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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni dell’art. 20 del d.l. n. 98/2011 sui patti di stabilità interni, nella parte in cui imponevano vincoli finanziari permanenti anziché temporanei a Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in contrasto con l’autonomia finanziaria garantita dai rispettivi Statuti speciali.

Di cosa si tratta

L’art. 20 del d.l. n. 98/2011 (Manovra estiva 2011) prevedeva per le regioni a statuto ordinario e, con rinvio, per quelle speciali, vari obblighi in materia di patto di stabilità interno, disciplinando tetti alle spese e alle assunzioni. Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna contestarono che alcune disposizioni imponessero vincoli a tempo indeterminato anziché sino al 2014, alterando strutturalmente la propria autonomia finanziaria garantita dagli Statuti speciali.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (quattro ricorsi, nn. 94, 96, 139 e 160 del 2011) hanno impugnato l’art. 20 del d.l. n. 98/2011 e l’art. 1 del d.l. n. 138/2011 per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e delle norme degli Statuti speciali.

La decisione della Corte

La Corte: 1) dichiara illegittimo l’art. 20, comma 4, nella parte in cui dispone che le misure si applicano «anche agli anni 2014 e successivi» anziché «sino all’anno 2014»; 2) dichiara illegittimo l’art. 20, comma 5, lettera b), per analoga estensione a tempo indeterminato; dichiara non fondate o cessata la materia del contendere per le restanti questioni.

Il principio

Le disposizioni finanziarie statali che si protraggono a tempo indeterminato incidono strutturalmente sull’autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, garantita dai rispettivi Statuti; i vincoli del patto di stabilità devono essere temporanei e non possono tramutarsi in limitazioni permanenti dell’autonomia regionale.

Domande e risposte

Cos’è il patto di stabilità interno?

Un insieme di regole finanziarie che lo Stato impone agli enti territoriali (regioni, province, comuni) per contenere la spesa pubblica complessiva e rispettare i vincoli europei di bilancio; è disciplinato annualmente dalla legge di stabilità ed è distinto dagli obblighi europei del Patto di stabilità e crescita.

Perché le regioni a statuto speciale godono di protezione rafforzata?

Perché i loro Statuti speciali, approvati con legge costituzionale, garantiscono un’autonomia finanziaria più ampia rispetto alle regioni ordinarie; le disposizioni statali che la limitano devono avere una giustificazione costituzionale particolarmente forte e non possono avere effetti permanenti senza accordo tra Stato e Regione.

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che nelle more del giudizio è intervenuta una modifica normativa che ha reso priva di oggetto la questione, così da rendere inutile una pronuncia nel merito da parte della Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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