Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 175/2012 – Agevolazione colposa della sottrazione di veicolo in sequestro: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Napoli sull’art. 335 del codice penale, relativa alla punibilità del custode che per colpa agevoli la circolazione abusiva di un veicolo in sequestro amministrativo. La Corte aveva già indicato nella sentenza n. 58 del 2012 una possibile interpretazione conforme che il rimettente non aveva esaminato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 335 c.p. punisce il custode che per colpa agevola la “sottrazione” di una cosa sottoposta a sequestro. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1963/2011, la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo è diventata un mero illecito amministrativo ex art. 213 del Codice della strada, non più il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.). Rimaneva però incerto se l’agevolazione colposa da parte del custode continuasse ad essere reato ex art. 335 c.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 335 c.p. in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui punisce penalmente l’agevolazione colposa da parte del custode, mentre la condotta dolosa diretta del custode medesimo è ormai depenalizzata: si determinava così il paradosso di punire più severamente la condotta meno grave (colposa) rispetto a quella più grave (dolosa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, richiamando la propria sentenza n. 58 del 2012 (pronunciata dopo l’ordinanza di rimessione), la quale aveva già indicato una possibile interpretazione conforme a Costituzione: il custode che per colpa agevoli la circolazione abusiva del veicolo potrebbe rispondere a titolo di concorso colposo nell’illecito amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, legge n. 689 del 1981, e 213, comma 4, d.lgs. n. 285 del 1992. Il rimettente non aveva esaminato tale soluzione interpretativa.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente è tenuto a verificare se sia possibile un’interpretazione della norma censurata che superi il dubbio di incostituzionalità. Se tale interpretazione esiste ed è stata indicata dalla stessa Corte in precedenti pronunce, la questione è inammissibile per omessa verifica dell’interpretazione conforme.

    Domande e risposte

    Che cosa punisce l’art. 335 del codice penale?

    Punisce il custode che, per colpa, agevola la sottrazione, la soppressione o il deterioramento di cose sottoposte a sequestro dall’autorità giudiziaria o amministrativa. La pena è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 516 euro.

    La circolazione di un veicolo in sequestro amministrativo è ancora reato?

    No: secondo le Sezioni Unite della Cassazione (n. 1963/2011), l’art. 213 del Codice della strada costituisce norma speciale che prevale sull’art. 334 c.p. e sanziona la condotta come mero illecito amministrativo. La questione del custode che colposamente agevola tale condotta è stata risolta con l’interpretazione indicata dalla Corte.

    Qual è l’interpretazione conforme indicata dalla Corte?

    Il custode che per colpa agevoli la circolazione abusiva del veicolo risponde di concorso colposo nell’illecito amministrativo ex artt. 5, l. n. 689/1981, e 213, comma 4, d.lgs. n. 285/1992. Ciò esclude la configurabilità dell’autonomo reato ex art. 335 c.p. e risolve la denunciata irragionevolezza del sistema.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra condotta dolosa e colposa
  • Corte cost. n. 174/2012 – Competenza per le controversie economiche del giudice di pace: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Roma sull’art. 11 della legge n. 374 del 1991, che non prevede la competenza del tribunale del lavoro per le controversie sulle indennità spettanti ai giudici di pace. La motivazione dell’ordinanza di rimessione era lacunosa e contraddittoria.

    Di cosa si tratta

    Un giudice di pace presso l’ufficio di Verona aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo per l’indebita decurtazione dell’indennità forfettaria mensile prevista dall’art. 11, comma 3, della legge n. 374 del 1991. Il Giudice di pace di Roma, investito del ricorso, sosteneva che la competenza dovesse spettare al tribunale del lavoro, non al giudice adito secondo le regole generali sul valore della causa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 374 del 1991 in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35, 97 e 106 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la competenza per materia del tribunale del lavoro per tutte le controversie sulle spettanze economiche del giudice di pace.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per una pluralità di ragioni: il rimettente non aveva considerato la giurisprudenza costituzionale consolidata che esclude l’assimilazione tra giudici onorari e magistrati di carriera; la ricostruzione del quadro normativo era incompleta (mancava il d.lgs. n. 165 del 2001 e il codice del processo amministrativo); i parametri aggiuntivi (artt. 4, 35, 97, 106 Cost.) erano invocati con motivazione generica; il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) non era stato adeguatamente argomentato.

