Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 111/2012 – Condizioni di procedibilità per danni da sinistro stradale e tutela del danneggiato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 145 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), che subordina la proponibilità della domanda risarcitoria per danni da sinistro stradale all’attesa di novanta giorni dalla richiesta all’assicuratore. La disciplina tutela il danneggiato obbligando l’assicuratore a formulare un’offerta congrua.

    Di cosa si tratta

    L’art. 145 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) stabilisce che, prima di agire in giudizio per i danni da circolazione stradale, il danneggiato deve attendere almeno novanta giorni dall’invio della richiesta risarcitoria all’assicuratore. Questo «spatium deliberandi» serve a consentire alla compagnia di formulare un’offerta stragiudiziale congrua. Il Giudice di pace di Roma aveva dubitato che questo meccanismo comprimesse il diritto di agire in giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 145, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE). La questione relativa all’art. 47 della Carta di Nizza era stata dichiarata inammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate (e inammissibile quella relativa all’art. 47 Carta di Nizza). Il periodo di attesa di novanta giorni non viola il diritto di agire in giudizio perché serve a favorire la definizione stragiudiziale della controversia: l’assicuratore è obbligato a formulare un’offerta o a comunicare i motivi del rifiuto, rendendo effettiva la tutela del danneggiato.

    Il principio

    La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria prevista dall’art. 145 cod. ass. non comprime irragionevolmente il diritto di azione. Essa ha una ratio di favor per il danneggiato: impone all’assicuratore un obbligo di risposta entro un termine definito, così da consentire la definizione stragiudiziale e ridurre l’accesso al contenzioso giudiziario. Il ritardo nell’accesso al giudice è compensato dalla certezza e rapidità della liquidazione.

    Domande e risposte

    Devo aspettare sempre novanta giorni prima di fare causa all’assicuratore per un sinistro stradale?

    Sì, in via generale. L’art. 145 cod. ass. impone di inviare prima la richiesta risarcitoria all’assicuratore e attendere novanta giorni (sessanta per i danni alle sole cose). Solo dopo la scadenza di questo termine è possibile agire in giudizio. La Corte ha ritenuto questa attesa non contraria alla Costituzione.

    Cosa succede se l’assicuratore non risponde entro i novanta giorni?

    Il danneggiato può agire in giudizio e la compagnia è soggetta a sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di offerta o di comunicazione motivata del rifiuto. Il meccanismo intende incentivare la definizione stragiudiziale, non bloccare la tutela giudiziaria.

    La Carta di Nizza può essere invocata direttamente davanti al giudice nazionale?

    Solo se la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE. In questo caso la Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 47 della Carta, perché la materia del risarcimento da sinistro stradale non presentava, nella fattispecie, elementi di collegamento con il diritto dell’Unione tali da rendere applicabile la Carta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 110/2012 – Custodia cautelare obbligatoria per associazione finalizzata a contraffazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui prevede la custodia cautelare obbligatoria per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi (artt. 473-474 c.p.), senza permettere al giudice di adottare misure diverse se le esigenze cautelari sono soddisfacibili altrimenti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, c.p.p. prevedeva che, per una serie di reati gravi — tra cui l’associazione per delinquere finalizzata ai reati di contraffazione di marchi (artt. 473-474 c.p.) — il giudice dovesse obbligatoriamente applicare la custodia cautelare in carcere, senza poter scegliere misure meno restrittive anche quando queste sarebbero state sufficienti a tutelare le esigenze processuali. La norma creava una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. — nella parte relativa all’associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata ai reati degli artt. 473 e 474 c.p. — in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione fondata. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui — in relazione all’art. 416 c.p. finalizzato ai reati degli artt. 473-474 c.p. — non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno gravose.

    Il principio

    La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere è giustificata solo per le fattispecie associative di tipo mafioso, che presentano caratteristiche strutturali peculiari (vincolo stabile, infiltrazione nel territorio, disponibilità di armi). L’associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi non possiede tali caratteristiche e non legittima quindi la presunzione assoluta, che è contraria agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Per quali reati è ancora possibile la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere?

    Secondo la Corte, solo per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per le fattispecie assimilate dalla legge, che presentano caratteristiche strutturali tali da giustificare la presunzione. Per tutte le altre associazioni criminose, il giudice deve poter valutare le esigenze cautelari caso per caso.

