Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 298/2012 – Finanziamento statale alle scuole paritarie e autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata la questione sollevata dalla Regione Veneto sull’art. 33, comma 16, della legge di stabilità 2012, che autorizzava il finanziamento statale alle scuole paritarie. Il finanziamento statale delle scuole paritarie rientra nelle competenze statali e non viola l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 33, comma 16, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) autorizzava la spesa di 242 milioni di euro per le scuole paritarie, da destinare prioritariamente a quelle dell’infanzia. La Regione Veneto, ove le scuole paritarie hanno una incidenza particolarmente elevata sul sistema educativo, aveva impugnato la norma sostenendo che invadesse competenze regionali in materia di istruzione e coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto censurava l’art. 33, comma 16, della legge n. 183/2011 per violazione degli artt. 3, 30, 33, 34, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione. Sosteneva che il finanziamento statale unilaterale delle scuole paritarie, senza previa intesa con le Regioni, ledesse la competenza concorrente in materia di istruzione e l’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 30, 33, 34 e 97 Cost. (per difetto di interesse regionale a invocare tali parametri) e ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. Il finanziamento statale delle scuole paritarie rientra nella competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione ed è aggiuntivo rispetto a quello regionale.

    Il principio

    Il finanziamento statale alle scuole paritarie costituisce esercizio della competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione e non lede le competenze regionali concorrenti in materia di istruzione. I contributi statali al sistema scolastico sono la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico di istruzione e non richiedono intesa con le Regioni.

    Domande e risposte

    Le scuole paritarie fanno parte del servizio pubblico di istruzione?

    Sì: la legge n. 62/2000 include le scuole paritarie, assieme alle scuole statali, nel servizio nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico. Le scuole dell’infanzia paritarie costituiscono la prima articolazione del sistema educativo.

    Le Regioni possono finanziare anche loro le scuole paritarie?

    Sì, ma i loro finanziamenti sono «solo aggiuntivi» rispetto a quelli statali, come ha già chiarito la Corte nella sentenza n. 34/2005. Lo Stato ha la responsabilità principale del finanziamento del sistema nazionale di istruzione.

    Perché alcune delle questioni erano inammissibili?

    Perché la Regione Veneto non può invocare, in sede di giudizio in via principale, parametri costituzionali (come gli artt. 30, 33, 34) che tutelano diritti dei cittadini e non le attribuzioni regionali. In un giudizio promosso da una Regione, i parametri invocabili devono riguardare le competenze regionali.

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  • Corte cost. n. 297/2012 – Riforma ISEE e mancata intesa con la Conferenza unificata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 5 del d.l. n. 201/2011 («Salva Italia»), nella parte in cui autorizzava la revisione dell’ISEE mediante DPCM senza prevedere l’intesa con la Conferenza unificata, violando il principio di leale collaborazione in una materia di competenza concorrente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5 del d.l. n. 201/2011 delegava al Governo la revisione, mediante DPCM, delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), strumento utilizzato da Regioni ed enti locali per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. La Regione Veneto ha impugnato la norma perché non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto censurava l’art. 5 del d.l. n. 201/2011 per violazione degli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 Cost. e del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.). In particolare, lamentava che la revisione dell’ISEE tramite DPCM senza consultazione della Conferenza unificata, e che la riassegnazione dei risparmi al solo Ministero del lavoro, ledessero le competenze regionali in materia di servizi sociali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo del comma unico dell’art. 5, nella parte in cui non prevedevano che il DPCM di revisione dell’ISEE fosse emanato d’intesa con la Conferenza unificata. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione del terzo periodo (relativo ai controlli) e infondate le altre questioni.

    Il principio

    Quando lo Stato interviene con DPCM su materie che intrecciano competenze concorrenti o regionali — come i servizi sociali e le prestazioni agevolate — il principio di leale collaborazione impone che i provvedimenti siano adottati d’intesa con la Conferenza unificata. Il mancato coinvolgimento delle Regioni in una materia che incide direttamente sui loro sistemi di welfare viola il riparto costituzionale delle competenze.

    Domande e risposte

    Cos’è la Conferenza unificata e perché è rilevante?

