Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 195/2012 – Permute demaniali in Sicilia e autonomia finanziaria regionale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione della Regione siciliana sull’art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138/2011 in materia di permute demaniali, riserva a separate pronunce le restanti questioni sul medesimo decreto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138/2011 consentiva allo Stato di effettuare «permute demaniali» anche per beni ubicati in Sicilia che avessero perso la destinazione a servizi di carattere nazionale, senza che tali beni transitassero automaticamente nella titolarità della Regione. La Regione siciliana contestò la norma sostenendo che violare lo Statuto siciliano, che prevede il trasferimento al demanio regionale dei beni statali che perdono la destinazione nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana (ric. n. 140/2011) ha impugnato l’art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138/2011 per violazione degli artt. 32 e 33 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio (d.P.R. n. 1825/1961).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 6, comma 6-ter, riserva a separate pronunce la decisione delle restanti questioni del d.l. n. 138/2011 impugnate dalla Regione siciliana.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da Regioni a statuto speciale devono essere adeguatamente motivate sia con riferimento ai parametri statutari invocati sia in merito alla rilevanza concreta nel giudizio; l’insufficiente motivazione determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa sono i beni del demanio statale in Sicilia?

    I beni che appartengono allo Stato e che lo Statuto siciliano prevede debbano passare alla Regione quando perdono la destinazione a servizi di interesse nazionale; questa regola riflette il principio di autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione.

    Cosa è una «permuta demaniale»?

    Lo scambio tra lo Stato e un soggetto privato o pubblico di beni appartenenti al demanio statale; con la norma contestata lo Stato poteva cedere beni ubicati in Sicilia, anche quando avevano perso la loro funzione nazionale, senza che la Regione acquisisse la titolarità.

    Perché la questione era inammissibile?

    La Corte non ha specificato nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, che di solito riguardano la mancata indicazione puntuale della violazione statutaria o l’assenza di adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 194/2012 – Collegio medico legale militare e garanzie processuali nelle pensioni di guerra

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti (sez. Puglia) sull’art. 189 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) in materia di Collegio medico legale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) disciplina la composizione del Collegio medico legale, organo collegiale alle dipendenze del Ministero della difesa che esprime pareri medico-legali nelle controversie previdenziali e sulle pensioni dei militari. La Corte dei conti (Puglia) dubitava della norma perché il Collegio, pur emettendo pareri vincolanti in giudizi pensionistici, era privo delle garanzie di indipendenza tipiche degli organi giurisdizionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha sollevato questione sull’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010 in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione (diritto di difesa e giusto processo), nell’ambito di un giudizio pensionistico di un militare di leva che chiedeva il riconoscimento di un’infermità contratta per causa di servizio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo né la non manifesta infondatezza, non avendo chiarito in che modo la norma sul Collegio medico legale incidesse concretamente sul giudizio pensionistico in corso.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice rimettente deve spiegare in che misura la norma impugnata incide sulla decisione del caso concreto; la mancata motivazione della rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Chi è il Collegio medico legale e che funzione svolge?

    L’organo collegiale istituito presso il Ministero della difesa, composto da medici militari, che esprime pareri medico-legali nelle controversie riguardanti il riconoscimento di infermità per causa di servizio e la concessione di pensioni privilegiate ai militari.

    Perché la Corte dei conti dubitava della norma?

    Perché il Collegio medico legale, pur essendo alle dipendenze del Ministero della difesa (una parte del giudizio), svolgeva in certi casi una funzione paragiurisdizionale con pareri potenzialmente vincolanti, sollevando dubbi circa la parità delle parti e il giusto processo (art. 111 Cost.).

    Cosa deve verificare il giudice rimettente prima di sollevare questione di legittimità?

    Deve verificare che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo (rilevanza) e che esistano seri dubbi sulla sua conformità alla Costituzione (non manifesta infondatezza); entrambi i requisiti vanno motivati nell’ordinanza di rimessione.