    Cosa cambia in pratica per chi è indagato per associazione finalizzata a contraffazione?

    Il giudice non può più applicare automaticamente la custodia in carcere: deve valutare se le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento prove, reiterazione) siano soddisfatte anche da misure meno restrittive come gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora.

    Qual è il rapporto tra questa sentenza e la presunzione di non colpevolezza?

    L’art. 27, secondo comma, Cost. vieta ogni anticipazione della pena: la custodia cautelare obbligatoria in carcere, quando non giustificata dalle concrete esigenze processuali, finisce per punire l’imputato prima della condanna, violando il principio di non colpevolezza.

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  • Corte cost. n. 109/2012 – Sospensione esecuzione sentenza tributaria d’appello in cassazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non prevede la sospensione dell’esecuzione della sentenza tributaria d’appello impugnata per cassazione. Tramite interpretazione adeguatrice, l’art. 373 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario, dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale (grado d’appello), la parte soccombente può ricorrere per cassazione. Il problema era se, durante questo ricorso, fosse possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello — come avviene nel processo civile ordinario con l’art. 373 c.p.c. — oppure no, con il rischio che l’Erario riscuotesse il credito tributario prima che la Cassazione si pronunciasse.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 373 c.p.c. (sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione) al processo tributario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Attraverso una lettura sistematica del rinvio operato dall’art. 49, comma 1, d.lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, l’art. 373 c.p.c. deve ritenersi applicabile anche al processo tributario, come già prospettato dalla sentenza n. 217/2010 e confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 2845/2012. Non vi è quindi un vuoto normativo che ponga problemi di incostituzionalità.

    Il principio

    Il giudice del merito, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, deve verificare se il diritto vivente e l’interpretazione adeguatrice consentano già di dare alla norma un senso conforme a Costituzione. Nel processo tributario, l’art. 373 c.p.c. sulla sospensione dell’esecuzione è applicabile in virtù del rinvio operato dall’art. 49 del d.lgs. 546/1992, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

    Domande e risposte

    Si può ottenere la sospensione dell’esecuzione di una sentenza tributaria d’appello durante il ricorso per cassazione?

    Sì. La Corte ha chiarito che l’art. 373 c.p.c. è applicabile al processo tributario tramite il rinvio dell’art. 49, co. 1, d.lgs. 546/1992. Il giudice tributario può quindi sospendere l’esecuzione della sentenza d’appello su istanza di parte, evitando che l’Erario riscuota in modo irreversibile prima della pronuncia della Cassazione.

    Cosa è l’interpretazione adeguatrice?

    È una tecnica interpretativa con cui il giudice assegna alla norma, tra le possibili letture, quella conforme a Costituzione. Quando questa via è percorribile, non è necessario sollevare questione di legittimità costituzionale. La Corte ribadisce che il rimettente deve prima verificare questa possibilità.

    Qual era il rischio pratico prima di questa sentenza?

    In assenza di sospensione, l’Erario avrebbe potuto procedere alla riscossione del credito tributario nonostante il ricorso per cassazione pendente. In caso di successivo accoglimento del ricorso, il contribuente avrebbe dovuto recuperare quanto pagato, con evidente aggravio e possibile danno irreparabile.

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  • Corte cost. n. 108/2012 – Formazione professionale panificatori e competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 18/2011 in materia di panificazione. La formazione obbligatoria del responsabile della produzione rientra nella competenza residuale regionale e non invade la materia «professioni» di competenza concorrente Stato-Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale toscana n. 18/2011 disciplinava il settore della panificazione, introducendo tra l’altro l’obbligo di formazione per il responsabile della produzione. Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni ritenendo che invadessero la competenza statale concorrente in materia di «professioni» (art. 117, terzo comma, Cost.). La questione era se la formazione professionale nel settore della panificazione attenesse alle «professioni» o alla «formazione professionale», materia quest’ultima di competenza residuale regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 3, commi 2-3 e 5; 5, commi 3-5; e 6, comma 4, della legge Regione Toscana 27 luglio 2011, n. 18 (Disciplina del settore della panificazione), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni» come competenza concorrente). Il rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 3, commi 5; 5, commi 4 e 5; e 6, comma 4, per difetti di motivazione del ricorso. Ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3, commi 2-3, e 5, comma 3: la formazione obbligatoria del responsabile della produzione non integra la nozione di «professione» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., rientrando invece nella competenza residuale regionale in materia di formazione professionale.