    La Conferenza unificata riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Quando lo Stato adotta atti normativi che incidono su materie di competenza regionale o locale, il principio di leale collaborazione impone spesso che tali atti siano adottati previa intesa con questo organismo.

    Perché la revisione dell’ISEE riguarda le Regioni?

    L’ISEE è lo strumento attraverso cui le Regioni e i Comuni determinano l’accesso alle prestazioni sociali agevolate (asili nido, RSA, sussidi di invalidità, ecc.). Una modifica dei criteri di calcolo dell’ISEE incide direttamente sui sistemi regionali di welfare e sull’autonomia delle Regioni in materia di servizi sociali.

    Quali conseguenze pratiche ha avuto questa sentenza?

    La sentenza ha imposto che il d.P.C.M. di riforma dell’ISEE — poi adottato nel 2013 — fosse emanato previa intesa con la Conferenza unificata. Ha quindi rafforzato il ruolo delle Regioni nella definizione dei criteri per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate sul territorio.

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  • Corte cost. n. 296/2012 – Compartecipazione al costo delle prestazioni residenziali per anziani disabili in Toscana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legge toscana che, per le prestazioni residenziali a favore di persone disabili ultra-sessantacinquenni, calcolava la quota di compartecipazione tenendo conto anche del reddito del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

    Di cosa si tratta

    Una famiglia toscana si era vista richiedere dalla Comunità montana del Casentino una compartecipazione alla retta di una RSA (residenza sanitaria assistenziale) per un’anziana affetta da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), calcolata tenendo conto anche del reddito dei familiari. Il TAR Toscana aveva sollevato questione di legittimità sulla legge regionale n. 66/2008 che consentiva questo calcolo, ritenendo che violasse i livelli essenziali delle prestazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Toscana sollevava questione sull’art. 14, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 66/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni). La norma toscana, nel calcolare la compartecipazione tenendo conto del reddito dei familiari, sembrerebbe contraddire l’art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998, che impone di considerare la sola situazione economica dell’assistito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998 impone di «evidenziare» la situazione economica del solo assistito, ma non esclude che la Regione possa tenere conto anche di altri fattori per il calcolo della compartecipazione. La norma toscana, correttamente interpretata, non viola il livello essenziale delle prestazioni fissato dallo Stato.

    Il principio

    Le Regioni possono adottare modelli di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali residenziali che tengano conto anche della situazione reddituale e patrimoniale dei familiari dell’assistito, purché la situazione economica del solo assistito sia comunque evidenziata e valutata. Ciò non viola il livello essenziale delle prestazioni fissato dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    I familiari devono sempre contribuire al costo di una RSA?

    Non necessariamente. La normativa statale impone di valutare la situazione economica dell’assistito. La Regione può prevedere modelli che tengano conto anche del reddito familiare, ma deve comunque evidenziare la situazione dell’assistito separatamente.

    Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

    I LEP sono le prestazioni minime che lo Stato garantisce uniformemente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In materia di non autosufficienza, costituisce LEP il diritto a che la compartecipazione sia calcolata sulla situazione economica dell’assistito.

    Perché la Corte non ha accolto la tesi del TAR?

    Perché la norma statale non vieta di tenere conto anche del reddito familiare, ma impone solo che la situazione del solo assistito sia «evidenziata». La legge toscana, interpretata in senso conforme, non eliminava questa garanzia ma la integrava con ulteriori parametri regionali.

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  • Corte cost. n. 295/2012 – Indennità giudiziaria e maternità delle magistrate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, in combinato disposto con l’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, nella parte in cui non garantisce il pagamento dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità delle magistrate.

    Di cosa si tratta

    Una magistrata in servizio a Reggio Calabria aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Il TAR Calabria, ritenendo che la negazione di tale indennità potesse violare i principi costituzionali a tutela della famiglia e della maternità, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, auspicando un ripensamento rispetto alla precedente sentenza n. 137/2008.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Calabria, sede di Reggio Calabria, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 37 Cost. L’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, nel testo risultante dopo la modifica introdotta dall’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, esclude il pagamento dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità delle magistrate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, confermando il proprio orientamento già espresso nella sentenza n. 137/2008. L’esclusione dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità non viola i parametri costituzionali invocati: l’indennità è corrispettivo di una specifica funzione svolta e non costituisce parte della retribuzione ordinaria.

