Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 25/2011 – Referendum acqua: inammissibile il quesito sull’art. 150 d.lgs. 152/2006

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento del servizio idrico integrato), nel testo risultante dall’art. 12 del d.P.R. n. 168/2010. L’inammissibilità discende dall’avvenuta parziale abrogazione della norma oggetto del quesito prima che il referendum si svolgesse.

    Di cosa si tratta

    Il quesito referendario mirava ad abrogare l’art. 150, comma 1, del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che disciplinava le modalità di scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato (acquedotti, fognatura, depurazione). L’Ufficio centrale per il referendum aveva già tenuto conto di una parziale abrogazione intervenuta con il d.P.R. n. 168/2010, adattando di conseguenza il testo del quesito.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum sull’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato e nel testo risultante dall’art. 12 del d.P.R. n. 168/2010. Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione sull’ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum. Le ragioni specifiche dell’inammissibilità non emergono dal dispositivo pubblicato, ma la pronuncia è coerente con la giurisprudenza costituzionale che esclude l’ammissibilità quando la norma oggetto del quesito sia venuta meno (in tutto o in parte significativa) prima del voto, rendendo il quesito privo di oggetto o di scopo pratico.

    Il principio

    Un referendum abrogativo può essere dichiarato inammissibile quando la norma che ne è oggetto è stata modificata o abrogata nel corso del procedimento referendario in modo tale da far venir meno la ragione del quesito o da rendere la normativa di risulta incoerente o incomprensibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava l’art. 150 del d.lgs. n. 152/2006?

    L’art. 150 del Codice dell’ambiente disciplinava la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato (acquedotti, fognatura, depurazione delle acque reflue) e le procedure di affidamento del servizio. Consentiva agli enti locali di scegliere tra diverse modalità gestionali, nel rispetto della normativa sull’evidenza pubblica.

    Perché l’Ufficio centrale ha adattato il quesito?

    L’art. 150, comma 1, era stato parzialmente abrogato dall’art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 168/2010, adottato in attuazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008. L’Ufficio centrale, sentito il comitato promotore, aveva aggiornato il quesito aggiungendo il riferimento al testo risultante dalla parziale abrogazione del d.P.R. n. 168/2010.

    Qual è la differenza tra questo quesito e quello sull’art. 23-bis (sent. n. 24/2011)?

    Il quesito sull’art. 23-bis (sent. n. 24/2011) è stato dichiarato ammissibile e ha poi ottenuto la conferma nel referendum del giugno 2011. Il quesito sull’art. 150, invece, è stato dichiarato inammissibile, probabilmente perché la parziale abrogazione della norma ne aveva svuotato il contenuto in modo significativo, rendendo il quesito privo di un oggetto certo e definito.

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  • Corte cost. n. 38/2011 – Conflitto di attribuzioni Senato-Corte d’appello su insindacabilità parlamentare (Castelli-Diliberto)

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    La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost. le opinioni espresse dal senatore Castelli nei confronti dell’onorevole Diliberto.

    Di cosa si tratta

    Il senatore Roberto Castelli, all’epoca Ministro della giustizia, nel 2004 aveva espresso durante una trasmissione televisiva alcune affermazioni reputate offensive dall’onorevole Oliviero Diliberto, che aveva quindi promosso un’azione civile per risarcimento danni. Il Senato, con delibera del 30 giugno 2004, aveva dichiarato insindacabili tali opinioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il giudice civile di primo grado aveva accolto l’eccezione di improcedibilità; la Corte d’appello di Roma, in disaccordo con la delibera parlamentare, ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, contestando la delibera del 30 giugno 2004. La Corte rimettente riteneva che le affermazioni del senatore Castelli non fossero riconducibili ad atti tipici parlamentari e non rientrassero pertanto nell’ambito applicativo dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    Con questa ordinanza la Corte si pronuncia solo sulla fase di ammissibilità del conflitto: dichiara ammissibile il ricorso e dispone la notifica al Senato della Repubblica, rinviando al merito del conflitto la valutazione sulla correttezza della delibera di insindacabilità. Si tratta quindi di una pronuncia interlocutoria, non ancora nel merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere (nella specie, un organo giurisdizionale) ritiene che un altro potere (il Parlamento) abbia menomato la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite: la mera contestazione della delibera parlamentare di insindacabilità da parte del giudice è sufficiente per radicare il conflitto in fase di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa è la cosiddetta “insindacabilità parlamentare”, che protegge la libertà di mandato del parlamentare ma si applica solo ad opinioni connesse a specifici atti parlamentari.

    Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni si verifica quando due organi costituzionali rivendicano la titolarità di una stessa funzione o contestano gli atti compiuti dall’altro nell’ambito delle rispettive competenze. La Corte costituzionale lo risolve determinando a quale potere spetti la funzione controversa (art. 134 Cost.).

    La delibera parlamentare di insindacabilità vincola il giudice?

    No, non automaticamente. Il giudice può sollevare conflitto di attribuzioni se ritiene che le opinioni del parlamentare non siano connesse ad atti tipici delle funzioni parlamentari. La Corte costituzionale deciderà nel merito del conflitto se la delibera parlamentare è stata adottata correttamente o se ha leso le prerogative del potere giudiziario.

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  • Corte cost. n. 24/2011 – Referendum servizi pubblici locali: ammissibile il quesito sull’art. 23-bis

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica), dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum. Il quesito, che mirava a eliminare la disciplina sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, è risultato conforme ai limiti costituzionali e giurisprudenziali in materia referendaria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 disciplinava le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, privilegiando il ricorso al mercato e limitando l’affidamento diretto in house. Un comitato promotore aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo, dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum. Spettava alla Corte costituzionale verificare l’ammissibilità del quesito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum (pronunciata il 6-7 dicembre 2010), ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione. I presentatori del referendum e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie sull’ammissibilità. Il giudizio riguardava la verifica del rispetto dei limiti dell’art. 75 Cost. e dei limiti ulteriori elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325/2010 della Corte stessa. Il quesito non è in contrasto con i limiti di cui all’art. 75 Cost. (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia/indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), né con i limiti elaborati in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito non riguarda le categorie di leggi escluse dall’art. 75, secondo comma, Cost. e quando la normativa di risulta è sufficientemente chiara e coerente. La mera incidenza del quesito su materie economicamente rilevanti non lo rende inammissibile, purché non si tratti di norme indefettibili per il funzionamento dello Stato o a contenuto costituzionalmente vincolato.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per servizi pubblici locali di rilevanza economica?

    Sono servizi erogati in favore della collettività (come il trasporto pubblico locale, la raccolta rifiuti, la distribuzione del gas e dell’acqua) che presentano carattere economico, in quanto svolti in regime di mercato o comunque suscettibili di essere gestiti da operatori economici. L’art. 23-bis ne disciplinava le modalità di affidamento, favorendo le gare pubbliche.

    Quali sono i limiti costituzionali al referendum abrogativo?

    L’art. 75, secondo comma, Cost. esclude il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La giurisprudenza costituzionale ha poi aggiunto ulteriori limiti: non sono ammissibili quesiti su norme costituzionalmente vincolate, su leggi indefettibili per il funzionamento dello Stato o su norme la cui abrogazione determinerebbe un vuoto normativo inaccettabile.

    L’art. 23-bis è stato poi effettivamente abrogato?

    Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011 e il quesito ha ottenuto l’approvazione con circa il 95% dei voti favorevoli, con un quorum di partecipazione raggiunto. L’art. 23-bis è stato quindi abrogato, determinando il ritorno alla disciplina ordinaria sugli affidamenti in house.