    Il principio

    L’obbligo di frequentare corsi di formazione imposto al responsabile della produzione di un’impresa di panificazione non equivale a disciplinare una «professione» in senso tecnico: non prevede né un ordine professionale, né un esame di Stato, né l’istituzione di un albo. La Regione può quindi imporre requisiti formativi nell’ambito dei settori artigianali e commerciali senza invadere la competenza concorrente statale sulle professioni.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono imporre corsi di formazione obbligatoria ai lavoratori di settori artigianali?

    Sì, se la formazione non è collegata all’esercizio di una professione protetta (con albo ed esame di Stato). La formazione del responsabile della produzione nel settore panificazione non costituisce disciplina di una «professione» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., e quindi rientra nella potestà residuale regionale.

    Qual è la differenza tra «professioni» e «formazione professionale» nella ripartizione di competenze?

    Le «professioni» (art. 117, co. 3, Cost.) riguardano le professioni intellettuali con titolo abilitante, albo professionale e riserva di attività. La «formazione professionale» è invece competenza residuale regionale (art. 117, co. 4, Cost.) e comprende la qualificazione professionale degli addetti ai settori artigianali e industriali.

    Cosa succede se il ricorso governativo non motiva adeguatamente le censure?

    La Corte dichiara le questioni inammissibili. L’obbligo di motivazione del ricorso in via principale è requisito processuale imprescindibile: il Governo deve indicare specificamente le ragioni per cui ciascuna disposizione impugnata contrasta con i parametri costituzionali invocati.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: terzo comma (competenza concorrente «professioni») e quarto comma (competenza residuale regionale)
  • Corte cost. n. 182/2012 – Proroga dei termini di prescrizione bancaria: inammissibile per difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n. 225 del 2010, sollevata dal Tribunale di Catania, relativa a una norma di interpretazione autentica in materia di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito bancario, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 225 del 2010 (convertito con la l. n. 10 del 2011) introduceva, all’art. 2, comma 61, secondo periodo, una norma di interpretazione autentica in materia di prescrizione dell’azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in esecuzione di contratti bancari (c.d. anatocismo e commissioni di massimo scoperto). Tale norma incideva sul dies a quo della prescrizione decennale, con ricadute sui giudizi in corso riguardanti banche e correntisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania dubitava della legittimità dell’art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n. 225 del 2010 in riferimento agli artt. 3, 24, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma retroattiva di interpretazione autentica violasse il diritto di difesa, il principio di ragionevolezza e gli obblighi derivanti dalla CEDU (art. 6, giusto processo).

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo: non aveva chiarito quale fosse l’interpretazione della norma applicabile nel caso concreto, né come la norma censurata incidesse specificamente sulla controversia tra il correntista e la banca, né quale sarebbe l’esito del giudizio principale in mancanza o in presenza della norma impugnata.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale richiede che il giudice rimettente dimostri con motivazione concreta e specifica — non generica o astratta — come la norma censurata incida sul giudizio principale e come la sua eventuale eliminazione dall’ordinamento muterebbe l’esito della controversia. La mancata analisi di questi profili determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è una norma di “interpretazione autentica”?

    È una norma con cui il legislatore attribuisce un determinato significato a una disposizione preesistente, con effetto retroattivo. Sono ammesse dalla Corte costituzionale a condizione che non violino il giudicato, non ledano l’affidamento legittimo e rispettino i principi del giusto processo CEDU.

    Qual era la controversia sulla prescrizione delle azioni di ripetizione bancaria?

    La Cassazione aveva elaborato orientamenti divergenti sul dies a quo della prescrizione decennale per la ripetizione di somme indebitamente addebitate da banche (anatocismo, usura): il d.l. n. 225 del 2010 era intervenuto per fissare in via interpretativa il momento di decorrenza, influenzando moltissimi giudizi pendenti.

    Come devono motivare la “rilevanza” i giudici rimettenti?

    Devono indicare: la norma applicabile al caso; come essa incide sul petitum del giudizio principale; quali sarebbero le conseguenze della sua incostituzionalità sulla decisione. La motivazione deve essere specifica e concreta, non generica.