    Il principio

    L’indennità giudiziaria, in quanto corrispettivo per l’esercizio di funzioni giurisdizionali, non deve essere necessariamente corrisposta durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Ciò non viola i principi di tutela della maternità e della famiglia, poiché la magistrata continua a percepire il trattamento economico fondamentale e le indennità di maternità previste dalla legge.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità giudiziaria?

    L’indennità giudiziaria è un emolumento aggiuntivo previsto dall’art. 3 della legge n. 27/1981 per il personale di magistratura, corrisposto in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Non fa parte della retribuzione base ma è collegata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

    Perché la Corte non ha accolto le argomentazioni del TAR?

    Perché la Corte ha già esaminato la questione nella sentenza n. 137/2008 e ha ribadito che la sospensione delle indennità collegate alla funzione durante l’astensione obbligatoria è coerente con la natura di tali emolumenti, che presuppongono l’effettivo esercizio dell’attività. Le nuove argomentazioni del rimettente non superano tale ragionamento.

    Le magistrate hanno diritto al trattamento economico durante la maternità?

    Sì: durante l’astensione obbligatoria per maternità le magistrate percepiscono lo stipendio base e le indennità di maternità previste dal d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità). Ciò che non spetta è la sola indennità giudiziaria, legata all’esercizio effettivo delle funzioni.

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  • Corte cost. n. 294/2012 – Taglio stipendi dirigenti pubblici e competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Regione Liguria sull’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, che imponeva il taglio del 5-10% dei trattamenti economici superiori a 90.000 euro dei dipendenti pubblici. La questione risultava carente sotto il profilo della rilevanza nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 78/2010 («manovra correttiva») aveva previsto, per il triennio 2011-2013, una riduzione del 5% dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi annui e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro. La Regione Liguria aveva impugnato tale norma sostenendo che violasse la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e l’autonomia finanziaria regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria censurava l’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. La ricorrente sosteneva che la norma fosse di dettaglio e autoapplicativa (e non principio fondamentale), invadesse la competenza regionale sull’organizzazione del personale e violasse la riserva di contrattazione collettiva sulle retribuzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, rilevando che la Regione Liguria non aveva dimostrato che la disposizione impugnata avesse incidenza concreta sul personale regionale nel giudizio pendente, mancando il requisito della rilevanza. La pronuncia è pertanto processuale e non affronta il merito della questione.

    Il principio

    Un ricorso in via principale proposto da una Regione deve contenere la dimostrazione della lesione attuale e concreta delle proprie attribuzioni costituzionali. La mera potenziale incidenza della norma statale sul bilancio regionale non è sufficiente a soddisfare il requisito dell’interesse a ricorrere, quando la Regione non dimostra l’effettiva ricaduta sulla propria autonomia nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito (cioè se la norma fosse o meno incostituzionale) per un vizio procedurale: la Regione non ha dimostrato di avere un interesse concreto e attuale a impugnarla, non avendo indicato come la norma incidesse sulle proprie specifiche attribuzioni nel giudizio da cui proveniva il ricorso.

    Il taglio degli stipendi dei dirigenti pubblici era costituzionalmente legittimo?

    La Corte non si è pronunciata sul merito in questo giudizio. In altri giudizi analoghi, la Corte ha generalmente riconosciuto che le misure temporanee di riduzione dei trattamenti economici nella crisi costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le Regioni.

    Le Regioni possono mantenere stipendi più alti per i propri dirigenti?