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  • Corte cost. n. 37/2011 – Patto di stabilità interno 2007 e inammissibilità della questione sollevata dalla Corte dei conti

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sull’art. 1, commi 681 e 683, della legge finanziaria 2007 in materia di patto di stabilità interno, perché le modifiche legislative sopravvenute hanno reso il quadro normativo originariamente censurato non più applicabile al caso concreto.

    Di cosa si tratta

    I commi 681 e 683 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissavano le modalità di calcolo del saldo finanziario che gli enti locali dovevano conseguire per il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2007. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel corso del controllo dei conti consuntivi del Comune di Pessano con Bornago, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 5, 81, 97, 114, 117 e 119 della Costituzione, dubitando della legittimità dei meccanismi di calcolo del saldo di cassa del patto di stabilità 2007, che sarebbero stati irragionevolmente penalizzanti per gli enti locali che avevano effettuato spese in conto capitale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. La norma censurata era già stata modificata dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 379, l. n. 244/2007) prima che venisse emessa l’ordinanza di rimessione. Nel testo vigente al momento della rimessione, la disciplina impugnata risultava sostanzialmente diversa da quella originaria, così che la questione di legittimità aveva perso oggetto attuale.

    Il principio

    La Corte costituzionale può dichiarare inammissibile una questione quando la norma impugnata è stata modificata da sopravvenuta legislazione prima della rimessione, rendendo irrilevante la questione nel giudizio a quo: il giudice rimettente ha l’obbligo di valutare le modifiche normative sopravvenute e di verificare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa è il patto di stabilità interno?

    Il patto di stabilità interno era uno strumento con cui lo Stato imponeva agli enti locali (comuni, province, regioni) vincoli di bilancio finalizzati al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dai parametri europei (criteri di Maastricht). Prevedeva tetti di spesa e obiettivi di saldo finanziario annuale. È stato sostituito dal pareggio di bilancio a partire dal 2016.

    La Corte dei conti può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Sì, ma solo quando esercita funzioni giurisdizionali (non di mera amministrazione). Nelle sue funzioni di controllo sui conti degli enti locali, la Corte dei conti svolge un’attività assimilabile a quella giurisdizionale e può quindi sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, come ha fatto nel caso in esame.

    Cosa significa che la questione era “inammissibile” per ius superveniens?

    Lo ius superveniens è la norma sopravvenuta che modifica o abroga quella impugnata. Se prima che il giudice rimetta la questione alla Corte costituzionale la norma viene modificata in modo rilevante, la questione rischia di diventare inammissibile perché il giudice avrebbe dovuto valutare la norma nel testo novellato, non in quello originario.

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  • Corte cost. n. 23/2011 – Legittimo impedimento del Presidente del Consiglio: parziale illegittimità

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge n. 51/2010 sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire in udienza penale: il comma 4 dell’art. 1 (automatismo del rinvio senza valutazione giudiziale) e il comma 3 nella parte in cui escludeva il sindacato del giudice sull’effettività dell’impedimento. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano nel processo che vedeva imputato Silvio Berlusconi.

    Di cosa si tratta

    La legge 7 aprile 2010, n. 51 disciplinava il legittimo impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri quali imputati in processi penali. Stabiliva che la Presidenza del Consiglio potesse attestare un impedimento «continuativo e correlato» alle funzioni di governo, con conseguente obbligo del giudice di rinviare il processo senza poter valutare l’effettività dell’impedimento stesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, sezione I penale, con ordinanza del 19 aprile 2010 ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge n. 51/2010, in riferimento all’art. 138 Cost. (procedimento di revisione costituzionale), ritenendo che la legge ordinaria avesse introdotto una prerogativa di rango costituzionale senza seguire il procedimento aggravato previsto dalla Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 51/2010 e dell’art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 1, c.p.p., l’impedimento addotto. Dichiara invece inammissibili le questioni relative ai commi 2, 5 e 6 dell’art. 1 e all’art. 2 della legge.