    Il principio

    I giudici di pace sono funzionari onorari, non magistrati professionali, e le controversie sulle loro spettanze economiche non appartengono alla giurisdizione del giudice del lavoro né a quella esclusiva del giudice amministrativo riservata ai magistrati di ruolo. La Corte ha ribadito l’impossibilità di comparare le posizioni di giudici onorari e magistrati ordinari ai fini del principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    I giudici di pace sono magistrati?

    Sì, sono giudici ordinari ai sensi dell’art. 1 del r.d. n. 12 del 1941, ma svolgono la funzione in modo onorario (non professionale ed esclusivo). Per questo il loro rapporto di servizio non è assimilato al pubblico impiego privatizzato e le controversie sulle loro indennità seguono le regole ordinarie sul valore della causa.

    Quali sono le indennità del giudice di pace?

    L’art. 11 della legge n. 374 del 1991 prevede un’indennità forfettaria mensile (art. 11, comma 3) e indennità a vacazione per ciascuna udienza tenuta. Queste non sono equiparate al trattamento retributivo dei magistrati professionali.

    Qual è il giudice competente per le controversie sulle spettanze del giudice di pace?

    Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la competenza si determina in base al valore della controversia secondo le regole generali del codice di procedura civile, non in base alla materia giuslavoristica.

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  • Corte cost. n. 151/2012 – Rimborsi spese elettorali regionali: questioni parzialmente inammissibili e non fondate (d.l. 78/2010, art. 5)

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    La Corte ha esaminato le questioni sollevate da quattro Regioni contro l’art. 5 del d.l. 78/2010, che riduceva e ridisciplinava i contributi pubblici per le spese elettorali dei Consigli regionali: alcune questioni sono risultate inammissibili, altre non fondate.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5 del d.l. 78/2010 interveniva sui contributi che le Regioni erogano per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai gruppi e dai candidati. Le Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia avevano impugnato i commi 1, 4, 5 e 7 della norma, ritenendo che la disciplina statale invadesse la loro competenza a regolamentare il sistema elettorale e il funzionamento dei propri organi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le quattro Regioni hanno impugnato l’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123 della Costituzione, nonché all’art. 3, comma 1, lettera f), dello statuto della Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni (tra cui quelle sul comma 1 per difetto di motivazione sulla rilevanza) e non fondate le rimanenti: le disposizioni sui rimborsi elettorali regionali sono riconducibili alla competenza statale in materia di «legislazione elettorale» di cui all’art. 122 Cost., che riserva allo Stato la disciplina dei principi fondamentali. Giudice relatore: Franco Gallo; udienza pubblica dell’ 8 maggio 2012.

    Il principio

    La disciplina dei rimborsi delle spese elettorali per le elezioni regionali rientra nei «principi fondamentali» che lo Stato può stabilire in materia elettorale regionale ex art. 122 Cost.; le Regioni conservano spazi di autonomia nell’attuazione ma non possono ignorare i limiti statali.

    Domande e risposte

    Le Regioni hanno autonomia nel disciplinare le proprie elezioni?

    Sì, ma entro i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. L’art. 122, comma 1, Cost. prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali siano disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica.

    I rimborsi elettorali regionali sono stati aboliti?

    Il d.l. 78/2010 aveva ridotto significativamente i contributi; successivamente il d.l. 149/2013 ha abrogato il rimborso pubblico delle spese elettorali a livello nazionale, e molte Regioni hanno seguito con proprie leggi di riduzione o abolizione.

    Cosa differenzia le questioni inammissibili da quelle non fondate in questo caso?

    Le questioni inammissibili erano quelle per cui le Regioni non avevano dimostrato di avere un interesse concreto alla pronuncia (difetto di rilevanza); le questioni non fondate erano invece ricevibili ma, nel merito, la Corte ha ritenuto le norme compatibili con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 150/2012 – Restituzione degli atti ai giudici sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004, artt. 4 e 9)

