Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 4 Cont. Trib. – Competenza per territorio

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.

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In sintesi

  • Art. 4 D.Lgs. 546/1992 disciplina competenza per territorio nel processo tributario riformato L. 130/2022.
  • La norma assicura le garanzie del giusto processo ex art. 111 Cost. con riferimento a competenza per territorio.
  • Dal 2027 confluirà nel Testo Unico ex D.Lgs. 175/2024 senza modifiche sostanziali.
Indice dei contenuti

L'articolo 4 fissa la competenza territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ancorandola alla sede dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del concessionario locale convenuto in giudizio.

Contenuto della disposizione

Il primo comma attribuisce alle corti di primo grado le controversie proposte verso gli enti impositori, agenti della riscossione e iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 con sede nella circoscrizione. Per articolazioni dell'Agenzia delle Entrate è competente la corte della sede dell'ufficio titolare del rapporto. Il secondo comma disciplina la competenza in appello delle corti di secondo grado.

Ratio e inquadramento sistematico

La regola del foro dell'ente impositore evita il forum shopping e radica la lite nel territorio dove il rapporto tributario è stato gestito, garantendo prossimità fra giudice, atti e parti pubbliche.

Profili operativi e casi tipici

Il ricorrente individua la corte territorialmente competente in base alla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto impugnato. L'eventuale incompetenza è rilevata dal giudice ex art. 5 e comporta la riassunzione davanti alla corte indicata, pena l'estinzione del processo.

Coordinamento normativo e giurisprudenziale

Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).

Quadro normativo aggiornato 2026-2027

Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.

Casi pratici

Caso 1: Tizio impugna avviso AdE Milano

Tizio, residente a Bergamo, riceve un avviso di accertamento IRPEF emesso dalla Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Milano. Decide di impugnarlo. Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 546/1992, la competenza territoriale spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, perché determinata dalla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto, non dalla residenza del contribuente.

Caso 2: Caio contesta cartella AdER

Caio, domiciliato fiscalmente a Napoli, riceve una cartella di pagamento dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, struttura centrale a competenza nazionale. Volendo impugnarla, applica l'art. 4 comma 1 D.Lgs. 546/1992: trattandosi di atto emesso da ente con competenza nazionale, la causa va incardinata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in base al domicilio fiscale del contribuente.

Caso 3: Sempronio eccepisce incompetenza in appello: tardivo

Sempronio, soccombente in primo grado a Roma su un avviso TARI del Comune di Frosinone, in appello eccepisce per la prima volta l'incompetenza territoriale della Corte di Roma rispetto a quella di Frosinone. L'eccezione e' respinta: l'art. 4 comma 2 D.Lgs. 546/1992 prevede che l'incompetenza territoriale, pur inderogabile, sia rilevabile solo nel primo grado di giudizio, anche d'ufficio, e non più in appello.

Caso 4: Commento applicativo

Per individuare la Corte di giustizia tributaria competente occorre verificare l'ente emittente dell'atto. Se e' un ufficio territoriale (DP AdE, Comune, Concessionario locale), competente e' la Corte nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio. Se e' una struttura centrale o a competenza nazionale (AdE centrale, AdER), competente e' la Corte del domicilio fiscale del contribuente. L'incompetenza va eccepita o rilevata entro il primo grado, pena la sua sanatoria definitiva.

Domande frequenti

Quale corte tributaria è competente per il ricorso?

Quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore o l'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato.

Cosa succede se sbaglio corte territoriale?

Il giudice dichiara la propria incompetenza con sentenza ex art. 5 e il processo prosegue davanti alla corte indicata se riassunto nel termine.

In appello la competenza territoriale segue la corte di primo grado?

Sì, l'appello si propone davanti alla corte di secondo grado della stessa circoscrizione della corte di primo grado che ha emesso la sentenza.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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