    No, nei limiti fissati dalla legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica. I trattamenti economici del personale regionale devono rispettare i tetti imposti dallo Stato nell’esercizio della competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 293/2012 – Anagrafe nazionale opere pubbliche incompiute e autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 44-bis del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui istituiva gli elenchi-anagrafe regionali delle opere incompiute «presso gli assessorati regionali competenti», invadendo l’autonomia organizzativa delle Regioni. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’elenco-anagrafe nazionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 201/2011 (decreto Monti «Salva Italia») aveva istituito un elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute presso il Ministero delle infrastrutture, articolato a livello regionale mediante elenchi da istituire «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche». La Regione Veneto aveva impugnato tale norma ritenendo che essa invadesse le competenze regionali su opere di competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto censurava l’art. 44-bis del d.l. n. 201/2011, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.), nella parte in cui includeva opere di competenza regionale nell’elenco-anagrafe nazionale e, in particolare, il comma 4, nella parte in cui istituiva gli elenchi regionali «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 4 dell’art. 44-bis limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche», perché tale previsione invadeva l’autonomia organizzativa regionale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’elenco-anagrafe nazionale, che costituisce legittimo esercizio del coordinamento informativo statale.

    Il principio

    Lo Stato può istituire un elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, comprensivo anche di quelle di competenza regionale, nell’esercizio della funzione di coordinamento informativo. Non può però imporre alle Regioni di istituire gli elenchi regionali presso specifici uffici interni, poiché l’organizzazione amministrativa regionale è materia di competenza regionale residuale.

    Domande e risposte

    Lo Stato può creare un anagrafe delle opere regionali incompiute?

    Sì, nel limite in cui si tratti di un sistema di raccolta e coordinamento delle informazioni. La creazione di una banca dati sulle opere incompiute rientra nella competenza statale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.).

    Perché il riferimento «agli assessorati regionali» era incostituzionale?

    Perché l’organizzazione amministrativa interna delle Regioni è materia di competenza regionale residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato non può indicare a quali strutture interne le Regioni debbano attribuire determinate funzioni.

    Cosa si intende per «opera pubblica incompiuta» ai fini dell’anagrafe?

    Il d.l. n. 201/2011 definiva opera incompiuta quella per la quale i lavori siano stati sospesi, che non sia stata collaudata o che non sia in esercizio, per la quale sia trascorso un certo periodo senza avanzamento dei lavori e il cui completamento risulti abbandonato o incerto.

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  • Corte cost. n. 292/2012 – Accreditamento strutture sanitarie private in Campania

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Campania che modificava la disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, consentendo procedure semplificate in deroga ai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva modificato, con la legge n. 23/2011, la propria legge finanziaria n. 4/2011, alterando le procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private: si consentiva la conferma dell’accreditamento mediante decreto commissariale di presa d’atto, rinviando la verifica dei requisiti a un momento successivo, e si dilatavano i termini per la definitiva conclusione delle procedure. Il Presidente del Consiglio ha impugnato tali disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 1, comma 1, della legge campana n. 23/2011 veniva censurato per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute. Le disposizioni modificate contrastavano con i principi fondamentali statali posti dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, che subordina l’accreditamento alla verifica preventiva dei requisiti e alla funzionalità con la programmazione regionale, e con l’art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, che fissava al 31 dicembre 2010 il termine per le procedure di accreditamento definitivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, della legge campana n. 4/2011, come modificata dalla legge n. 23/2011. Le disposizioni violavano i principi fondamentali in materia di tutela della salute, consentendo accreditamenti senza previa verifica dei requisiti e prorogando sine die termini già fissati dalla legge statale.

    Il principio

    L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private non può essere concesso senza la previa e positiva verifica dei requisiti di qualificazione. Le Regioni, nella materia concorrente della tutela della salute, devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato e non possono semplificare le procedure di accreditamento in deroga a tali principi.

    Domande e risposte

    Cosa è l’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata?

    L’accreditamento istituzionale è il provvedimento che abilita una struttura sanitaria o socio-sanitaria privata ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Può essere rilasciato solo alle strutture che dimostrano di possedere requisiti ulteriori di qualificazione rispetto all’autorizzazione e che rispondono agli indirizzi della programmazione regionale.

    Perché la Regione non può rinviare la verifica dei requisiti dopo l’accreditamento?

    Perché la normativa statale (art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992) prevede che l’accreditamento sia subordinato alla verifica positiva preventiva. Consentire la conferma dell’accreditamento prima della verifica dei requisiti capovolge la logica della norma e lede il principio fondamentale di tutela della salute.

