Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 9/2011 – Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: contribuzione di malattia e norma di interpretazione autentica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112/2008 (norma di interpretazione autentica sull’obbligo di versamento della contribuzione di malattia), sollevata dalla Corte d’appello di Torino, per difetto di rilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    La Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A., nata dalla privatizzazione di una parte dell’ENEL, aveva chiesto all’INPS la restituzione dei contributi di malattia versati dal 2001 al 2006, sostenendo di avere ereditato dall’ENEL il diritto all’esonero dal versamento (previsto dal d.P.R. n. 145/1965 per l’ENEL, che erogava direttamente il trattamento di malattia ai propri dipendenti). La Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica dell’art. 6 della legge n. 138/1943, contenuta nel d.l. n. 112/2008.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. legge n. 133/2008), interpretazione autentica dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138. Parametri: artt. 3 e 24 comma 1 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Torino.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. La norma censurata forniva l’interpretazione autentica dell’art. 6 della legge n. 138/1943 (disciplina generale del versamento dei contributi), ma la pretesa della Compagnia Valdostana si basava su una normativa speciale (d.P.R. n. 145/1965 per l’ENEL) non coperta dall’interpretazione autentica. Dunque, quale che fosse l’esito del giudizio di legittimità costituzionale, la soluzione del giudizio principale dipendeva da un’altra norma.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo: se la soluzione della controversia dipende da un’altra norma (nella specie la normativa speciale ENEL), la questione è irrilevante anche se la norma censurata è in astratto connessa alla materia.

    Domande e risposte

    Che cosa è una norma di interpretazione autentica?

    Una norma di interpretazione autentica è una disposizione legislativa che chiarisce il significato di un’altra norma preesistente con efficacia retroattiva. Poiché incide sui rapporti già definiti o in corso, la sua legittimità costituzionale è soggetta a controllo particolarmente severo.

    In che cosa consisteva il «privilegio» dell’ENEL in materia di contribuzione di malattia?

    Il d.P.R. n. 145/1965 obbligava l’ENEL a erogare direttamente ai dipendenti le prestazioni di malattia e, in corrispondenza, lo esonerava dal versamento all’INPS della relativa contribuzione. La questione era se tale privilegio si trasmettesse alle società sorte dalla privatizzazione dell’ENEL.

    La Compagnia Valdostana aveva diritto all’esonero?

    La Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se l’art. 18 del d.l. n. 333/1992 (privatizzazioni) estendesse alla Compagnia il regime ENEL. La Corte costituzionale non ha potuto pronunciarsi su questo punto perché la questione era inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2011 – Farmaci off-label e livelli essenziali di assistenza (Regione Emilia-Romagna)

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    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso statale contro la legge finanziaria regionale dell’Emilia-Romagna per il 2010, dichiarando inammissibile la censura sull’art. 35 (farmaci off-label) per genericità del ricorso, e non fondata quella sull’art. 48 (norme sullo smaltimento dei rifiuti). La pronuncia chiarisce i requisiti di specificità del ricorso governativo in via principale.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 35 e 48 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria regionale 2010). L’art. 35 consentiva alla Regione di includere nel prontuario terapeutico regionale farmaci «off-label» (usati al di fuori delle indicazioni autorizzate) quando ciò consentisse risparmi di spesa a parità di efficacia e sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 35 e 48 della legge reg. Emilia-Romagna n. 24/2009. Parametri: artt. 3 e 117 commi 2 lett. i), l), m), 3 e 5 della Costituzione. Il Governo sosteneva che l’art. 35 invadesse la competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e quella concorrente sulla tutela della salute. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: a) inammissibile la censura sull’art. 35 in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (LEA), perché il ricorrente non aveva indicato la specifica disposizione statale (D.P.C.M. 29 novembre 2001) con cui la norma regionale si poneva in contrasto; b) non fondata la censura sull’art. 35 in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost. (tutela della salute concorrente), e non fondata anche la censura sull’art. 48.