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  • Corte cost. n. 193/2012 – Patti di stabilità regionali e vincoli finanziari a Friuli-Venezia Giulia e Sardegna

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    La Corte dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni dell’art. 20 del d.l. n. 98/2011 sui patti di stabilità interni, nella parte in cui imponevano vincoli finanziari permanenti anziché temporanei a Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in contrasto con l’autonomia finanziaria garantita dai rispettivi Statuti speciali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 20 del d.l. n. 98/2011 (Manovra estiva 2011) prevedeva per le regioni a statuto ordinario e, con rinvio, per quelle speciali, vari obblighi in materia di patto di stabilità interno, disciplinando tetti alle spese e alle assunzioni. Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna contestarono che alcune disposizioni imponessero vincoli a tempo indeterminato anziché sino al 2014, alterando strutturalmente la propria autonomia finanziaria garantita dagli Statuti speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (quattro ricorsi, nn. 94, 96, 139 e 160 del 2011) hanno impugnato l’art. 20 del d.l. n. 98/2011 e l’art. 1 del d.l. n. 138/2011 per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e delle norme degli Statuti speciali.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara illegittimo l’art. 20, comma 4, nella parte in cui dispone che le misure si applicano «anche agli anni 2014 e successivi» anziché «sino all’anno 2014»; 2) dichiara illegittimo l’art. 20, comma 5, lettera b), per analoga estensione a tempo indeterminato; dichiara non fondate o cessata la materia del contendere per le restanti questioni.

    Il principio

    Le disposizioni finanziarie statali che si protraggono a tempo indeterminato incidono strutturalmente sull’autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, garantita dai rispettivi Statuti; i vincoli del patto di stabilità devono essere temporanei e non possono tramutarsi in limitazioni permanenti dell’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il patto di stabilità interno?

    Un insieme di regole finanziarie che lo Stato impone agli enti territoriali (regioni, province, comuni) per contenere la spesa pubblica complessiva e rispettare i vincoli europei di bilancio; è disciplinato annualmente dalla legge di stabilità ed è distinto dagli obblighi europei del Patto di stabilità e crescita.

    Perché le regioni a statuto speciale godono di protezione rafforzata?

    Perché i loro Statuti speciali, approvati con legge costituzionale, garantiscono un’autonomia finanziaria più ampia rispetto alle regioni ordinarie; le disposizioni statali che la limitano devono avere una giustificazione costituzionale particolarmente forte e non possono avere effetti permanenti senza accordo tra Stato e Regione.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che nelle more del giudizio è intervenuta una modifica normativa che ha reso priva di oggetto la questione, così da rendere inutile una pronuncia nel merito da parte della Corte.

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  • Corte cost. n. 192/2012 – Illegittimità della legge finanziaria Abruzzo n. 35/2011 per difetto di copertura

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge della Regione Abruzzo n. 35/2011 (legge di stabilizzazione finanziaria) e delle successive modifiche, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione in materia di copertura finanziaria della spesa pubblica regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato la legge n. 35/2011 con disposizioni urgenti di stabilizzazione finanziaria, prevedendo interventi di spesa per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo, sostegni alle imprese turistiche e sussidi a favore di malati oncologici e pazienti trapiantati, senza adeguata copertura finanziaria. Il Governo impugnò le norme per violazione dell’obbligo costituzionale di copertura della spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 11 e 31 della l. reg. Abruzzo n. 35/2011 e le successive modifiche introdotte dalle leggi regionali n. 39/2011, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle leggi).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 15-bis, comma 2, lettera b), della l. reg. Abruzzo n. 1/2011 introdotto dall’art. 3 della l. reg. n. 35/2011 (interventi aeroporto); 2) dell’art. 3, comma 2, lettere b) e c), della l. reg. n. 35/2011, come sostituito dall’art. 2 della l. reg. n. 39/2011 (sostegno imprese turistiche); 3) e 4) dell’art. 11 della l. reg. n. 35/2011 nella formulazione originaria; 5) dell’art. 31 della l. reg. n. 35/2011 sia nella formulazione originaria sia come sostituito dalla l. reg. n. 39/2011.