    Qual è la ratio della scadenza del 31 dicembre 2010 per l’accreditamento definitivo?

    La legge finanziaria 2007 aveva fissato quel termine per garantire che le strutture private operanti con il SSN avessero completato le procedure di accreditamento definitivo entro una data certa. La sua proroga indefinita da parte della Regione Campania privava di effettività una scadenza legislativa nazionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Legislazione concorrente in materia di tutela della salute; principi fondamentali riservati allo Stato
  • Corte cost. n. 46/2011 – Responsabilità di Poste Italiane per ritardo del servizio postacelere

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 6 del T.U. postale (d.P.R. n. 156/1973) nella parte in cui esonera il gestore del servizio da responsabilità per il ritardato recapito del postacelere: il privilegio di irresponsabilità è anacronistico e viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 (Testo unico in materia postale) stabiliva che l’Amministrazione postale e i concessionari non incontrano alcuna responsabilità per i servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente previsti dalla legge. Ciò significava che Poste Italiane non poteva essere condannata a risarcire i danni causati dal ritardo o dalla perdita di spedizioni, se non nei limiti strettamente fissati dalla legge, anche nel caso del postacelere (servizio a corrispettivo elevato con garanzia di consegna rapida). Un’azienda aveva perso una gara d’appalto per il ritardo nella consegna della documentazione da parte di Poste Italiane.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dispone la limitazione di responsabilità anche per il servizio di postacelere. La clausola di irresponsabilità era ritenuta irragionevolmente discriminatoria rispetto ai normali vettori privati e impediva all’utente di ottenere un risarcimento integrale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156/1973 nella parte in cui stabilisce che l’Amministrazione e i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere. La norma rappresenta un anacronistico privilegio in favore del concessionario postale che non trova giustificazione nel contesto di un servizio di natura privatistica e ad alto corrispettivo.

    Il principio

    Una clausola legale di limitazione della responsabilità contrattuale in favore di un ente che gestisce un servizio di natura privatistica e a pagamento, che impedisca all’utente di ottenere il risarcimento del danno effettivamente subito, viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è il servizio di postacelere?

    Il postacelere era un servizio postale a corrispettivo elevato che Poste Italiane offriva con garanzia di consegna entro tempi certi e tracciabilità della spedizione, in concorrenza con i servizi di corriere espresso privati. Essendo un servizio commerciale a prestazione garantita, non era giustificato estendervi l’irresponsabilità prevista per il servizio postale ordinario.

    Dopo questa sentenza, Poste Italiane risponde pienamente per i ritardi?

    Sì, per quanto riguarda il servizio postacelere, la sentenza ha rimosso il limite legale di irresponsabilità, consentendo agli utenti di chiedere il risarcimento integrale del danno subito. Per gli altri servizi postali ordinari, la responsabilità del gestore può ancora essere limitata dalla normativa vigente in conformità con la disciplina europea.

    Quali danni può chiedere chi ha subito un ritardo nelle spedizioni postali?

    Chi ha subito un danno patrimoniale per effetto del ritardo nella consegna di una spedizione può chiedere, in sede civile, il risarcimento del danno emergente (il danno direttamente causato dal ritardo) e del lucro cessante (il guadagno perduto in conseguenza del ritardo). Nella vicenda concreta, l’azienda ricorrente sosteneva di avere perso l’aggiudicazione di una gara d’appalto proprio per il ritardo di Poste Italiane.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dalla disparità di trattamento tra gestore postale e altri vettori
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, compromesso dalla clausola di irresponsabilità
  • Corte cost. n. 291/2012 – Esenzione dall’ISEE per il commercio su aree pubbliche in Toscana

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6 della legge regionale toscana n. 63/2011, che escludeva l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 (attuativo della direttiva Bolkestein) al commercio su aree pubbliche, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva inserito nella legge n. 63/2011 un’apposita disposizione (art. 29-bis della legge regionale n. 28/2005) che escludeva l’applicazione, per il commercio su aree pubbliche, dell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 — la norma che, attuando la direttiva Bolkestein (2006/123/CE), impone procedure competitive per l’assegnazione di autorizzazioni quando i titoli disponibili sono limitati. La Regione invocava motivi imperativi di interesse generale.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 6 della legge toscana n. 63/2011 veniva impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». Il giudice rimettente era il Governo statale in ricorso principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge toscana. La norma, escludendo unilateralmente l’applicazione della procedura selettiva prevista dal diritto statale ed europeo per il commercio su aree pubbliche, ledeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e contrastava con gli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