    Il principio

    Nel ricorso in via principale dello Stato contro una legge regionale, la censura per violazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.) richiede che il ricorrente indichi quale specifica norma statale definitoria dei LEA viene violata: l’affermazione apodittica che la norma regionale «impatta negativamente sui LEA» non è sufficiente a radicare lo scrutinio della Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i farmaci «off-label»?

    Sono farmaci usati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate dall’AIFA (Agenzia italiana del farmaco). La legge n. 648/1996 ne consente l’uso a carico del SSN in determinate condizioni, ma la disciplina è complessa e soggetta a limitazioni.

    Perché la Regione non può autonomamente stabilire quali farmaci off-label sono rimborsabili?

    Perché la determinazione dei LEA è competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.): stabilire quali farmaci rientrino nell’assistenza garantita uniformemente su tutto il territorio nazionale spetta allo Stato, non alle singole Regioni.

    Qual è la differenza tra ricorso «in via principale» e incidente di costituzionalità?

    Il ricorso in via principale è promosso direttamente dallo Stato o dalle Regioni contro una legge dell’altro soggetto, senza che vi sia un giudizio a quo. L’incidente di costituzionalità è invece sollevato da un giudice nel corso di un processo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — LEA come competenza esclusiva statale (comma 2 lett. m) e tutela della salute come competenza concorrente (comma 3)
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra assistiti delle diverse Regioni
  • Corte cost. n. 7/2011 – Finanza di progetto e competenza legislativa regionale (Regione Liguria)

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    La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Liguria n. 63/2009, dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di finanza di progetto, appalti e organizzazione del personale per violazione della competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010). Le censure riguardavano la finanza di progetto (art. 1, comma 6), le procedure per la selezione del personale degli enti locali (artt. 4, 5, 6, 7, 8) e l’adeguamento dei contratti pubblici (art. 28, comma 10).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo impugnava gli artt. 1 comma 6, 4, 5, 6, 7, 8 e 28 comma 10 della legge regionale ligure n. 63/2009, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 commi 1, 2 lett. e), l) e m), e 3 della Costituzione. La norma sulla finanza di progetto (art. 1, comma 6) prevedeva la presentazione di «studi di pre-fattibilità» da parte di privati per opere non programmate, senza obbligo dell’amministrazione di provvedere entro un termine, in difformità dall’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6 della legge regionale (finanza di progetto), in quanto la disciplina della finanza di progetto rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) e l’ordinamento comunitario (art. 117, comma 1 Cost.). Ha inoltre dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni sulle procedure di selezione del personale e ha dichiarato in parte non fondate o cessate le altre censure.

    Il principio

    La disciplina della finanza di progetto e delle procedure di evidenza pubblica per i contratti pubblici è riconducibile alla tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale): la Regione non può derogare alle regole statali che recepiscono le direttive europee sugli appalti pubblici, nemmeno introducendo varianti procedurali apparentemente meno onerose per i privati.

    Domande e risposte

    Che cos’è la finanza di progetto (project financing)?

    La finanza di progetto è una procedura prevista dal Codice dei contratti pubblici (oggi d.lgs. n. 36/2023) che consente di affidare lavori pubblici a soggetti privati che propongono e co-finanziano l’opera, attraverso gare pubbliche basate su studi di fattibilità.

    Perché la Regione non può disciplinare autonomamente la finanza di progetto?

    Perché la tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.): le procedure di gara devono essere uniformi sul territorio nazionale per garantire parità di accesso al mercato.

    Quali erano le altre disposizioni colpite dalla pronuncia?

    Alcune norme sulle procedure di selezione del personale degli enti locali liguri, ritenute in contrasto con i principi in materia di accesso agli impieghi pubblici di competenza statale (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 6/2011 – Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione: soggiorno illegale e sanzione sostitutiva dell’espulsione

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, dell’art. 16 comma 1 del T.U. immigrazione e dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000, sollevate dai Giudici di pace di Bologna e di Imola. Tutti i rimettenti presentavano carenze gravi nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Ventitre ordinanze di analogo tenore erano state emesse dal Giudice di pace di Bologna (18) e dal Giudice di pace di Imola (5) nel 2009-2010. I rimettenti dubitavano della legittimità costituzionale delle norme che puniscono il soggiorno illegale (art. 10-bis) e consentono la sostituzione della pena pecuniaria con l’espulsione (artt. 16 T.U. immigrazione e 62-bis d.lgs. n. 274/2000).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 10-bis (limitatamente al soggiorno illegale) e art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione); art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace). Parametri: artt. 3 comma 1, 24 comma 2, 27 comma 3 e 97 comma 1 della Costituzione. Giudici rimettenti: Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Imola.

