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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione della Regione siciliana sull’art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138/2011 in materia di permute demaniali, riserva a separate pronunce le restanti questioni sul medesimo decreto.
Di cosa si tratta
L’art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138/2011 consentiva allo Stato di effettuare «permute demaniali» anche per beni ubicati in Sicilia che avessero perso la destinazione a servizi di carattere nazionale, senza che tali beni transitassero automaticamente nella titolarità della Regione. La Regione siciliana contestò la norma sostenendo che violare lo Statuto siciliano, che prevede il trasferimento al demanio regionale dei beni statali che perdono la destinazione nazionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana (ric. n. 140/2011) ha impugnato l’art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138/2011 per violazione degli artt. 32 e 33 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio (d.P.R. n. 1825/1961).
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 6, comma 6-ter, riserva a separate pronunce la decisione delle restanti questioni del d.l. n. 138/2011 impugnate dalla Regione siciliana.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da Regioni a statuto speciale devono essere adeguatamente motivate sia con riferimento ai parametri statutari invocati sia in merito alla rilevanza concreta nel giudizio; l’insufficiente motivazione determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa sono i beni del demanio statale in Sicilia?
I beni che appartengono allo Stato e che lo Statuto siciliano prevede debbano passare alla Regione quando perdono la destinazione a servizi di interesse nazionale; questa regola riflette il principio di autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione.
Cosa è una «permuta demaniale»?
Lo scambio tra lo Stato e un soggetto privato o pubblico di beni appartenenti al demanio statale; con la norma contestata lo Stato poteva cedere beni ubicati in Sicilia, anche quando avevano perso la loro funzione nazionale, senza che la Regione acquisisse la titolarità.
Perché la questione era inammissibile?
La Corte non ha specificato nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, che di solito riguardano la mancata indicazione puntuale della violazione statutaria o l’assenza di adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative regionali
- Art. 119 della Costituzione — autonomia patrimoniale e finanziaria regionale
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