    Il principio

    Le Regioni non possono esentare il commercio su aree pubbliche dall’obbligo di procedure competitive per l’assegnazione dei titoli autorizzatori quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato. La tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale e le deroghe a procedure selettive non possono essere introdotte dalla legislazione regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la direttiva Bolkestein per il commercio su aree pubbliche?

    L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (recepito dall’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010) impone che, quando i titoli autorizzatori disponibili per un’attività di servizi sono limitati, le autorità competenti applichino una procedura di selezione imparziale tra i candidati potenziali, con criteri predeterminati e pubblicizzati.

    Perché la Regione Toscana non poteva invocare motivi imperativi di interesse generale?

    Perché la valutazione dei motivi imperativi di interesse generale che giustificano deroghe alla libera prestazione dei servizi è riservata al legislatore statale nell’ambito della tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Una Regione non può autonomamente decidere di escludere l’applicazione del diritto europeo.

    Quali sono le conseguenze pratiche per i mercati all’aperto?

    I Comuni e le Regioni devono applicare procedure competitive per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere su aree pubbliche quando il numero dei posti disponibili è inferiore alle richieste. Non possono rinnovare automaticamente le autorizzazioni esistenti senza una selezione comparativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 290/2012 – Indennità aggiuntiva ai coordinatori regionali della Sardegna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge della Regione Sardegna n. 16/2011, che riconosceva un’indennità aggiuntiva pari al 50% del trattamento dei direttori di servizio in favore del personale già titolare dell’incarico di coordinatore. La norma violava i principi statali sul contenimento della spesa per il personale pubblico e sulla contrattazione collettiva.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva previsto, con l’art. 8 della legge n. 16/2011, che il personale regionale già in possesso di un incarico di coordinatore e di una specifica indennità ricevesse in aggiunta un ulteriore compenso pari al 50% del trattamento economico dei direttori di servizio, per i bienni 2000-2004. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma davanti alla Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 8 della legge sarda n. 16/2011 veniva censurato per violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) e degli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. In particolare, si lamentava la violazione dei principi statali di contenimento della spesa per il personale (art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010) e della riserva alla contrattazione collettiva della regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Sardegna n. 16/2011. La norma, prevedendo un’indennità aggiuntiva per via legislativa, violava sia i principi di contenimento della spesa per il personale sia il principio per cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego deve essere rimessa alla contrattazione collettiva, materia riservata allo Stato.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale non possono, con legge, introdurre trattamenti economici aggiuntivi per il personale pubblico al di fuori del sistema di contrattazione collettiva e in contrasto con i principi statali di contenimento della spesa. La disciplina dei rapporti economici nel pubblico impiego rientra nell’ordinamento civile di competenza statale esclusiva.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale possono legiferare sul trattamento economico del personale?

    Solo nei limiti delle materie loro attribuite dallo statuto speciale e nel rispetto dei vincoli costituzionali. Non possono introdurre trattamenti economici che eccedano quanto previsto dalla contrattazione collettiva o che violino i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Perché la norma violava la contrattazione collettiva?

    Perché il titolo III del d.lgs. n. 165/2001 riserva la regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego alla contrattazione collettiva. Un intervento legislativo regionale che introduce compensi aggiuntivi bypassa questo sistema e invade la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

    Cosa si intende per principi di contenimento della spesa per il personale?