    La decisione della Corte

    I giudizi sono stati riuniti e le questioni dichiarate manifestamente inammissibili. I rimettenti si limitavano a riferire di essere investiti di processi penali nei confronti di stranieri imputati per il soggiorno illegale, senza indicare le vicende concrete né spiegare perché ciascuna singola doglianza fosse rilevante nel caso di specie.

    Il principio

    L’onere di motivazione del rimettente comprende sia la descrizione della fattispecie concreta sia la spiegazione del nesso tra la questione e l’esito del giudizio principale. La motivazione generica che si risolve in un’affermazione apodittica di rilevanza non soddisfa tale standard e rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è la sanzione sostitutiva dell’espulsione prevista dall’art. 16 T.U. immigrazione?

    L’art. 16 consente al giudice di pace competente di sostituire la pena pecuniaria irrogata per il reato di soggiorno illegale con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

    Perché i rimettenti ritenevano queste norme incostituzionali?

    Ritenevano che punire il mero soggiorno irregolare contrastasse con i principi di uguaglianza (art. 3), difesa (art. 24), finalità rieducativa della pena (art. 27) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

    Queste questioni sono mai state esaminate nel merito dalla Corte?

    La Corte ha poi esaminato nel merito la costituzionalità dell’art. 10-bis in diverse occasioni successive; la sentenza n. 250/2010 aveva già affrontato aspetti della disciplina del soggiorno illegale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2011 – Manifesta inammissibilità per sopravvenuta illegittimità dell’aggravante di clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.)

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. (preclusione alla sospensione dell’esecuzione per delitti aggravati dall’art. 61 n. 11-bis c.p.), perché la norma era già stata dichiarata incostituzionale in via consequenziale dalla sentenza n. 249/2010, che aveva eliminato l’aggravante di clandestinità dal codice penale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui precludeva la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive infratriennali per chi fosse stato condannato per reati aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 61 n. 11-bis c.p. (il fatto commesso durante la permanenza irregolare nel territorio nazionale, la cosiddetta «aggravante di clandestinità»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui escludeva la sospensione dell’esecuzione per condannati ex art. 61 n. 11-bis c.p. Parametri: artt. 3 e 27 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bergamo (giudice dell’esecuzione penale).

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto. Con la sentenza n. 249/2010, emessa dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61 n. 11-bis c.p. e, in via consequenziale, anche dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. limitatamente alle parole relative a tale aggravante. La norma censurata risultava dunque già espunta dall’ordinamento.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene eliminata dall’ordinamento — in via diretta o consequenziale — dalla stessa Corte costituzionale con una pronuncia successiva all’ordinanza di rimessione, la questione perde il proprio oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’era l’aggravante di clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.)?

    Introdotta dalla legge n. 94/2009 (sicurezza pubblica), prevedeva un aumento di pena fino a un terzo quando il fatto era commesso da chi si trovava illegalmente nel territorio italiano. Era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 249/2010 per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto fondava un trattamento deteriore sulla sola condizione di straniero irregolare.

    Che cosa è una declaratoria di incostituzionalità «in via consequenziale»?

    La Corte può estendere la dichiarazione di illegittimità anche a norme diverse da quelle direttamente impugnate, quando la loro applicazione è inscindibilmente connessa alla norma dichiarata incostituzionale (art. 27 della legge n. 87/1953).

    Cosa accade ai condannati che erano stati esclusi dalla sospensione dell’esecuzione a causa dell’aggravante di clandestinità?