    Il principio

    L’art. 81, quarto comma, Cost. impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese indichi i mezzi per farvi fronte; le leggi regionali che prevedono spese senza adeguata e verificata copertura finanziaria violano questo vincolo costituzionale e devono essere dichiarate illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa impone l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?

    Impone che ogni legge che introduca nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte; questo principio è fondamentale per l’equilibrio dei bilanci pubblici e vale sia per lo Stato sia per le Regioni.

    In cosa consistevano le spese dichiarate illegittime?

    Le disposizioni illegittime prevedevano: stanziamenti per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo, fondi per il sostegno alle imprese turistiche e sussidi ai malati oncologici e ai pazienti trapiantati, tutti senza adeguata copertura verificata.

    Perché la mancata copertura è una violazione costituzionale e non solo contabile?

    Perché il principio di copertura finanziaria è elevato a rango costituzionale dall’art. 81 Cost. e garantisce la sostenibilità delle finanze pubbliche nell’interesse collettivo; la sua violazione produce effetti che eccedono la singola norma e compromettono l’equilibrio complessivo del bilancio.

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  • Corte cost. n. 191/2012 – Illegittimità dell’elenco regionale «Made in Lazio»

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio n. 9/2011 che istituiva l’elenco regionale «Made in Lazio – Prodotto in Lazio», per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34-36 del TFUE (libera circolazione delle merci) e con l’art. 120, primo comma, Cost. (divieto di ostacoli alla libera circolazione).

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva istituito con legge regionale un elenco di prodotti territoriali articolato in tre sezioni: «Made in Lazio – tutto Lazio», «Realizzato nel Lazio» e «Materie prime del Lazio». Lo scopo dichiarato era fornire ai consumatori un’informazione trasparente sull’origine dei prodotti regionali, ma il Governo contestò che la legge equivalesse a un marchio di qualità basato sull’origine geografica, contrario al diritto UE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la l. reg. Lazio n. 9/2011 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34-36 TFUE (che vietano le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni) e dell’art. 120, primo comma, Cost. (che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di persone e merci tra le Regioni).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Ritiene che la previsione di tre sezioni basate sull’origine territoriale laziale dei prodotti o delle materie prime prefiguri implicitamente una valutazione di qualità correlata all’origine geografica, capace di indurre i consumatori a preferire prodotti laziali, violando così il principio di libera circolazione delle merci garantito dal diritto UE e recepito dall’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire strumenti promozionali – nemmeno sotto forma di elenchi o registri – che valorizzino l’origine geografica regionale dei prodotti in modo da creare discriminazioni di fatto a danno di prodotti provenienti da altre regioni o altri Stati UE; tali misure violano la libera circolazione delle merci e l’art. 120 Cost.

    Domande e risposte

    Perché un semplice elenco informativo può essere incostituzionale?

    Perché anche uno strumento apparentemente neutro, come un elenco accessibile sul sito istituzionale, può avere un effetto promozionale implicito: classificare i prodotti per origine geografica regionale equivale a suggerire al consumatore che quell’origine è un indice di qualità o di preferibilità, ostacolando di fatto la libera circolazione delle merci.

    Cosa prevede l’art. 120 della Costituzione?

    Il primo comma dell’art. 120 Cost. vieta espressamente alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nonché di limitare il diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

    Questa sentenza si applica anche ad altri marchi o elenchi regionali?

    Sì, il principio è generale: qualsiasi strumento regionale che promuova prodotti in base alla loro origine geografica regionale, creando un vantaggio competitivo rispetto a prodotti di altre regioni o Stati UE, è incompatibile con il diritto UE e con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 190/2012 – Indeducibilità dei costi da reato e restituzione degli atti al giudice tributario

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, per valutare la rilevanza della questione relativa all’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 (indeducibilità dei costi da reato) alla luce di un sopravvenuto mutamento normativo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, introdotto dalla legge finanziaria 2003, stabilisce che nella determinazione del reddito non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva sollevato questione di legittimità di tale norma, che non consentiva la deduzione di costi sostenuti in relazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche quando il contribuente ne era consapevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, ha sollevato questione sull’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 in riferimento agli artt. 3, 25, 27, primo comma, 53 e 97 della Costituzione, lamentando la violazione del principio di capacità contributiva, della presunzione di innocenza e della proporzionalità della sanzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che nelle more del giudizio era intervenuta una modifica normativa rilevante (il d.l. n. 16/2012, convertito dalla l. n. 44/2012, aveva parzialmente ridisciplinato la materia) che poteva influire sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio costituzionale interviene una modifica legislativa della norma impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «operazioni soggettivamente inesistenti»?