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    La Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Firenze, Catania e Milano che avevano sollevato questioni di legittimità sulla legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita: nelle more del giudizio era sopravvenuta una sentenza della Corte EDU che modificava il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Tre tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune norme della legge n. 40 del 2004 che vietavano la donazione di gameti esterni alla coppia (fecondazione eterologa) e limitavano il numero di embrioni producibili. Nel corso del giudizio costituzionale, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva emesso una sentenza sul medesimo tema (caso S.H. e altri c. Austria) che potenzialmente influenzava la valutazione della conformit’ della legge italiana alla Convenzione EDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Firenze, Catania e Milano avevano impugnato gli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), in riferimento a vari articoli della Costituzione, tra cui il diritto alla salute e il principio di uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché questi valutassero se la sopravvenuta sentenza della Grande Camera EDU costituisse uno ius superveniens rilevante ai fini della riproposizione delle questioni di legittimità costituzionale con nuova e aggiornata motivazione. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro; udienza pubblica del 22 maggio 2012.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio incidentale, sopravviene una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo che modifica significativamente il quadro normativo rilevante — in particolare il parametro interposto dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione alla CEDU — la Corte costituzionale può restituire gli atti al giudice a quo per consentirgli di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa vieta la legge 40/2004 sulla fecondazione eterologa?

    La legge originaria vietava la fecondazione eterologa, ossia quella che utilizza gameti (ovociti o spermatozoi) di un donatore esterno alla coppia. Tale divieto è stato poi dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 162 del 2014.

    Cos’è lo «ius superveniens»?

    È una norma o una pronuncia sopravvenuta dopo che il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Se lo ius superveniens modifica il quadro normativo in modo rilevante, il giudice deve riesaminare la questione.

    Perché la Corte EDU era rilevante in questo giudizio?

    Perché l’art. 117, comma 1, Cost. impone al legislatore italiano di rispettare gli obblighi internazionali, tra cui la CEDU: se la Corte EDU aveva chiarito cosa la Convenzione impone in materia di procreazione assistita, ciò poteva influenzare il parametro costituzionale e la valutazione della legge italiana.

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  • Corte cost. n. 149/2012 – Mobilità del pubblico impiego regionale: questioni parzialmente inammissibili e non fondate (d.l. 98/2011, art. 16)

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    La Corte ha esaminato le questioni di Emilia-Romagna e Liguria sull’art. 16, comma 1, lettere b)-f), del d.l. 98/2011, relativo al contenimento delle spese di personale delle pubbliche amministrazioni: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili, altre non fondate.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16 del d.l. 98/2011, in materia di pubblico impiego, prevedeva — tramite regolamenti governativi — la proroga delle disposizioni sul blocco dei trattamenti economici del personale pubblico, nuove modalità di calcolo dei trattamenti accessori e la razionalizzazione delle dotazioni organiche. Le Regioni Emilia-Romagna e Liguria avevano impugnato le lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1, ritenendo che invadessero la competenza regionale sull’organizzazione degli uffici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Emilia-Romagna e Liguria hanno impugnato l’articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla lettera c) sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ha dichiarato non fondate le rimanenti questioni: le disposizioni, delegando a regolamenti governativi la disciplina di dettaglio e lasciando alle Regioni autonomia nell’attuazione, si qualificavano come principi di coordinamento della finanza pubblica. Giudice relatore: Marta Cartabia; udienza pubblica del 22 maggio 2012.

    Il principio

    Le disposizioni statali sul contenimento della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni — anche se delegate a fonti regolamentari statali — costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e non violano l’autonomia organizzativa regionale, purché lascino alle Regioni un margine di adeguamento.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 16, lettera b), del d.l. 98/2011?

    La proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni che limitavano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni: in pratica un blocco degli stipendi pubblici prolungato.

    Le Regioni possono autonomamente aumentare gli stipendi del proprio personale?

    In linea di principio, nell’ambito della loro autonomia finanziaria, sì; tuttavia le norme statali che fissano limiti massimi per il contenimento del disavanzo pubblico si impongono anche alle Regioni come principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa significa che una questione è inammissibile per «difetto di motivazione sulla rilevanza»?

    Significa che il giudice rimettente (in questo caso una Regione nel giudizio in via principale) non ha spiegato perché la norma impugnata ledesse effettivamente le proprie competenze, ossia non ha dimostrato un interesse diretto e concreto alla declaratoria di incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 173/2012 – Manovra finanziaria 2010 e vincoli alle spese regionali per il personale