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  • Corte cost. n. 181/2012 – Sospensione dell’esecuzione delle sentenze tributarie in Cassazione: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia. La norma, rinviando al codice di procedura civile ed escludendo l’art. 337 c.p.c., esclude la sospensiva dell’esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (processo tributario) rinvia alle norme del codice di procedura civile sull’impugnazione, ma esclude l’applicazione dell’art. 337 c.p.c. (che prevede la non sospensione dell’esecuzione per effetto dell’impugnazione, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407 c.p.c.). La Commissione tributaria regionale della Sicilia riteneva che l’assetto normativo risultante impedisse di sospendere l’esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado impugnata per cassazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, dubitava della legittimità dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, sostenendo che l’esclusione dell’art. 337 c.p.c. impedisse al giudice tributario di sospendere l’esecuzione durante il giudizio di cassazione, compromettendo il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte ha rilevato che il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione: il procedimento cautelare instaurato — la richiesta di sospensione dell’esecuzione — era autonomo rispetto al giudizio di Cassazione; il rimettente avrebbe dovuto prima verificare se l’assetto normativo del processo tributario consentisse comunque un rimedio cautelare, prima di concludere per l’impossibilità assoluta di sospendere l’esecuzione.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve esaurire le possibilità interpretative offerte dal quadro normativo vigente e motivare adeguatamente perché nessuna interpretazione conforme a Costituzione sia praticabile. L’omessa analisi di possibili rimedi cautelari alternativi determina l’inammissibilità per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    È possibile sospendere l’esecuzione di una sentenza tributaria durante il ricorso per cassazione?

    La questione è dibattuta: la giurisprudenza di legittimità e i tribunali tributari hanno elaborato soluzioni diverse. Il d.lgs. n. 156 del 2015 (riforma del processo tributario) ha poi introdotto modifiche specifiche che hanno chiarito il regime delle misure cautelari in pendenza di giudizio di Cassazione.

    Che cos’è l’art. 337 del codice di procedura civile?

    È la norma che stabilisce il principio di non sospensione dell’esecuzione per effetto dell’impugnazione, facendo salve le disposizioni speciali sulle misure cautelari (artt. 283, 373, 401 e 407 c.p.c.). La sua esclusione nel processo tributario è fonte di incertezza interpretativa sull’efficacia esecutiva delle sentenze tributarie in cassazione.

    Cosa avrebbe dovuto fare il rimettente per sollevare una questione ammissibile?

    Avrebbe dovuto esaminare in modo completo l’intero quadro normativo del processo tributario, verificare l’esistenza di rimedi cautelari alternativi, motivare la loro insufficienza o inapplicabilità nel caso concreto, e solo allora concludere per la necessità di un intervento costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 180/2012 – Competenza TAR Lazio per controversie in materia di rifiuti: restituzione degli atti

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Campania affinché valutasse nuovamente la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo) che attribuivano alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – Roma le controversie in materia di rifiuti, alla luce di successive modifiche legislative.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Campania era stato adito da un’impresa di recupero rifiuti per l’annullamento di provvedimenti adottati in base al d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice ambientale). Tuttavia, l’art. 135, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo) attribuiva alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – Roma le controversie in materia di ordinanze e provvedimenti sui rifiuti. Il TAR Campania aveva sollevato questione di legittimità di tale norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania dubitava della legittimità degli artt. 135, comma 1, lettera e), 15, comma 5, e 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, sostenendo che la concentrazione di tali controversie presso il TAR Lazio comprimesse il diritto di difesa e violasse il principio del giudice naturale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Campania, rilevando che nelle more del procedimento erano sopravvenute modifiche al Codice del processo amministrativo che avevano inciso sulla disciplina censurata. Spettava al giudice a quo verificare se, alla luce di tali modifiche, la motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione mantenesse validità.

    Il principio

    Come per l’ordinanza n. 168 del 2012, la sopravvenienza normativa che incide sul quadro di riferimento impone la restituzione degli atti al giudice rimettente: è questi a dover verificare l’attualità della questione nel nuovo contesto normativo, non la Corte a decidere in via astratta.

    Domande e risposte

    Che cos’è la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio?

    È una competenza territoriale speciale che deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione amministrativa: per determinate materie (es. atti del Governo, energia, comunicazioni) tutte le controversie — indipendentemente da dove il provvedimento è stato adottato — devono essere proposte davanti al TAR Lazio, sezione di Roma.