    Il principio

    Una legge ordinaria non può sottrarre al giudice penale il potere-dovere di verificare in concreto l’esistenza e l’assolutezza dell’impedimento a comparire dell’imputato, nemmeno quando quest’ultimo riveste la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. L’automatismo del rinvio fondato sulla sola attestazione dell’Amministrazione viola il principio di separazione dei poteri e i diritti processuali delle parti.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge n. 51/2010 sul legittimo impedimento?

    La legge stabiliva che le funzioni governative del Presidente del Consiglio e dei ministri costituiscono sempre legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p. Quando la Presidenza del Consiglio attestava un impedimento «continuativo e correlato» alle funzioni di governo, il giudice era obbligato al rinvio senza poter verificare se l’impedimento fosse realmente assoluto.

    Perché il Tribunale di Milano ha invocato l’art. 138 Cost.?

    Il rimettente riteneva che la legge n. 51/2010 introducesse, di fatto, una prerogativa di rango costituzionale — analoga all’immunità parlamentare — a favore del Presidente del Consiglio, senza seguire il procedimento di revisione costituzionale aggravato previsto dall’art. 138 Cost. La legge ordinaria avrebbe quindi invaso un territorio riservato alla Costituzione.

    Il Presidente del Consiglio può invocare il legittimo impedimento nei processi penali?

    Sì, ma il giudice deve valutare in concreto se l’impedimento è assoluto ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p. La Corte ha chiarito che nessuna norma ordinaria può sottrarre al giudice questo potere di verifica: l’attestazione dell’Amministrazione costituisce un elemento da valutare, non un automatismo che impone il rinvio.

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  • Corte cost. n. 36/2011 – Modifica circoscrizioni comunali in Puglia senza consenso delle popolazioni

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    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale Puglia n. 6/2010 che modificava le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano (Marina di Casalabate) senza la previa consultazione delle popolazioni interessate, violando l’art. 133, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 6/2010 aveva trasferito il territorio di Marina di Casalabate dal Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi, modificando così le rispettive circoscrizioni comunali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ritenendo che la modifica fosse avvenuta in violazione dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione, che impone il previo consenso delle popolazioni interessate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale Puglia n. 6/2010 in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la Regione può istituire nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni comunali, sentite le popolazioni interessate.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. Puglia n. 6/2010, perché la modifica delle circoscrizioni comunali è stata disposta senza sentire le popolazioni interessate, come invece richiede l’art. 133, secondo comma, Cost. La questione relativa all’art. 4 viene dichiarata inammissibile.

    Il principio

    La modifica delle circoscrizioni comunali da parte della Regione presuppone inderogabilmente la previa consultazione delle popolazioni interessate ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost.: l’omissione di tale passaggio procedimentale, ancorché la consultazione abbia carattere non vincolante, rende la legge regionale costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    La consultazione delle popolazioni è obbligatoria anche se non vincolante?

    Sì. La Corte costituzionale ha chiarito più volte che l’art. 133, secondo comma, Cost. impone obbligatoriamente la consultazione delle popolazioni, anche se il risultato della consultazione non vincola la Regione nella sua decisione finale. L’omissione totale della consultazione rende la legge incostituzionale.

    Chi può modificare i confini comunali?

    I confini comunali possono essere modificati dalla Regione con legge, su iniziativa dei Comuni, previo referendum popolare o altra forma di consultazione delle popolazioni interessate. Lo Stato, invece, può istituire nuovi Comuni o modificare le circoscrizioni provinciali e regionali con legge ordinaria (art. 133, primo comma, Cost.).

    Cosa succede agli atti adottati in base alla legge dichiarata incostituzionale?

    Gli atti amministrativi adottati in applicazione di una legge dichiarata incostituzionale restano in vigore fino a quando non vengono impugnati nelle apposite sedi (Tribunale Amministrativo Regionale), poiché la pronuncia della Corte ha efficacia ex nunc (dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sul piano normativo, ma non è di per sé retroattiva sugli atti già eseguiti.

