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Art. 6 Cont. Trib. – Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. L’astensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
2. Il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all’art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con l’integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 6 Codice di Procedura Penale: Competenza del tribunale
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