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    La Corte costituzionale ha deciso — riunendo i giudizi promossi da Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia — le questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 (manovra finanziaria) che imponevano vincoli alle spese regionali per il personale, dichiarando inammissibili alcune questioni, cessata la materia del contendere su altre e fondate quelle relative ai limiti alla contrattazione collettiva e alle deroghe agli statuti speciali.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122 del 2010, conteneva misure urgenti di stabilizzazione finanziaria che incidevano sulle spese degli enti pubblici per il personale: tra queste, l’art. 9 limitava le indennità e i trattamenti economici accessori dei dirigenti pubblici, vincolava la contrattazione collettiva e riduceva le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni; l’art. 14, comma 24-bis, estendeva tali vincoli agli enti locali e alle regioni a statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 3, 36, 39, 97, 117 e 119 della Costituzione, nonché delle disposizioni degli Statuti speciali, sostenendo che le norme statali imponessero vincoli puntuali su specifiche voci di spesa, eccedendo la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e ledendo l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: inammissibili alcune questioni relative all’art. 9, comma 3, per genericità della motivazione (Liguria); cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 9, comma 28, e al combinato disposto di alcune disposizioni, per sopravvenienza normativa; fondate le questioni concernenti l’estensione automatica dei vincoli agli enti a statuto speciale senza il rispetto delle procedure pattizie previste dagli statuti medesimi. Le decisioni sulle rimanenti questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Lo Stato può fissare principi di coordinamento della finanza pubblica vincolanti anche per le Regioni, ma deve rispettare le procedure pattizie previste dagli Statuti speciali per l’estensione degli obblighi alle Regioni e Province autonome; l’imposizione unilaterale di vincoli puntuali su specifiche voci di spesa eccede la competenza statale concorrente.

    Domande e risposte

    Che cosa s’intende per “coordinamento della finanza pubblica”?

    È la materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni li attuano. Lo Stato può imporre vincoli alle spese regionali, ma solo attraverso norme di principio e non con disposizioni di dettaglio che sostituiscono integralmente le scelte regionali.

    Perché le Regioni a statuto speciale godono di tutele aggiuntive?

    I loro Statuti speciali — aventi rango di legge costituzionale — prevedono che le modifiche dei rapporti finanziari Stato-Regione avvengano attraverso procedure pattizie (accordo bilaterale). Un’applicazione unilaterale dei vincoli statali senza accordo viola questi Statuti.

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere” in un giudizio costituzionale?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte dichiara che la questione ha perso oggetto per sopravvenienza normativa (abrogazione, modifica o sostituzione della norma impugnata), rendendo inutile ogni pronuncia nel merito.

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  • Corte cost. n. 172/2012 – Automatismo del diniego di emersione per condanna penale del lavoratore extracomunitario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla sola pronuncia di una sentenza di condanna per uno dei reati di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.), senza che la pubblica amministrazione potesse accertare se il lavoratore rappresentasse una minaccia concreta per l’ordine pubblico.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 78 del 2009 prevedeva una procedura di “emersione” (regolarizzazione) per i lavoratori extracomunitari che svolgevano attività di assistenza domestica o cura di persone non autosufficienti. L’art. 1-ter, comma 13, lettera c), stabiliva che non potevano accedere alla regolarizzazione i lavoratori condannati — anche con sentenza non definitiva — per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Due TAR (Marche e Calabria) avevano sollevato la questione in relazione a casi concreti di condanna per reati minori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per le Marche e il TAR per la Calabria dubitavano della legittimità dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78 del 2009 in riferimento all’art. 3 della Costituzione (TAR Marche) e agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU (TAR Calabria). L’automatismo del diniego — senza alcuna valutazione della pericolosità concreta — era ritenuto manifestamente irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondata la questione con riferimento all’art. 3 Cost. limitatamente ai reati di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.): tali reati non sono necessariamente sintomatici di pericolosità sociale; l’automatismo era manifestamente irragionevole perché non consentiva alla P.A. di valutare caso per caso l’effettiva minaccia che il lavoratore rappresentava per l’ordine pubblico, soprattutto tenuto conto del legame peculiare instauratosi tra il lavoratore domestico e la persona assistita. Quanto ai reati di arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) e ai profili CEDU, gli altri parametri sono rimasti assorbiti.

    Il principio

    Le presunzioni assolute che limitano diritti fondamentali violano il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) quando siano arbitrarie e irrazionali, cioè quando sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione su cui si fondano. Il legislatore può prevedere cause ostative automatiche alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, ma solo per reati che siano ragionevolmente sintomatici di pericolosità sociale concreta.

    Domande e risposte

    Quali reati fanno scattare l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.)?