    A seguito della sentenza n. 249/2010, l’aggravante non può più essere applicata e i giudizi pendenti devono essere definiti escludendo quella circostanza. Il giudice dell’esecuzione può ricalcolare la pena e valutare la sospensione dell’esecuzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2011 – Manifesta infondatezza sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., confermando che l’ordinamento italiano non impone al legislatore di consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La pronuncia ribadisce quanto già deciso con la sentenza n. 138/2010.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Ferrara, investito del reclamo di una coppia omosessuale contro il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di numerose norme del codice civile (artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231) nella parte in cui non consentono alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Parametri: artt. 2, 3 e 29 comma 1 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Ferrara.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: a) manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 2 Cost., perché diretta a ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata; b) manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 3 e 29 Cost., perché — come già affermato nella sentenza n. 138/2010 — l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso e tale significato non può essere superato per via ermeneutica, mentre le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio ai fini dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    La Costituzione non impone al legislatore di estendere il matrimonio alle coppie dello stesso sesso: l’art. 29 Cost. è stato elaborato con riferimento alla nozione di matrimonio consolidata nel diritto civile (unione tra uomo e donna) e tale significato non può essere superato per via interpretativa. Spetta al Parlamento valutare se e in che forme riconoscere le unioni omosessuali.

    Domande e risposte

    La sentenza n. 138/2010 aveva già deciso la stessa questione?

    Sì. La Corte aveva già esaminato le medesime norme del codice civile con riferimento agli stessi parametri costituzionali e aveva dichiarato inammissibile la questione sull’art. 2 e non fondata quella sugli artt. 3 e 29 Cost. L’ordinanza n. 4/2011 prende atto che il Tribunale di Ferrara non ha allegato profili nuovi.

    Questa decisione significa che la Costituzione vieta il matrimonio omosessuale?

    No. La Corte ha chiarito che la Costituzione non impone di consentirlo, ma non lo vieta nemmeno: spetta al legislatore valutare se introdurlo o riconoscere le unioni omosessuali in altra forma.

    Cosa è cambiato dopo questa pronuncia?

    Con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) il Parlamento ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, distinte dal matrimonio ma con effetti in larga parte equiparati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2011 – Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione: reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. immigrazione)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione (reato di ingresso e soggiorno illegale), sollevate dal Giudice di pace di Orvieto e dal Giudice di pace di Vigevano, per carenze totali o gravi nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Con cinque ordinanze di analogo tenore del 2009-2010, il Giudice di pace di Orvieto e il Giudice di pace di Vigevano avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), introdotto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (sicurezza pubblica), che punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. I rimettenti lamentavano violazione di molteplici parametri costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze censuravano l’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25 commi 2 e 3, 27, 97 e 117 della Costituzione. Rimettenti: Giudice di pace di Orvieto (5 ordinanze) e Giudice di pace di Vigevano.

    La decisione della Corte

    I giudizi sono stati riuniti e le questioni dichiarate manifestamente inammissibili. Le ordinanze del Giudice di pace di Orvieto presentavano un difetto totale di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza. Quelle del Giudice di pace di Vigevano si limitavano a riprodurre i capi di imputazione (parafrasi generica della norma) senza riferire le vicende concrete, e motivavano la rilevanza con la sola affermazione che in caso di declaratoria di illegittimità «l’imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale».

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere con sufficiente concretezza la fattispecie del giudizio a quo e motivare in modo specifico perché la questione sia rilevante: una motivazione generica o meramente parafrasi della norma non è sufficiente. La carenza su questi aspetti preclude qualsiasi scrutinio nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è il reato di soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. immigrazione)?

    L’art. 10-bis punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

    Perché le ordinanze erano inammissibili?

    Perché i giudici rimettenti non avevano descritto i fatti concreti del loro giudizio né spiegato in modo specifico perché l’eventuale declaratoria di incostituzionalità avrebbe inciso sull’esito della causa. Senza questi elementi la Corte non può valutare la rilevanza della questione.