    Sono operazioni commerciali realmente avvenute ma fatturate da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente reso la prestazione; chi acquista il bene o servizio riceve una fattura di un fornitore «fantasma» o diverso dall’effettivo prestatore, talvolta senza saperlo.

    Perché la norma era costituzionalmente dubbia?

    Perché negava la deduzione dei costi anche quando il contribuente aveva effettivamente sostenuto la spesa, applicando una sanzione (indeducibilità) sproporzionata rispetto alla condotta e potenzialmente in contrasto con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e con la presunzione di innocenza (art. 27 Cost.).

    Cosa accade quando la Corte «restituisce gli atti»?

    Il giudice a quo deve riesaminare la questione alla luce del nuovo quadro normativo e decidere se riproporre la questione alla Corte, eventualmente riformulata, o definire il giudizio senza il rinvio costituzionale.

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  • Corte cost. n. 189/2012 – Legge finanziaria Provincia di Bolzano e disciplina del personale sanitario

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, lettera d), della legge finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano n. 15/2010, sollevate dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2011 della Provincia autonoma di Bolzano conteneva, all’art. 13, comma 6, lettera d), una disposizione riguardante la disciplina del personale sanitario provinciale. Il Governo impugnò tale norma sostenendo che essa violasse i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 13, comma 6, lettera d), della legge prov. Bolzano n. 15/2010 per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, lettera d), della legge prov. di Bolzano n. 15 del 2010. Riserva a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con lo stesso ricorso.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù dello Statuto speciale, godono di competenze legislative primarie in specifiche materie, tra cui l’ordinamento del personale sanitario provinciale; le norme provinciali in tali materie non violano i principi fondamentali della legislazione statale se risultano coerenti con gli standard nazionali essenziali.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra competenza legislativa primaria e competenza concorrente?

    Nella competenza primaria la Provincia può legiferare liberamente nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali; nella concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali e la Regione/Provincia legifera nel rispetto di tali principi.

    Perché le Province autonome hanno uno Statuto speciale?

    Perché lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. n. 670/1972, riconosce alle due Province autonome di Trento e Bolzano ampie competenze di auto-governo per ragioni storiche e di tutela della minoranza linguistica tedesca.

    Cosa significa «questioni non fondate»?

    Significa che la Corte ha esaminato nel merito le censure sollevate e le ha respinte, ritenendo che la norma impugnata non contrasti con i parametri costituzionali invocati.

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  • Corte cost. n. 188/2012 – SCIA e competenza regionale nel procedimento amministrativo

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 138/2011, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117 e 118 Cost., in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 138 del 2011 aveva modificato la disciplina della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), già introdotta in sostituzione della DIA (denuncia di inizio attività) dalla legge n. 122/2010. La Regione Emilia-Romagna contestò le modifiche ai commi 4 e 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241/1990, ritenendo che ledessero le proprie competenze legislative e amministrative.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 120/2011) ha impugnato l’art. 6, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 138/2011 (convertito dalla l. n. 148/2011) in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117 e 118 della Costituzione. Il rimettente contestava che la disciplina statale della SCIA invadesse competenze regionali in materia di procedimento amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, non avendo ritenuto sufficientemente motivati i profili di rilevanza e la non manifesta infondatezza delle censure proposte.

    Il principio

    La disciplina dei livelli essenziali del procedimento amministrativo, inclusa la SCIA, rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.) e i profili di censura delle regioni devono essere specificamente motivati per superare il vaglio di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è la SCIA e come funziona?