    L’art. 381 c.p.p. elenca i delitti per i quali è possibile (non obbligatorio) l’arresto in flagranza: tra essi rientrano, ad esempio, il furto semplice, la ricettazione, la violenza privata e la violazione del diritto d’autore. Si tratta di reati di media gravità per i quali è richiesta la valutazione in concreto della pericolosità dell’arrestato.

    Dopo questa sentenza, cosa deve fare la P.A. di fronte a un lavoratore extracomunitario condannato?

    Non può più rigettare automaticamente l’istanza di regolarizzazione per condanna ex art. 381 c.p.p.: deve accertare in concreto se il lavoratore rappresenti una minaccia attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti (natura del reato, condotta successiva, legami familiari e lavorativi).

    La sentenza vale anche per le condanne non definitive?

    Sì, la Corte ha ritenuto la manifesta irragionevolezza ancora più evidente per le condanne non definitive (oggetto del giudizio del TAR Calabria), perché in assenza di giudicato l’automatismo produce conseguenze gravissime e spesso irreversibili prima ancora dell’accertamento definitivo della responsabilità penale.

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  • Corte cost. n. 171/2012 – Strutture ricettive all’aria aperta nel Lazio e tutela ambientale nelle aree protette

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale del Lazio n. 14 del 2011 sulle strutture ricettive all’aria aperta, nella parte in cui consentivano l’installazione di mezzi mobili di pernottamento nelle aree naturali protette senza alcun titolo abilitativo edilizio e senza il preventivo parere degli enti gestori del parco, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Lazio n. 14 del 2011 modificava la disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici), introducendo un art. 25-bis nella legge regionale n. 13 del 2007. Tale norma qualificava come “attività edilizia libera” — quindi esente da titolo abilitativo e da parere dell’ente gestore del parco — l’installazione e il rimessaggio di case mobili, roulotte e strutture analoghe, anche se collocate permanentemente, all’interno di aree naturali protette.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2011 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sostenendo che le norme regionali consentissero la realizzazione di strutture edilizie nelle aree protette senza i necessari pareri degli enti gestori, violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) non fondata la questione relativa all’art. 1 (che si limitava a definire le categorie di strutture ricettive all’aria aperta, senza riferimento alle aree protette); 2) illegittimo il comma 1 dell’art. 25-bis, perché qualificava come attività edilizia libera l’installazione di strutture mobili “anche se collocate permanentemente”, in contrasto con l’art. 3, lettera e, n. 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, che considera tali installazioni “interventi di nuova costruzione” soggetti a titolo abilitativo; 3) illegittimo il secondo periodo del comma 8 dell’art. 25-bis, che esoneraba dal preventivo parere degli enti gestori gli spostamenti di mezzi mobili nelle strutture già autorizzate prima dell’istituzione del parco.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): le Regioni possono intervenire solo per elevare i livelli di tutela, mai per abbassarli. L’installazione di strutture mobili nelle aree naturali protette, anche se non permanentemente infisse al suolo ma destinate ad un utilizzo non meramente temporaneo, richiede titolo abilitativo edilizio e preventivo parere dell’ente gestore del parco.

    Domande e risposte

    Una casa mobile installata in un campeggio all’interno di un parco naturale richiede permesso di costruire?

    Sì, se non è destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee: l’art. 3, comma 1, lettera e, n. 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 la qualifica come “intervento di nuova costruzione”, con conseguente necessità di titolo abilitativo e — se l’area è protetta — nulla osta dell’ente gestore del parco.

    Le Regioni possono ampliare le categorie di attività edilizia libera?

    Sì, l’art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001 lo consente, ma tale ampliamento non può riguardare tipologie di intervento che la normativa statale qualifica espressamente come “nuova costruzione”, poiché le definizioni statali prevalgono sugli strumenti urbanistici locali (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001).

    Che cos’è la “materia trasversale” della tutela ambientale?

    È la categoria con cui la giurisprudenza costituzionale descrive la tutela dell’ambiente: non un ambito materiale autonomo, ma un valore che permea tutte le materie, attribuendo allo Stato la competenza esclusiva per le determinazioni che richiedono una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 148/2012 – Patti di stabilità interni: non fondate le questioni delle Regioni sul d.l. 78/2010, art. 14

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate da Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia contro l’art. 14 del d.l. 78/2010, che disciplinava il patto di stabilità interno imponendo alle Regioni obiettivi di riduzione del saldo finanziario. Le norme sono state confermate come legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010 conteneva una serie di disposizioni sul cosiddetto «patto di stabilità interno»: obblighi di riduzione della spesa, obiettivi di saldo finanziario e meccanismi sanzionatori per le Regioni che non li rispettavano. Quattro Regioni avevano impugnato numerosi commi della norma ritenendoli lesivi della loro autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta e le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato i commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando che il patto di stabilità interno costituisce un legittimo sistema di coordinamento della finanza pubblica. Le norme impugnate fissano obiettivi finanziari lasciando alle Regioni la scelta delle modalità per raggiungerli. Giudice relatore non esplicitato nell’intestazione della decisione recuperata; udienza pubblica verosimilmente dell’ 8 maggio 2012.

