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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale del d.lgs. n. 118 del 2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli enti locali, nella parte in cui alcune disposizioni si applicavano direttamente alle Regioni autonome e alle Province autonome senza rispettare le procedure pattizie previste dagli Statuti speciali.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 118 del 2011 (attuativo della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009) dettava norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi. Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trento e Bolzano avevano impugnato alcune disposizioni sostenendo che l’applicazione diretta alle Regioni e Province autonome violasse le procedure pattizie previste dai rispettivi Statuti speciali.

La questione di legittimità costituzionale

Le ricorrenti impugnavano in particolare il secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 e l’alinea e la lettera k) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e alle disposizioni degli Statuti speciali, sostenendo che l’applicazione automatica alle autonomie speciali senza accordo bilaterale violasse il principio del patto statutario.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) l’illegittimità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011; 2) l’illegittimità dell’alinea e della lettera k) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicavano direttamente alle Regioni autonome e alle Province autonome. Le rimanenti questioni erano in parte non fondate e in parte riservate ad altre pronunce.

Il principio

Lo Stato non può applicare direttamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome le norme di riforma dei sistemi contabili adottate nell’esercizio della delega sul federalismo fiscale, senza rispettare le procedure pattizie previste dai rispettivi Statuti speciali; tale applicazione diretta lede l’autonomia finanziaria e organizzativa tutelata dagli Statuti medesimi.

Domande e risposte

Che cosa s’intende per “armonizzazione dei sistemi contabili”?

È il processo volto a rendere comparabili i bilanci degli enti pubblici territoriali attraverso l’adozione di schemi comuni, principi contabili uniformi e un piano dei conti integrato. È funzionale al coordinamento della finanza pubblica e al rispetto degli obiettivi di bilancio europei.

Quali sono le procedure pattizie degli Statuti speciali?

Gli Statuti delle Regioni autonome e delle Province autonome prevedono che le modifiche ai rapporti finanziari con lo Stato avvengano attraverso accordi bilaterali. Senza tale accordo, le norme statali non possono essere applicate direttamente agli enti a statuto speciale.

La legge delega sul federalismo fiscale si applica anche alle autonomie speciali?

La legge n. 42 del 2009 prevedeva che il federalismo fiscale si applicasse alle autonomie speciali solo in quanto compatibile con i rispettivi Statuti e previo accordo bilaterale. Il d.lgs. n. 118 del 2011 non aveva rispettato questo vincolo per alcune disposizioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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