    Questa decisione ha esaminato nel merito la compatibilità del reato di clandestinità con la Costituzione?

    No. La pronuncia si è fermata a una questione processuale (difetto di motivazione) senza entrare nel merito della costituzionalità dell’art. 10-bis. La Corte ha poi esaminato la questione nel merito con la sentenza n. 250 del 2010.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2011 – Cessazione della materia del contendere per omissione di norme in promulgazione (Regione Siciliana)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso alcune disposizioni di una delibera legislativa regionale. Le norme censurate erano state omesse in sede di promulgazione della legge regionale n. 11/2010, sicché il potere promulgativo risultava esaurito e le disposizioni impugnate non potevano più acquistare efficacia.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter), recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010», lamentando contrasto con la Costituzione e con lo Statuto siciliano. Successivamente all’impugnazione, la medesima delibera era stata promulgata come legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ma con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura: ciò ha precluso definitivamente ogni possibilità che tali norme acquistassero efficacia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato aveva denunciato gli artt. 4 comma 11, 6, 8, 9, 16 comma 7 e numerosi altri della delibera legislativa siciliana, in riferimento agli artt. 3, 51, 81 comma 4, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 14, 17 e 36 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana). Giudice rimettente: il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Poiché il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato, l’omissione delle disposizioni impugnate in sede di promulgazione ne ha precluso definitivamente qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio (conformemente alle ordinanze n. 212, 183, 175, 161, 155 e 74 del 2010).

    Il principio

    Quando le norme censurate vengono omesse in sede di promulgazione della legge regionale, il potere promulgativo — che si esercita in modo unitario e contestuale — risulta definitivamente esaurito: quelle disposizioni non possono più acquistare o esplicare alcuna efficacia, e il giudizio di legittimità costituzionale perde il proprio oggetto.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che la Corte non può più decidere nel merito perché è venuto meno l’oggetto del giudizio: le norme impugnate non esiste più nell’ordinamento (o non hanno mai prodotto effetti), quindi non vi è nulla da dichiarare incostituzionale.

    Perché le norme omesse in promulgazione non possono acquistare efficacia?

    La promulgazione è un atto unitario che riguarda l’intero testo deliberato dall’Assemblea: una volta esercitato il potere promulgativo con l’omissione di alcune disposizioni, non è possibile tornare indietro e promulgarle separatamente.

    Chi può impugnare le leggi della Regione Siciliana davanti alla Corte costituzionale?

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana è l’organo statale competente a promuovere questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane, in forza dello Statuto speciale approvato con r.d.lgs. n. 455 del 1946.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 302/2012 – Agenzia forestale regionale Umbria e lavori in amministrazione diretta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’art. 28, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 18/2011, che attribuiva all’Agenzia forestale regionale il potere di eseguire lavori in amministrazione diretta fino a 200.000 euro. La norma era stata abrogata dalla stessa Regione e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva istituito con la legge n. 18/2011 l’Agenzia forestale regionale, attribuendole (art. 28, comma 1) il potere di eseguire lavori in amministrazione diretta fino a 200.000 euro, una soglia quattro volte superiore al limite di 50.000 euro fissato dal Codice dei contratti pubblici (art. 125, comma 5, d.lgs. n. 163/2006). Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri censurava l’art. 28, comma 1, della legge umbra n. 18/2011 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. La norma regionale, dilatando la soglia per i lavori in amministrazione diretta oltre il limite statale, violava sia la tutela della concorrenza (che impone il ricorso alle gare pubbliche) sia l’ordinamento civile (disciplina dei contratti pubblici).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Umbria aveva abrogato l’art. 28 con la legge n. 7/2012, prima ancora della decisione della Corte, e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva successivamente rinunciato al ricorso. Poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la rinuncia al ricorso ha determinato l’estinzione del processo.

    Il principio

    Le Regioni non possono fissare limiti più elevati di quelli statali per l’esecuzione di lavori pubblici in amministrazione diretta, materia che rientra nella tutela della concorrenza e nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) detta limiti inderogabili anche per le Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «lavori in amministrazione diretta»?