    Il principio

    Il patto di stabilità interno — sistema di vincoli sul saldo finanziario delle Regioni fissato annualmente dallo Stato — è uno strumento legittimo di coordinamento della finanza pubblica, compatibile con l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost., purché le Regioni mantengano un margine di scelta sulle modalità di adeguamento.

    Domande e risposte

    Cos’è il patto di stabilità interno?

    È un sistema di regole introdotto in Italia a partire dal 1999, che impone alle Regioni e agli enti locali il rispetto di determinati obiettivi di saldo finanziario (differenza tra entrate e spese), al fine di contribuire al rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica.

    Perché le Regioni contestavano il patto?

    Perché ritenevano che il metodo di calcolo degli obiettivi e i meccanismi sanzionatori violassero la loro autonomia finanziaria e la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, che spetta sia allo Stato (principi) sia alle Regioni (attuazione).

    Il patto di stabilità interno esiste ancora?

    Il patto di stabilità interno è stato progressivamente riformato e, dalla legge n. 164 del 2016, sostituito dal pareggio di bilancio per gli enti territoriali, in attuazione dell’art. 81 Cost. come modificato nel 2012.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 170/2012 – Espulsione dello straniero e immediata esecutività: questione inammissibile per contraddittorietà

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per contraddittorietà e oscurità della domanda, le questioni sollevate dal Giudice di pace di Ravenna sull’immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione dello straniero anche in pendenza di impugnativa. Il rimettente aveva disposto egli stesso la sospensione dell’esecuzione pur lamentandone la preclusione per legge.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Ravenna era investito del ricorso di uno straniero (cittadino richiedente asilo) contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto e il conseguente provvedimento del Questore. L’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione) stabilisce che il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo anche se impugnato; il comma 8 preclude al giudice dell’impugnazione di sospendere cautelarmente il provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione, sostenendo che l’immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione — anche nei confronti di richiedenti asilo il cui ricorso è pendente — violasse il diritto di difesa e il diritto d’asilo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per una pluralità di ragioni: la domanda era oscura e contraddittoria (il rimettente invocava per un verso l’efficacia sospensiva dell’impugnazione, per altro verso chiedeva poteri cautelari, che avrebbero senso solo se tale effetto sospensivo mancasse); soprattutto, il Giudice di pace aveva esso stesso disposto «ex lege» la sospensione del decreto di espulsione nel dispositivo della propria ordinanza, pur affermando di non averne il potere. Tale contraddizione rendeva irrilevante la questione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la domanda rivolta alla Corte è oscura e contraddittoria, o quando il giudice rimettente abbia già esercitato nel giudizio a quo il potere la cui mancanza lamentava, rendendo così privo di rilevanza il quesito.

    Domande e risposte

    Il decreto di espulsione prefettizio è immediatamente esecutivo?

    Sì, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998: l’espulsione è eseguita dal Questore anche in presenza di impugnativa, salve specifiche eccezioni. Per i richiedenti asilo, tuttavia, il d.lgs. n. 150 del 2011 ha poi introdotto l’effetto sospensivo del ricorso avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di protezione internazionale.

    Che cosa sono le questioni “manifestamente inammissibili”?

    Sono le questioni che presentano vizi talmente evidenti da non richiedere un esame nel merito: ad esempio per difetto di rilevanza, per oscurità del petitum o per mancata motivazione. La Corte le risolve in camera di consiglio senza udienza pubblica.

    La normativa sull’espulsione dei richiedenti asilo è cambiata dopo il 2012?