    Norme collegate

    • Art. 133 della Costituzione — procedura per la modifica delle circoscrizioni comunali, con obbligo di consultare le popolazioni interessate
  • Corte cost. n. 22/2011 – Ritenute pensioni Friuli-Venezia Giulia: processo estinto

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo al riparto delle ritenute sui redditi da pensione. La controversia riguardava l’art. 2, comma 5, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), che limitava i maggiori introiti spettanti alla Regione in forza del proprio statuto speciale, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 74/2009 della Corte stessa.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, in base al proprio statuto speciale (art. 49, legge cost. n. 1/1963), ha diritto a sei decimi del gettito dell’IRPEF riscosso nel proprio territorio, incluse le ritenute sui redditi da pensione. Un protocollo d’intesa con il Governo del 2006 aveva definito le modalità applicative, poi recepite nel d.lgs. n. 137/2007. La legge finanziaria 2008 aveva tuttavia introdotto un tetto ai maggiori introiti regionali, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 74/2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato disposizioni statali in riferimento allo statuto speciale (legge cost. n. 1/1963), all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137/2007 e all’art. 136 Cost. (forza di giudicato delle sentenze della Corte), in relazione alla sentenza n. 74/2009 che aveva già dichiarato incostituzionale la norma limitativa.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. Le circostanze specifiche che hanno determinato la rinuncia o la cessazione della materia del contendere non emergono dal testo pubblicato, ma l’esito è analogo a quello di altri procedimenti della stessa udienza del 12 gennaio 2011 definiti con estinzione.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere — ad esempio per abrogazione della norma impugnata o per rinuncia accettata — determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia sulle entrate fiscali?

    L’art. 49, primo comma, n. 1, dello statuto speciale (legge cost. n. 1/1963) attribuisce alla Regione sei decimi del gettito dell’IRPEF riscosso nel territorio regionale. Il d.lgs. n. 137/2007, in attuazione di un protocollo d’intesa, ha esteso tale quota anche alle ritenute sui redditi da pensione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 74/2009 della Corte costituzionale?

    La sentenza n. 74/2009 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che poneva un tetto ai maggiori introiti della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’applicazione del d.lgs. n. 137/2007, ritenendola in violazione dello statuto speciale e del d.lgs. n. 137/2007 stesso.

    Perché anche le ritenute sulle pensioni pagate fuori regione spettano al Friuli?

    Il criterio adottato dalla legge di attuazione (d.lgs. n. 137/2007) è quello della residenza del soggetto passivo, non del luogo di riscossione. Poiché i pensionati residenti in Friuli-Venezia Giulia sono soggetti passivi nel territorio regionale, le relative ritenute, anche se riscosse in altri territori, entrano nel computo delle entrate spettanti alla Regione in forza dello statuto speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2011 – Polizia locale della Basilicata e competenza statale in materia di sicurezza

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Basilicata sulla polizia locale: alcune norme invadono la competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, riconoscendo agli agenti locali qualifiche di polizia giudiziaria o prevedendo accordi interterritoriali senza adeguato coinvolgimento del prefetto.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Basilicata n. 41/2009 ha dettato norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne ha impugnato alcune disposizioni, ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze legislative, invadendo quelle statali in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h) Cost.) e di ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, varie disposizioni della l.r. Basilicata n. 41/2009, tra cui: l’art. 4, comma 2, lett. c) (che attribuiva la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria agli agenti locali), l’art. 4, commi 2, lett. q), e 4 (che consentiva accordi di collaborazione interterritoriale senza obbligo di comunicazione al prefetto), e altre norme sull’armamento e sulle competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lett. c) (attribuzione automatica di qualifica UPG da parte dell’amministrazione locale anziché per legge statale) e dell’art. 4, commi 2, lett. q), e 4 nella parte in cui consente accordi interterritoriali in materia di sicurezza senza obbligo di comunicazione al prefetto. Le altre questioni sono dichiarate inammissibili o non fondate.

