione 2010/48/CE) per rafforzare il fondamento del diritto alla salute e alla non discriminazione delle persone disabili, qualificandola come obbligo internazionale rilevante ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dal trattamento differenziato tra pazienti ambulatoriali e domiciliari
  • Corte cost. n. 235/2012 – Indennità di esproprio e dichiarazione ICI irrisoria

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    L’ordinanza n. 235/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla riduzione illimitata dell’indennità di esproprio in caso di dichiarazione ICI irrisoria, perché la Corte aveva già deciso la medesima questione con sentenza n. 338/2011. Il rimettente aveva riprodotto identicamente l’ordinanza già esaminata senza aggiungere nuovi argomenti.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1 del d.lgs. n. 504/1992 (oggi art. 37 co. 7 del d.P.R. n. 327/2001), nella parte in cui, in caso di omessa o irrisoria dichiarazione ICI, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio idoneo a garantire un serio ristoro. La Corte aveva già deciso questa stessa questione con la sentenza n. 338 del 2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 16, co. 1, d.lgs. n. 504/1992 (sostituito dall’art. 37 co. 7 d.P.R. n. 327/2001), nella parte in cui non fissa un limite minimo all’indennità di esproprio in caso di dichiarazione ICI irrisoria o omessa. Parametri: artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Rimettente: Corte d’appello di Firenze (ordinanza del 18 novembre 2011).

    La decisione della Corte

    Manifestamente inammissibile. Il rimettente si era limitato a richiamare integralmente l’ordinanza della Corte di cassazione n. 8489/2011 (reg. ord. n. 158/2011) già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 338/2011, senza aggiungere alcuna nuova argomentazione. La questione è dunque irricevibile per omissione di un autonomo svolgimento critico della motivazione.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può limitarsi a richiamare per intero una precedente ordinanza di rimessione già decisa dalla Corte: deve svolgere una propria motivazione autonoma sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente al momento della rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa aveva già deciso la sentenza n. 338/2011 sulla stessa questione?

    La sentenza n. 338/2011 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1 del d.lgs. n. 504/1992 nella parte in cui, in caso di dichiarazione ICI irrisoria, comportava la riduzione dell’indennità di esproprio in misura tale da cancellare qualsiasi rapporto ragionevole con il valore venale del bene.

    Perché il rimettente ha riproposto una questione già decisa?

    Probabilmente per estendere il principio già affermato dalla Corte a una fattispecie concreta diversa (dichiarazione ICI tardiva con ravvedimento operoso). Tuttavia il giudice non ha motivato adeguatamente questa differenza.

    Come si deve motivare correttamente una questione incidentale?

    Il rimettente deve illustrare in modo autonomo: la rilevanza della questione nel giudizio principale, il quadro normativo attuale, la non manifesta infondatezza con argomenti propri, tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2012 – Beni confiscati alla mafia e competenze della Regione siciliana

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    La sentenza n. 234/2012 dichiara non fondate le questioni della Regione siciliana sugli artt. 45, 47 e 48 co. 3 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), che disciplinano la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La Corte esclude che tali norme ledano le competenze statutarie della Regione siciliana.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva impugnato le disposizioni del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) che prevedono l’acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni confiscati in via definitiva (art. 45 co. 1), la successiva destinazione da parte dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati agli enti territoriali (art. 47), e i criteri per tale assegnazione con potere sostitutivo statale in caso di inerzia dell’ente (art. 48 co. 3).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 45 co. 1, 47 e 48 co. 3 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia). Parametri: artt. 114, 116, 118, 119 e 120 Cost., art. 33 co. 2 dello statuto della Regione siciliana, principio di leale collaborazione. Rimettente: Regione siciliana (ricorso n. 166 del 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. L’art. 45 co. 1 non contrasta con lo statuto siciliano perché lo statuto disciplina l’acquisto di beni in seguito a ritrovamento, non la confisca; le miniere non possono essere oggetto di confisca perché già di proprietà regionale indisponibile. L’art. 47 non esprime preferenza per il mantenimento allo Stato ma rimette caso per caso all’Agenzia la valutazione. L’art. 48 co. 3 introduce un potere sostitutivo ordinario, estraneo all’art. 120 Cost., compatibile con il riparto di funzioni amministrative.

    Il principio

    La disciplina statale della destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che acquisisce tali beni al patrimonio dello Stato e ne affida la successiva assegnazione agli enti territoriali all’Agenzia nazionale, non lede le competenze statutarie della Regione siciliana né il principio di leale collaborazione, in quanto persegue finalità di contrasto alla mafia riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Perché i beni confiscati vanno prima allo Stato e non direttamente alla Regione?

    Perché la confisca di prevenzione è misura statale di contrasto alla criminalità organizzata: lo Stato ne gestisce gli effetti primari, poi assegna i beni agli enti territoriali tramite l’Agenzia, con preferenza per il territorio di appartenenza secondo il principio individuato dalla sentenza n. 34/2012.

    Il potere sostitutivo dell’Agenzia è conforme alla Costituzione?

    Sì, secondo la Corte. L’art. 120 Cost. disciplina un potere sostitutivo straordinario del Governo, ma non esaurisce tutte le forme possibili di intervento sostitutivo. Il Codice antimafia prevede un potere sostitutivo ordinario dell’Agenzia, legittimato dal riparto di funzioni in materia.

    Cosa succede se un ente territoriale non destina il bene confiscato entro un anno?

    Ai sensi dell’art. 48 co. 3, l’Agenzia può revocare il trasferimento o nominare un commissario con poteri sostitutivi, per evitare che il bene resti inutilizzato e torni nell’orbita di interesse della criminalità.

    Norme collegate