    Il Codice del processo amministrativo è stato modificato dopo il 2012 in materia di rifiuti?

    Sì: le successive modifiche al d.lgs. n. 104 del 2010 hanno ridisegnato alcune competenze funzionali inderogabili, riducendo progressivamente il catalogo delle materie attribuite al TAR Lazio e rafforzando la competenza del giudice del luogo dove ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

    La questione era sollevata nella fase cautelare del giudizio?

    Sì: l’ordinanza di rimessione è stata pronunciata nella fase cautelare, ciò che non ostava all’ammissibilità della questione, purché il giudice non avesse esaurito la propria potestas iudicandi (come confermato dalla giurisprudenza costituzionale).

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  • Corte cost. n. 179/2012 – Conferenza di servizi e potere sostitutivo del Governo in caso di dissenso regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui permetteva al Consiglio dei ministri di deliberare in sostituzione di una Regione dissenziente in conferenza di servizi, entro il breve termine di trenta giorni, senza raggiungere prima l’intesa: una procedura lesiva del principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010 modificava la disciplina della conferenza di servizi in caso di dissenso espresso da una Regione o Provincia autonoma in una materia di propria competenza: se entro trenta giorni non si raggiungeva l’intesa, il Consiglio dei ministri poteva deliberare in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la semplice partecipazione dei Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate. La Regione Valle d’Aosta e altre Regioni avevano impugnato tale norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ricorrenti impugnavano la norma in riferimento all’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, agli statuti speciali e al principio di leale collaborazione, sostenendo che il meccanismo previsto consentisse allo Stato di superare il dissenso regionale senza un vero tentativo di raggiungere l’intesa, in violazione dei principi di autonomia e leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui prevedeva la delibera sostitutiva del Consiglio dei ministri “ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l’intesa”. Un termine così breve, senza prevedere un adeguato tentativo di conciliazione, non era compatibile con il principio di leale collaborazione e con le garanzie riconosciute alle Regioni. Le restanti questioni (commi 4-quater e seguenti) erano dichiarate in parte non fondate.

    Il principio

    Il potere sostitutivo statale in caso di mancata intesa con le Regioni in materia di loro competenza deve essere preceduto da un congruo tentativo di raggiungere l’accordo; un termine di soli trenta giorni per l’intesa, seguito da sostituzione unilaterale dello Stato, è incompatibile con il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la conferenza di servizi?

    È un modulo procedimentale in cui più amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni o pareri su uno stesso progetto si riuniscono per valutare contestualmente le loro posizioni. È disciplinata dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche.

    In che cosa consiste il “principio di leale collaborazione”?

    È il principio, ricavato dagli artt. 5 e 120 Cost. e dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale Stato, Regioni ed enti locali devono cooperare in buona fede, reciprocamente rispettando le proprie attribuzioni e cercando soluzioni condivise nei casi di competenza mista o concorrente.

    Lo Stato può mai esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni?

    Sì, l’art. 120, secondo comma, Cost. lo prevede, ma solo in caso di inadempimento di obblighi europei, pericolo grave per l’incolumità pubblica o tutela dell’unità giuridica o economica. Deve in ogni caso essere rispettato il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.

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  • Corte cost. n. 178/2012 – Armonizzazione dei sistemi contabili regionali e autonomie speciali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale del d.lgs. n. 118 del 2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli enti locali, nella parte in cui alcune disposizioni si applicavano direttamente alle Regioni autonome e alle Province autonome senza rispettare le procedure pattizie previste dagli Statuti speciali.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 118 del 2011 (attuativo della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009) dettava norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi. Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trento e Bolzano avevano impugnato alcune disposizioni sostenendo che l’applicazione diretta alle Regioni e Province autonome violasse le procedure pattizie previste dai rispettivi Statuti speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ricorrenti impugnavano in particolare il secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 e l’alinea e la lettera k) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e alle disposizioni degli Statuti speciali, sostenendo che l’applicazione automatica alle autonomie speciali senza accordo bilaterale violasse il principio del patto statutario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) l’illegittimità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011; 2) l’illegittimità dell’alinea e della lettera k) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicavano direttamente alle Regioni autonome e alle Province autonome. Le rimanenti questioni erano in parte non fondate e in parte riservate ad altre pronunce.