    Il principio

    L’ordine pubblico e la sicurezza sono materie di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.: le Regioni non possono attribuire agli agenti di polizia locale qualifiche di polizia giudiziaria riservate dalla legge statale, né consentire forme di coordinamento interterritoriale in materia di sicurezza senza il coinvolgimento delle autorità statali preposte (prefettura).

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra polizia locale e forze dell’ordine statali?

    La polizia locale (polizia municipale e provinciale) è di competenza degli enti locali e si occupa principalmente del controllo del territorio comunale, della viabilità, del commercio e dell’ambiente. Le forze dell’ordine statali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) dipendono dallo Stato e sono competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza in senso proprio.

    Cosa sono le qualifiche di polizia giudiziaria?

    La polizia giudiziaria svolge attività di indagine penale su delega del pubblico ministero (artt. 55 e ss. c.p.p.). La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria abilita a compiere specifici atti di indagine (perquisizioni, sequestri, ecc.) ed è attribuita per legge statale: le Regioni non possono ampliarla autonomamente.

    Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione?

    L’art. 117, comma 2, lett. h) Cost. riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. Ciò significa che le norme generali in materia di sicurezza, le qualifiche di polizia giudiziaria e le relative competenze non possono essere disciplinate dalle Regioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; comma 2, lett. h) riserva allo Stato la materia di ordine pubblico e sicurezza
  • Corte cost. n. 21/2011 – Assistenza legale obbligatoria nella separazione personale: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, c.p.c., nella parte in cui impone che i coniugi compaiano all’udienza presidenziale di separazione con l’assistenza di un difensore. La questione era stata sollevata dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in un procedimento di separazione consensuale in cui uno dei coniugi aveva rifiutato di avvalersi di un legale.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la legge prevede che entrambi compaiano all’udienza presidenziale assistiti da un avvocato. Nel caso sottoposto al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, il coniuge convenuto aveva dichiarato di non volersi avvalere di alcuna assistenza tecnica, sollevando il problema della compatibilità di tale obbligo con diversi principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, c.p.c. (come sostituiti dall’art. 2, comma 3, lettera e-ter), del d.l. n. 35/2005, conv. dalla legge n. 80/2005), in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che i coniugi debbano comparire con l’assistenza del difensore.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione. L’esito non consente di valutare nel merito la compatibilità dell’obbligo di assistenza legale nella procedura di separazione con i parametri costituzionali invocati dal rimettente.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità è pronunciata quando la questione di legittimità costituzionale non supera il vaglio preliminare, ad esempio per difetti nell’ordinanza di rimessione, carenza di rilevanza o errata prospettazione del thema decidendum. Ciò non preclude al legislatore di rivedere la disciplina né impedisce futuri giudizi correttamente impostati.

    Domande e risposte

    L’assistenza di un avvocato nella separazione è obbligatoria?

    Sì, secondo gli artt. 707 e 708 c.p.c. (nel testo vigente al 2011) entrambi i coniugi devono comparire all’udienza presidenziale assistiti da un difensore, a pena di essere considerati non comparsi. Tale obbligo riguarda sia la separazione giudiziale sia quella consensuale nella fase iniziale davanti al presidente del tribunale.

    Cosa succede se un coniuge si presenta senza avvocato all’udienza di separazione?

    In base alla normativa esaminata, il coniuge privo di assistenza legale può essere considerato non comparso. Ciò comporta che il presidente fissi una nuova udienza ai sensi dell’art. 707, terzo comma, c.p.c. In caso di reiterata assenza (o mancanza di difensore), il presidente adotta i provvedimenti provvisori senza ascoltare il coniuge non assistito.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Il rimettente ha invocato gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa e di agire in giudizio), 29 (matrimonio e famiglia), 30 (doveri verso i figli), 31 (protezione della famiglia) e 111 Cost. (giusto processo), ritenendo che l’obbligo di assistenza tecnica potesse comprimere in modo irragionevole l’autonomia dei coniugi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 34/2011 – Assegno di incollocabilità degli invalidi sul lavoro e parità di trattamento

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’assegno di incollocabilità degli invalidi del lavoro: la mancata previsione di un assegno analogo a quello degli invalidi di guerra dopo i 65 anni non viola gli artt. 3 e 38 Cost., stante la diversità strutturale dei due istituti.