    L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 aveva introdotto, in via temporanea, limiti al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici. Una norma regionale che aumenta i trattamenti contrasta con questi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le Regioni speciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2011 – Nullità clausole arbitrali nei contratti di emergenza: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009, che prevede la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inseriti nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza o di grande evento. La questione era stata sollevata da un collegio arbitrale di Roma, che riteneva la norma in contrasto con diversi principi costituzionali e comunitari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009 (conv. dalla legge n. 26/2010) dichiarava nulle le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza (ai sensi della legge n. 225/1992) e di «grande evento» (ai sensi del d.l. n. 343/2001). Erano fatti salvi i collegi arbitrali per i quali il giudizio avesse già completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Un collegio arbitrale di Roma, costituitosi per decidere una controversia tra una società di costruzioni e l’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale della Regione Calabria (contratto di appalto per la realizzazione di un depuratore), ha sollevato questione di legittimità dell’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (e al principio comunitario di legittimo affidamento), per la violazione dei principi del giusto processo, della ragionevole durata, del giudice naturale e dell’iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione. La pronuncia esclude l’esame nel merito delle censure proposte dal collegio arbitrale rimettente, senza valutare la compatibilità della norma con i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità di una questione sollevata da un collegio arbitrale può derivare da difetti nell’ordinanza di rimessione o dalla mancanza dei presupposti del giudizio incidentale di costituzionalità. In particolare, la questione della legittimazione dei collegi arbitrali a sollevare questioni di legittimità costituzionale è tradizionalmente controversa, in quanto l’arbitrato non è sempre equiparato all’autorità giurisdizionale richiesta dall’art. 1 della legge n. 87/1953.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009?

    La disposizione stabiliva che i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza o di grande evento fossero nulli, al fine di assicurare risparmi di spesa. Faceva salvi solo i collegi arbitrali presso cui i giudizi avessero già completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto (27 dicembre 2009).

    I collegi arbitrali possono sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    La risposta dipende dal tipo di arbitrato. I collegi arbitrali rituali (che svolgono funzioni giurisdizionali sostitutive) sono tradizionalmente considerati legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale. I collegi arbitrali irrituali (che decidono come mandatari delle parti) non lo sono. La questione della qualificazione incide sulla ricevibilità dell’ordinanza di rimessione.

    Perché il legislatore ha previsto la nullità delle clausole arbitrali nei contratti di emergenza?

    La ratio dichiarata dalla norma era la riduzione della spesa pubblica, evitando che le controversie sui contratti di emergenza (spesso di elevato valore) fossero risolte da collegi arbitrali, i cui costi — parametrati al valore della controversia — possono essere molto elevati. Il legislatore ha quindi dirottato tali controversie verso la giurisdizione ordinaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 289/2012 – Proroga contratti di collaborazione al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Abruzzo che prorogava a tempo indeterminato i contratti di collaborazione presso l’ufficio del Bollettino Ufficiale regionale, in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di accesso all’impiego pubblico tramite concorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo, con la legge n. 51/2010, aveva previsto la proroga — senza limite temporale — dei contratti di collaborazione in essere presso l’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) fino alla copertura della pianta organica. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la disposizione per violazione dei principi costituzionali sull’organizzazione della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 51/2010 veniva censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della P.A. e di accesso tramite concorso), dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile riservato allo Stato) e dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica). Il giudice rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge regionale abruzzese n. 51/2010. La proroga indeterminata dei rapporti di collaborazione senza rispetto dei requisiti di legge e senza concorso contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e con le norme statali sul contenimento della spesa per collaborazioni.

    Il principio

    Una legge regionale non può prorogare a tempo indeterminato contratti di collaborazione presso uffici pubblici senza indicare un termine e senza rispettare i requisiti previsti dalla normativa statale. Una simile previsione viola i principi di organizzazione della P.A. secondo legge e di accesso all’impiego pubblico tramite procedure selettive.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni non possono prorogare liberamente i contratti di collaborazione?

    Perché la disciplina dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione rientra nell’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono derogare alle norme statali che limitano il ricorso alle collaborazioni.

    Qual era il limite statale superato dalla Regione Abruzzo?

    L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 consentiva il ricorso a contratti di collaborazione solo nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Una proroga indeterminata poteva facilmente eccedere tale limite.

    Il principio del concorso pubblico si applica anche ai collaboratori esterni?

    Sì, nel senso che l’accesso alle risorse pubbliche deve avvenire nel rispetto di procedure selettive. La proroga automatica e senza termine di collaborazioni già in essere bypassava qualsiasi selezione, violando i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

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