Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge della Regione Abruzzo n. 35/2011 (legge di stabilizzazione finanziaria) e delle successive modifiche, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione in materia di copertura finanziaria della spesa pubblica regionale.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva approvato la legge n. 35/2011 con disposizioni urgenti di stabilizzazione finanziaria, prevedendo interventi di spesa per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo, sostegni alle imprese turistiche e sussidi a favore di malati oncologici e pazienti trapiantati, senza adeguata copertura finanziaria. Il Governo impugnò le norme per violazione dell’obbligo costituzionale di copertura della spesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 11 e 31 della l. reg. Abruzzo n. 35/2011 e le successive modifiche introdotte dalle leggi regionali n. 39/2011, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle leggi).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 15-bis, comma 2, lettera b), della l. reg. Abruzzo n. 1/2011 introdotto dall’art. 3 della l. reg. n. 35/2011 (interventi aeroporto); 2) dell’art. 3, comma 2, lettere b) e c), della l. reg. n. 35/2011, come sostituito dall’art. 2 della l. reg. n. 39/2011 (sostegno imprese turistiche); 3) e 4) dell’art. 11 della l. reg. n. 35/2011 nella formulazione originaria; 5) dell’art. 31 della l. reg. n. 35/2011 sia nella formulazione originaria sia come sostituito dalla l. reg. n. 39/2011.

Il principio

L’art. 81, quarto comma, Cost. impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese indichi i mezzi per farvi fronte; le leggi regionali che prevedono spese senza adeguata e verificata copertura finanziaria violano questo vincolo costituzionale e devono essere dichiarate illegittime.

Domande e risposte

Cosa impone l’art. 81, quarto comma, della Costituzione?

Impone che ogni legge che introduca nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte; questo principio è fondamentale per l’equilibrio dei bilanci pubblici e vale sia per lo Stato sia per le Regioni.

In cosa consistevano le spese dichiarate illegittime?

Le disposizioni illegittime prevedevano: stanziamenti per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo, fondi per il sostegno alle imprese turistiche e sussidi ai malati oncologici e ai pazienti trapiantati, tutti senza adeguata copertura verificata.

Perché la mancata copertura è una violazione costituzionale e non solo contabile?

Perché il principio di copertura finanziaria è elevato a rango costituzionale dall’art. 81 Cost. e garantisce la sostenibilità delle finanze pubbliche nell’interesse collettivo; la sua violazione produce effetti che eccedono la singola norma e compromettono l’equilibrio complessivo del bilancio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.