    I lavori in economia (o in amministrazione diretta) sono quelli che un ente pubblico può eseguire direttamente, con propri mezzi e personale, senza ricorrere alle ordinarie procedure di gara. Il Codice dei contratti fissava a 50.000 euro il limite massimo per tale modalità di esecuzione, con condizioni specifiche.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché si sono verificate due condizioni: la Regione ha abrogato la norma impugnata (eliminando il vizio denunciato) e il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la rinuncia del ricorrente ha comportato l’estinzione automatica del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

    Le Regioni possono derogare al Codice dei contratti pubblici?

    No, in via generale: il Codice dei contratti pubblici (ora d.lgs. n. 36/2023) è espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile. Le Regioni non possono fissare soglie o procedure diverse da quelle statali per l’affidamento dei lavori pubblici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 301/2012 – Diritto all’affettività e alla sessualità dei detenuti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Firenze sull’art. 18, secondo comma, della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti, impedendo rapporti affettivi intimi.

    Di cosa si tratta

    Il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, della legge penitenziaria n. 354/1975, che prescrive il controllo visivo del personale di custodia su tutti i colloqui dei detenuti, impedendo di fatto la possibilità di avere rapporti affettivi intimi — inclusi quelli sessuali — con il coniuge o il convivente stabile. Il rimettente richiamava raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulle visite coniugali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Firenze sollevava questione in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, Cost. La norma censurata, prescrivendo il controllo visivo costante sui colloqui, impedirebbe al detenuto di esprimere la propria affettività e sessualità con il partner, in contrasto con i diritti della persona e con la finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il rimettente aveva sollevato la questione nell’ambito di un reclamo proposto da un detenuto, ma la Corte ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza, in quella sede procedurale, non fosse nelle condizioni di dare attuazione a una eventuale pronuncia di accoglimento, mancando quindi il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice remittente deve essere in grado di applicare la norma risultante dalla pronuncia della Corte. Se la struttura del procedimento non consente al giudice remittente di dare attuazione concreta all’eventuale sentenza di accoglimento, la questione è inammissibile per irrilevanza.

    Domande e risposte

    I detenuti hanno diritto all’affettività?

    La questione rimane aperta: la Corte non ha esaminato il merito. Successivamente, con la sentenza n. 10/2024, la Corte costituzionale ha affrontato nuovamente il tema, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme che impediscono ai detenuti in regime ordinario di avere colloqui intimi con il partner in assenza di controllo visivo.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il Magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo, opera in un procedimento che non gli consente di adottare i provvedimenti necessari a garantire concretamente al detenuto la possibilità di avere colloqui intimi. Mancava quindi il nesso tra la pronuncia richiesta e il giudizio in corso.

    Cosa prevede attualmente la normativa sui colloqui dei detenuti?

    La legge penitenziaria (art. 18, l. n. 354/1975) consente colloqui con familiari e conviventi, prevedendo il controllo visivo del personale. Le modalità dei colloqui sono disciplinate anche dal Regolamento penitenziario (d.P.R. n. 230/2000). Dopo la sentenza n. 10/2024, il quadro normativo è stato parzialmente modificato per consentire colloqui intimi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 300/2012 – Tassa di stazionamento natanti e imposta sugli aeromobili privati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte cessata la materia del contendere sulle questioni sollevate dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia sull’art. 16 del d.l. n. 201/2011, relativo alla tassa di stazionamento dei natanti da diporto e all’imposta sugli aeromobili privati.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 201/2011 («Salva Italia») aveva introdotto all’art. 16 una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto stazionanti in porti marittimi nazionali o in acque pubbliche, nonché un’imposta sugli aeromobili privati. Le Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato varie disposizioni di tale articolo, ritenendo che violassero la loro autonomia finanziaria e i rispettivi statuti speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Sardegna censurava l’art. 16 per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e degli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale sardo. La Regione Friuli-Venezia Giulia censurava la stessa norma per violazione degli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost. e di numerose disposizioni del proprio Statuto speciale, nonché dei decreti legislativi di attuazione statutaria in materia di demanio idrico e marittimo e di viabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione della Regione Friuli-Venezia Giulia sull’art. 16, comma 3 (riduzione per isole minori), per mancanza di sufficienti argomentazioni in punto di rilevanza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative ai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Regione Friuli-Venezia Giulia, in ragione di modifiche normative sopravvenute che avevano reso superflua la pronuncia.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale diventano improcedibili per «cessata materia del contendere» quando la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo da eliminare il contrasto costituzionale denunciato, prima che la Corte si pronunci nel merito. Questa pronuncia è pertanto principalmente processuale.