    Il principio

    Lo Stato non può applicare direttamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome le norme di riforma dei sistemi contabili adottate nell’esercizio della delega sul federalismo fiscale, senza rispettare le procedure pattizie previste dai rispettivi Statuti speciali; tale applicazione diretta lede l’autonomia finanziaria e organizzativa tutelata dagli Statuti medesimi.

    Domande e risposte

    Che cosa s’intende per “armonizzazione dei sistemi contabili”?

    È il processo volto a rendere comparabili i bilanci degli enti pubblici territoriali attraverso l’adozione di schemi comuni, principi contabili uniformi e un piano dei conti integrato. È funzionale al coordinamento della finanza pubblica e al rispetto degli obiettivi di bilancio europei.

    Quali sono le procedure pattizie degli Statuti speciali?

    Gli Statuti delle Regioni autonome e delle Province autonome prevedono che le modifiche ai rapporti finanziari con lo Stato avvengano attraverso accordi bilaterali. Senza tale accordo, le norme statali non possono essere applicate direttamente agli enti a statuto speciale.

    La legge delega sul federalismo fiscale si applica anche alle autonomie speciali?

    La legge n. 42 del 2009 prevedeva che il federalismo fiscale si applicasse alle autonomie speciali solo in quanto compatibile con i rispettivi Statuti e previo accordo bilaterale. Il d.lgs. n. 118 del 2011 non aveva rispettato questo vincolo per alcune disposizioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2012 – Proroga del mandato in corso di concorso per dirigenti regionali in Abruzzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 13, della legge finanziaria della Regione Abruzzo n. 7 del 2002, che prorogava i mandati in corso dei dirigenti regionali dell’Agenzia per i servizi di sviluppo agricolo durante la procedura concorsuale, in violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo dell’Abruzzo aveva bandito nel 1999 una prima procedura concorsuale per la copertura di posti di dirigente, poi revocata; una nuova procedura era stata avviata nel 2001. L’art. 16, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002 prorogava i mandati dei dirigenti già in carica per la durata della nuova procedura concorsuale. Il TAR per l’Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento degli atti relativi a tale procedura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per l’Abruzzo dubitava della legittimità dell’art. 16, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002 in riferimento agli artt. 51 e 97 della Costituzione, sostenendo che la proroga dei mandati in corso durante una procedura concorsuale discriminasse ingiustamente i candidati esterni e violasse il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 13, della legge finanziaria regionale n. 7 del 2002. La norma, prorogando i mandati in corso dei dirigenti già nominati per tutta la durata della procedura concorsuale, riservava di fatto la posizione dirigenziale ai soggetti già in carica, svuotando di significato il concorso e discriminando i candidati esterni senza una ragione idonea a giustificare tale disparità, in violazione degli artt. 51 e 97 Cost.

    Il principio

    Il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi pubblici (art. 97 Cost.) e il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) vietano proroghe dei mandati dirigenziali che, durante una procedura concorsuale, riservino di fatto la posizione ai titolari uscenti, privando il concorso della sua funzione selettiva.

    Domande e risposte

    Perché il concorso pubblico è la regola per l’accesso ai pubblici uffici?

    L’art. 97, quarto comma, Cost. impone il concorso come meccanismo ordinario di selezione, in quanto garantisce l’imparzialità della scelta e il merito come criterio di accesso. Le deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali e devono essere giustificate da ragioni obiettive.

    Può una Regione prorogare i mandati dei dirigenti delle proprie agenzie?

    Sì, ma non durante una procedura concorsuale aperta a candidati esterni e non oltre i limiti consentiti, poiché una proroga sistematica che di fatto riserva la posizione ai titolari uscenti viola i principi costituzionali del concorso e dell’eguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici.

    Cosa si intende per “svuotamento del concorso”?