    Sì: l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 (già sopravvenuto al momento della questione) aveva introdotto l’effetto sospensivo ordinario del ricorso avverso i dinieghi di protezione internazionale, incidendo così sul quadro normativo denunciato dal rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 147/2012 – Illegittimità della norma sugli istituti comprensivi senza intesa con le Regioni (d.l. 98/2011, art. 19, c. 4)

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, comma 4, del d.l. 98/2011, che imponeva l’aggregazione di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi senza la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La materia – istruzione scolastica – è a competenza concorrente e richiede la leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. 98/2011 aveva disposto che, a partire dall’anno scolastico 2011-2012, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado fossero aggregate in istituti comprensivi, con conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome separate. Sette Regioni avevano impugnato la norma davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno impugnato l’art. 19, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la norma invadesse la competenza concorrente delle Regioni in materia di istruzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, perché la norma, riguardante la dimensione organizzativa del sistema scolastico in una materia di competenza concorrente (istruzione), avrebbe richiesto il raggiungimento di un’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, che invece non c’era stata. Giudice relatore: Sergio Mattarella; udienza pubblica del 18 aprile 2012.

    Il principio

    In materia di istruzione — competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni — le norme statali che incidono sull’organizzazione scolastica richiedono il rispetto del principio di leale collaborazione mediante intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, pena l’illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli istituti comprensivi?

    Sono istituzioni scolastiche che riuniscono in un’unica direzione didattica scuole di ordini diversi: scuola dell’infanzia, scuola primaria (elementare) e scuola secondaria di primo grado (media). La norma del 2011 ne rendeva obbligatoria la costituzione al di sopra di determinate soglie di alunni.

    Perché è rilevante la «leale collaborazione»?

    Perché l’istruzione è una materia concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. Le scelte organizzative di sistema che toccano anche competenze regionali devono essere condivise con le Regioni tramite intesa, non imposte unilateralmente.

    Il comma 5 è stato anch’esso dichiarato incostituzionale?

    La Corte ha riservato a separate pronunce le questioni relative ad altre disposizioni: per il comma 5 alcune Regioni avevano sollevato censure che sono state trattate separatamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2012 – Manifesta inammissibilità sulla norma retroattiva in materia di prescrizione dei crediti bancari (d.l. 225/2010, art. 2, c. 61)

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da quattro giudici contro l’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010, che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica sulla prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito nei rapporti bancari. Le ordinanze di rimessione erano carenti o contraddittorie nella motivazione.

    Di cosa si tratta

    In vari procedimenti civili, alcune banche avevano eccepito la prescrizione delle domande dei correntisti che chiedevano la restituzione di somme addebitate a titolo di interessi anatocistici o ultralegali. L’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010 aveva stabilito una norma di interpretazione autentica che, secondo i giudici rimettenti, retroattivamente spostava il dies a quo della prescrizione sfavorendo i correntisti. Quattro tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Nicosia, il Giudice di pace di Potenza, il Tribunale di Bari e il Tribunale di Siracusa hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, primo periodo, del d.l. n. 225 del 2010 (convertito dalla legge n. 10 del 2011), in riferimento — complessivamente — agli articoli 2, 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentavano gravi lacune motivazionali: i giudici non avevano adeguatamente descritto i fatti di causa, non avevano chiarito la rilevanza della norma nel singolo giudizio o avevano formulato la questione in modo contraddittorio. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo; camera di consiglio del 23 maggio 2012.

    Il principio

    Quando più giudici rimettenti sollevano questioni identiche ma le motivazioni delle ordinanze presentano gravi carenze — mancata descrizione del fatto, irrilevanza, contraddittorietà — la Corte deve dichiarare l’inammissibilità di tutte le questioni senza poter entrare nel merito, anche se il tema di fondo è giuridicamente rilevante.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010?

    Ha stabilito che, in materia di contratti bancari, il termine di prescrizione per le azioni di ripetizione dell’indebito decorre dalla chiusura del conto corrente, interpretando autenticamente e con effetto retroattivo la giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione.

    Perché i correntisti contestavano la norma?

    Perché la giurisprudenza precedente faceva decorrere la prescrizione dalle singole rimesse (versamenti) sul conto, rendendo più facile recuperare somme addebitate come interessi anatocistici. La nuova norma, facendo decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto, avvantaggiava le banche.

    Una norma di interpretazione autentica retroattiva è sempre incostituzionale?

    No, non automaticamente. La Corte costituzionale ammette norme interpretative con effetto retroattivo se sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale e non violano il principio di non retroattività in materia penale. In questo caso la questione è rimasta inammissibile per vizi procedurali.

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