    La segnalazione certificata di inizio attività è uno strumento che consente a privati di iniziare un’attività produttiva, commerciale o edilizio contestualmente alla presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, senza attendere un provvedimento autorizzatorio preventivo.

    Perché la Regione Emilia-Romagna contestò le modifiche alla SCIA?

    Perché riteneva che le modifiche all’art. 19 della l. n. 241/1990 incidessero su materie di competenza regionale (come il commercio e l’artigianato) e comprimessero l’autonomia normativa regionale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza.

    Quali furono le successive vicende costituzionali della SCIA?

    La Corte si occupò più volte della SCIA; in particolare con la sentenza n. 203/2012 chiarì i confini tra la disciplina statale dei livelli essenziali del procedimento e le competenze regionali di settore.

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  • Corte cost. n. 187/2012 – Ticket sanitario e competenza regionale in materia di compartecipazione alla spesa

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera d), del d.l. n. 98/2011 nella parte in cui prevedeva che le misure di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) fossero introdotte con regolamento ministeriale, anziché con atto normativo di rango primario, violando così la riserva di legge in materia e la competenza regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 98 del 2011 introduceva un ticket di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di 25 euro per le prestazioni in pronto soccorso non urgenti. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia impugnarono le norme, contestando sia il modo in cui le misure di compartecipazione potevano essere stabilite o ridotte (tramite regolamento ministeriale) sia le modalità di finanziamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto (ric. n. 100/2011) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 94/2011) hanno impugnato l’art. 17, commi 1, lettera d), e 6, del d.l. n. 98/2011, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione e dell’art. 48 dello Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera d), nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze». Dichiara altresì inammissibile la questione della Regione Veneto sull’art. 17, comma 6, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost. e non fondata la questione della Regione Friuli-Venezia Giulia sullo stesso comma.

    Il principio

    I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e le relative forme di compartecipazione alla spesa incidono su diritti fondamentali (art. 32 Cost.) e devono essere disciplinati con atto avente forza di legge, non con mero regolamento ministeriale; la delega al potere regolamentare in questa materia viola la riserva costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è il «ticket» sanitario e perché è rilevante costituzionalmente?

    Il ticket è la quota di compartecipazione che il cittadino paga per le prestazioni sanitarie. Incide sul diritto alla salute (art. 32 Cost.) e sui livelli essenziali delle prestazioni, materia che richiede una disciplina di rango legislativo, non regolamentare.

    Perché è illegittimo prevedere il ticket con un regolamento ministeriale?

    Perché la materia dei livelli essenziali delle prestazioni è di competenza esclusiva statale ma richiede la forma della legge; un regolamento ministeriale è atto di rango subordinato che non può incidere su diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

    Che cosa è successo alle questioni della Regione Veneto?

    La questione relativa all’art. 17, comma 6, è stata dichiarata inammissibile in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. per insufficienza della motivazione del ricorso; quella in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 è risultata non fondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2012 – Conflitto di attribuzioni: reato ministeriale del sen. Matteoli e autorizzazione a procedere

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Livorno (sez. distaccata di Cecina) nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 28 ottobre 2009 con cui la Camera aveva negato l’autorizzazione a procedere per i fatti ascritti al senatore Matteoli.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Livorno era investito di un procedimento penale nei confronti del senatore Altero Matteoli per il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.), commesso nell’agosto del 2003 quando rivestiva la carica di Ministro dell’ambiente. La Camera dei deputati aveva ritenuto che i fatti rientrassero nell’art. 96 della Costituzione, che regola i reati ministeriali, e aveva negato l’autorizzazione a procedere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1) con cui era stata negata l’autorizzazione a procedere in riferimento all’art. 96 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Nella fase di ammissibilità, la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per ammettere il conflitto, avendo già in precedenza definito i rapporti tra il potere giudiziario e il potere parlamentare in relazione alla delibera della Camera.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile soltanto quando sia in discussione la spettanza di un potere costituzionale e il ricorrente sia un «potere dello Stato» legittimato a sollevare il conflitto; il difetto di tali presupposti ne determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Un procedimento davanti alla Corte costituzionale in cui due poteri dello Stato (ad es. autorità giudiziaria e Parlamento) contestano la spettanza di una determinata funzione o potere costituzionale.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perché la Corte, in sede di esame preliminare di ammissibilità, non ha ritenuto che il Tribunale ricorrente avesse i presupposti per sollevare il conflitto nelle modalità in cui lo aveva proposto.

