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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 96 ter del T.U.B.

    Articolo 96 ter del T.U.B.

    Art. 96 ter T.U.B. Poteri della Banca d’Italia.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

    a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

    b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d’Italia, l’articolo 54, comma 1;

    c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche di Stato terzo sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all’articolo 96, comma 3;

    d) definisce le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all’adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

    e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l’istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

    f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l’attivazione del sistema;

    g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

    2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.”

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  • Articolo 9 Imposta di Registro

    Articolo 9 Imposta di Registro

    Art. 9 Imp. Reg. – Ufficio competente

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — testo aggiornato

    1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell’art. 10.

    2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

  • Articolo 59 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 59 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 59 CCII – Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.

    2. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

    3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

  • Articolo 28 Legge Fallimentare

    Articolo 28 Legge Fallimentare

    Art. 28 L. Fall. – Requisiti per la nomina a curatore

    Requisiti per la nomina a curatore

  • Articolo 58 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 58 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 58 CCII – Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

    2. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48.

  • Articolo 27 Legge Fallimentare

    Articolo 27 Legge Fallimentare

    Art. 27 L. Fall. – Nomina del curatore

    Nomina del curatore

  • Articolo 97 del T.U.B.

    Articolo 97 del T.U.B.

    Art. 97 T.U.B. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita’ o con speditezza, la Banca d’Italia puo’ disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche’ dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa’ (1).

    2. Il provvedimento di sostituzione e’ pubblicato secondo le modalita’ previste dall’art. 81, comma 2.

    3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.”

    (1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 43 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Articolo 57 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 57 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 57 CCII – Accordi di ristrutturazione dei debiti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 48 .

    2. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall’articolo

    56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39, commi 1 e 3. Si applica l’articolo 116.

    3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

    4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità […] […] del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. 4 bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.

  • Articolo 26 Legge Fallimentare

    Articolo 26 Legge Fallimentare

    Art. 26 L. Fall. – Reclamo contro i decreti del giudice delegato

    Reclamo contro i decreti del giudice delegato

  • Articolo 56 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 56 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 56 CCII – Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.

    2. Il piano deve avere data certa e deve contenere: a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova; c) le strategie d’intervento; d) l’elenco dei creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonchè l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti; e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonchè le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; g) il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonchè i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria; g-bis) l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

    3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

    4. Il piano, l’attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

    5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.