    Di cosa si tratta

    L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’INAIL agli invalidi del lavoro con grave menomazione che non trovano impiego adeguato. L’art. 180 del T.U. n. 1124/1965 e il d.m. n. 137/1987 prevedono che tale assegno cessi al compimento dei 65 anni, senza che sia riconosciuta una prestazione sostitutiva analoga a quella prevista per gli invalidi di guerra (art. 20, comma 1, T.U. n. 915/1978). Il Tribunale di Ascoli Piceno riteneva questa omissione incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 180 del d.P.R. n. 1124/1965, in combinato disposto con il d.m. n. 137/1987, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che agli invalidi del lavoro che abbiano usufruito dell’assegno di incollocabilità fino ai 65 anni venga corrisposto d’ufficio un assegno equivalente a quello previsto per gli invalidi di guerra.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il Giudice relatore Luigi Mazzella argomenta che gli invalidi del lavoro e gli invalidi di guerra appartengono a categorie strutturalmente diverse, con presupposti, finalità e discipline distinte: l’assegno per gli invalidi di guerra ha natura indennitaria per sacrifici resi alla collettività, mentre quello per gli invalidi del lavoro ha funzione previdenziale-assistenziale. Non sussiste pertanto la tertium comparationis necessario per configurare una violazione dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impone un trattamento identico tra situazioni solo apparentemente simili: la diversità strutturale, dei presupposti e delle finalità di due istituti giuridici giustifica un regime normativo differenziato, senza che ciò integri una discriminazione costituzionalmente vietata.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’assegno di incollocabilità?

    L’assegno di incollocabilità spetta agli invalidi del lavoro con una percentuale di inabilità pari o superiore al 34% che, a causa delle loro condizioni di salute, non possono essere avviati al lavoro. È erogato dall’INAIL e cessa al compimento del 65° anno di età.

    Quale differenza c’è tra invalidi del lavoro e invalidi di guerra?

    Gli invalidi di guerra sono coloro che hanno subito menomazioni in conseguenza di eventi bellici: il loro assegno ha natura risarcitoria-indennitaria per i sacrifici resi alla Nazione. Gli invalidi del lavoro, invece, hanno subito infortuni o malattie professionali nello svolgimento di attività lavorativa: la loro tutela è di natura previdenziale e assicurativa, finanziata dai contributi INAIL.

    Che cosa prevede l’art. 38 della Costituzione?

    L’art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale norma non impone al legislatore di equiparare tutte le forme di invalidità, ma solo di assicurare una tutela adeguata per ciascuna categoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 20/2011 – Commissariamento sanitario Campania: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo al conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Campania contro la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, con cui era stato disposto il commissariamento per il piano di rientro dei disavanzi sanitari. La Regione ha rinunciato al ricorso, accettata dal Consiglio dei ministri, determinando l’estinzione del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Nel 2009 il Consiglio dei ministri aveva disposto l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Regione Campania per dare attuazione al piano di rientro dei disavanzi del Servizio sanitario regionale. La Regione aveva impugnato tale delibera davanti alla Corte costituzionale con conflitto di attribuzioni, contestando sia l’assenza dei presupposti sia la violazione del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania aveva promosso conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri per sentire dichiarare che non spettasse allo Stato adottare la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, con cui era stato nominato un commissario per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione, chiedendo il conseguente annullamento della delibera.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. A seguito dell’avvicendamento ai vertici della Regione e della sostituzione della delibera impugnata, la Giunta regionale della Campania ha formalizzato la rinuncia al ricorso con delibera del 9 dicembre 2010; il Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia il 13 dicembre 2010. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia accettata da tutte le parti comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata da tutte le parti costituite determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La sopravvenuta cessazione dell’interesse — qui causata dal cambio di vertici regionali e dalla revoca della delibera impugnata — può condurre la parte ricorrente ad abbandonare il giudizio.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

    Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui uno degli enti (Stato o Regione) contesta che l’altro abbia adottato un atto invadendo la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita. Si distingue dal giudizio in via principale, che riguarda leggi, e dal giudizio incidentale, che sorge nel corso di un processo ordinario.

    Perché la Regione Campania ha rinunciato al ricorso?

    A seguito del cambio ai vertici della Regione, la nuova Giunta regionale ha dichiarato che, per effetto dell’avvicendamento e della sostituzione della delibera impugnata con un’altra contenente la nomina del nuovo Governatore, era venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso.

    Cosa succede se solo una parte rinuncia al ricorso costituzionale?

    La rinuncia produce l’effetto estintivo solo se accettata da tutte le parti costituite. Se la controparte non accetta, il processo prosegue. Nel caso di specie, il Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia, consentendo così la dichiarazione di estinzione del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 33/2011 – Impianti nucleari e leale collaborazione con le Regioni

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    La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittimo il decreto legislativo n. 31/2010 sulla localizzazione degli impianti nucleari: alcune disposizioni violano il principio di leale collaborazione perché escludono le Regioni interessate dalla procedura di intesa preventiva all’avvio del procedimento autorizzativo.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 31/2010, emanato in attuazione della legge delega n. 99/2009, disciplinava la localizzazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia impugnarono il decreto lamentando violazioni del riparto di competenze legislative e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti impugnarono varie disposizioni del d.lgs. n. 31/2010 in riferimento agli artt. 76, 117, 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. In particolare, l’art. 4 non prevedeva che la Regione interessata fosse coinvolta tramite intesa prima dell’avvio del procedimento di localizzazione, violando così i meccanismi di cooperazione previsti dalla Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 31/2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata partecipi all’intesa prima dell’avvio del procedimento. Le altre questioni vengono in parte dichiarate infondate e in parte inammissibili. Gli interventi di Enel S.p.A. e WWF Italia ONLUS vengono dichiarati inammissibili.

    Il principio

    Il principio di leale collaborazione impone allo Stato, in materie che incidono sulle competenze regionali, di coinvolgere le Regioni interessate nelle fasi procedimentali rilevanti prima ancora di avviare formalmente il procedimento autorizzativo: un coinvolgimento meramente successivo o “irrituale” non è sufficiente a soddisfare l’esigenza costituzionale di cooperazione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità solo parziale?

    Perché non tutte le disposizioni del d.lgs. n. 31/2010 violavano la Costituzione: solo quelle che escludevano le Regioni dalla fase preliminare dell’intesa risultavano costituzionalmente illegittime. Le norme che rispettavano il riparto di competenze o che prevedevano adeguate forme di cooperazione sono state dichiarate non fondate.

    Cosa è il principio di leale collaborazione?

    Il principio di leale collaborazione è un canone costituzionale non scritto che impone allo Stato e alle Regioni di cooperare in buona fede nelle materie di competenza concorrente o di interesse comune. In pratica, lo Stato non può decidere unilateralmente su questioni che incidono significativamente sulle prerogative regionali senza prima confrontarsi con le Regioni interessate.

    Che fine ha fatto il programma nucleare italiano?

    Il programma nucleare italiano fu definitivamente abbandonato in seguito al referendum del giugno 2011, che abrogò le norme che avrebbero consentito la costruzione di centrali nucleari in Italia. La sentenza n. 33 del 2011 rimase quindi senza effetti pratici immediati sull’attuazione del programma.

    Norme collegate