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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non prevede la sospensione dell’esecuzione della sentenza tributaria d’appello impugnata per cassazione. Tramite interpretazione adeguatrice, l’art. 373 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario.
Di cosa si tratta
Nel processo tributario, dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale (grado d’appello), la parte soccombente può ricorrere per cassazione. Il problema era se, durante questo ricorso, fosse possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello — come avviene nel processo civile ordinario con l’art. 373 c.p.c. — oppure no, con il rischio che l’Erario riscuotesse il credito tributario prima che la Cassazione si pronunciasse.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 373 c.p.c. (sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione) al processo tributario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Attraverso una lettura sistematica del rinvio operato dall’art. 49, comma 1, d.lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, l’art. 373 c.p.c. deve ritenersi applicabile anche al processo tributario, come già prospettato dalla sentenza n. 217/2010 e confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 2845/2012. Non vi è quindi un vuoto normativo che ponga problemi di incostituzionalità.
Il principio
Il giudice del merito, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, deve verificare se il diritto vivente e l’interpretazione adeguatrice consentano già di dare alla norma un senso conforme a Costituzione. Nel processo tributario, l’art. 373 c.p.c. sulla sospensione dell’esecuzione è applicabile in virtù del rinvio operato dall’art. 49 del d.lgs. 546/1992, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Domande e risposte
Si può ottenere la sospensione dell’esecuzione di una sentenza tributaria d’appello durante il ricorso per cassazione?
Sì. La Corte ha chiarito che l’art. 373 c.p.c. è applicabile al processo tributario tramite il rinvio dell’art. 49, co. 1, d.lgs. 546/1992. Il giudice tributario può quindi sospendere l’esecuzione della sentenza d’appello su istanza di parte, evitando che l’Erario riscuota in modo irreversibile prima della pronuncia della Cassazione.
Cosa è l’interpretazione adeguatrice?
È una tecnica interpretativa con cui il giudice assegna alla norma, tra le possibili letture, quella conforme a Costituzione. Quando questa via è percorribile, non è necessario sollevare questione di legittimità costituzionale. La Corte ribadisce che il rimettente deve prima verificare questa possibilità.
Qual era il rischio pratico prima di questa sentenza?
In assenza di sospensione, l’Erario avrebbe potuto procedere alla riscossione del credito tributario nonostante il ricorso per cassazione pendente. In caso di successivo accoglimento del ricorso, il contribuente avrebbe dovuto recuperare quanto pagato, con evidente aggravio e possibile danno irreparabile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza del sistema processuale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e ragionevole durata
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