    Cosa prevede l’art. 96 della Costituzione?

    Prevede che il Presidente del Consiglio e i Ministri siano sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 185/2012 – Difensore sostituto e patrocinio a spese dello Stato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Lecce sugli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui estenderebbero al difensore designato in sostituzione occasionale il diritto alla liquidazione a carico dell’erario spettante al difensore d’ufficio.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico in materia di spese di giustizia prevede che il difensore di ufficio, quando il proprio assistito è privo di mezzi, abbia diritto a farsi liquidare le competenze dallo Stato. Il Tribunale di Lecce si chiedeva se tale diritto spettasse anche al difensore designato in sostituzione occasionale per il compimento di un singolo atto processuale, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato questione sugli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115/2002 in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, lamentando irragionevolezza dell’equiparazione tra difensore d’ufficio e sostituto occasionale e difetto di copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Rileva che il rimettente, pur denunciando un’interpretazione estensiva delle norme, non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo né aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare compiutamente l’impossibilità di interpretare la norma in senso costituzionalmente conforme prima di sollevare questione di legittimità; la mancanza di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi è il difensore sostituto occasionale?

    Il difensore designato dal giudice, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, c.p.p., per sostituire in via occasionale il difensore di fiducia assente per il compimento di un singolo atto processuale; il rapporto con l’assistito si esaurisce con quell’atto.

    Perché la questione era inammissibile?

    Il rimettente non aveva sufficientemente motivato perché non fosse possibile interpretare le norme in modo da escludere il sostituto occasionale dal diritto alla liquidazione erariale, senza necessità di intervenire sulla Costituzione.

    Qual è la differenza tra difensore d’ufficio e sostituto occasionale?

    Il difensore d’ufficio è nominato per l’intero procedimento e instaura un vero rapporto con l’assistito; il sostituto occasionale interviene per un singolo atto e non ha un rapporto continuativo con il cliente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 184/2012 – Politiche attive del lavoro e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 8 e 9, del d.l. n. 70/2011 (Semestre Europeo), sollevata dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 del proprio Statuto e al principio di leale collaborazione. Le disposizioni riguardavano l’istituzione di un fondo per l’occupazione giovanile e l’apprendistato.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 70 del 2011 prevedeva l’istituzione, con decreto ministeriale, di un fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’occupazione giovanile e dell’apprendistato. La Regione siciliana contestò la norma sostenendo che violasse la propria autonomia finanziaria e le competenze riservate dallo Statuto speciale in materia di finanza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Siciliana (reg. ric. n. 92 del 2011) ha impugnato l’art. 2, commi 8 e 9, del d.l. n. 70/2011 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto regionale e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonché del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 2, commi 8 e 9. Dichiara altresì inammissibili o non fondate le questioni relative all’art. 5 del medesimo decreto, riserva a separate pronunce gli ulteriori profili.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza; l’insufficiente motivazione determina l’inammissibilità della questione indipendentemente dal merito delle censure sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano i commi 8 e 9 dell’art. 2 del d.l. n. 70/2011?

    Prevedevano che il Ministro dell’economia, di concerto con altri ministri e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emanasse un decreto per istituire un fondo destinato a finanziare interventi in materia di occupazione giovanile e apprendistato.

    Perché la Regione siciliana si è opposta?

    Perché riteneva che la norma violasse la propria autonomia finanziaria garantita dagli artt. 36 e 43 dello Statuto, che assicurano alla Sicilia quote di gettito fiscale e risorse proprie da gestire autonomamente.

    Cosa significa «inammissibilità» in questo contesto?

    Significa che la Corte non ha potuto esaminare il merito delle censure perché la questione non era stata formulata in modo sufficientemente preciso o non era rilevante nel giudizio a quo.

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