    Domande e risposte

    Cos’è la tassa di stazionamento per le unità da diporto?

    L’art. 16 del d.l. n. 201/2011 aveva introdotto una tassa annuale calcolata per ogni giorno di stazionamento delle barche da diporto in porti marittimi o in acque pubbliche, parametrata alla lunghezza dello scafo. Era stata poi più volte modificata e ridotta prima di essere definitivamente abrogata.

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio davanti alla Corte, la norma impugnata viene modificata in modo da eliminare il vizio denunciato, oppure il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte vi acconsente (o non si è costituita). In tal caso la Corte non entra nel merito.

    Le Regioni a statuto speciale hanno maggiore autonomia in materia tributaria?

    Sì: le Regioni a statuto speciale godono di un’autonomia finanziaria più ampia rispetto alle Regioni ordinarie, regolata dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione. Tuttavia, anche tale autonomia incontra i limiti imposti dai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 299/2012 – Liberalizzazione degli orari dei negozi e competenze regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di otto Regioni sull’art. 31 del d.l. n. 201/2011 («Salva Italia»), che liberalizzava completamente gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, sottraendo tale materia alla potestà normativa regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto Monti del 2011 aveva liberalizzato integralmente gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, eliminando ogni vincolo (domeniche, festivi, orari massimi) e abrogando le disposizioni regionali e locali in materia. Otto Regioni (Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato la norma davanti alla Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti censuravano l’art. 31, commi 1 e 2, del d.l. n. 201/2011, in riferimento all’art. 117, primo, secondo, lettera e), e quarto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la materia degli orari degli esercizi commerciali rientrasse nella competenza concorrente o residuale regionale, e che la norma statale costituisse un’invasione della competenza regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune delle questioni (per difetto di argomentazione o interesse regionale) e non fondate le restanti. La liberalizzazione degli orari commerciali rientra nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Lo Stato può pertanto imporre una disciplina uniforme sul territorio nazionale, superando le normative regionali.

    Il principio

    La disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, nella misura in cui mira a garantire la libertà di stabilimento e la libera concorrenza nel mercato, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Le Regioni non possono reintrodurre vincoli agli orari commerciali che lo Stato abbia liberalizzato nell’esercizio di tale competenza.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha qualificato la liberalizzazione commerciale come «tutela della concorrenza»?

    Perché la possibilità per tutti gli esercenti di aprire negli stessi orari, senza vincoli che avvantaggino alcune categorie rispetto ad altre (es. grandi superfici vs. negozi di vicinato), costituisce una misura pro-concorrenziale. La sua disciplina uniforme nazionale serve a garantire condizioni di parità nel mercato.

    Le Regioni possono stabilire orari più restrittivi per i negozi?

    No: dopo la sentenza n. 299/2012 (e la correlata giurisprudenza della Corte), la materia degli orari commerciali è ricondotta alla competenza esclusiva statale quando si traduce in scelte di liberalizzazione del mercato. Le Regioni non possono reintrodurre i vincoli abrogati dallo Stato.

    Cosa cambia in pratica per i negozi dopo questa sentenza?

    I negozi al dettaglio possono liberamente scegliere i propri orari di apertura, anche nelle domeniche e nei giorni festivi. Le ordinanze comunali o le leggi regionali che impongono chiusure obbligatorie nelle domeniche non sono applicabili nella misura in cui contrastano con la liberalizzazione statale.

    Norme collegate