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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Campania affinché valutasse nuovamente la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo) che attribuivano alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – Roma le controversie in materia di rifiuti, alla luce di successive modifiche legislative.
Di cosa si tratta
Il TAR Campania era stato adito da un’impresa di recupero rifiuti per l’annullamento di provvedimenti adottati in base al d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice ambientale). Tuttavia, l’art. 135, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo) attribuiva alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – Roma le controversie in materia di ordinanze e provvedimenti sui rifiuti. Il TAR Campania aveva sollevato questione di legittimità di tale norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Campania dubitava della legittimità degli artt. 135, comma 1, lettera e), 15, comma 5, e 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, sostenendo che la concentrazione di tali controversie presso il TAR Lazio comprimesse il diritto di difesa e violasse il principio del giudice naturale.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Campania, rilevando che nelle more del procedimento erano sopravvenute modifiche al Codice del processo amministrativo che avevano inciso sulla disciplina censurata. Spettava al giudice a quo verificare se, alla luce di tali modifiche, la motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione mantenesse validità.
Il principio
Come per l’ordinanza n. 168 del 2012, la sopravvenienza normativa che incide sul quadro di riferimento impone la restituzione degli atti al giudice rimettente: è questi a dover verificare l’attualità della questione nel nuovo contesto normativo, non la Corte a decidere in via astratta.
Domande e risposte
Che cos’è la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio?
È una competenza territoriale speciale che deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione amministrativa: per determinate materie (es. atti del Governo, energia, comunicazioni) tutte le controversie — indipendentemente da dove il provvedimento è stato adottato — devono essere proposte davanti al TAR Lazio, sezione di Roma.
Il Codice del processo amministrativo è stato modificato dopo il 2012 in materia di rifiuti?
Sì: le successive modifiche al d.lgs. n. 104 del 2010 hanno ridisegnato alcune competenze funzionali inderogabili, riducendo progressivamente il catalogo delle materie attribuite al TAR Lazio e rafforzando la competenza del giudice del luogo dove ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
La questione era sollevata nella fase cautelare del giudizio?
Sì: l’ordinanza di rimessione è stata pronunciata nella fase cautelare, ciò che non ostava all’ammissibilità della questione, purché il giudice non avesse esaurito la propria potestas iudicandi (come confermato dalla giurisprudenza costituzionale).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la concentrazione delle controversie presso un unico TAR
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
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