Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 Cont. Trib. – Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

1. L’astensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

2. Il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all’art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con l’integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.

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In sintesi

  • Art. 6 D.Lgs. 546/1992 disciplina astensione e ricusazione nel processo tributario riformato L. 130/2022.
  • La norma assicura le garanzie del giusto processo ex art. 111 Cost. con riferimento a astensione e ricusazione.
  • Dal 2027 confluirà nel Testo Unico ex D.Lgs. 175/2024 senza modifiche sostanziali.
Indice dei contenuti

L'articolo 6 disciplina astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria, richiamando gli artt. 51 e 52 c.p.c. e adattandoli alla peculiarità della giurisdizione tributaria.

Contenuto della disposizione

I componenti delle corti hanno l'obbligo di astenersi e possono essere ricusati nei casi di cui all'art. 51 c.p.c. (interesse nella causa, parentela, inimicizia grave, consulenza, etc.). Sulla ricusazione decide il collegio della corte previa sostituzione del giudice ricusato.

Ratio e inquadramento sistematico

La norma garantisce l'imparzialità del giudice tributario, presidio costituzionale ex art. 111 Cost., e tutela il principio del giusto processo evitando che decida chi abbia legami personali, economici o professionali con le parti.

Profili operativi e casi tipici

L'istanza di ricusazione si propone con atto motivato depositato almeno due giorni prima dell'udienza, indicando i motivi e i mezzi di prova. La decisione di accoglimento comporta la sostituzione del giudice; il rigetto è impugnabile con l'appello sulla sentenza definitiva.

Coordinamento normativo e giurisprudenziale

Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).

Quadro normativo aggiornato 2026-2027

Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.

Domande frequenti

Quando un giudice tributario deve astenersi?

Nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c.: interesse nella causa, parentela fino al quarto grado, inimicizia grave, precedente consulenza o difesa, etc.

Come si propone la ricusazione?

Con atto motivato depositato almeno due giorni prima dell'udienza, con indicazione dei motivi e dei mezzi di prova ex art. 52 c.p.c.

Chi decide sulla ricusazione?

Il collegio della corte di giustizia tributaria adita, previa sostituzione del giudice ricusato con altro componente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.