    Quando una norma garantisce la continuazione nell’incarico al dirigente in carica per tutta la durata della procedura concorsuale, il candidato esterno vincitore del concorso si troverebbe ad attendere indefinitamente; ciò trasforma il concorso da strumento selettivo reale a mero adempimento formale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 152/2012 – Estinzione del giudizio sul condono edilizio in zone paesaggistiche della Campania

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    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo contro la legge regionale campana n. 1/2011, che estendeva la procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica alle zone sottoposte a vincolo: nel corso del giudizio era intervenuta la rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva modificato la propria normativa urbanistica introducendo un nuovo art. 2-bis nella legge regionale n. 19 del 2009, che applicava le procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica previste dal d.P.R. n. 139 del 2010 anche agli interventi nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendola in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera l), della legge regionale Campania n. 1 del 2011, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L’estinzione non comporta pronuncia nel merito e lascia in vigore la norma regionale impugnata. Giudice relatore: Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 23 maggio 2012.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso: la Corte ne prende atto e dichiara il giudizio estinto, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle questioni sollevate. L’estinzione non equivale a una pronuncia di non fondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione?

    Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», che include la tutela del paesaggio e dei vincoli paesaggistici.

    Le Regioni possono semplificare le procedure di autorizzazione paesaggistica?

    Le Regioni possono intervenire in materia paesaggistica nell’ambito della valorizzazione (competenza concorrente), ma non possono abbassare i livelli di tutela fissati dallo Stato, né estendere l’ambito di applicazione delle procedure semplificate statali oltre i limiti previsti dalla legge nazionale.

    Cosa differenzia l’«estinzione» dalla «cessata materia del contendere»?

    L’estinzione si ha per rinuncia del ricorrente o per altri atti processuali; la cessata materia del contendere si ha quando la norma impugnata è stata modificata in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione. Entrambe non comportano pronuncia nel merito.

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  • Corte cost. n. 176/2012 – Art. 5-bis del d.l. n. 138/2011 e finanziamento del Piano Sud: illegittimo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis del d.l. n. 138 del 2011, che consentiva di finanziare le regioni dell’obiettivo convergenza (Sud) utilizzando risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a programmi già approvati, anche per le regioni del Centro-Nord, in violazione dell’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5-bis del d.l. n. 138 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 148 del 2011, stabiliva che, per garantire l’efficacia delle misure finanziarie per le regioni del Sud e l’attuazione del Piano per il Sud, a decorrere dall’anno in corso si sarebbero potute destinare risorse del fondo sviluppo e coesione anche alle regioni dell’obiettivo convergenza, incidendo sulle assegnazioni già deliberate dal CIPE a favore di altri enti territoriali. La Regione Toscana aveva impugnato tale norma denunciando la violazione dell’art. 119, terzo e quinto comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana (con altri ricorrenti) impugnava l’art. 5-bis del d.l. n. 138 del 2011 in riferimento all’art. 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, sostenendo che la norma consentisse di sottrarre risorse già deliberate a favore di enti del Centro-Nord per destinarle ad altri soggetti, violando il vincolo di destinazione dei fondi speciali statali e ledendo l’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis del d.l. n. 138 del 2011 e, in via consequenziale (art. 27, l. n. 87 del 1953), dell’art. 32, comma 4, lettera n), della legge di stabilità 2012 (l. n. 183 del 2011), che ne costituiva l’applicazione. La norma violava l’art. 119 Cost. perché incideva su risorse già assegnate agli enti territoriali con delibere CIPE, vanificando il vincolo di destinazione e l’aspettativa legittima degli enti beneficiari.

    Il principio

    Lo Stato può istituire fondi speciali per il finanziamento di obiettivi di coesione economica e sociale, ma una volta che le risorse sono state deliberate a favore di specifici enti territoriali attraverso le procedure previste dalla legge, non può unilateralmente distoglierle dalla destinazione assegnata senza violare l’autonomia finanziaria tutelata dall’art. 119 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è il fondo sviluppo e coesione?

    È il principale strumento finanziario della politica di coesione economica, sociale e territoriale dello Stato italiano. È finalizzato a ridurre i divari di sviluppo tra le diverse aree del Paese, in particolare tra Sud e Centro-Nord, e viene assegnato agli enti territoriali attraverso delibere del CIPE.

    Che cosa sono le regioni “obiettivo convergenza”?

    Sono le regioni italiane con PIL pro capite inferiore al 75% della media UE, beneficiarie di una quota prevalente dei Fondi strutturali europei. Nel periodo 2007-2013 erano Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

    Perché la Regione Toscana aveva interesse a impugnare una norma a favore del Sud?

    Perché la norma consentiva di attingere anche alle risorse già deliberate a favore delle regioni del Centro-Nord (come la Toscana) per destinarle alle regioni del Sud, riducendo così le disponibilità finanziarie delle prime.

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